Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 25/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 292/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Cessione dei crediti.
Proposta da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
con sede legale in Conegliano (TV), Via V. Alfieri, n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto d'appello, dall'avv. Fulvio Ferlito (C.F. ), ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Firenze, Via Puccinotti, n. 45;
-Appellante
-contro-
C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via Maresciallo Pilsudski, n. 92, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Nicola de Luca (C.F. ), dall'avv. Andrea Gentile (C.F. C.F._2
) e dall'avv. Antonio Pugliese (C.F. ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, Via dei Cerchi, n. 45;
1
-nonché contro-
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sanremo (IM), P.IVA_3 rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv.
Ernesto Rognoni (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._5
studio, sito in Genova, via Fieschi n. 3/18;
-Appellato
-per la riforma-
dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1864/24 del Tribunale di Imperia, comunicata in data 1° marzo 2024.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Genova, ogni diversa eccezione, istanza
e deduzione reietta, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Imperia n. 1846/2024 in data 1° marzo 2024 ed in accoglimento dell'appello che viene proposto con il presente atto: - dichiarare che il contratto di cessione dei crediti, in data 10 settembre 2012, registrato presso
l'Agenzia delle Entrate di Genova 1, in data 14 settembre 2012 al n. 14857, Serie 3, intercorso tra il e Parte_2 Controparte_3
che è opponibile alla procedura di Liquidazione coatta amministrativa del predetto Consorzio, deve considerarsi eseguito al momento della relativa sottoscrizione, onde è priva di effetto la dichiarazione del Commissario Liquidatore di volersi sciogliere da tale contratto ai sensi dell'art. 72 della Legge Fallimentare e la società esponente, quale avente causa di INTESA
SANPAOLO s.p.a., ha diritto di continuare ad incassare i crediti ceduti con il predetto contratto. - Condannare a re- Controparte_4
stituire alla società a restituire ad Intesa Sanpaolo s.p.a. la somma di € Parte_1
9.897,60, pagata per compulsum (doc. 2) in relazione alla condanna al pagamento delle spese legali contenuta nella sentenza di Primo Grado. Con vittoria delle spese legali della fase di primo e di secondo grado del presente giudizio.”.
Cont Per l'appellata “In via preliminare, disporre sequestro liberatorio e nominare custode Cont delle somme maturate e maturande in virtù della Convenzione H02I250884207 il;
Nel merito, determinare quale soggetto, tra e Parte_1 Parte_3
[...
[...] abbia titolo a percepire tutti i contributi (maturati e maturandi)
[...]
Cont derivanti dalla convenzione incentivante stipulata con il;
Con ogni conseguenza sulle spese del giudizio.”;
Per l'appellato : “si chiede che questa Ecc.ma Corte voglia rigettare Controparte_2
l'appello avversario perche' inammissibile ex art.348 bis e/o 342 c.p.c. e/o perche' infondato
e/o per difetto di legittimazione ad agire e/o per difetto di interesse ad agire, confermando
l'ordinanza di primo grado del Tribunale di Imperia n.1846 del 1 marzo 2024 e le pronunce della stessa, per tutte le ragioni e per tutte le difese proposte e per quelle svolte nel giudizio di primo grado in favore della . Parte_4
-Vinte le spese.
***
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 06.06.22, Parte_1
Cont conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Imperia la società e il CP_2
esponendo:
[...]
- che, con contratto stipulato il 10/9/2012, concedeva al Controparte_3 CP_2 un finanziamento di € 129.000,00 della durata di 180 mesi, con l'intesa che
[...]
l'erogazione del prestito avrebbe avuto luogo dopo l'avvenuta cessione pro solvendo in favore Cont della dei crediti vantati da nei confronti della società in virtù CP_3 Controparte_2
della convenzione stipulata il 23/7/2021, avente ad oggetto la concessione delle tariffe incentivanti;
- che, con atto di cessione di crediti, ex art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, dell'11/9/2012, parte mutuataria trasferiva a a garanzia del finanziamento di € 129.000,00, la Controparte_3
totalità dei crediti, presenti e futuri, vantati dal cedente verso in virtù della CP_2 CP_1
convenzione n. H021250884207;
-che la somma mutuata veniva corrisposta in data 1.10.2012;
Cont
-che la cessione veniva notificata alla società
- che, a seguito di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” stipulato in data 19.04.2022 – di cui veniva dato avviso sulla G.U. n. 45 del 19 aprile 2022 - Parte_1
acquistava da Intesa Sanpaolo s.p.a. la titolarità pro-soluto di un portafoglio di crediti
[...]
3 pecuniari, nei quali era ricompreso anche quello vantato da nei confronti del CP_3
; Controparte_2
- che quest'ultimo, con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 128/2021 pubblicato sulla G.U. n. 131 del 3 giugno 2021, veniva posto in Liquidazione Coatta Amministrativa ai sensi degli artt. 194 e segg. L.F.;
- che, con lettera del 27/9/2021, indirizzata ad Intesa Sanpaolo e a il Commissario CP_1
Liquidatore chiedeva l'immediata sospensione di ogni pagamento relativo al rapporto in essere tra il e Controparte_2 CP_1
Cont
- che, con successiva pec del 5 aprile 2022, il Commissario Liquidatore rappresentava a e a Intesa Sanpaolo s.p.a. di voler proseguire le convenzioni n. SSP00342967 e n.
Cont H021250884207 in essere con ma di volersi sciogliere dal contratto di cessione originariamente stipulato con CP_3
Tanto premesso in fatto, non ritenendo legittima la volontà di Parte_1
scioglimento dal contratto di cessione di crediti in data 10 settembre 2012 intercorso tra la ed il e non ritenendo applicabile alla fattispecie Controparte_3 Controparte_2
l'art. 72 della legge fallimentare, chiedeva al Giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Imperia, ogni diversa e contraria istanza eccezione e deduzione reietta, dichiarare che il contratto di cessione dei crediti, in data 10 settembre 2012, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Genova 1, in data 14 settembre 2012 al n. 14857,
Serie 3, intercorso tra il e Parte_2 [...]
che è opponibile alla procedura di Liquidazione coatta amministrativa del Controparte_3
predetto , deve considerarsi eseguito al momento della relativa sottoscrizione, onde CP_2
è priva di effetto la dichia-razione del Commissario Liquidatore di volersi sciogliere da tale contratto ai sensi dell'art. 72 della Legge Fallimentare e la società ricorrente, quale avente causa di INTESA SANPAOLO s.p.a., ha diritto di continuare ad incassare i crediti ceduti con il predetto contratto. Con vittoria di competenze e spese.”.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_2
della società ricorrente, mentre la società si costituiva in giudizio domandando al CP_1
Tribunale di determinare quale fosse il soggetto avente titolo a percepire tutti i contributi
(maturati e maturandi) derivanti dalla convenzione incentivante stipulata in data 27.03.21.
4 La causa veniva istruita documentalmente e veniva decisa con l'ordinanza impugnata, con cui il Tribunale di Imperia così statuiva: “Rigetta la domanda proposta da Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_5
Accerta e dichiara l'esistenza del diritto del
[...] CP_1
di sciogliersi dal Controparte_2
contratto di cessione di crediti stipulato il 10/9/2012 da e Controparte_2 [...]
Accerta e dichiara che Controparte_3 Controparte_2
ha diritto di percepire da i
[...] Controparte_1
contributi a far data della sua messa in liquidazione. Condanna al Parte_1
pagamento in favore di Controparte_2
delle spese di lite, che si determinano in € 1900,00 per la fase di studio, € 1500,00 per la fase introduttiva, € 1700,00 per la fase di trattazione, € 3000,00 per la fase decisionale, oltre alle spese generali, Iva e Cpa come da legge. Compensa integralmente le spese di lite relativamente alla domanda spiegata nei confronti di come Controparte_1 richiesto da quest'ultima.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- non sarebbe stata fondata la tesi della secondo cui non sarebbe stata Parte_1 applicabile alla fattispecie in esame l'art. 72 della Legge Fallimentare, in quanto il contratto di cessione di crediti, ex art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, in data 11 settembre 2012, munito di data certa, si sarebbe dovuto considerare eseguito con il passaggio anche dei crediti futuri nel patrimonio della Banca cessionaria;
Cont
- la convenzione conclusa tra il e la società sarebbe stata un Controparte_2 contratto di durata caratterizzata dall'erogazione di prestazioni periodiche aventi ad oggetto determinati contributi, con la conseguenza che l'effetto traslativo dell'acquisto, da parte della dei crediti relativi alle somme dovute dalla società al Parte_1 CP_1 CP_2
fino al 17 giugno 2032 non si sarebbe ancora verificato integralmente, poiché non
[...]
tutti i crediti sarebbero ancora venuti ad esistenza;
- poiché il contratto intercorso tra il e non sarebbe Controparte_2 Controparte_3
stato interamente eseguito, la scelta del Commissario liquidatore del di porre nel CP_2
nulla tale contratto, in applicazione della facoltà concessagli dal combinato disposto degli artt.
201 e 72 della legge fallimentare, sarebbe stata legittimamente esercitata.
5 Con atto di citazione in appello notificato in data 15.03.24, impugnava Parte_1
la predetta decisione, deducendo un unico motivo, con cui sosteneva che avrebbe errato il primo
Giudice nel ritenere non opponibile al la cessione dei crediti futuri Controparte_2
Cont avvenuta tra la società e Controparte_3
In particolare, secondo l'appellante, la validità della cessione del credito futuro, effettuata ai sensi dell'art. 1260 c.c., prescinderebbe dal fatto che il credito sia certo, liquido ed esigibile, tanto che non rileverebbe neppure la probabilità che il credito ceduto venga ad esistenza, essendo sufficiente che, nel negozio dispositivo, sia individuata la fonte del credito che, nella fattispecie, sarebbe costituita dalla convenzione n. H021250884207, intercorsa tra il CP_2
e la
[...] CP_1
A sostegno della tesi avanzata nel proprio unico motivo di gravame, Parte_1
richiamava:
- il disposto della L. 21 febbraio 1991, n. 52, art. 3, in tema di factoring, secondo cui i crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno, purché tali contratti vengano stipulati in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi;
- il fatto che la cessione di crediti in massa si considererebbe come avente oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, qualora sia indicato il debitore ceduto.
In definitiva, secondo l'originaria ricorrente, la conferma della opponibilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del della cessione dei crediti futuri Controparte_2
derivanti dalla convenzione intercorsa tra il stesso e la società avrebbe CP_2 CP_1
consentito alla quale avente causa di Intesa Sanpaolo s.p.a., di mantenere la Parte_1
garanzia relativa al contratto del 10 settembre 2012, con il quale Controparte_3 concedeva al il finanziamento di € 129.000,00, della durata di 180 mesi Controparte_2 dalla stipula del contratto, al tasso di interesse dell'8,75% annuo, finalizzato all'installazione di un impianto fotovoltaico.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.05.24, si costituiva in
Cont giudizio la società rimettendosi al giudizio della Corte sulla questione dell'individuazione del soggetto avente titolo a percepire tutti i contributi (maturati e maturandi) derivanti dalla convenzione incentivante sottoscritta in data 23.07.2012 con Controparte_3
Inoltre, l'appellata osservando che, nel caso di specie, vi sarebbe stata CP_1 contestazione, tra creditore e debitore, circa l'esatta individuazione della persona del creditore,
6 formulava istanza di sequestro liberatorio ex art. 687 c.p.c. al fine di evitare gli effetti pregiudizievoli della mora del debitore.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.06.24, si costituiva in giudizio il eccependo l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_6
art. 348 bis c.p.c. e contestando nel merito le argomentazioni avversarie.
In particolare, il appellato sosteneva: CP_2
- che, nella fattispecie in esame, la cessione dei crediti da esso effettuata in favore di
[...]
con atto del 11.9.2012 avrebbe senza dubbio avuto ad oggetto crediti futuri, che si CP_3
sarebbero ingenerati nei confronti di a seguito della convenzione stipulata con CP_1 quest'ultima, avente ad oggetto il corrispettivo a tariffa agevolata di future forniture di energia elettrica prodotte dall'impianto fotovoltaico realizzato dal;
Controparte_2
- nonostante la cessione del credito sia stata notificata ed accettata dal debitore ceduto in data certa anteriore alla dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa, la sopravvenuta apertura della procedura concorsuale e la manifestata volontà del Commissario liquidatore di ritenere inopponibile nei confronti della procedura stessa detta cessione, avrebbero determinato la inopponibilità della cessione stessa nei confronti della procedura per i crediti sorti successivamente alla sua apertura;
- che, alla data di dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa, i crediti futuri oggetto della cessione, oltre a non essere esigibili, non sarebbero stati da ritenere neppure esistenti, dal momento che essi avrebbero un contenuto variabile a seconda della quantità di energia prodotta dall'impianto fotovoltaico in questione e delle tariffe riconosciute;
- che in relazione al credito per cui è causa, sarebbe stata ammessa Parte_1 all'insinuazione allo stato passivo del e, pertanto, la stessa sarebbe priva Controparte_2
di legittimazione ad agire e/o di interesse ad agire.
La Corte, con ordinanza del 28.06.24, rigettava l'istanza di sequestro liberatorio ex art. Cont 687 c.p.c. proposta dalla società non ritenendo configurabile in capo a quest'ultima una mora debendi, e rinviava la causa all'udienza del 06.02.25 per le rimessione in decisione collegiale ex art. 352 c.p.c., concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
7 Con ordinanza del 07.02.25, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni.
Giova premettere che, nel proprio unico motivo di gravame, ha sostenuto che Parte_1
il Tribunale di Imperia, nel caso di specie, abbia erroneamente ritenuto la non opponibilità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa del del contratto di Controparte_2
cessione dei crediti stipulato tra il stesso in bonis e in data CP_2 Controparte_3
11.09.12 perché essa riguarderebbe crediti futuri incerti nell'an e nel quantum.
Invece, secondo l'appellante, “la validità della cessione del credito futuro, effettuata ai sensi dell'art. 1260 c.c., prescinde dal fatto che il credito sia certo, liquido ed esigibile, come ha ritenuto il Tribunale di Imperia per negare l'opponibilità della cessione alla procedura, tanto che non rileva neppure la probabilità che il credito ceduto venga ad esistenza essendo sufficiente che, nel negozio dispositivo, sia individuata la fonte del credito che, nella fattispecie,
è costituita dalla convenzione n. H021250884207, intercorsa tra il
[...]
e la società (pagg. 8 e 9 dell'appello). Parte_2 CP_1
Ebbene, tali assunti, ad avviso di questa Corte, non meritano condivisione.
Ed invero, deve anzitutto osservarsi che, nella presente controversia, è pacifico che la cessione a (cui è subentrata l'odierna appellante) dei crediti vantati dal Controparte_3
nei confronti di in forza della Convenzione n. Controparte_2 CP_1
H021250884207 (avente ad oggetto il riconoscimento al “Soggetto Responsabile” della tariffa incentivante ex art. 7 D. Lgs. 397/03 e del D.M. 5-5-2011) abbia riguardato quasi esclusivamente crediti futuri, perché detta Convenzione reca come data di scadenza del rapporto tra il e il 17.06.2032. Controparte_2 CP_1
Ora, come noto, la consolidata giurisprudenza di legittimità non dubita della astratta possibilità di concludere contratti di cessione di crediti futuri (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III,
17.01.2012, n. 551) né, del resto, le parti hanno svolto argomentazioni in senso opposto nelle proprie difese.
8 La questione è stata peraltro compiutamente affrontata dal Giudice di prime cure nella ordinanza impugnata, come si evince dai seguenti passaggi motivazionali: “Al riguardo
s'osserva che l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza reputa la cessione d'un credito futuro giuridicamente ammissibile - oltre ad essere oggetto d'una esplicita disciplina legislativa (art. 3 legge n. 52 del 1991) - dovendosi individuare l'effetto traslativo soltanto quando il credito viene effettivamente ad esistenza cosicchè, diversamente da quella di avente ad oggetto crediti già esistenti, tale tipologia di cessione spiega immediatamente effetti meramente obbligatori (e pluribus: Cass. civ. n. 551/2012; Cass. civ. n. 6422/2003 Cass. civ.
n. 3099/1995). In tempi recenti è stato puntualizzato che la cessione dei crediti futuri, anche di quelli aventi causa risarcitoria, è ammissibile senza che rilevi la probabilità della venuta in essere del credito ceduto – sempre che nel contratto sia individuata la fonte oppure la stessa sia determinata o determinabile – poiché non v'è alcuna una norma che vieti di disporre di diritti futuri meramente eventuali, cosicchè la venuta in essere del credito futuro integra un requisito di efficacia della cessione, ma non di validità (Cass. Ord. 2/10/2023, n. 27690; Cass.
n. 31896 del 10/12/2018).” (pag. 4).
Con riguardo allo specifico contratto di cessione oggetto di causa, inoltre, il primo Giudice, sulla scorta dei richiamati principi giurisprudenziali, ne ha affermato sia la validità, che l'efficacia (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata).
Ciò premesso, si osserva che il Tribunale di Imperia, dopo aver ritenuto che il contratto di cessione dei crediti intercorso tra il in bonis e Controparte_2 Controparte_3
in data 11.09.12 sia stato valido ed efficace, ha svolto l'ulteriore considerazione (su cui l'appellante non ha preso specificamente posizione) secondo cui la convenzione da cui i crediti stessi originano deve qualificarsi come un contratto di durata, “come tale caratterizzato dall'erogazione di prestazioni cd. periodiche aventi ad oggetto determinati contributi.” (pagg.
5 e 6 della sentenza impugnata).
In particolare, la natura di contratto di durata della convenzione n. H021250884207 conclusa tra il e è stata illustrata nei seguenti termini dal primo Controparte_2 CP_1
Giudice: “tali contributi vengono conferiti a seguito del calcolo di importi incentivanti che maturano costantemente in ragione della produzione dell'impianto: il calcolo dei contributi viene eseguito con meccanismi di acconto e conguaglio (come previsto dal quadro normativo di settore, e vd. Delibera AEEG n. 88/07 e D.M. 5 maggio 2011) e le misure di produzione
Cont
“reali” per il conguaglio vengono fornite al dal ES di RE (soggetto terzo) anche a
9 distanza di molto tempo dal calcolo degli acconti, potendo condurre a volte anche a conguagli negativi.” (pag. 6 della sentenza impugnata).
Quindi, in sostanza, il Tribunale di Imperia, nella decisione di primo grado, non ha affermato che i crediti futuri oggetto della cessione del 11.09.12 non sono entrati nella sfera giuridica di (quale successore di perché il contratto Parte_1 Controparte_3
non ha prodotto i suoi effetti o perché esso doveva considerarsi invalido, bensì ha affermato che il rapporto medesimo non poteva considerarsi ancora interamente eseguito, appunto perché alcuni crediti sarebbe dovuti venire ancora ad esistenza periodicamente e correlativamente alla futura prosecuzione dell'attività dell'impianto fotovoltaico da parte del . Controparte_2
Se, dunque, il contratto di cessione di crediti del 11.09.12 non poteva (e non può) considerarsi ancora del tutto eseguito per le ragioni illustrate, nel caso di specie, come correttamente statuito dal Tribunale di Imperia, appaiono integrati tutti i presupposti per l'applicazione dell'art. 72, comma primo della Legge Fallimentare (R.D. 267/42), secondo cui “Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti
i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.”.
In conclusione, nella fattispecie in esame, pare corretto affermare che, in virtù della loro natura, i crediti oggetto del contratto di cessione del 11.09.12, alla data dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa del (D.M. del Ministero Controparte_2
dello Sviluppo Economico n. 128/2021 pubblicato sulla G.U. n. 131 del 3 giugno 2021), fossero meramente eventuali e, in quanto tali, non opponibili alla procedura concorsuale dichiarata prima della loro venuta ad esistenza, come affermato sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 28.02.20, n. 5616).
Al riguardo, si osserva inoltre che, come dedotto da parte appellata, il Tribunale di Roma, nel decidere una controversia coinvolgente del tutto analoga a quella a mani, ha statuito CP_1 quanto segue: “La cessione del credito in contestazione va sicuramente qualificata come cessione di credito futuro e, in quanto tale, soggiace al principio di diritto secondo cui
l'accordo intervenuto ha efficacia meramente obbligatoria tra le parti, mentre l'effetto traslativo si verifica solo una volta che il credito sia venuto ad esistenza. (…) Il presente
10 giudizio ha ad oggetto somme dovute in relazione all'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico dopo la dichiarazione di fallimento del creditore cedente e quindi, la cessione di un credito futuro, maturato successivamente a tale dichiarazione di fallimento. Sebbene la cessione di credito sia avvenuta e accettata dal debitore ceduto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento del creditore cedente, la sopravvenuta apertura della procedura concorsuale ha determinato l'inopponibilità della cessione nei confronti del fallimento per crediti sorti successivamente alla sua apertura. Cio' a maggior ragione in considerazione del fatto che, alla data del fallimento del cedente, i crediti futuri oggetto della cessione, oltre a non essere esigibili, non erano neppure certi e liquidi, ma meramente “eventuali” dal momento che hanno un contenuto che varia a seconda della quantità di energia solare prodotta dall'impianto fotovoltaico. Dunque, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento del creditore originario, il programmato trasferimento di crediti futuri non e' piu' opponibile agli organi della procedura concorsuale, sicche' il creditore ceduto e' legittimato a rifiutare il pagamento al cessionario, eccependo, quale fatto impeditivo, l'inopponibilità al fallimento della cessione di crediti futuri sorti dopo la dichiarazione di fallimento.” (sent. n. 9166 del 02.05.19 in causa
R.G. n. 39133/17, contro . CP_1 Controparte_7
L'insieme delle svolte considerazioni comporta il rigetto dell'appello proposto da che, pertanto, in forza del principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), deve Parte_1
essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Controparte_2
amministrativa nella misura indicata in dispositivo, ritenuta la causa
[...]
rientrante nello scaglione di valore indeterminabile – complessità bassa e applicati i valori medi per tutte le fasi.
Per contro, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite tra l'appellante e
[...]
avendo quest'ultima svolto in questo grado di giudizio un'attività difensiva limitata alla CP_1
richiesta di individuazione del soggetto creditore dei contributi, senza prendere posizione su alcuna delle argomentazioni delle altre parti.
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio
2012 n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
11 - Conferma integralmente l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 1864/24 del Tribunale di Imperia, comunicata in data 1° marzo 2024;
- Condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si Controparte_2
liquidano in euro 9.991,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Compensa le spese di lite tra e Parte_1 CP_1
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 12.02.2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni
12