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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 3439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3439 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23745 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. RIO TERESA CLAUDIA Parte_1
PARTE ATTRICE
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa con l'Avv. FRISINA PASQUALE e l'Avv. DOMINICI
LORENZO
PARTE CONVENUTA nonchè
e Controparte_2 Controparte_3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, nel merito, per tutti i Parte_1 motivi esposti nell'atto di citazione, accogliere l'opposizione ex art 615 cpc (in subordine ex art. 617 cpc) ed accertare e dichiarare che il creditore e CP_4
per essa nella quale la suddetta Società si è Controparte_1
incorporata per fusione, al momento del pignoramento era privo di un efficace titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell' opponente sig. Pt_1
in quanto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma N. 1563/2018 emesso il
[...]
18.01.2018 (RG.84108-2017) è stato notificato con pec del 14.02.2018 ad un soggetto estraneo e ad indirizzo di posta certificata non riconducibile in Email_1 alcun modo al debitore ingiunto e pertanto all'omessa notifica nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia del decreto ingiuntivo all'effettivo debitore ingiunto ne consegue ex art 644 cpc, ad ogni effetto di legge, l'inefficacia ab origine del titolo esecutivo e conseguentemente alla dichiaranda inefficacia del decreto ingiuntivo su indicato, ritenere nulli/inefficaci tutti gli atti di esecuzione posti in essere dal creditore, ovvero inammissibile e/o improcedibile, tutti gli atti di esecuzione della procedura esecutiva immobiliare RG.ES. 978-2020 alla quale è riunita la n. RGES 319-2022, con ogni conseguenza ed effetto di legge, compreso l'ordine di cancellazione delle due trascrizioni eseguite sui due immobili oggetto di pignoramento a cura e spese del creditore procedente. In ogni caso revocare la precedente condanna alle spese contenuta nell'ordinanza del 30.4.2024 accertando e dichiarando come tale giudizio sia stato causato e conseguente all'indebita attivazione del procedimento esecutivo da parte del creditore procedente. In conseguenza disporre che le spese tutte del presente procedimento e delle precedenti attività esecutive siano poste interamente a carico della creditrice opposta che vi ha dato causa e origine. In subordine ed ipotesi che la domanda non sia accolta si chiede la riduzione delle spese liquidate nella citata ordinanza del 30.04.2024. Con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre 15% spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”; per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni Controparte_1
contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa e respinta: (a) dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare tutte le domande spiegate dal Sig. , Parte_1
con conseguente revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato in sede di reclamo con ordinanza del 28.08.2024, in riforma dell'ordinanza di diniego resa dal Giudice dell'esecuzione in data 30.04.2024; (b) con vittoria di spese, competenze, ed onorari”.
FATTO - Con atto di citazione, il sig. ha introdotto il giudizio di Parte_1 merito a seguito della proposta opposizione in cui lamentava la erroneità dell'ordinanza, in data 30 aprile 2024, di diniego della sospensione del procedimento esecutivo R.G.Es.
n. 978/2020, per non avere il G.E.
considerato che
esso era stato azionato sulla scorta di un titolo esecutivo inesistente poiché il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
1563/2018 emesso il 18.01.2018 era stato notificato all'indirizzo pec riconducibile ad altro soggetto omonimo c.f. Email_1 Parte_1
iscritto alla CCIAA di Caserta dal 5.7.2002, con sede in CodiceFiscale_1
Pag. 2 di 4 Marcianise, Via San Giuliano 184 ed avente ad oggetto attività “commercio al dettaglio di ferramenta” e non al suo effettivo indirizzo pec attivato in data Email_2
25/02/2015 e definitivamente cancellato in data 27/05/2018 come confermato con pec del 27.05.2023 dal gestore Pt_2
Si è costituita in giudizio la parte convenuta opponendosi all'accoglimento delle domande avanzate.
All'udienza del 26/02/2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, cod.proc.civ.
DIRITTO – Le domande di parte attrice possono essere accolte nei seguenti limiti.
Invero, deve ritenersi condivisibile la conclusione cui è pervenuto il Collegio in sede di reclamo, in quanto, dovendosi qualificare come “opposizione all'esecuzione poiché implica l'accertamento sull'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di in danno di sulla scorta del D.I. n. Controparte_1 Parte_1
1563-18 (Cass., sez. III, 31 agosto 2015 n. 17308)…è poi fatto pacifico ed incontestato fra le parti che il titolo esecutivo sia stato notificato all'indirizzo pec riconducibile ad altro soggetto omonimo del debitore Email_1 [...]
c.f. iscritto alla CCIAA di Caserta dal 5.7.2002, con Pt_1 CodiceFiscale_1 sede in Marcianise, Via San Giuliano 184 ed avente ad oggetto attività “commercio al dettaglio di ferramenta” e non al suo effettivo indirizzo pec La Email_3
notifica del D.I. n. 1563-18 emesso dal Tribunale di Roma il 18.1.18 è, quindi, inesistente poiché eseguita nei confronti di una persona non avente alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranea (Cass., sez. III, 24 ottobre 2008, n.
25737; Cass., sez. III, 15.2.19, n. 4529): pertanto esso deve ritenersi, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., privo di efficacia (Cass., sez. III, 23 agosto 2011, n. 17478). Da ciò si trae la necessità di sospendere l'esecuzione, nonostante l'intervento di Controparte_5
ed poiché, non essendo il procedimento esecutivo stato iniziato sulla
[...] CP_3
scorta di un titolo esecutivo originariamente valido, in quanto geneticamente viziato, esso non può proseguire in virtù degli atti di intervento stessi, che restano travolti dall'inefficacia del D.I. n. 1563-18 emesso dal Tribunale di Roma il 18.1.18 (Cass., Ss.
Uu., 7 gennaio 2014 n. 61)”.
Pag. 3 di 4 Pertanto, va dichiarata la improcedibilità della procedura esecutiva n. 978/2020 R.G.Es. del Tribunale di Roma e va disposta, a cura del G.E., la cancellazione del relativo pignoramento al passaggio in giudicato della presente sentenza.
In relazione alla domanda di revoca della precedente condanna alle spese contenuta nell'ordinanza del 30.4.2024, va precisato che il Collegio, nel revocare la detta ordinanza, ha già revocato la condanna alle spese.
Esistono giusti motivi, stante il comportamento processuale dell'odierna parte attrice che ha sollevato l'eccezione, poi accolta dal Collegio, solo in prossimità dell'emissione dell'ordinanza di vendita senza nulla precedentemente dedurre in merito, per compensare le spese di lite della presente fase di merio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiara la improcedibilità della procedura esecutiva n. 978/2020 R.G.Es. del
Tribunale di Roma;
✓ dispone, a cura del G.E., la cancellazione del relativo pignoramento al passaggio in giudicato della presente sentenza;
✓ compensa le spese di lite della sola presente fase di merito.
Tribunale di Roma, 06/03/2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IV Sezione Civile
Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 23745 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. RIO TERESA CLAUDIA Parte_1
PARTE ATTRICE
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa con l'Avv. FRISINA PASQUALE e l'Avv. DOMINICI
LORENZO
PARTE CONVENUTA nonchè
e Controparte_2 Controparte_3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2, c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI
Per : “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, nel merito, per tutti i Parte_1 motivi esposti nell'atto di citazione, accogliere l'opposizione ex art 615 cpc (in subordine ex art. 617 cpc) ed accertare e dichiarare che il creditore e CP_4
per essa nella quale la suddetta Società si è Controparte_1
incorporata per fusione, al momento del pignoramento era privo di un efficace titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell' opponente sig. Pt_1
in quanto il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma N. 1563/2018 emesso il
[...]
18.01.2018 (RG.84108-2017) è stato notificato con pec del 14.02.2018 ad un soggetto estraneo e ad indirizzo di posta certificata non riconducibile in Email_1 alcun modo al debitore ingiunto e pertanto all'omessa notifica nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia del decreto ingiuntivo all'effettivo debitore ingiunto ne consegue ex art 644 cpc, ad ogni effetto di legge, l'inefficacia ab origine del titolo esecutivo e conseguentemente alla dichiaranda inefficacia del decreto ingiuntivo su indicato, ritenere nulli/inefficaci tutti gli atti di esecuzione posti in essere dal creditore, ovvero inammissibile e/o improcedibile, tutti gli atti di esecuzione della procedura esecutiva immobiliare RG.ES. 978-2020 alla quale è riunita la n. RGES 319-2022, con ogni conseguenza ed effetto di legge, compreso l'ordine di cancellazione delle due trascrizioni eseguite sui due immobili oggetto di pignoramento a cura e spese del creditore procedente. In ogni caso revocare la precedente condanna alle spese contenuta nell'ordinanza del 30.4.2024 accertando e dichiarando come tale giudizio sia stato causato e conseguente all'indebita attivazione del procedimento esecutivo da parte del creditore procedente. In conseguenza disporre che le spese tutte del presente procedimento e delle precedenti attività esecutive siano poste interamente a carico della creditrice opposta che vi ha dato causa e origine. In subordine ed ipotesi che la domanda non sia accolta si chiede la riduzione delle spese liquidate nella citata ordinanza del 30.04.2024. Con vittoria di spese e compensi del giudizio oltre 15% spese generali ed accessori di legge da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario”; per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni Controparte_1
contraria istanza, eccezione, deduzione, conclusione disattesa e respinta: (a) dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare tutte le domande spiegate dal Sig. , Parte_1
con conseguente revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione adottato in sede di reclamo con ordinanza del 28.08.2024, in riforma dell'ordinanza di diniego resa dal Giudice dell'esecuzione in data 30.04.2024; (b) con vittoria di spese, competenze, ed onorari”.
FATTO - Con atto di citazione, il sig. ha introdotto il giudizio di Parte_1 merito a seguito della proposta opposizione in cui lamentava la erroneità dell'ordinanza, in data 30 aprile 2024, di diniego della sospensione del procedimento esecutivo R.G.Es.
n. 978/2020, per non avere il G.E.
considerato che
esso era stato azionato sulla scorta di un titolo esecutivo inesistente poiché il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n.
1563/2018 emesso il 18.01.2018 era stato notificato all'indirizzo pec riconducibile ad altro soggetto omonimo c.f. Email_1 Parte_1
iscritto alla CCIAA di Caserta dal 5.7.2002, con sede in CodiceFiscale_1
Pag. 2 di 4 Marcianise, Via San Giuliano 184 ed avente ad oggetto attività “commercio al dettaglio di ferramenta” e non al suo effettivo indirizzo pec attivato in data Email_2
25/02/2015 e definitivamente cancellato in data 27/05/2018 come confermato con pec del 27.05.2023 dal gestore Pt_2
Si è costituita in giudizio la parte convenuta opponendosi all'accoglimento delle domande avanzate.
All'udienza del 26/02/2025 la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, cod.proc.civ.
DIRITTO – Le domande di parte attrice possono essere accolte nei seguenti limiti.
Invero, deve ritenersi condivisibile la conclusione cui è pervenuto il Collegio in sede di reclamo, in quanto, dovendosi qualificare come “opposizione all'esecuzione poiché implica l'accertamento sull'esistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di in danno di sulla scorta del D.I. n. Controparte_1 Parte_1
1563-18 (Cass., sez. III, 31 agosto 2015 n. 17308)…è poi fatto pacifico ed incontestato fra le parti che il titolo esecutivo sia stato notificato all'indirizzo pec riconducibile ad altro soggetto omonimo del debitore Email_1 [...]
c.f. iscritto alla CCIAA di Caserta dal 5.7.2002, con Pt_1 CodiceFiscale_1 sede in Marcianise, Via San Giuliano 184 ed avente ad oggetto attività “commercio al dettaglio di ferramenta” e non al suo effettivo indirizzo pec La Email_3
notifica del D.I. n. 1563-18 emesso dal Tribunale di Roma il 18.1.18 è, quindi, inesistente poiché eseguita nei confronti di una persona non avente alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranea (Cass., sez. III, 24 ottobre 2008, n.
25737; Cass., sez. III, 15.2.19, n. 4529): pertanto esso deve ritenersi, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., privo di efficacia (Cass., sez. III, 23 agosto 2011, n. 17478). Da ciò si trae la necessità di sospendere l'esecuzione, nonostante l'intervento di Controparte_5
ed poiché, non essendo il procedimento esecutivo stato iniziato sulla
[...] CP_3
scorta di un titolo esecutivo originariamente valido, in quanto geneticamente viziato, esso non può proseguire in virtù degli atti di intervento stessi, che restano travolti dall'inefficacia del D.I. n. 1563-18 emesso dal Tribunale di Roma il 18.1.18 (Cass., Ss.
Uu., 7 gennaio 2014 n. 61)”.
Pag. 3 di 4 Pertanto, va dichiarata la improcedibilità della procedura esecutiva n. 978/2020 R.G.Es. del Tribunale di Roma e va disposta, a cura del G.E., la cancellazione del relativo pignoramento al passaggio in giudicato della presente sentenza.
In relazione alla domanda di revoca della precedente condanna alle spese contenuta nell'ordinanza del 30.4.2024, va precisato che il Collegio, nel revocare la detta ordinanza, ha già revocato la condanna alle spese.
Esistono giusti motivi, stante il comportamento processuale dell'odierna parte attrice che ha sollevato l'eccezione, poi accolta dal Collegio, solo in prossimità dell'emissione dell'ordinanza di vendita senza nulla precedentemente dedurre in merito, per compensare le spese di lite della presente fase di merio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ dichiara la improcedibilità della procedura esecutiva n. 978/2020 R.G.Es. del
Tribunale di Roma;
✓ dispone, a cura del G.E., la cancellazione del relativo pignoramento al passaggio in giudicato della presente sentenza;
✓ compensa le spese di lite della sola presente fase di merito.
Tribunale di Roma, 06/03/2025
Il Giudice
Fernando Scolaro
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