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Ordinanza 14 febbraio 2025
Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 176/2023
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il giudice dott. Alessandro Di Giacomo, nel procedimento iscritto al n.r.g. 176 del 2023, promosso
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Caterina Pisano ed
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Tempio Pausania, via Dettori 24,
Parte ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...], Controparte_1 C.F._5
Località Tauladori n. 2,
Parte resistente - contumace all'esito dell'udienza del 14.2.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
con ricorso ex art 702 bis c.p.c. ritualmente notificato , Parte_1 Pt_2
e convenivano in giudizio
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_1
e riferivano di essere comproprietari di un appezzamento di terreno agricolo sito in Comune di Palau, località “Tauladori” della superficie complessiva di Ha 3.83.24, distinto in catasto terreni del Comune di Palau al Foglio 13 Particella 198, in precedenza distino al Foglio 13 Particelle 45 (ex 2/b), 48 (ex 8/b) e 50 (ex 44/b).
Lamentavano che detto fondo erano stato occupato, per una porzione pari a mq. 2222 e senza alcun titolo, e contro la loro volontà, dal resistente, mediante una recinzione in rete metallica e filo spinato, circa, come da relazione tecnica che producevano, e concludevano come in atti.
Il resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
Osserva in primo luogo il Tribunale che i ricorrenti hanno agito per conseguire la materiale disponibilità del terreno, cosicchè l'azione deve essere qualificata non come rivendica del diritto di proprietà, che neppure si allega essere stato posto in contestazione dal resistente, bensì come azione personale di restituzione.
Essa, per come emerge dalla prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, non mira infatti ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà nei confronti di un soggetto che disponga del bene in contesa ma, pur essendo rivolta, come l'azione di rivendicazione, al medesimo risultato
1 pratico di far recuperare la materiale disponibilità del bene, trova il suo fondamento nell'originaria insussistenza di un titolo legittimante la detenzione o il possesso da parte di chi ne disponga.
La titolarità del diritto dominicale si pone, quindi, nella controversia in esame, come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della domanda, cosicchè i ricorrenti non sono soggetti alla probatio diabolica che si risolve nell'onere di provare i fatti costitutivi del loro diritto di proprietà attraverso la dimostrazione della provenienza del bene fino a risalire all'acquisto a titolo originario del primo dante causa (salva la prova dell' intervenuta usucapione), ma possono limitarsi ad allegare l'insussistenza di un titolo in capo al convenuto e a provare la detenzione o il possesso di quest'ultimo
(v. sul punto Cass. n. 13605 del 2000, Cass. n. 2392 del 2002, Cass. n. 4416 del 2007).
Il resistente, rimasto contumace, non ha assolto all'onere di dar prova dell'esistenza di un titolo atto a legittimarlo alla prosecuzione della detenzione della porzione del fondo per cui è causa, come evidenziata in rosso alla pag. 3 della consulenza tecnica di parte prodotta dai ricorrenti, cosicchè deve essere condannato all'immediato rilascio della stessa in favore dei ricorrenti, libera da persone e cose.
In difetto di prova circa il pregiudizio subito, non può invece essere liquidato alcunché ai ricorrenti a titolo di danno, trattandosi peraltro di somma non quantificabile nemmeno in via equitativa se non in modo del tutto, ed inammissibilmente, svincolato da elementi concreti di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara che l'appezzamento di terreno agricolo sito in Comune di Palau, località “Tauladori” della superficie complessiva di Ha 3.83.24, distinto in catasto terreni del Comune di Palau al Foglio 13
Particella 198, in precedenza distino al Foglio 13 Particelle 45 (ex 2/b), 48 (ex 8/b) e 50 (ex 44/b), è illegittimamente detenuto da , limitatamente alla porzione evidenziata in rosso alla Controparte_1 pag. 3 della consulenza tecnica di parte e, per l'effetto, lo condanna all'immediato rilascio di tale porzione in favore dei ricorrenti, libera da persone e cose;
respinge le ulteriori domande proposte dai ricorrenti;
condanna il resistente alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, che si liquidano in €. 21,50 per spese ed in €. 700,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 14.2.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
2
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
Il giudice dott. Alessandro Di Giacomo, nel procedimento iscritto al n.r.g. 176 del 2023, promosso
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Caterina Pisano ed
[...] C.F._4 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Tempio Pausania, via Dettori 24,
Parte ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente in [...], Controparte_1 C.F._5
Località Tauladori n. 2,
Parte resistente - contumace all'esito dell'udienza del 14.2.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
con ricorso ex art 702 bis c.p.c. ritualmente notificato , Parte_1 Pt_2
e convenivano in giudizio
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_1
e riferivano di essere comproprietari di un appezzamento di terreno agricolo sito in Comune di Palau, località “Tauladori” della superficie complessiva di Ha 3.83.24, distinto in catasto terreni del Comune di Palau al Foglio 13 Particella 198, in precedenza distino al Foglio 13 Particelle 45 (ex 2/b), 48 (ex 8/b) e 50 (ex 44/b).
Lamentavano che detto fondo erano stato occupato, per una porzione pari a mq. 2222 e senza alcun titolo, e contro la loro volontà, dal resistente, mediante una recinzione in rete metallica e filo spinato, circa, come da relazione tecnica che producevano, e concludevano come in atti.
Il resistente non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
Osserva in primo luogo il Tribunale che i ricorrenti hanno agito per conseguire la materiale disponibilità del terreno, cosicchè l'azione deve essere qualificata non come rivendica del diritto di proprietà, che neppure si allega essere stato posto in contestazione dal resistente, bensì come azione personale di restituzione.
Essa, per come emerge dalla prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, non mira infatti ad ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà nei confronti di un soggetto che disponga del bene in contesa ma, pur essendo rivolta, come l'azione di rivendicazione, al medesimo risultato
1 pratico di far recuperare la materiale disponibilità del bene, trova il suo fondamento nell'originaria insussistenza di un titolo legittimante la detenzione o il possesso da parte di chi ne disponga.
La titolarità del diritto dominicale si pone, quindi, nella controversia in esame, come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della domanda, cosicchè i ricorrenti non sono soggetti alla probatio diabolica che si risolve nell'onere di provare i fatti costitutivi del loro diritto di proprietà attraverso la dimostrazione della provenienza del bene fino a risalire all'acquisto a titolo originario del primo dante causa (salva la prova dell' intervenuta usucapione), ma possono limitarsi ad allegare l'insussistenza di un titolo in capo al convenuto e a provare la detenzione o il possesso di quest'ultimo
(v. sul punto Cass. n. 13605 del 2000, Cass. n. 2392 del 2002, Cass. n. 4416 del 2007).
Il resistente, rimasto contumace, non ha assolto all'onere di dar prova dell'esistenza di un titolo atto a legittimarlo alla prosecuzione della detenzione della porzione del fondo per cui è causa, come evidenziata in rosso alla pag. 3 della consulenza tecnica di parte prodotta dai ricorrenti, cosicchè deve essere condannato all'immediato rilascio della stessa in favore dei ricorrenti, libera da persone e cose.
In difetto di prova circa il pregiudizio subito, non può invece essere liquidato alcunché ai ricorrenti a titolo di danno, trattandosi peraltro di somma non quantificabile nemmeno in via equitativa se non in modo del tutto, ed inammissibilmente, svincolato da elementi concreti di giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara che l'appezzamento di terreno agricolo sito in Comune di Palau, località “Tauladori” della superficie complessiva di Ha 3.83.24, distinto in catasto terreni del Comune di Palau al Foglio 13
Particella 198, in precedenza distino al Foglio 13 Particelle 45 (ex 2/b), 48 (ex 8/b) e 50 (ex 44/b), è illegittimamente detenuto da , limitatamente alla porzione evidenziata in rosso alla Controparte_1 pag. 3 della consulenza tecnica di parte e, per l'effetto, lo condanna all'immediato rilascio di tale porzione in favore dei ricorrenti, libera da persone e cose;
respinge le ulteriori domande proposte dai ricorrenti;
condanna il resistente alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, che si liquidano in €. 21,50 per spese ed in €. 700,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 14.2.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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