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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/12/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3809 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 2/10/25
1) C.F. nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] int. 9
2) C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Portogruaro (VE) via Villastorta n. 2 int. 9 entrambi con l'Avv. Antonio Pasquale presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sesto al Reghena (PN) in data 11/7/1998 (registri atti di matrimonio, anno 1998 atto n. 15 parte 2 serie A), in regime di separazione dei beni.
con i seguenti figli, tutti maggiorenni (gli ultimi due non economicamente autosufficienti):
, nata a [...] il [...], Persona_1
, nata a [...] il [...], Persona_2
, nato a [...] il [...] Persona_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2/10/25, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, completa degli arredi che attualmente la compongono, viene assegnata alla 1 SI , che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli e non Parte_2 Per_2 Per_3 ancora economicamente autosufficienti. Si dà atto che il signor di comune Parte_1 accordo, ha già lasciato la casa coniugale portando con sé parte dei propri effetti personali. Altri effetti personali dello stesso potranno essere asportati dalla casa coniugale previo accordo con la SI . Parte_2
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, reciprocamente rinunciano ad ogni domanda di contributo al rispettivo mantenimento.
4. A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e Persona_2 Per_3
, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il padre corrisponderà mensilmente
[...] alla madre, l'importo di € 200,00 (duecento/00) mensili per ciascun figlio, aggiornabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 20 del mese mediante bonifico su conto corrente alle coordinate IBAN della SI , già note al coniuge. Parte_2
5. Le spese straordinarie relative ai figli e (scolastiche, sportive e mediche) Per_2 Per_3 saranno ripartite tra i coniugi per giusta metà, come da specifiche intese intercorse tra i coniugi con scrittura privata separata.
6. L'assegno unico relativo al figlio verrà incassato e trattenuto al 100% dalla Persona_3 SI . Allo scopo, il signor si impegna a sottoscrivere ogni Parte_2 Parte_1 istanza, atto o altra formalità eventualmente necessaria.
7. La SI volturerà a suo nome tutte le utenze della casa familiare, entro un Parte_2 mese dal deposito del presente ricorso. Le spese condominiali ordinarie saranno a carico integrale della SI;
quelle di manutenzione straordinaria resteranno a carico delle parti Parte_2 nella misura del 50%.
8. Le rate relative al mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale di cui in premessa continueranno come in passato ad essere corrisposte da ciascun coniuge in misura del 50%, mediante versamento del dovuto sul conto corrente cointestato ed acceso presso l'Istituto di Credito mutuante.
9. L'auto Renault Espace tg. FJ432PJ, intestata al signor , verrà posta in vendita Parte_1 nel più breve tempo possibile, ed i coniugi si divideranno il ricavato per giusta metà.
10. Lo scooter Piaggio mod. Beverly tg. EM09559 resterà in uso esclusivo a , la Parte_2 quale corrisponderà al signor l'importo corrispondente alla metà del valore Parte_1 commerciale attuale del medesimo, che le parti concordemente individuano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00). La quota spettante al signor (ovvero € 1.500,00 – Parte_1 millecinquecento/00) potrà anche essere detratta dalla quota spettante alla SI per Parte_2 la vendita dell'autovettura di cui al punto precedente.
11. I ricorrenti chiedono che copia della sentenza della separazione sia trasmesso al Comune di Sesto al Reghena (PN) per l'annotazione nei registri dello stato civile.
12. Spese legali compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato
2 di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151 primo comma c.c.. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Sesto al Reghena (PN) in data 11/7/1998.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto al Reghena (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 1998 atto n. 15 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 12 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 2/10/25
1) C.F. nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] int. 9
2) C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Portogruaro (VE) via Villastorta n. 2 int. 9 entrambi con l'Avv. Antonio Pasquale presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Sesto al Reghena (PN) in data 11/7/1998 (registri atti di matrimonio, anno 1998 atto n. 15 parte 2 serie A), in regime di separazione dei beni.
con i seguenti figli, tutti maggiorenni (gli ultimi due non economicamente autosufficienti):
, nata a [...] il [...], Persona_1
, nata a [...] il [...], Persona_2
, nato a [...] il [...] Persona_3
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 2/10/25, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2. La casa coniugale, completa degli arredi che attualmente la compongono, viene assegnata alla 1 SI , che continuerà ad abitarvi unitamente ai figli e non Parte_2 Per_2 Per_3 ancora economicamente autosufficienti. Si dà atto che il signor di comune Parte_1 accordo, ha già lasciato la casa coniugale portando con sé parte dei propri effetti personali. Altri effetti personali dello stesso potranno essere asportati dalla casa coniugale previo accordo con la SI . Parte_2
3. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, reciprocamente rinunciano ad ogni domanda di contributo al rispettivo mantenimento.
4. A titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli e Persona_2 Per_3
, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, il padre corrisponderà mensilmente
[...] alla madre, l'importo di € 200,00 (duecento/00) mensili per ciascun figlio, aggiornabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 20 del mese mediante bonifico su conto corrente alle coordinate IBAN della SI , già note al coniuge. Parte_2
5. Le spese straordinarie relative ai figli e (scolastiche, sportive e mediche) Per_2 Per_3 saranno ripartite tra i coniugi per giusta metà, come da specifiche intese intercorse tra i coniugi con scrittura privata separata.
6. L'assegno unico relativo al figlio verrà incassato e trattenuto al 100% dalla Persona_3 SI . Allo scopo, il signor si impegna a sottoscrivere ogni Parte_2 Parte_1 istanza, atto o altra formalità eventualmente necessaria.
7. La SI volturerà a suo nome tutte le utenze della casa familiare, entro un Parte_2 mese dal deposito del presente ricorso. Le spese condominiali ordinarie saranno a carico integrale della SI;
quelle di manutenzione straordinaria resteranno a carico delle parti Parte_2 nella misura del 50%.
8. Le rate relative al mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale di cui in premessa continueranno come in passato ad essere corrisposte da ciascun coniuge in misura del 50%, mediante versamento del dovuto sul conto corrente cointestato ed acceso presso l'Istituto di Credito mutuante.
9. L'auto Renault Espace tg. FJ432PJ, intestata al signor , verrà posta in vendita Parte_1 nel più breve tempo possibile, ed i coniugi si divideranno il ricavato per giusta metà.
10. Lo scooter Piaggio mod. Beverly tg. EM09559 resterà in uso esclusivo a , la Parte_2 quale corrisponderà al signor l'importo corrispondente alla metà del valore Parte_1 commerciale attuale del medesimo, che le parti concordemente individuano in complessivi € 3.000,00 (tremila/00). La quota spettante al signor (ovvero € 1.500,00 – Parte_1 millecinquecento/00) potrà anche essere detratta dalla quota spettante alla SI per Parte_2 la vendita dell'autovettura di cui al punto precedente.
11. I ricorrenti chiedono che copia della sentenza della separazione sia trasmesso al Comune di Sesto al Reghena (PN) per l'annotazione nei registri dello stato civile.
12. Spese legali compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato
2 di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis. 51 comma 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate. È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151 primo comma c.c.. Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Sesto al Reghena (PN) in data 11/7/1998.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Nulla sulle spese.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sesto al Reghena (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 1998 atto n. 15 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 12 dicembre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini
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