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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.848/2023
Dott. IU MA Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. TT IE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 848/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11 settembre 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del
05/11/2025
OGGETTO: d a
Azione revocatoria
con il patrocinio dell'avv. Sardi De Letto Francesco Parte_1
ordinaria ex art. 2901 APPELLANTE
c.c. c o n t r o
Codice: P.IVA_1 e, per essa la mandataria Controparte_1 [...]
on il patrocinio dell'avv. Grosoli Marcella Parte_2
APPELLATA
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1642/2023 pubblicata
1 in data 29 giugno 2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione
ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
1) riformare integralmente, la sentenza n. 1642/2023, del Tribunale di
Brescia - sezione quarta civile, nella persona del giudice Andrea Giovanni
LA - pubbl. il 29.6.2023, R.G. n. 4872/2021, Repert. n. 4108/2023 del
29.6.2023, notificata a mezzo pec in data 12.7.2023, mandando esente
l'appellante da qualsiasi obbligo nei confronti di (c.f. Controparte_1
suoi danti o aventi causa, rappresentata da P.IVA_2 [...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore suoi CP_3
danti o aventi causa, difesa dall'avvocato Marcella Grosoli, elettivamente
domiciliata presso lo studio del difensore, in Modena, via Tagliazucchi, n.
24, all'indirizzo di posta elettronica certificata
respingendo la domanda di Email_1
revocatoria ordinaria originariamente proposta e, per l'effetto, dichiararsi
inefficace la domanda di manleva svolta nei confronti dell'appellante da
parte della sig.ra , mandando esente l'appellante da qualsiasi CP_2
obbligo nei suoi confronti;
2) condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite (compenso ai
sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n.
147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
2 3) Ordinare la cancellazione della sentenza dalla trascrizione nei registri
immobiliari”.
Dell'appellata
“respinta ogni diversa e/o contraria domanda, eccezione, deduzione e
conclusione formulata da controparte
- Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1642/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data 29/6/2023 all'esito
dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. rubricata al n. 4872/2021 r.g., per
manifesta infondatezza dello stesso, nonché per i motivi tutti e le ragioni
meglio esposte in narrativa con conseguente integrale conferma della citata
sentenza di 1° grado in ogni sua parte.
- In ogni caso e comunque respingersi tutte le domande dell'appellante
siccome infondate in fatto ed in diritto e non provate per i Parte_1
motivi tutti e le ragioni meglio esposte in narrativa.
- Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, ivi comprese spese generali
ed accessori di legge, anche del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha revocato l'atto di compravendita in data 25 gennaio 2018 intercorso tra e Pt_1 CP_2
e lo ha dichiarato inefficace nei confronti di ha condannato Controparte_1
a tenere indenne da ogni conseguenza Parte_1 CP_2
pregiudizievole derivante dall'accoglimento della domanda della società
attrice; ha rigettato le restanti domande delli ha condannato i CP_2
3 convenuti al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attrice ; ha compensato per un quarto le spese tra e ed ha condannato Pt_1 CP_2
il primo al pagamento dei restanti tre quarti.
1.1. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
il credito non è stato contestato e deve ritenersi provato (art. 115, co. 1,
c.p.c.);
l'atto dispositivo determina una modifica qualitativa del patrimonio del debitore e il convenuto non ha assolto all'onere della prova a suo carico circa la capienza dei beni residui;
sussiste in capo al debitore la conoscenza del pregiudizio arrecato;
sussiste tale consapevolezza anche in capo alla convenuta atteso il rapporto di parentela e la replica retorica alle argomentazioni dell'attrice circa il risalto mediatico del tracollo della Etrapiris società di cui il fratello era fideiussore;
l'asserita estraneità agli aspetti della loro vita di relazione non è stata condivisa dal fratello;
non sono state chiarite le ragioni per cui a fronte di un'asserita frequentazione limitata alle “feste comandate” le parti sono addivenute alla stipula del contratto;
sono state dedotte dai convenuti differenti ragioni che avrebbero determinato le parti alla stipula del contratto proprio nel momento in cui vi era il rischio del convenuto di essere chiamato a rispondere delle obbligazioni garantite;
le spese relative all'atto sono state concordate a carico del venditore in deroga alla regola di cui all'art. 1475
cod.civ. e la prospettazione che ciò abbia trovato ragione nell'essere il valore dell'immobile inferiore a quello stimato no ha trovato riscontro nella esi
4 difensiva del convenuto;
è poco credibile che la sorella fosse all'oscuro delle vicende del fratello le cui esperienze professionali hanno avuto esposizione mediatica.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto infondata la eccezione ai sensi dell'art. 2901
coc.civ.:
riguardo al debito verso dichiarata fallita nel 2016, il rendiconto Pt_3 CP_4
finale ex art. 116 L.F. in cui il curatore ha appostato l'importo di € 81.000,00
quale “realizzo credito verso il socio amministratore ” è datato Parte_1
il 12 gennaio 2018 mentre l'atto dispositivo è del 25 gennaio 2018 sicché il ricavato della vendita non costituisce la fonte di tale pagamento;
inoltre,
nella proposta precedente formulata, si fa riferimento quale fonte della provvista alla vendita di beni immobili ma non è stato allegato che il bene immobile venduto alla sorella sia stato oggetto di precedenti tentativi di vendita;
riguardo al pagamento “a saldo e stralcio” delle somme dovute in relazione a mutuo contratto il 28 dicembre 2017,l'unico riferimento temporale indicato
è quello del 1° giugno 2021 (data dell'asserita proposta alla banca) che è
successivo al compimento dell'atto dispositivo;
anche l'accollo del debito della risale al 15 Parte_4
marzo 2021, data successiva alla compravendita.
1.2. Il tribunale ha, poi accolto la domanda di manleva formulata dalla convenuta, che ha ritenuto tempestiva, mentre ha rigettato le ulteriori pretese.
5 2. Ha proposto appello sulla base di quattro motivi. Parte_1
3.Si è costituita la unipersonale e, per essa, la mandataria Controparte_1
che ha chiesto il rigetto del gravame. Parte_2
4. Il Consigliere Istruttore ha dichiarato la contumacia di e, CP_2
concessi i termini di cui all'art. 352 cod.proc.civ., alla udienza del 05
novembre 2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto che il credito dell'attrice in revocatoria sia non contestato ai sensi dell'art. 115 cod.proc.civ.; deduce che l'attrice stessa ha dato atto nell'atto di citazione della contestazione del credito e della pendenza di giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo.
Censura, inoltre, la statuizione relativa alla mancata allegazione della capienza del proprio patrimonio pur se la stessa controparte ha documentato che egli è proprietario di beni immobili con relative pertinenze ad Edolo
(BS).
1.1.Il motivo è infondato.
La circostanza per cui, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale il credito in questione sia contestato non è di rilievo ai fini della controversia.
Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., contro l'atto di
6 disposizione compiuto dal debitore, essendo sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente (così: Cass. SS.UU.
18.05.2004, n. 9440; Cass. 10.03.2006, n. 5246; Cass. 17.07.2009, n. 16722;
Cass. 26.01.2012, n. 1129; Cass. 14.05.2013, n. 11573; Cass. 12.07.2013, n.
17257; Cass. 10.02.2016, n. 2673; Cass. 05.02.2019, n. 3369).
Quando oggetto dell'azione revocatoria ordinaria sia una "res" litigiosa, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, ai fini della quale viene svolto un accertamento
"incidenter tantum" in ordine al credito contestato, finalizzato solo ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore (cfr.
Cass. 17257/2013).
Peraltro, nel caso in esame, nelle more del presente grado di giudizio, in base all'allegazione dell'appellata non contestata dall'appellante, è intervenuta sentenza di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo sulla quale si è
formato il giudicato,
2.Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto sussistere la scientia damni in capo a sulla CP_2
base di “presunzioni meramente indiziarie” e non di “presunzioni
convergenti, gravi precise e concordanti”.
Evidenzia che:
i due fratelli vivevano in luoghi diversi mentre in tema di revocatoria assume rilevanza la “vicinanza dei soggetti siccome determinata dalla convivenza”
7 quale indice presuntivo della partecipatio fraudis;
la conoscenza da parte della sorella circa i debiti del fratello è stata prospettata in modo apodittico da controparte e fatta propria in modo acritico dal Giudice;
le vicende della società di capitali della impresa calcistica ferrarese non potevano riguardare quale persona fisica, fideiussore della Parte_1
Etrapris S.r.l. e il risalto mediatico è costituito da un trafiletto su un quotidiano on line ferrarese del 2008 in cui egli viene menzionato quale vicepresidente della Spal S.p.A., società diversa da quella fallita di cui era garante;
la sentenza si fonda su mere illazioni, in assenza di indici presuntivi da cui avrebbe potuto emergere la prova dello stato d'insolvenza quali protesti,
notizie di stampa, esecuzioni immobiliari;
la mancata condivisione della descrizione fornita dalla sorella circa la loro vita di relazione costituisce in realtà mancata replica ad un fatto pacifico;
se vi fosse stata da parte della sorella la conoscenza della situazione finanziaria ella si sarebbe astenuta dal procedere all'acquisto;
il Tribunale ha fatto riferimento alle ragioni per cui egli si è determinato a vendere e la sorella ad acquistare e sulla necessità dell'operazione ma l'unico fatto oggettivo è che ha deciso di acquistare il 50% della CP_2
proprietà dell'immobile per il proprio figlio di 24 anni allorquando il padre era ormai centenario.
8 2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Quanto all' eventus damni, esso richiede non già la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, potendo consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso, come correttamente evidenziato dal Tribunale.
In base al costante indirizzo del Supremo Collegio <
revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità>> (Cass. n. 10298/2025).
Il Tribunale ha pure rilevato che non vi è stata da parte di Parte_1
allegazione e prova della capienza del patrimonio residuo;
l'appellante, al riguardo, si limita a dedurre che la stessa controparte ha documentato la persistenza in capo a sé della proprietà di quota indivisa di unità immobiliari con relative pertinenze in Edolo (BS) ma non deduce alcun elemento circa il valore sufficientemente capiente di tale quota per adempiere i debiti.
2.3. Anche la contestazione circa l'accertamento della sussistenza in capo a della scientia damni non appare fondata. CP_2
9 La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici;
secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato assume rilievo la sussistenza di un rapporto di parentela tra il disponente ed il terzo
(cfr. tra le tante Cass 1286/2019), essendo inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
L'appellante incentra il gravame sull'assenza di scientia damni della sorella,
(rimasta contumace in questo grado) ed ora deduce che “non dovrebbe
destare meraviglia che un soggetto (la sorella:n.d.r.) voglia acquisire in
piena proprietà un immobile rilevandone il 50% dal proprio fratello per
garantire l'alloggio al proprio figlio 24enne allorquando il padre dei
convenuti è ormai centenario”.
Il Tribunale ha rilevato che la prospettata esigenza dell'acquirente non era attuale proprio in ragione del fatto che l'immobile era ed è ancora abitato dall'anziano padre e che, cionondimeno, l'acquisto è stato effettuato “proprio
in quel momento storico connotato dalla situazione debitoria del convenuto”,
circostanza che, del resto, lo stesso appellante conferma in quanto ha sostenuto e sostiene di avere venduto per conseguire liquidità per il pagamento dei proprio debiti.
Peraltro, la contezza da parte di circa la situazione economica del CP_2
fratello è stata ricavata dal Tribunale non solo in ragione dello stretto rapporto di parentela, di per sé sufficiente a presumere siffatta coscienza, ma anche
10 dall'assenza di elementi di segno contrario (non ravvisati nelle argomentazioni dei convenuti), oltre che a fronte dell'espressa previsione,
non motivata nell'atto notarile di compravendita, delle spese poste a carico del venditore, in deroga all'ordinaria regola prevista dall'art. 1475 cod.civ.
L'asserito (da parte di accordo con il fratello che troverebbe CP_2
ragione nella incongruità del prezzo di vendita rispetto alle condizioni di vetustà dell'immobile, è rimasto indimostrato e lo stesso con i Parte_1
propri assunti difensivi, ne ha smentito la sussistenza in quanto ha sostenuto la coincidenza del valore della quota con il prezzo di mercato dell'immobile sulla base della perizia prodotta.
La previsione con riferimento alle spese, non altrimenti giustificata dall'appellante, è sintomatica del precipuo interesse di questi all'operazione compiuta che, peraltro, emerge anche dalla mancanza di un motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento a fronte del mancato chiarimento da parte dell'acquirente pure valorizzato dal Tribunale, delle CP_2
ragioni in base alle quali abbia deciso di acquistare la quota del fratello,
proprio in un momento storico in cui “era evidente il rischio per il convenuto
di vedersi attivare la propria responsabilità” quale fideiussore.
E', quindi, inverosimile che non fosse a conoscenza delle ragioni CP_2
che hanno determinato il fratello a venderle la propria quota proprio in quel contesto temporale, sebbene da anni fossero comproprietari in quanto il bene
è loro pervenuto per successione testamentaria nel 1996.
L'assenza di convivenza con il fratello, la circostanza di abitare in due
11 comuni diversi (ma comunque prossimi), l'asserita frequentazione sporadica per le “feste comandate” non costituiscono elementi di segno contrario alla sussistenza della scientia fraudis sulla base degli enunciati elementi precisi e concordanti (stretta parentela, dato temporale, assenza di motivo oggettivo che giustifichi la compravendita, deroga all'art. 1475 cod.civ.).
3.Con il terzo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto infondata la eccezione ai sensi dell'art. 2901 terzo comma cod.civ.
Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto generica la previsione nella proposta del 28 ottobre 2016 della fonte della provvista.
Con riferimento al debito derivante da mutuo stipulato il 28 dicembre 2017
deduce che, resosi conto di non poter provvedere a rispettare il piano di rientro, a seguito di trattative, in data 1° giugno 2021 ha proposto alla banca il pagamento a saldo e stralcio di € 40.000,00 e lamenta che il Tribunale abbia ritenuto questa deduzione generica.
Deduce che è pacifico che la quota immobiliare è stata compravenduta per il pagamento di debiti scaduti in quanto la controparte non ha operato sul punto contestazione.
3. Il motivo è infondato e al limite dell'inammissibilità.
3.1. Va premesso che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 12064/2023, 87/2019).
12 La strumentalità della vendita rispetto al pagamento di debiti scaduti è
certamente circostanza non nota all'istituto bancario che ha agito in revocatoria;
comunque, essa non può dirsi in alcun modo pacifica e incontestata tanto che l'istituto bancario ha chiesto in primo grado che venga
“ordinata … a la negoziazione dell'assegno circolare tratto a Parte_1
suo ordine per €. 80.000,00, con cui gli è stato asseritamente saldato il
prezzo della cessione intervenuta con la sorella in data 25/1/2018, nonché le
contestuali e/o successive conseguenti movimentazioni del conto corrente
atte ad estinguere differenti debiti scaduti”.
L'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901
terzo comma cod.civ. a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè,
qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito.
Nel caso di specie l'onere di provare che l'alienazione sia stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento del debito verso il Parte_5
non è stato adempiuto.
Il Tribunale ha messo in evidenza che il rendiconto redatto dal Curatore del che menziona la somma di € 81.000,00 a titolo di Parte_6 CP_4
“realizzo credito verso socio amministratore” è datato 12 gennaio 2018, data posteriore a quella dell'atto dispositivo;
ha, quindi, ritenuto che, a quella data,
il debito fosse già adempiuto ed ha escluso che il ricavato della vendita non
13 ha potuto essere utilizzato a tale scopo.
A fronte dell'inequivoco dato temporale l'appellante non indica quali siano gli elementi oggettivi dai quali possa ricavarsi che la provvista ricavata dalla compravendita in questione sia stata in effetti utilizzata per effettuare tale pagamento.
Si limita al riguardo a richiamare la proposta formulata in data 28 ottobre
2016 al Curatore, in cui ha formulato l'intenzione di corrispondere la somma dovuta “entro breve, avendo posto in vendita … dei beni immobili da cui
ricavare la provvista” che, però, non inficia in alcun modo il ragionamento del Giudicante e la conclusione a cui è pervenuto: non ha Parte_1
fornito alcuna prova dei pagamenti eseguiti in favore del Parte_5
attraverso la provvista ricavata dalla compravendita del 25 gennaio 2018; la documentazione prodotta, a seguito di ordine di esibizione, comprova che l'assegno circolare è stato negoziato il 1° febbraio 2018 con valuta 31
gennaio 2018, in data posteriore a quella di redazione del rendiconto finale del Curatore.
Tale considerazione vale a maggior ragione con riferimento alla prova circa il fatto che l'alienazione sia stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento del piano di rientro relativo al mutuo, oggetto di proposta all'istituto bancario il 1° giugno 2021 (cfr. doc. 9 di cui, peraltro, non vi è
prova dell'invio e della ricezione all'istituto bancario), due anni e mezzo dopo la compravendita;
al riguardo l'appellante si limita a reiterare il proprio assunto senza svolgere censure alla constatazione da parte del Tribunale
14 dell'oggettivo dato temporale, incoerente rispetto alla prospettata strumentalità della vendita per il pagamento del debito.
4. Con il quarto motivo l'appellante censura la statuizione relativa alla condanna alle spese.
Lamenta che i Tribunale abbia liquidato le spese, “massime” alla luce del mancato svolgimento dell'attività istruttoria.
Inoltre lamenta che il Giudicante non abbia tenuto conto ai sensi dell'art. 116
cod.proc.civ., sia ai fini dell'accoglimento della domanda sia ai fini della regolamentazione delle spese, della mancata comparizione personale della controparte, senza alcuna giustificazione, disposta dal Tribunale per l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione.
4. Il motivo è infondato.
4.1. Il Tribunale in punto di spese ha così statuito: < Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2022.
Ai sensi dell'art. 6 d.m. n. 147/2022, in continuità con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. 12 ottobre 2012, n. 17406), si applica il nuovo regime se l'attività delle parti non si è esaurita sotto la vigenza del regime anteriore. Per stabilire il valore della controversia, ai sensi dell'art. 5,
co. 1, parte seconda, d.m. n. 55/2014, nei giudizi per azioni revocatorie si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione
è diretta. Tenuto conto del numero e della basso-media complessità delle
15 questioni giuridiche e di fatto trattate (le prime si sono rivelate di pronta soluzione, mentre le seconde hanno chiesto accertamenti di media complessità), si applicano i parametri forensi compresi tra i minimi e i medi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale >>.
Pertanto, non vi è stata applicazione dei parametri di liquidazione nella
“misura massima” ma la motivata quantificazione del compenso all'interno della forbice ricompresa tra il parametro minimo e quello medio, laddove,
peraltro solo la diminuzione del minimo o l'aumento del massimo deve essere affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.
Infondate sono anche le doglianze relative alla liquidazione delle spese per la fase istruttoria, dal momento che vi è stato il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c. in esito al quale è stato emesso l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 cod.proc.civ., fermo restando che il d.m. n. 55/2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria, ed esso è comunque dovuto a prescindere dal suo concreto svolgimento, nel caso di specie, peraltro, sussistente.
5.2. Quanto alla mancata comparizione dell'appellata alla udienza fissata dal
Tribunale per l'incombente di cui al primo comma dell'art. 185 cod.civ., l'art. 116 cod.proc.civ. prevede la facoltà del Giudicante di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti. Si tratta di un potere discrezionale, il cui mancato esercizio non deve essere motivato, al contrario del suo uso.
Peraltro, non si vede come tale mancata comparizione avrebbe potuto
16 incidere sull'esito della controversia contrastando gli elementi decisivi sulla base dei quali la domanda è stata accolta né sulla regolamentazione delle spese, tenuto conto che comunque non risulta che potessero esservi concrete possibilità conciliative in quanto alcuna proposta è stata comunque formulata in giudizio e le parti si sono trovate contrapposte anche nel contemporaneo giudizio di opposizione in cui ha contestato la pretesa Parte_1
creditoria.
6.Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
6.1. Le spese tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 520.001 a € 1.000.000) ad eccezione della fase “di trattazione” liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 1642/2023 pubblicata in data 29 giugno 2023;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del
17 grado, che liquida in € 5.706,00 per la “fase di studio”, € 3.318,00 per la “fase introduttiva”, € 3.822,00 per la “fase di trattazione” ed € 9.487,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
TT IE IU MA
18
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R.G.848/2023
Dott. IU MA Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. TT IE Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 848/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 11 settembre 2023 e posta in decisione all'udienza collegiale del
05/11/2025
OGGETTO: d a
Azione revocatoria
con il patrocinio dell'avv. Sardi De Letto Francesco Parte_1
ordinaria ex art. 2901 APPELLANTE
c.c. c o n t r o
Codice: P.IVA_1 e, per essa la mandataria Controparte_1 [...]
on il patrocinio dell'avv. Grosoli Marcella Parte_2
APPELLATA
CP_2
APPELLATA CONTUMACE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1642/2023 pubblicata
1 in data 29 giugno 2023
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione
ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
1) riformare integralmente, la sentenza n. 1642/2023, del Tribunale di
Brescia - sezione quarta civile, nella persona del giudice Andrea Giovanni
LA - pubbl. il 29.6.2023, R.G. n. 4872/2021, Repert. n. 4108/2023 del
29.6.2023, notificata a mezzo pec in data 12.7.2023, mandando esente
l'appellante da qualsiasi obbligo nei confronti di (c.f. Controparte_1
suoi danti o aventi causa, rappresentata da P.IVA_2 [...]
nella persona del legale rappresentante pro tempore suoi CP_3
danti o aventi causa, difesa dall'avvocato Marcella Grosoli, elettivamente
domiciliata presso lo studio del difensore, in Modena, via Tagliazucchi, n.
24, all'indirizzo di posta elettronica certificata
respingendo la domanda di Email_1
revocatoria ordinaria originariamente proposta e, per l'effetto, dichiararsi
inefficace la domanda di manleva svolta nei confronti dell'appellante da
parte della sig.ra , mandando esente l'appellante da qualsiasi CP_2
obbligo nei suoi confronti;
2) condannare le controparti alla rifusione delle spese di lite (compenso ai
sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n.
147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio.
2 3) Ordinare la cancellazione della sentenza dalla trascrizione nei registri
immobiliari”.
Dell'appellata
“respinta ogni diversa e/o contraria domanda, eccezione, deduzione e
conclusione formulata da controparte
- Rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1642/2023 emessa dal Tribunale di Brescia in data 29/6/2023 all'esito
dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. rubricata al n. 4872/2021 r.g., per
manifesta infondatezza dello stesso, nonché per i motivi tutti e le ragioni
meglio esposte in narrativa con conseguente integrale conferma della citata
sentenza di 1° grado in ogni sua parte.
- In ogni caso e comunque respingersi tutte le domande dell'appellante
siccome infondate in fatto ed in diritto e non provate per i Parte_1
motivi tutti e le ragioni meglio esposte in narrativa.
- Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, ivi comprese spese generali
ed accessori di legge, anche del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Brescia ha revocato l'atto di compravendita in data 25 gennaio 2018 intercorso tra e Pt_1 CP_2
e lo ha dichiarato inefficace nei confronti di ha condannato Controparte_1
a tenere indenne da ogni conseguenza Parte_1 CP_2
pregiudizievole derivante dall'accoglimento della domanda della società
attrice; ha rigettato le restanti domande delli ha condannato i CP_2
3 convenuti al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attrice ; ha compensato per un quarto le spese tra e ed ha condannato Pt_1 CP_2
il primo al pagamento dei restanti tre quarti.
1.1. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
il credito non è stato contestato e deve ritenersi provato (art. 115, co. 1,
c.p.c.);
l'atto dispositivo determina una modifica qualitativa del patrimonio del debitore e il convenuto non ha assolto all'onere della prova a suo carico circa la capienza dei beni residui;
sussiste in capo al debitore la conoscenza del pregiudizio arrecato;
sussiste tale consapevolezza anche in capo alla convenuta atteso il rapporto di parentela e la replica retorica alle argomentazioni dell'attrice circa il risalto mediatico del tracollo della Etrapiris società di cui il fratello era fideiussore;
l'asserita estraneità agli aspetti della loro vita di relazione non è stata condivisa dal fratello;
non sono state chiarite le ragioni per cui a fronte di un'asserita frequentazione limitata alle “feste comandate” le parti sono addivenute alla stipula del contratto;
sono state dedotte dai convenuti differenti ragioni che avrebbero determinato le parti alla stipula del contratto proprio nel momento in cui vi era il rischio del convenuto di essere chiamato a rispondere delle obbligazioni garantite;
le spese relative all'atto sono state concordate a carico del venditore in deroga alla regola di cui all'art. 1475
cod.civ. e la prospettazione che ciò abbia trovato ragione nell'essere il valore dell'immobile inferiore a quello stimato no ha trovato riscontro nella esi
4 difensiva del convenuto;
è poco credibile che la sorella fosse all'oscuro delle vicende del fratello le cui esperienze professionali hanno avuto esposizione mediatica.
Inoltre, il Tribunale ha ritenuto infondata la eccezione ai sensi dell'art. 2901
coc.civ.:
riguardo al debito verso dichiarata fallita nel 2016, il rendiconto Pt_3 CP_4
finale ex art. 116 L.F. in cui il curatore ha appostato l'importo di € 81.000,00
quale “realizzo credito verso il socio amministratore ” è datato Parte_1
il 12 gennaio 2018 mentre l'atto dispositivo è del 25 gennaio 2018 sicché il ricavato della vendita non costituisce la fonte di tale pagamento;
inoltre,
nella proposta precedente formulata, si fa riferimento quale fonte della provvista alla vendita di beni immobili ma non è stato allegato che il bene immobile venduto alla sorella sia stato oggetto di precedenti tentativi di vendita;
riguardo al pagamento “a saldo e stralcio” delle somme dovute in relazione a mutuo contratto il 28 dicembre 2017,l'unico riferimento temporale indicato
è quello del 1° giugno 2021 (data dell'asserita proposta alla banca) che è
successivo al compimento dell'atto dispositivo;
anche l'accollo del debito della risale al 15 Parte_4
marzo 2021, data successiva alla compravendita.
1.2. Il tribunale ha, poi accolto la domanda di manleva formulata dalla convenuta, che ha ritenuto tempestiva, mentre ha rigettato le ulteriori pretese.
5 2. Ha proposto appello sulla base di quattro motivi. Parte_1
3.Si è costituita la unipersonale e, per essa, la mandataria Controparte_1
che ha chiesto il rigetto del gravame. Parte_2
4. Il Consigliere Istruttore ha dichiarato la contumacia di e, CP_2
concessi i termini di cui all'art. 352 cod.proc.civ., alla udienza del 05
novembre 2025 ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto che il credito dell'attrice in revocatoria sia non contestato ai sensi dell'art. 115 cod.proc.civ.; deduce che l'attrice stessa ha dato atto nell'atto di citazione della contestazione del credito e della pendenza di giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo.
Censura, inoltre, la statuizione relativa alla mancata allegazione della capienza del proprio patrimonio pur se la stessa controparte ha documentato che egli è proprietario di beni immobili con relative pertinenze ad Edolo
(BS).
1.1.Il motivo è infondato.
La circostanza per cui, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale il credito in questione sia contestato non è di rilievo ai fini della controversia.
Anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., contro l'atto di
6 disposizione compiuto dal debitore, essendo sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente (così: Cass. SS.UU.
18.05.2004, n. 9440; Cass. 10.03.2006, n. 5246; Cass. 17.07.2009, n. 16722;
Cass. 26.01.2012, n. 1129; Cass. 14.05.2013, n. 11573; Cass. 12.07.2013, n.
17257; Cass. 10.02.2016, n. 2673; Cass. 05.02.2019, n. 3369).
Quando oggetto dell'azione revocatoria ordinaria sia una "res" litigiosa, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, ai fini della quale viene svolto un accertamento
"incidenter tantum" in ordine al credito contestato, finalizzato solo ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore (cfr.
Cass. 17257/2013).
Peraltro, nel caso in esame, nelle more del presente grado di giudizio, in base all'allegazione dell'appellata non contestata dall'appellante, è intervenuta sentenza di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo sulla quale si è
formato il giudicato,
2.Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto sussistere la scientia damni in capo a sulla CP_2
base di “presunzioni meramente indiziarie” e non di “presunzioni
convergenti, gravi precise e concordanti”.
Evidenzia che:
i due fratelli vivevano in luoghi diversi mentre in tema di revocatoria assume rilevanza la “vicinanza dei soggetti siccome determinata dalla convivenza”
7 quale indice presuntivo della partecipatio fraudis;
la conoscenza da parte della sorella circa i debiti del fratello è stata prospettata in modo apodittico da controparte e fatta propria in modo acritico dal Giudice;
le vicende della società di capitali della impresa calcistica ferrarese non potevano riguardare quale persona fisica, fideiussore della Parte_1
Etrapris S.r.l. e il risalto mediatico è costituito da un trafiletto su un quotidiano on line ferrarese del 2008 in cui egli viene menzionato quale vicepresidente della Spal S.p.A., società diversa da quella fallita di cui era garante;
la sentenza si fonda su mere illazioni, in assenza di indici presuntivi da cui avrebbe potuto emergere la prova dello stato d'insolvenza quali protesti,
notizie di stampa, esecuzioni immobiliari;
la mancata condivisione della descrizione fornita dalla sorella circa la loro vita di relazione costituisce in realtà mancata replica ad un fatto pacifico;
se vi fosse stata da parte della sorella la conoscenza della situazione finanziaria ella si sarebbe astenuta dal procedere all'acquisto;
il Tribunale ha fatto riferimento alle ragioni per cui egli si è determinato a vendere e la sorella ad acquistare e sulla necessità dell'operazione ma l'unico fatto oggettivo è che ha deciso di acquistare il 50% della CP_2
proprietà dell'immobile per il proprio figlio di 24 anni allorquando il padre era ormai centenario.
8 2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Quanto all' eventus damni, esso richiede non già la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, potendo consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso, come correttamente evidenziato dal Tribunale.
In base al costante indirizzo del Supremo Collegio <
revocatoria, condizione essenziale per la tutela del creditore è il pregiudizio alle ragioni dello stesso, per la cui configurabilità, tuttavia, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità>> (Cass. n. 10298/2025).
Il Tribunale ha pure rilevato che non vi è stata da parte di Parte_1
allegazione e prova della capienza del patrimonio residuo;
l'appellante, al riguardo, si limita a dedurre che la stessa controparte ha documentato la persistenza in capo a sé della proprietà di quota indivisa di unità immobiliari con relative pertinenze in Edolo (BS) ma non deduce alcun elemento circa il valore sufficientemente capiente di tale quota per adempiere i debiti.
2.3. Anche la contestazione circa l'accertamento della sussistenza in capo a della scientia damni non appare fondata. CP_2
9 La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria per l'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici;
secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato assume rilievo la sussistenza di un rapporto di parentela tra il disponente ed il terzo
(cfr. tra le tante Cass 1286/2019), essendo inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.
L'appellante incentra il gravame sull'assenza di scientia damni della sorella,
(rimasta contumace in questo grado) ed ora deduce che “non dovrebbe
destare meraviglia che un soggetto (la sorella:n.d.r.) voglia acquisire in
piena proprietà un immobile rilevandone il 50% dal proprio fratello per
garantire l'alloggio al proprio figlio 24enne allorquando il padre dei
convenuti è ormai centenario”.
Il Tribunale ha rilevato che la prospettata esigenza dell'acquirente non era attuale proprio in ragione del fatto che l'immobile era ed è ancora abitato dall'anziano padre e che, cionondimeno, l'acquisto è stato effettuato “proprio
in quel momento storico connotato dalla situazione debitoria del convenuto”,
circostanza che, del resto, lo stesso appellante conferma in quanto ha sostenuto e sostiene di avere venduto per conseguire liquidità per il pagamento dei proprio debiti.
Peraltro, la contezza da parte di circa la situazione economica del CP_2
fratello è stata ricavata dal Tribunale non solo in ragione dello stretto rapporto di parentela, di per sé sufficiente a presumere siffatta coscienza, ma anche
10 dall'assenza di elementi di segno contrario (non ravvisati nelle argomentazioni dei convenuti), oltre che a fronte dell'espressa previsione,
non motivata nell'atto notarile di compravendita, delle spese poste a carico del venditore, in deroga all'ordinaria regola prevista dall'art. 1475 cod.civ.
L'asserito (da parte di accordo con il fratello che troverebbe CP_2
ragione nella incongruità del prezzo di vendita rispetto alle condizioni di vetustà dell'immobile, è rimasto indimostrato e lo stesso con i Parte_1
propri assunti difensivi, ne ha smentito la sussistenza in quanto ha sostenuto la coincidenza del valore della quota con il prezzo di mercato dell'immobile sulla base della perizia prodotta.
La previsione con riferimento alle spese, non altrimenti giustificata dall'appellante, è sintomatica del precipuo interesse di questi all'operazione compiuta che, peraltro, emerge anche dalla mancanza di un motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento a fronte del mancato chiarimento da parte dell'acquirente pure valorizzato dal Tribunale, delle CP_2
ragioni in base alle quali abbia deciso di acquistare la quota del fratello,
proprio in un momento storico in cui “era evidente il rischio per il convenuto
di vedersi attivare la propria responsabilità” quale fideiussore.
E', quindi, inverosimile che non fosse a conoscenza delle ragioni CP_2
che hanno determinato il fratello a venderle la propria quota proprio in quel contesto temporale, sebbene da anni fossero comproprietari in quanto il bene
è loro pervenuto per successione testamentaria nel 1996.
L'assenza di convivenza con il fratello, la circostanza di abitare in due
11 comuni diversi (ma comunque prossimi), l'asserita frequentazione sporadica per le “feste comandate” non costituiscono elementi di segno contrario alla sussistenza della scientia fraudis sulla base degli enunciati elementi precisi e concordanti (stretta parentela, dato temporale, assenza di motivo oggettivo che giustifichi la compravendita, deroga all'art. 1475 cod.civ.).
3.Con il terzo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto infondata la eccezione ai sensi dell'art. 2901 terzo comma cod.civ.
Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto generica la previsione nella proposta del 28 ottobre 2016 della fonte della provvista.
Con riferimento al debito derivante da mutuo stipulato il 28 dicembre 2017
deduce che, resosi conto di non poter provvedere a rispettare il piano di rientro, a seguito di trattative, in data 1° giugno 2021 ha proposto alla banca il pagamento a saldo e stralcio di € 40.000,00 e lamenta che il Tribunale abbia ritenuto questa deduzione generica.
Deduce che è pacifico che la quota immobiliare è stata compravenduta per il pagamento di debiti scaduti in quanto la controparte non ha operato sul punto contestazione.
3. Il motivo è infondato e al limite dell'inammissibilità.
3.1. Va premesso che l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 12064/2023, 87/2019).
12 La strumentalità della vendita rispetto al pagamento di debiti scaduti è
certamente circostanza non nota all'istituto bancario che ha agito in revocatoria;
comunque, essa non può dirsi in alcun modo pacifica e incontestata tanto che l'istituto bancario ha chiesto in primo grado che venga
“ordinata … a la negoziazione dell'assegno circolare tratto a Parte_1
suo ordine per €. 80.000,00, con cui gli è stato asseritamente saldato il
prezzo della cessione intervenuta con la sorella in data 25/1/2018, nonché le
contestuali e/o successive conseguenti movimentazioni del conto corrente
atte ad estinguere differenti debiti scaduti”.
L'alienazione di un bene con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti non è soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901
terzo comma cod.civ. a condizione che il debitore provi la strumentalità della cessione di quel bene rispetto all'esigenza di estinguere il debito e, cioè,
qualora dimostri che essa rappresentava l'unico modo per poter saldare il debito.
Nel caso di specie l'onere di provare che l'alienazione sia stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento del debito verso il Parte_5
non è stato adempiuto.
Il Tribunale ha messo in evidenza che il rendiconto redatto dal Curatore del che menziona la somma di € 81.000,00 a titolo di Parte_6 CP_4
“realizzo credito verso socio amministratore” è datato 12 gennaio 2018, data posteriore a quella dell'atto dispositivo;
ha, quindi, ritenuto che, a quella data,
il debito fosse già adempiuto ed ha escluso che il ricavato della vendita non
13 ha potuto essere utilizzato a tale scopo.
A fronte dell'inequivoco dato temporale l'appellante non indica quali siano gli elementi oggettivi dai quali possa ricavarsi che la provvista ricavata dalla compravendita in questione sia stata in effetti utilizzata per effettuare tale pagamento.
Si limita al riguardo a richiamare la proposta formulata in data 28 ottobre
2016 al Curatore, in cui ha formulato l'intenzione di corrispondere la somma dovuta “entro breve, avendo posto in vendita … dei beni immobili da cui
ricavare la provvista” che, però, non inficia in alcun modo il ragionamento del Giudicante e la conclusione a cui è pervenuto: non ha Parte_1
fornito alcuna prova dei pagamenti eseguiti in favore del Parte_5
attraverso la provvista ricavata dalla compravendita del 25 gennaio 2018; la documentazione prodotta, a seguito di ordine di esibizione, comprova che l'assegno circolare è stato negoziato il 1° febbraio 2018 con valuta 31
gennaio 2018, in data posteriore a quella di redazione del rendiconto finale del Curatore.
Tale considerazione vale a maggior ragione con riferimento alla prova circa il fatto che l'alienazione sia stata eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento del piano di rientro relativo al mutuo, oggetto di proposta all'istituto bancario il 1° giugno 2021 (cfr. doc. 9 di cui, peraltro, non vi è
prova dell'invio e della ricezione all'istituto bancario), due anni e mezzo dopo la compravendita;
al riguardo l'appellante si limita a reiterare il proprio assunto senza svolgere censure alla constatazione da parte del Tribunale
14 dell'oggettivo dato temporale, incoerente rispetto alla prospettata strumentalità della vendita per il pagamento del debito.
4. Con il quarto motivo l'appellante censura la statuizione relativa alla condanna alle spese.
Lamenta che i Tribunale abbia liquidato le spese, “massime” alla luce del mancato svolgimento dell'attività istruttoria.
Inoltre lamenta che il Giudicante non abbia tenuto conto ai sensi dell'art. 116
cod.proc.civ., sia ai fini dell'accoglimento della domanda sia ai fini della regolamentazione delle spese, della mancata comparizione personale della controparte, senza alcuna giustificazione, disposta dal Tribunale per l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione.
4. Il motivo è infondato.
4.1. Il Tribunale in punto di spese ha così statuito: < Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2022.
Ai sensi dell'art. 6 d.m. n. 147/2022, in continuità con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., sez. un., sent. 12 ottobre 2012, n. 17406), si applica il nuovo regime se l'attività delle parti non si è esaurita sotto la vigenza del regime anteriore. Per stabilire il valore della controversia, ai sensi dell'art. 5,
co. 1, parte seconda, d.m. n. 55/2014, nei giudizi per azioni revocatorie si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione
è diretta. Tenuto conto del numero e della basso-media complessità delle
15 questioni giuridiche e di fatto trattate (le prime si sono rivelate di pronta soluzione, mentre le seconde hanno chiesto accertamenti di media complessità), si applicano i parametri forensi compresi tra i minimi e i medi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale >>.
Pertanto, non vi è stata applicazione dei parametri di liquidazione nella
“misura massima” ma la motivata quantificazione del compenso all'interno della forbice ricompresa tra il parametro minimo e quello medio, laddove,
peraltro solo la diminuzione del minimo o l'aumento del massimo deve essere affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.
Infondate sono anche le doglianze relative alla liquidazione delle spese per la fase istruttoria, dal momento che vi è stato il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c. in esito al quale è stato emesso l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 cod.proc.civ., fermo restando che il d.m. n. 55/2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione e/o istruttoria, ed esso è comunque dovuto a prescindere dal suo concreto svolgimento, nel caso di specie, peraltro, sussistente.
5.2. Quanto alla mancata comparizione dell'appellata alla udienza fissata dal
Tribunale per l'incombente di cui al primo comma dell'art. 185 cod.civ., l'art. 116 cod.proc.civ. prevede la facoltà del Giudicante di desumere argomenti di prova dal contegno delle parti. Si tratta di un potere discrezionale, il cui mancato esercizio non deve essere motivato, al contrario del suo uso.
Peraltro, non si vede come tale mancata comparizione avrebbe potuto
16 incidere sull'esito della controversia contrastando gli elementi decisivi sulla base dei quali la domanda è stata accolta né sulla regolamentazione delle spese, tenuto conto che comunque non risulta che potessero esservi concrete possibilità conciliative in quanto alcuna proposta è stata comunque formulata in giudizio e le parti si sono trovate contrapposte anche nel contemporaneo giudizio di opposizione in cui ha contestato la pretesa Parte_1
creditoria.
6.Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
6.1. Le spese tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd. (scaglione di riferimento da € 520.001 a € 1.000.000) ad eccezione della fase “di trattazione” liquidata in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 1642/2023 pubblicata in data 29 giugno 2023;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del
17 grado, che liquida in € 5.706,00 per la “fase di studio”, € 3.318,00 per la “fase introduttiva”, € 3.822,00 per la “fase di trattazione” ed € 9.487,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
TT IE IU MA
18