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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/03/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 961/2023
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 961 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA , p.iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, alla via Ugo
Cavalcanti n. 9/13, presso lo studio dell'Avv. Andrea Borsani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Gioiosa Ionica, alla via Madama Lena n. 37, presso lo studio dell'Avv. Michele
Malavenda, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
208/2023 depositata in data 27.02.2023.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 03 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 27.09.2023, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 208/2023 del Giudice di Pace
[...]
di Locri, depositata in data 27.02.2023, con la quale il giudice di prime cure ha accolto parzialmente la domanda dell'odierno appellato, annullando l'intimazione di pagamento n. 09420219001326315000 limitatamente ai crediti ingiunti con le cartelle esattoriali n. 09420120011651207000, n. 09420120015483514001, e n.
0942012001998996601, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite compensate in misura di un terzo, liquidate in complessivi € 1.345,00.
Parte opponente, ha eccepito la tardività dell'opposizione di primo grado e l'insussistenza della prescrizione del credito, pertanto, ha chiesto al Tribunale di
“dichiarare fondato l'appello per le motivazioni dedotte in fatto e in diritto, e, di conseguenza, accogliere le conclusioni proposte in primo grado dall' che si Controparte_2
intendono qui riportate e trascritte;
condannare l'appellato al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 cpc”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.01.2024, si è costituito in giudizio l'appellato il quale ha dedotto Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 327 c.p.c., in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, nonché
l'inammissibilità di nuove prove e nuovi documenti prodotti in appello e, nel merito,
l'infondatezza del gravame;
l'appellato ha concluso, dunque, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del gravame e, in subordine, il rigetto dell'appello nel merito con conferma dell'impugnata sentenza, con vittorie di spese del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore costituito.
Celebratasi la prima udienza e acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 2. L'appello è inammissibile per le ragioni che seguono.
Va osservato che l'odierno gravame è stato proposto avverso la sentenza numero
208/2023, depositata il 27 febbraio 2023, come pacificamente riportato dalle parti nei rispettivi atti e come evincibile dalla copia della sentenza, con attestazione di conformità, prodotta dall'appellante.
I mezzi di impugnazione sono assoggettati a un termine perentorio, decorso il quale matura la decadenza dall'impugnazione e la sentenza passa in giudicato. Per
l'appello il termine è di trenta giorni dalla notificazione della sentenza a istanza della controparte ovvero, nel caso in cui la notificazione non è avvenuta o non sia stata regolarmente effettuata, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il c.d. termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., dunque, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza e non dalla data di comunicazione dell'avvenuto deposito alla parte costituita (cfr. Cass. 11910/2003; Cass. 639/2003; Cass.
3251/2007; Cass. 13263/2009) o dalla data di comunicazione del dispositivo (cfr.
Cass. 20656/2021), secondo una scelta conforme al dettato costituzionale (cfr. Cass.
16311/2004; Cass. 10963/1994).
Va poi considerato che l'art. 1 della L. n. 742/1969 prevede che: “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
Tale norma, tuttavia, in forza del disposto dell'art 3 della medesima legge non trova applicazione alle cause e ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, che fa riferimento, tra gli altri, ai procedimenti di opposizione all'esecuzione.
La Corte di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in molte occasioni ribadendo che «Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice
"a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile" (Cass. n.
171/2012, e molte altre)» (cfr. in motivazione Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 28548 del
06.11.2024).
Ciò posto, va considerato che oggetto dell'odierno gravame è l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420219001326315000 in relazione alle sottese e prodromiche cartelle esattoriali indicate in atti, aventi ad oggetto sanzioni amministrative comminate per violazioni del Codice della Strada, e che il ricorrente in primo grado ha fondando l'opposizione sull'omessa notifica di dette cartelle e sulla prescrizione dei crediti da esse portati. L'art. 50 del D.P.R. 602/1973 prevede che “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”, aggiungendo al secondo comma che “se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. Tale intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6833 del 11/03/2021 per cui:
«in tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell'obbligato non determina alcuna preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, a norma dell'art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999, nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Pertanto, ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l'avvio dell'azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del
1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione
"pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.»). L'impugnazione è da ricondurre all'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., se l'oggetto dalla domanda è dato dall'accertamento negativo del diritto dell'intimante di promuovere un giudizio di esecuzione, allorquando si contesti la legittimità dell'iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa ovvero si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
mentre è da ricondurre all'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., se l'oggetto del giudizio è invece costituito dalla richiesta di dichiarare la nullità formale dell'atto preliminare all'azione esecutiva, nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica o quelli dei successivi avvisi di mora.
In altri termini, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
«oggetto dell'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. è, alla stregua dell'ampia formulazione di quest'ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all'art.
617 cod. proc. civ. che investe, invece, il "quomodo" di tale esecuzione), in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto» (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20989 del
27/11/2012).
Orbene, non vi sono dubbi che l'opposizione oggetto del giudizio di primo grado, qualificata dal giudice di primo grado come opposizione all'intimazione di pagamento, sia da intendere come opposizione esecutiva, con conseguente esclusione della sospensione feriale al termine di impugnazione. Del resto, la giurisprudenza citata da parte appellante, formatasi in materia di preavviso di fermo amministrativo, non può trovare applicazione in via analogica al caso in esame, attesa la differenza ontologica tra il fermo amministrativo (che non ha natura di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, cfr. Cass. Sez. U., 22/07/2015,
n. 15354) e l'intimazione di pagamento.
Ciò posto, valutando la tempestività della proposizione dell'appello, va considerato che, attesa la data di pubblicazione della sentenza appellata (27.02.2023), il termine per appellare è spirato in data 28.08.2023, tenuto conto che la computazione del termine va effettuata non ex numero bensì ex nominatione dierum, sicché la scadenza avviene allo spirare del giorno corrispondente a quello iniziale (cfr. ex multis Cass. 3758/1983: «per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155 secondo comma cod. proc. civ. e 2963 quarto comma cod. civ., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale»), salva l'ipotesi - come nel caso di specie
- di scadenza in giorno festivo, con protrazione al giorno feriale immediatamente successivo (cfr. Cass. 3773/2001).
Di conseguenza, l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro il 28.08.2023 e, trattandosi di impugnazione da proporsi con atto di citazione, entro tale data avrebbe dovuto essere compiuta la notificazione dell'atto di appello alle altre parti nei modi di cui all'art. 330 c.p.c..
Nel caso in esame la notifica all' appellato è stata effettuata Controparte_1
telematicamente, all'indirizzo pec del procuratore della parte in primo grado, in data
25.09.2023, oltre lo spirare del termine del 28.08.2023, come risultante dalla busta telematica in formato .eml di avvenuta consegna allegata all'atto di appello.
In definitiva, la tardività della notifica nei confronti del convenuto determina l'inammissibilità del gravame e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
§ 3. Le spese del secondo grado di giudizio nel rapporto tra l'appellante e in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a Controparte_1 carico dell'appellante e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione da euro € 5.200,01 a € 26.000,00 (individuato facendo riferimento al petitum), applicando i valori minimi, tenuto conto della pronuncia in rito ed escludendo la fase istruttoria, in quanto non espletata.
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, così provvede:
a. dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 208/2023 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Locri in data 27.02.2023;
b. condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite del secondo grado, liquidate in euro Controparte_1
1.698,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Michele Malavenda dichiaratosi antistatario;
c. dichiara dovuto, da parte dell'appellante, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Locri il 26 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina Andrizzi, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al numero 961 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, promossa
DA , p.iva in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, alla via Ugo
Cavalcanti n. 9/13, presso lo studio dell'Avv. Andrea Borsani, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Gioiosa Ionica, alla via Madama Lena n. 37, presso lo studio dell'Avv. Michele
Malavenda, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
208/2023 depositata in data 27.02.2023.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con termine perentorio fino al 03 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 27.09.2023, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 208/2023 del Giudice di Pace
[...]
di Locri, depositata in data 27.02.2023, con la quale il giudice di prime cure ha accolto parzialmente la domanda dell'odierno appellato, annullando l'intimazione di pagamento n. 09420219001326315000 limitatamente ai crediti ingiunti con le cartelle esattoriali n. 09420120011651207000, n. 09420120015483514001, e n.
0942012001998996601, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite compensate in misura di un terzo, liquidate in complessivi € 1.345,00.
Parte opponente, ha eccepito la tardività dell'opposizione di primo grado e l'insussistenza della prescrizione del credito, pertanto, ha chiesto al Tribunale di
“dichiarare fondato l'appello per le motivazioni dedotte in fatto e in diritto, e, di conseguenza, accogliere le conclusioni proposte in primo grado dall' che si Controparte_2
intendono qui riportate e trascritte;
condannare l'appellato al pagamento delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione ex art. 93 cpc”. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.01.2024, si è costituito in giudizio l'appellato il quale ha dedotto Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 327 c.p.c., in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, nonché
l'inammissibilità di nuove prove e nuovi documenti prodotti in appello e, nel merito,
l'infondatezza del gravame;
l'appellato ha concluso, dunque, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del gravame e, in subordine, il rigetto dell'appello nel merito con conferma dell'impugnata sentenza, con vittorie di spese del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore costituito.
Celebratasi la prima udienza e acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, la causa è stata rinviata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
§ 2. L'appello è inammissibile per le ragioni che seguono.
Va osservato che l'odierno gravame è stato proposto avverso la sentenza numero
208/2023, depositata il 27 febbraio 2023, come pacificamente riportato dalle parti nei rispettivi atti e come evincibile dalla copia della sentenza, con attestazione di conformità, prodotta dall'appellante.
I mezzi di impugnazione sono assoggettati a un termine perentorio, decorso il quale matura la decadenza dall'impugnazione e la sentenza passa in giudicato. Per
l'appello il termine è di trenta giorni dalla notificazione della sentenza a istanza della controparte ovvero, nel caso in cui la notificazione non è avvenuta o non sia stata regolarmente effettuata, di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Il c.d. termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c., dunque, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza e non dalla data di comunicazione dell'avvenuto deposito alla parte costituita (cfr. Cass. 11910/2003; Cass. 639/2003; Cass.
3251/2007; Cass. 13263/2009) o dalla data di comunicazione del dispositivo (cfr.
Cass. 20656/2021), secondo una scelta conforme al dettato costituzionale (cfr. Cass.
16311/2004; Cass. 10963/1994).
Va poi considerato che l'art. 1 della L. n. 742/1969 prevede che: “Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.
Tale norma, tuttavia, in forza del disposto dell'art 3 della medesima legge non trova applicazione alle cause e ai procedimenti indicati nell'articolo 92 dell'ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941, n. 12, che fa riferimento, tra gli altri, ai procedimenti di opposizione all'esecuzione.
La Corte di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in molte occasioni ribadendo che «Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, e dell'art. 92 del
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice
"a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile" (Cass. n.
171/2012, e molte altre)» (cfr. in motivazione Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 28548 del
06.11.2024).
Ciò posto, va considerato che oggetto dell'odierno gravame è l'opposizione all'intimazione di pagamento n. 09420219001326315000 in relazione alle sottese e prodromiche cartelle esattoriali indicate in atti, aventi ad oggetto sanzioni amministrative comminate per violazioni del Codice della Strada, e che il ricorrente in primo grado ha fondando l'opposizione sull'omessa notifica di dette cartelle e sulla prescrizione dei crediti da esse portati. L'art. 50 del D.P.R. 602/1973 prevede che “il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento”, aggiungendo al secondo comma che “se
l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. Tale intimazione di pagamento è autonomamente impugnabile (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6833 del 11/03/2021 per cui:
«in tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria in forza di rapporti di diritto privato, la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell'obbligato non determina alcuna preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, a norma dell'art. 29 d.lgs. n. 46 del 1999, nelle forme ordinarie, ossia ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. Pertanto, ove alla notifica della cartella non segua, entro un anno, l'avvio dell'azione esecutiva, il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del
1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione
"pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c.»). L'impugnazione è da ricondurre all'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., se l'oggetto dalla domanda è dato dall'accertamento negativo del diritto dell'intimante di promuovere un giudizio di esecuzione, allorquando si contesti la legittimità dell'iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa ovvero si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
mentre è da ricondurre all'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., se l'oggetto del giudizio è invece costituito dalla richiesta di dichiarare la nullità formale dell'atto preliminare all'azione esecutiva, nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica o quelli dei successivi avvisi di mora.
In altri termini, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità,
«oggetto dell'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. è, alla stregua dell'ampia formulazione di quest'ultimo, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata (in ciò distinguendosi dal rimedio di cui all'art.
617 cod. proc. civ. che investe, invece, il "quomodo" di tale esecuzione), in essa dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto» (cfr. ex plurimis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20989 del
27/11/2012).
Orbene, non vi sono dubbi che l'opposizione oggetto del giudizio di primo grado, qualificata dal giudice di primo grado come opposizione all'intimazione di pagamento, sia da intendere come opposizione esecutiva, con conseguente esclusione della sospensione feriale al termine di impugnazione. Del resto, la giurisprudenza citata da parte appellante, formatasi in materia di preavviso di fermo amministrativo, non può trovare applicazione in via analogica al caso in esame, attesa la differenza ontologica tra il fermo amministrativo (che non ha natura di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, cfr. Cass. Sez. U., 22/07/2015,
n. 15354) e l'intimazione di pagamento.
Ciò posto, valutando la tempestività della proposizione dell'appello, va considerato che, attesa la data di pubblicazione della sentenza appellata (27.02.2023), il termine per appellare è spirato in data 28.08.2023, tenuto conto che la computazione del termine va effettuata non ex numero bensì ex nominatione dierum, sicché la scadenza avviene allo spirare del giorno corrispondente a quello iniziale (cfr. ex multis Cass. 3758/1983: «per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155 secondo comma cod. proc. civ. e 2963 quarto comma cod. civ., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale»), salva l'ipotesi - come nel caso di specie
- di scadenza in giorno festivo, con protrazione al giorno feriale immediatamente successivo (cfr. Cass. 3773/2001).
Di conseguenza, l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro il 28.08.2023 e, trattandosi di impugnazione da proporsi con atto di citazione, entro tale data avrebbe dovuto essere compiuta la notificazione dell'atto di appello alle altre parti nei modi di cui all'art. 330 c.p.c..
Nel caso in esame la notifica all' appellato è stata effettuata Controparte_1
telematicamente, all'indirizzo pec del procuratore della parte in primo grado, in data
25.09.2023, oltre lo spirare del termine del 28.08.2023, come risultante dalla busta telematica in formato .eml di avvenuta consegna allegata all'atto di appello.
In definitiva, la tardività della notifica nei confronti del convenuto determina l'inammissibilità del gravame e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
§ 3. Le spese del secondo grado di giudizio nel rapporto tra l'appellante e in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a Controparte_1 carico dell'appellante e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione da euro € 5.200,01 a € 26.000,00 (individuato facendo riferimento al petitum), applicando i valori minimi, tenuto conto della pronuncia in rito ed escludendo la fase istruttoria, in quanto non espletata.
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, così provvede:
a. dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 208/2023 emessa dal Giudice di Pace di
[...]
Locri in data 27.02.2023;
b. condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese di lite del secondo grado, liquidate in euro Controparte_1
1.698,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Michele Malavenda dichiaratosi antistatario;
c. dichiara dovuto, da parte dell'appellante, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Locri il 26 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Andrizzi