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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 1139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1139 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1139/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
AN EA, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 217/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Socio Unico E Società_2 Ricorrente_2 Srl In Li - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen.c.a.dalla Chiesa 78 00040 Fiumicino RM
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Gen.c.a.dalla Chiesa 78 00040 Chiesa_1
ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15008/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
10 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45610 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45610 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45610 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45610 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45610 TARI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45610 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 183/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, Sezione 10, 5 dicembre 2024, n. 15008), ha osservato quanto segue.2023, n. 45610 – prot. n. 169497 del 4 agosto 2022, facente riferimento all'omessa denuncia dei rifiuti solidi urbani (TARI) per gli anni di imposta 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 relativamente alle utenze delle unità immobiliari di proprietà della Società_2 s.r.l. in liquidazione.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione poiché si riferiva al tributo locale
TARI per le annualità 2016-2017 e sino a marzo 2018 e i tributi locali si prescrivevano in cinque anni dal giorno in cui il tributo era dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. Eccepiva, poi, l'illegittimità della pretesa nei confronti della Società_2 in liquidazione per assenza della qualifica di “soggetto passivo TARI” risultando le unità immobiliari interessate dalla imposizione essere state concesse per gli anni 2018-2019-2020-2021, in locazione a terzi, come risultava dal contratto di locazione ultranovennale regolarmente registrato e trascritto. Sosteneva, a riguardo che il presupposto della tassa era dato dal possesso o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti.
Il Comune di Fiumicino si costituiva in giudizio contestando il ricorso e sostenendo che nella specie erano applicabili i termini di decadenza come previsti dall'art.1 commi 161 e 163 l.n.296/2006 con l'integrazione del disposto dell'art. 67 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 che ha previsto la sospensione di tutti i termini pendenti alla data dell'8 marzo 2020 relativi alle attività di liquidazione, di controllo, accertamento, di riscossione e di contenzioso svolte anche dagli enti locali per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020.Sosteneva ,quindi che i nuovi termini erano per il 2016 il 26/03/2023 e per il 2017 il 26/03/2024.
Aggiungeva che nella fattispecie l'atto era stato preso in carico dall'Ufficio Postale in data 24 marzo 2023 e quindi la notifica era avvenuta nei termini.
Assumeva, poi, che non era stata presentata mai alcuna denuncia e che l'Amministrazione aveva provveduto a rettificare sulla base dei contratti di locazione riscontrati l'avviso impugnato come da atto di rettifica notificato al difensore dell'opponente in data 31/10/2024 che allegava.
Chiedeva, quindi di dichiarare che l'avviso era stato emesso correttamente per gli anni 2016-2017 e parte
2018 e di dare atto della rettifica con il parziale annullamento dell'avviso per gli altri anni. Chiedeva, altresì, la compensazione delle spese. Con successiva memoria il ricorrente insisteva nell'inapplicabilità della sospensione ID e nell'eccezione di prescrizione/decadenza. […].
Preliminarmente, la Corte, considerato che è intervenuta la rettifica dell'atto di accertamento da parte dell'Amministrazione con il conseguente parziale annullamento dello stesso avviso, dichiara la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda le annualità 2018-2019-2020-2021.
Ciò premesso, va rilevato, per le altre annualità, che nella specie la contribuente ha eccepito la prescrizione quinquennale con riferimento agli importi dovuti per l'anno 2016-2017 e parte del 2018.
A riguardo la Corte osserva che, considerati l'art.1 c.161 l. 27/12/2006 n. 296 che prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica devono essere notificati entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati e l'art. 67 c. 1 D.L.17/03/2020
n. 18, e successive modifiche, che ha previsto la sospensione di tutti i termini pendenti alla data dell'8/03/2020, con un conseguente prolungamento di tutti i termini decadenziali di 85 giorni, trattandosi, nella specie di omessa dichiarazione TARI per l'anno 2016, il tributo si prescriveva il 26/03/2023, per l'anno 2017 si prescriveva il 26/03/2024 e per il 2018 si prescriveva il 26/03/2025. La notifica dell'accertamento risulta, pertanto, avvenuta nei termini essendo stata la raccomandata presa in carico dal servizio postale in data
24 marzo 2023.
In considerazione di quanto sopra, il ricorso va respinto per dette annualità.
Le spese di lite, considerata la parziale cessazione della materia del contendere, per annullamento parziale dell'accertamento, vanno compensate tra le parti.
Per questi motivi
la Corte dichiara in parte cessata la materia del contendere e rigetta per il resto il ricorso.
Spese compensate>>.
B) Ha proposto ricorso in appello l'interessato deducendo, per quel che qui rileva, quanto segue.
< scrivente difesa circa il pronunciamento sulla cessata materia del contendere relativo alle annualità 2018
(in parte), 2019, 2020, 2021, la sentenza è parzialmente ingiusta e deve essere in parte riformata in relazione al capo in cui l'on.le Corte di giustizia di I grado di Roma non ha ritenuto prescritti gli importi contenuti nell'avviso di accertamento relativo anche alle annualità 2016 e 2017;
Alla luce di quanto esposto, contro la medesima sentenza si propone formale ricorso in appello parziale per il seguente motivo in diritto.
Erronea motivazione sull'eccezione di intervenuta prescrizione/decadenza del diritto di riscossione dei crediti sottesi all'avviso di accertamento n. 45610 del 4.8.2022, relativamente alle annualità di imposta 2016 e
2017 – erronea applicazione ed interpretazione del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia).
La scrivente difesa contesta quanto statuito dalla Corte di giustizia di primo grado circa l'avvenuta notifica nei termini dell'avviso di accertamento del Comune di Fiumicino con riferimento alle annualità 2016 e 2017.
Si legge in motivazione: “considerati l'art. 1 c. 161 l. 27/12/2006 n. 296 che prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica devono essere notificati entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati e l'art. 67 c. 1 D.L. 17/03/2020
n. 18, e successive modifiche, che ha previsto la sospensione di tutti i termini pendenti alla data dell'8/03/2020, con conseguente prolungamento di tutti i termini decadenziali di 85 giorni, trattandosi, nella specie di omessa dichiarazione TARI per l'anno 2016, il tributo si prescriveva il 23/03/2023, per l'anno 2017 si prescriveva il
26/03/2024 e per il 2018 si prescriveva il 26/03/2025. La notifica dell'accertamento risulta, pertanto, avvenuta nei termini essendo stata la raccomandata presa in carico dal servizio postale in data 24 marzo 2023”.
Ebbene, la Corte ha fornito un'erronea interpretazione del D.L. n. 18/2020, non risultando condivisibili i termini calcolati in sentenza, poiché non può essere applicata la sospensione prevista dalla legislazione emergenziale richiamata per le annualità 2016 e 2017.
Dalla corretta applicazione ed interpretazione della normativa in esame – comprensiva anche degli interventi successivi - si può desumere quanto appresso.
Il D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie in scadenza tra l'8.03.2020 ed il 31.05.2020, nonché la sospensione delle attività di notifica fino al 31.05.2020
e degli altri atti di riscossione, e che i suddetti termini - poi prorogati con successivi decreti, tra cui il D.L. n.
41/2021 (Decreto Sostegni) e il D.L. n. 73/2021 (c.d. Sostegni Bis) - hanno differito prima fino al 30.04.2021
e poi sino al 31.08.2021 le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
Si ricorda che le citate norme, in materia applicativa della sospensione dei termini si riferiscono a cartelle
(o atti di riscossione) il cui termine va a scadere nei precisi periodi di tempo indicati dalla normativa, ovvero a “nuove cartelle” ipotesi non ricorrente nel caso di specie, in quanto tutte le proroghe susseguitesi al regime instaurato dal D.L. n. 18/2020 riguardano solamente le entrate tributarie non in scadenza tra l'8/3 ed il
31/5/2020, e non le altre che scadono in un arco di tempo diverso!
Nel nostro caso il giudice di prima istanza non ha rilevato, come in realtà, i termini di prescrizione e/o decadenza dell'avviso di accertamento TARI per le annualità 2016 e 2017 non andavano a maturarsi nell'arco temporale contemplato dal D.L. n. 18/2020 e non erano, quindi, soggetti ad alcuna proroga, non trattandosi, tra l'altro, di nuove cartelle o nuovi avvisi affidati alla riscossione in quell'arco temporale.
In merito a quanto appena rilevato, è utile richiamare una recentissima pronuncia della Corte di Giustizia di
Primo Grado – Sez. 9 (sent. n. 9023/2024) che così motiva testualmente sul tema: “il credito oggetto della cartella di pagamento n. (omissis) deve ritenersi prescritto non operando la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art 68 comma 4 bis D.L. 18/2020 convertito in L. 27(2020, trattandosi di carico affidato al concessionario della riscossione il 25.01.2023” (n.d.r. vale a dire fuori dall'arco temporale sopra riportato).
Per mero tuziorismo, si evidenzia a dimostrazione della fondatezza delle argomentazioni dell'esponente, che in primo grado lo stesso Comune di Fiumicino ha ammesso espressamente che i termini relativi agli atti in questione non andavano a scadere nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
Difatti, si legge testualmente “all'8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti per infedele od omessa denuncia relativi agli anni dal 2014 al 2018” (cfr pag. 4 controdeduzioni Comune di Fiumicino).
Ne consegue che, essendo inapplicabile la sospensione “ID”, i crediti oggetto del presente appello sono estinti per prescrizione e/o decadenza.
Difatti, trattandosi di accertamenti d'ufficio per omessa dichiarazione, questi avrebbero dovuto essere notificati dall'Ente Comunale: per la TARI 2016 entro il 31.12.2021 e non come si legge in motivazione entro il 26.03.2023 (!?), mentre per la TARI 2017 entro il 31.12.2022 e non entro il 26.03.2024 (!?)>>.
C) Il Comune di fiumicino ha controdedotto quanto segue.
<<-2. Sulla paventata (infondata) eccezione di “prescrizione” (rectius di decadenza) – fattispecie relativa alla ipotesi di omessa dichiarazione TARI.
Primariamente si rileva che, anche secondo le coordinate della S.C. Cass. n. 21810 dell'11/07/2022, è ben differente il termine di decadenza dal termine di prescrizione.
Ha natura decadenziale il termine quinquennale previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 per la notifica dell'avviso di accertamento in quanto connesso all'attività accertativa dell'Ente, mentre ha natura prescrizionale il solo termine connesso all'esercizio del diritto di credito cristallizzato con l'accertamento.
Nel caso che ci occupa è applicabile il termine di decadenza per la notificazione dell'atto di accertamento, come previsto dall'art. 1, c. 161 e 163, della l. n. 296/2006 (“Legge finanziaria 2007”).
Si rileva, inoltre, che l'avviso di accertamento in esame ha ad oggetto l'“omessa dichiarazione” TARI e, dunque, il termine quinquennale di accertamento decorre dall'anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la predetta dichiarazione, ciò proprio a mente della stessa norma indicata da parte ricorrente: art. 1, comma 161, L. 296/2006.
Nello specifico la dichiarazione (omessa) per l'anno d'imposta 2016 doveva essere presentata entro il
31.12.2017.
Infatti, a mente del comma 684 della L. 147/2013 “684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ...”.
In buona sostanza, “il quinto anno successivo” (art. 1, comma 161, L. 296/2006) ai fini dell'accertamento del tributo (per l'anno 2016) decorre dal 01/01/2018 e, dunque, si dica sin d'ora che il termine cadeva il
31/12/2022, cui devono essere aggiunti 85 giorni in ragione della sospensione disposta dalla normativa
ID-19, quindi, sino al 26/03/2023 (per l'anno 2016 e, dunque, a seguire per i successi anni), come meglio infra.
Si consideri, ancora, che è applicabile al caso in esame il principio di scissione degli effetti della notifica.
È stato osservato, infatti (Cass. SSUU n. 40543/2021, conforme: Cass. n. 21810 dell'11/07/2022), che alla decadenza (che, come detto, riguarda la notifica degli avvisi di accertamento) si applica la scissione soggettiva degli effetti della notifica, in base alla quale mentre per l'Ente, ai fini della verifica del rispetto del termine, rileva il momento in cui ha consegnato l'atto da notificare all'agente notificatore, per il contribuente gli effetti decorrono dalla data di ricezione dell'atto.
A nulla rileva, invece, la data di ricevimento dell'avviso da parte del contribuente.
La modalità di esecuzione di detta notifica non è in contestazione, ma per completezza giova rammentare che l'atto che ci occupa (avviso di accertamento n. 45610 – prot. n. 169497 del 4.8.2022) veniva preso in carico dal Servizio Postale per la notifica in data 24/03/2023 (All. 3 e 4), con la conseguenza che la notifica deve ritenersi avvenuta perfettamente nei termini (ossia prima del 26.03.2023) per tutte le annualità: dal
2016 in poi.
Più chiaramente: il comma 161 della legge n. 296/2006 deve essere integrato con il disposto dell'art. 67, c.
1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (decreto cura Italia) convertito in legge con modificazioni, che ha previsto la sospensione di tutti i termini (ivi compresi quelli di decadenza) pendenti alla data dell'8 marzo 2020 relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, svolte anche dagli enti locali, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.
Come illustrato dalla risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, tale norma prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato;
l'effetto pertanto è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione (85 giorni) come nel seguente schema pratico, come già indicato in primo grado:
Infedele-Omessa denuncia con sospensione ID (85 giorni)
anno d'imposta termine di notifica dell'accertamento 2016 26/03/2023
2017 26/03/2024
2018 26/03/2025
2019 26/03/2026
Si ribadisce, dunque, la tempestività dell'accertamento notificato il 24/03/2023 rispetto a ciascuna annualità cui si riferisce l'avviso di accertamento che ci occupa (relativo agli anni dal 2016 al 2021).
Si ribadisce, dunque, anche con richiamo alle controdeduzioni del primo grado di giudizio l'infondatezza della avversa eccezione.
Risulta, pertanto, corretta la disamina dei termini compiuta dal primo giudice, sicché si chiede la conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) Il ricorso in appello non può trovare accoglimento alla luce della pronuncia della Corte di cassazione n.
960 del 15 gennaio 2025.
< fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio
2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 15/01/2025 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212>>.
F) Nel caso di specie, quindi, iè pienamente da condividersi la tabella redatta nella memoria del Comune di
Fiumicino. G) In considerazione della particolarità della vicenda (chiarita solo dalla Corte di cassazione) le spese del giudizio possono compensarsi.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TERRINONI PAOLA, Presidente
AN EA, Relatore
TERRANOVA VINCENZO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 217/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Socio Unico E Società_2 Ricorrente_2 Srl In Li - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Fiumicino - Piazza Gen.c.a.dalla Chiesa 78 00040 Fiumicino RM
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Gen.c.a.dalla Chiesa 78 00040 Chiesa_1
ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15008/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
10 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45610 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45610 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45610 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45610 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45610 TARI 2020 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 45610 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 183/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A) La sentenza, qui impugnata (della CGT1G di Roma, Sezione 10, 5 dicembre 2024, n. 15008), ha osservato quanto segue.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione poiché si riferiva al tributo locale
TARI per le annualità 2016-2017 e sino a marzo 2018 e i tributi locali si prescrivevano in cinque anni dal giorno in cui il tributo era dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente. Eccepiva, poi, l'illegittimità della pretesa nei confronti della Società_2 in liquidazione per assenza della qualifica di “soggetto passivo TARI” risultando le unità immobiliari interessate dalla imposizione essere state concesse per gli anni 2018-2019-2020-2021, in locazione a terzi, come risultava dal contratto di locazione ultranovennale regolarmente registrato e trascritto. Sosteneva, a riguardo che il presupposto della tassa era dato dal possesso o detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti.
Il Comune di Fiumicino si costituiva in giudizio contestando il ricorso e sostenendo che nella specie erano applicabili i termini di decadenza come previsti dall'art.1 commi 161 e 163 l.n.296/2006 con l'integrazione del disposto dell'art. 67 comma 1 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 che ha previsto la sospensione di tutti i termini pendenti alla data dell'8 marzo 2020 relativi alle attività di liquidazione, di controllo, accertamento, di riscossione e di contenzioso svolte anche dagli enti locali per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio
2020.Sosteneva ,quindi che i nuovi termini erano per il 2016 il 26/03/2023 e per il 2017 il 26/03/2024.
Aggiungeva che nella fattispecie l'atto era stato preso in carico dall'Ufficio Postale in data 24 marzo 2023 e quindi la notifica era avvenuta nei termini.
Assumeva, poi, che non era stata presentata mai alcuna denuncia e che l'Amministrazione aveva provveduto a rettificare sulla base dei contratti di locazione riscontrati l'avviso impugnato come da atto di rettifica notificato al difensore dell'opponente in data 31/10/2024 che allegava.
Chiedeva, quindi di dichiarare che l'avviso era stato emesso correttamente per gli anni 2016-2017 e parte
2018 e di dare atto della rettifica con il parziale annullamento dell'avviso per gli altri anni. Chiedeva, altresì, la compensazione delle spese. Con successiva memoria il ricorrente insisteva nell'inapplicabilità della sospensione ID e nell'eccezione di prescrizione/decadenza. […].
Preliminarmente, la Corte, considerato che è intervenuta la rettifica dell'atto di accertamento da parte dell'Amministrazione con il conseguente parziale annullamento dello stesso avviso, dichiara la cessazione della materia del contendere per quanto riguarda le annualità 2018-2019-2020-2021.
Ciò premesso, va rilevato, per le altre annualità, che nella specie la contribuente ha eccepito la prescrizione quinquennale con riferimento agli importi dovuti per l'anno 2016-2017 e parte del 2018.
A riguardo la Corte osserva che, considerati l'art.1 c.161 l. 27/12/2006 n. 296 che prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica devono essere notificati entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati e l'art. 67 c. 1 D.L.17/03/2020
n. 18, e successive modifiche, che ha previsto la sospensione di tutti i termini pendenti alla data dell'8/03/2020, con un conseguente prolungamento di tutti i termini decadenziali di 85 giorni, trattandosi, nella specie di omessa dichiarazione TARI per l'anno 2016, il tributo si prescriveva il 26/03/2023, per l'anno 2017 si prescriveva il 26/03/2024 e per il 2018 si prescriveva il 26/03/2025. La notifica dell'accertamento risulta, pertanto, avvenuta nei termini essendo stata la raccomandata presa in carico dal servizio postale in data
24 marzo 2023.
In considerazione di quanto sopra, il ricorso va respinto per dette annualità.
Le spese di lite, considerata la parziale cessazione della materia del contendere, per annullamento parziale dell'accertamento, vanno compensate tra le parti.
Per questi motivi
la Corte dichiara in parte cessata la materia del contendere e rigetta per il resto il ricorso.
Spese compensate>>.
B) Ha proposto ricorso in appello l'interessato deducendo, per quel che qui rileva, quanto segue.
< scrivente difesa circa il pronunciamento sulla cessata materia del contendere relativo alle annualità 2018
(in parte), 2019, 2020, 2021, la sentenza è parzialmente ingiusta e deve essere in parte riformata in relazione al capo in cui l'on.le Corte di giustizia di I grado di Roma non ha ritenuto prescritti gli importi contenuti nell'avviso di accertamento relativo anche alle annualità 2016 e 2017;
Alla luce di quanto esposto, contro la medesima sentenza si propone formale ricorso in appello parziale per il seguente motivo in diritto.
Erronea motivazione sull'eccezione di intervenuta prescrizione/decadenza del diritto di riscossione dei crediti sottesi all'avviso di accertamento n. 45610 del 4.8.2022, relativamente alle annualità di imposta 2016 e
2017 – erronea applicazione ed interpretazione del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia).
La scrivente difesa contesta quanto statuito dalla Corte di giustizia di primo grado circa l'avvenuta notifica nei termini dell'avviso di accertamento del Comune di Fiumicino con riferimento alle annualità 2016 e 2017.
Si legge in motivazione: “considerati l'art. 1 c. 161 l. 27/12/2006 n. 296 che prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica devono essere notificati entro il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati e l'art. 67 c. 1 D.L. 17/03/2020
n. 18, e successive modifiche, che ha previsto la sospensione di tutti i termini pendenti alla data dell'8/03/2020, con conseguente prolungamento di tutti i termini decadenziali di 85 giorni, trattandosi, nella specie di omessa dichiarazione TARI per l'anno 2016, il tributo si prescriveva il 23/03/2023, per l'anno 2017 si prescriveva il
26/03/2024 e per il 2018 si prescriveva il 26/03/2025. La notifica dell'accertamento risulta, pertanto, avvenuta nei termini essendo stata la raccomandata presa in carico dal servizio postale in data 24 marzo 2023”.
Ebbene, la Corte ha fornito un'erronea interpretazione del D.L. n. 18/2020, non risultando condivisibili i termini calcolati in sentenza, poiché non può essere applicata la sospensione prevista dalla legislazione emergenziale richiamata per le annualità 2016 e 2017.
Dalla corretta applicazione ed interpretazione della normativa in esame – comprensiva anche degli interventi successivi - si può desumere quanto appresso.
Il D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia) la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie in scadenza tra l'8.03.2020 ed il 31.05.2020, nonché la sospensione delle attività di notifica fino al 31.05.2020
e degli altri atti di riscossione, e che i suddetti termini - poi prorogati con successivi decreti, tra cui il D.L. n.
41/2021 (Decreto Sostegni) e il D.L. n. 73/2021 (c.d. Sostegni Bis) - hanno differito prima fino al 30.04.2021
e poi sino al 31.08.2021 le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.
Si ricorda che le citate norme, in materia applicativa della sospensione dei termini si riferiscono a cartelle
(o atti di riscossione) il cui termine va a scadere nei precisi periodi di tempo indicati dalla normativa, ovvero a “nuove cartelle” ipotesi non ricorrente nel caso di specie, in quanto tutte le proroghe susseguitesi al regime instaurato dal D.L. n. 18/2020 riguardano solamente le entrate tributarie non in scadenza tra l'8/3 ed il
31/5/2020, e non le altre che scadono in un arco di tempo diverso!
Nel nostro caso il giudice di prima istanza non ha rilevato, come in realtà, i termini di prescrizione e/o decadenza dell'avviso di accertamento TARI per le annualità 2016 e 2017 non andavano a maturarsi nell'arco temporale contemplato dal D.L. n. 18/2020 e non erano, quindi, soggetti ad alcuna proroga, non trattandosi, tra l'altro, di nuove cartelle o nuovi avvisi affidati alla riscossione in quell'arco temporale.
In merito a quanto appena rilevato, è utile richiamare una recentissima pronuncia della Corte di Giustizia di
Primo Grado – Sez. 9 (sent. n. 9023/2024) che così motiva testualmente sul tema: “il credito oggetto della cartella di pagamento n. (omissis) deve ritenersi prescritto non operando la sospensione del termine di prescrizione di cui all'art 68 comma 4 bis D.L. 18/2020 convertito in L. 27(2020, trattandosi di carico affidato al concessionario della riscossione il 25.01.2023” (n.d.r. vale a dire fuori dall'arco temporale sopra riportato).
Per mero tuziorismo, si evidenzia a dimostrazione della fondatezza delle argomentazioni dell'esponente, che in primo grado lo stesso Comune di Fiumicino ha ammesso espressamente che i termini relativi agli atti in questione non andavano a scadere nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.
Difatti, si legge testualmente “all'8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti per infedele od omessa denuncia relativi agli anni dal 2014 al 2018” (cfr pag. 4 controdeduzioni Comune di Fiumicino).
Ne consegue che, essendo inapplicabile la sospensione “ID”, i crediti oggetto del presente appello sono estinti per prescrizione e/o decadenza.
Difatti, trattandosi di accertamenti d'ufficio per omessa dichiarazione, questi avrebbero dovuto essere notificati dall'Ente Comunale: per la TARI 2016 entro il 31.12.2021 e non come si legge in motivazione entro il 26.03.2023 (!?), mentre per la TARI 2017 entro il 31.12.2022 e non entro il 26.03.2024 (!?)>>.
C) Il Comune di fiumicino ha controdedotto quanto segue.
<<-2. Sulla paventata (infondata) eccezione di “prescrizione” (rectius di decadenza) – fattispecie relativa alla ipotesi di omessa dichiarazione TARI.
Primariamente si rileva che, anche secondo le coordinate della S.C. Cass. n. 21810 dell'11/07/2022, è ben differente il termine di decadenza dal termine di prescrizione.
Ha natura decadenziale il termine quinquennale previsto dall'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 per la notifica dell'avviso di accertamento in quanto connesso all'attività accertativa dell'Ente, mentre ha natura prescrizionale il solo termine connesso all'esercizio del diritto di credito cristallizzato con l'accertamento.
Nel caso che ci occupa è applicabile il termine di decadenza per la notificazione dell'atto di accertamento, come previsto dall'art. 1, c. 161 e 163, della l. n. 296/2006 (“Legge finanziaria 2007”).
Si rileva, inoltre, che l'avviso di accertamento in esame ha ad oggetto l'“omessa dichiarazione” TARI e, dunque, il termine quinquennale di accertamento decorre dall'anno successivo a quello in cui doveva essere presentata la predetta dichiarazione, ciò proprio a mente della stessa norma indicata da parte ricorrente: art. 1, comma 161, L. 296/2006.
Nello specifico la dichiarazione (omessa) per l'anno d'imposta 2016 doveva essere presentata entro il
31.12.2017.
Infatti, a mente del comma 684 della L. 147/2013 “684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ...”.
In buona sostanza, “il quinto anno successivo” (art. 1, comma 161, L. 296/2006) ai fini dell'accertamento del tributo (per l'anno 2016) decorre dal 01/01/2018 e, dunque, si dica sin d'ora che il termine cadeva il
31/12/2022, cui devono essere aggiunti 85 giorni in ragione della sospensione disposta dalla normativa
ID-19, quindi, sino al 26/03/2023 (per l'anno 2016 e, dunque, a seguire per i successi anni), come meglio infra.
Si consideri, ancora, che è applicabile al caso in esame il principio di scissione degli effetti della notifica.
È stato osservato, infatti (Cass. SSUU n. 40543/2021, conforme: Cass. n. 21810 dell'11/07/2022), che alla decadenza (che, come detto, riguarda la notifica degli avvisi di accertamento) si applica la scissione soggettiva degli effetti della notifica, in base alla quale mentre per l'Ente, ai fini della verifica del rispetto del termine, rileva il momento in cui ha consegnato l'atto da notificare all'agente notificatore, per il contribuente gli effetti decorrono dalla data di ricezione dell'atto.
A nulla rileva, invece, la data di ricevimento dell'avviso da parte del contribuente.
La modalità di esecuzione di detta notifica non è in contestazione, ma per completezza giova rammentare che l'atto che ci occupa (avviso di accertamento n. 45610 – prot. n. 169497 del 4.8.2022) veniva preso in carico dal Servizio Postale per la notifica in data 24/03/2023 (All. 3 e 4), con la conseguenza che la notifica deve ritenersi avvenuta perfettamente nei termini (ossia prima del 26.03.2023) per tutte le annualità: dal
2016 in poi.
Più chiaramente: il comma 161 della legge n. 296/2006 deve essere integrato con il disposto dell'art. 67, c.
1, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (decreto cura Italia) convertito in legge con modificazioni, che ha previsto la sospensione di tutti i termini (ivi compresi quelli di decadenza) pendenti alla data dell'8 marzo 2020 relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, svolte anche dagli enti locali, per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.
Come illustrato dalla risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, tale norma prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato;
l'effetto pertanto è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione (85 giorni) come nel seguente schema pratico, come già indicato in primo grado:
Infedele-Omessa denuncia con sospensione ID (85 giorni)
anno d'imposta termine di notifica dell'accertamento 2016 26/03/2023
2017 26/03/2024
2018 26/03/2025
2019 26/03/2026
Si ribadisce, dunque, la tempestività dell'accertamento notificato il 24/03/2023 rispetto a ciascuna annualità cui si riferisce l'avviso di accertamento che ci occupa (relativo agli anni dal 2016 al 2021).
Si ribadisce, dunque, anche con richiamo alle controdeduzioni del primo grado di giudizio l'infondatezza della avversa eccezione.
Risulta, pertanto, corretta la disamina dei termini compiuta dal primo giudice, sicché si chiede la conferma della sentenza di primo grado in ogni sua parte>>.
MOTIVI DELLA DECISIONE
D) Il ricorso in appello non può trovare accoglimento alla luce della pronuncia della Corte di cassazione n.
960 del 15 gennaio 2025.
< fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio
2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 15/01/2025 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione.
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi,
a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212>>.
F) Nel caso di specie, quindi, iè pienamente da condividersi la tabella redatta nella memoria del Comune di
Fiumicino. G) In considerazione della particolarità della vicenda (chiarita solo dalla Corte di cassazione) le spese del giudizio possono compensarsi.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Spese compensate.