Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/05/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2483/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi..................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 08.04.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nata a [...] in data [...] entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati dall'Avv. Gianpiero Lapomarda ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 05.05.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
ordinare al Comune di Taurianova (RC) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
dichiarare compensate le spese legali.
Omologare le seguenti condizioni della separazione
1) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita
2) il figlio minore sarà collocato prevalentemente con la madre presso Persona_1
l'abitazione familiare sita in Monza nella via Sardegna n. 41 che sarà assegnata alla SI.ra Pt_2
[...]
3) la SI.ra si impegna a non frequentare/ospitare qualsivoglia persona con la quale Parte_2
ha intenzione di intraprendere una relazione sentimentale presso la casa familiare di Monza via
Sardegna n. 41. Tale divieto è esteso anche al giardino dell'abitazione;
4) il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_1 Parte_2 figlio minore, la somma di € 200,00 mensili, somma che sarà versata entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra avente IBAN: Parte_2
[...] e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
5) l'assegno unico, attualmente pari ad € 177,60, sarà ripartito al 50% tra i coniugi;
6) Il SI. rimborserà all'altro coniuge nella misura del 50% le spese straordinarie Parte_1 sostenute nell'interesse del figlio minore, così come specificate dalle linee guida del Tribunale di
Monza il cui contenuto, allegato, è parte integrante del presente ricorso;
7) Il SI. si impegna altresì a corrispondere il 50% delle spese sostenute per i Parte_1
mutui/finanziamenti in essere e le spese scolastiche del figlio minore (retta e mensa), pagando gli importi dovuti entro il giorno 20 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della
SI.ra avente IBAN [...]; Parte_2
8) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo accordi tra i coniugi e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì fino alla domenica sera;
- un pomeriggio infrasettimanale, dall'uscita da scuola fino alla sera alle ore 22.00;
- ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni;
- per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, in un periodo che i genitori concorderanno entro il 30 aprile di ogni anno;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali alternativamente con l'altro genitore.
9) I coniugi si concederanno il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio;
10) I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione economica e patrimoniale tra loro esistente e, pertanto, di null'altro richiedere reciprocamente. MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore Per_1
e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Taurianova in data 22.08.1998;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taurianova per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 31, parte II, serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 08.05.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti