Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/03/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 556/2024 - Pag. 1 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Gaetano Laviola Presidente dott. Matteo Prato Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 556/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente TRA
C.F. , parte nata a LONGOBUCCO (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
18/02/1970, rappresentata e difesa dall'avv. VENNARI ROSINA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
C.F. parte nata a CALOVETO (CS) in [...] Controparte_1 C.F._2
27/08/1967, rappresentata e difesa dall'avv. FALVO CLAUDIO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE - NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
- INTERVENTORE EX LEGE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in data 18/03/2024, parte ricorrente ha introdotto il Parte_1 presente procedimento contenzioso nei confronti del marito Controparte_1
Le parti hanno contratto matrimonio in data 2/10/1993 in Crosia (CS).
Dalla loro unione è nato solo in data 18.04.1994. Persona_1
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, il giudice delegato alla trattazione, dato atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione in giudizio del resistente, con ordinanza depositata in data 3/10/24 ha dichiarato la contumacia di CP_1
e ha confermato le statuizioni di cui alla sentenza di separazione, che aveva posto a carico
[...] del padre l'obbligo di versare, entro il 10 di ogni mese, la somma di € 300,00 in favore di Pt_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non
[...] Per_1 economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie. In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata poi rinviata all'udienza del 27/11/24 per la discussione orale;
in data 6/11/24, si è costituito tardivamente il quale non si è Controparte_1 opposto alla pronuncia di divorzio, chiedendo, tuttavia, di rideterminare la somma relativa all'assegno di mantenimento del figlio nei limiti delle proprie possibilità, essendo egli un lavoratore stagionale e percependo il figlio, inoltre, un assegno di invalidità da parte dell'INPS.
All'udienza del giorno del 27 novembre 2024, le parti hanno concluso come in atti (“Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate
nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza.”). La causa, quindi, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il PM non ha fatto pervenire conclusioni.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Va preliminarmente revocata la dichiarazione di contumacia del resistente, essendosi costituito in data 6/11/24.
Ciò detto, la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, e cioè, la separazione personale.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 5/12/19 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione n 1496/2022 di questo Tribunale del 23/11/22 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che, dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale, è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Ricorre pertanto nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 5 citato, e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. Il mantenimento in favore del figlio Premesso che, all'udienza di comparizione dei coniugi del 25 settembre 2024, il difensore e la ricorrente personalmente hanno dichiarato di rinunciare alla domanda di assegno divorzile formulata nell'atto introduttivo, l'unica domanda da scrutinare attiene al mantenimento del figlio maggiorenne , richiesto dalla madre - genitore convivente - sul presupposto della Per_1 mancanza di autosufficienza economica del figlio.
Il resistente, già obbligato a contribuire al mantenimento del figlio giusta sentenza di separazione, non si è opposto alla domanda, ma ha chiesto di ridurre l'importo di € 300,00, tenuto conto, da una parte, della sua precaria condizione lavorativa (lavoratore stagionale) e, dall'altra, della circostanza per cui il figlio fosse percettore di un assegno di invalidità erogato Per_1 dall'INPS.
Orbene, l'art. 316 bis c.c., in materia di mantenimento dei figli, dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo …”. L'art. 337 ter, comma 4, cc (prima della novella di cui al D. Lgs. 154/2013 art. 155 c.c.) stabilisce:
“ … ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) Le attuali esigenze del figlio.
2) Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) I tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) Le risorse economiche di ciascun genitore.
5) La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. L'art. 337 septies, comma 1, c.c. per i figli maggiorenni dispone poi: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il R.G. n.° 556/2024 - Pag. 3 di 3
pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”. Nel caso in esame, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne , atteso che, tenuto conto delle Per_1 difese svolte dal resistente - il quale non si è opposto alla domanda ma ha chiesto solo di ridurre l'importo di € 300,00 - deve considerarsi pacifica la condizione di mancanza di indipendenza economica dello stesso. Va, inoltre, confermato l'importo di € 300,00 dell'assegno mensile, tenuto conto che le ragioni poste a sostegno della richiesta di riduzione del contributo non costituiscono fatti sopravvenuti rispetto alla pronuncia di separazione;
ed infatti, dal modello 730/2024 (redditi 2023), depositato dal resistente, si evince un reddito da lavoro dipendente pari ad € 8.898,00 (non è stato prodotto in giudizio il modello 730 relativo ai redditi 2022 e 2021), vale a dire il medesimo reddito percepito negli anni 2018, 2019 e 2020, preso in considerazione, ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno, in sede di separazione, non potendo, dunque, ritenersi esserci stato un peggioramento delle condizioni economiche del Parimenti, la circostanza relativa alla CP_1 percezione da parte del figlio di un assegno di invalidità dall'INPS era già esistente Per_1 all'epoca della separazione, come evincibile dalla sentenza versata in atti, ed è stata, infatti, presa in considerazione al fine di determinare l'importo del contributo al mantenimento da parte del padre. In definitiva, dunque, va posto a carico del padre l'obbligo di versare, entro il 10 di ogni mese, la somma di € 300,00 in favore di a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie.
4. Il regime delle spese
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti tenuto conto della pronuncia necessitata in punto di status e della difesa non oppositiva del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. REVOCA la dichiarazione di contumacia di Controparte_1
B. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Crosia in data
02/10/1993 tra e come sopra generalizzati (atto Parte_1 Controparte_1
n.°21, parte II, serie A, reg atti matrimonio anno 1993);
C. ORDINA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Crosia (CS) in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.° 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 10 L.
1.12.1970 n.° 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D. PONE A CARICO del resistente l'obbligo di corrispondere in Controparte_1 favore della ricorrente entro il giorno dieci di ogni mese, l'assegno mensile Parte_1 di € 300,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma Per_1 non economicamente autosufficiente;
detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dal mese di aprile 2026, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
E. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 20 marzo 2025.
Il Presidente dott. Gaetano Laviola
Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni