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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 180/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 170/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJJM000639 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJJM000639 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJJM000639 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Generale di Frosinone avverso l'avviso di accertamento n.
n. 250TJJM000639, anno d'imposta 2017, notificata a mezzo raccomandata il 21/08/2023, concernente l'IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, con l'attribuzione di maggiori imposte per 1.534,00 più sanzioni ed interessi.
Esponeva che l'Ufficio aveva inviato l'avviso de quo rettificando la percentuale di reddito imponibile da fabbricati dichiarata dalla ricorrente, in relazione al contratto n. 1785 registrato a
Frosinone alla serie 3T in data 14/04/2016 (50% in luogo del 28% dichiarato nel Modello Unico 2017), e precisava che il fabbricato oggetto della locazione era, invero, costituito da un locale unico, privo di tramezzature e/o porte divisorie, di circa 75 mq ricadente in due distinti sub della stessa particella catastale e precisamente dei sub 2 (intestato al 50% a titolo di usufrutto alla ricorrente ed al 50% al fratello Nominativo_2 in piena proprietà e sub 10 (intestato al 100% in piena proprietà al fratello Nominativo_2, relativi alla particella 56 foglio 18.
Per mero errore, in sede di redazione del contratto di locazione de quo, era stata omessa l'indicazione del sub 10 pur essendo stata evidenziata contrattualmente una distribuzione (proprietà/usufrutto) percentuale chiara ed inequivocabile della spettanza dei canoni di locazione in funzione della scrittura ove era stata indicato il 28% Ricorrente_1 ed il 72% al fratello Nominativo_2. ;
I locatori avevano, poi, depositato via pec in data 26/10/2023 all'ufficio territoriale di Frosinone, rettifica del contratto originale per chiarire definitivamente la problematica.
Sia la ricorrente, sia il fratello Nominativo_2 avevano, pertanto, dichiarato per l'annualità in oggetto i canoni percepiti rispettivamente al 28% ed al 72% e la scrittura rettificativa aveva chiarito le motivazioni di detta distribuzione percentuale.
Chiedevano, quindi, in via pregiudiziale, l'annullamento dell'avviso di accertamento n.250TJJM000639 anno
2017 sul presupposto che nulla risultava dovuto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio la La Direzione Provinciale di Frosinone deducendo preliminarmente di aver notificato alla contribuente una proposta di mediazione con sola riduzione delle sanzioni che non veniva però accettata.
Quanto all'eccepita inesistenza del credito in ragione della non corretta attribuzione delle quote di possesso dell'immobile a sé e al fratello deduceva che, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 917/1986, i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione, ancorando l'obbligo di dichiararli alla condizione soggettiva di proprietario, enfiteuta, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, prescindendo dal verificarsi del reddito e dal momento di effettiva percezione del canone. I canoni di locazione annui risultanti dal contratto di locazione andavano, quindi, dichiarati per competenza.
La ricorrente non aveva osservato il disposto dell'art. 26 citato omettendo di adempiere gli obblighi dichiarativi cui era tenuta, circostanza che aveva legittimato l'attività di accertamento con la quale si era provveduto ad una corretta imputazione dei redditi.
La ricorrente, proprietaria dell'immobile oggetto del contratto per la quota del 50% e, sebbene il fratello avesse indicato una percentuale di percezione del canone al 71%, in realtà non aveva adeguato il dichiarato alla percentuale indicata andando effettivamente a dichiarare € 2.700,00 in meno.
La Signora Ricorrente_1 affermava inoltre che nel contratto di locazione non era stato indicato un ulteriore subalterno di proprietà esclusiva del fratello in comunione dei beni con la coniuge. Tuttavia, dall'esame delle dichiarazioni dei redditi dagli stessi presentate risultava che il fratello della contribuente e la propria coniuge non avevano dichiarato alcun canone in riferimento a detto subalterno, esponendo oltretutto nel quadro RB il subalterno in questione con codice utilizzo a persone diverse dai propri familiari, contraddicendo quanto sostenuto dalla ricorrente.
Apparendo, pertanto, destituita di fondamento le affermazioni di parte, non essendoci congruità tra quanto sostenuto dalla ricorrente e il comportamento dichiarativo del proprio fratello, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Risulta dalla lettura degli atti che la ricorrente, in contrasto con la previsione dell'art. 26 del DPR n. 917/1986, non ha correttamente ottemperato agli obblighi dichiarativi cui era tenuta, avendo omesso l'indicazione del sub 10 in sede di redazione del contratto e la corrretta distribuzione della spettanza dei canoni di locazione.
in sede di redazione del contratto di locazione de quo, era stata omessa l'indicazione del sub 10 pur essendo stata evidenziata contrattualmente una distribuzione (proprietà/usufrutto) percentuale chiara ed inequivocabile della spettanza dei canoni di locazione in funzione della scrittura ove era stata indicato il 28% Ricorrente_1 ed il 72% al fratello Nominativo_2.
Andavano, orbene, dichiarati, per competenza i canoni di locazione annui risultanti dal contratto di locazione indipendentemente dalla effettiva percezione in relazione alla condizione soggettiva del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile.
La erronea indicazione operata dalla ricorrente circa l'attribuzione delle quota di possesso del cespite tra lei ed il fratello è risultata attraverso il raffronto della percentuale dichiarata dal fratello di percezione del canone al 71% con quella da lei dichiarato e tali discrepanze hanno comportato, come evidenziato dall'Ufficio,una dichiarazione inferiore ammontante ad euro 2.700,00. Quanto alla mancata indicazione nel contratto di locazione di un subalterno di proprietà esclusiva del fratello, riconosciuta dalla ricorrente, è risultato che, in relazione a tale subalterno, il fratello non ha dichiarato la percezione di alcun canone ed ha indicato, invece,
l'utilizzo di tale cespiteda parte di persone diverse dai propri familiari.
Essendoci, quindi, un'evidente discrepanza tra quanto sostenuto dalla ricorrente e le dichiarazioni fiscali del proprio fratello, deve ritenersi immune da caensure l'operato dell'Ufficio, per cui la pretesa tributaria portata dall'avviso di accertamento n.250TJJM000639 anno 2017 deve essere confermata, con la cndanna della ricorrente alle spese del giudizio liquidate in dispositivo in euro 300,00.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente liquidate in euro 300,00.
Dott.CO Galli
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 29/04/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
GALLI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 170/2024 depositato il 15/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJJM000639 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJJM000639 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJJM000639 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive conclusioni in atti.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Generale di Frosinone avverso l'avviso di accertamento n.
n. 250TJJM000639, anno d'imposta 2017, notificata a mezzo raccomandata il 21/08/2023, concernente l'IRPEF e relative addizionali regionale e comunale, con l'attribuzione di maggiori imposte per 1.534,00 più sanzioni ed interessi.
Esponeva che l'Ufficio aveva inviato l'avviso de quo rettificando la percentuale di reddito imponibile da fabbricati dichiarata dalla ricorrente, in relazione al contratto n. 1785 registrato a
Frosinone alla serie 3T in data 14/04/2016 (50% in luogo del 28% dichiarato nel Modello Unico 2017), e precisava che il fabbricato oggetto della locazione era, invero, costituito da un locale unico, privo di tramezzature e/o porte divisorie, di circa 75 mq ricadente in due distinti sub della stessa particella catastale e precisamente dei sub 2 (intestato al 50% a titolo di usufrutto alla ricorrente ed al 50% al fratello Nominativo_2 in piena proprietà e sub 10 (intestato al 100% in piena proprietà al fratello Nominativo_2, relativi alla particella 56 foglio 18.
Per mero errore, in sede di redazione del contratto di locazione de quo, era stata omessa l'indicazione del sub 10 pur essendo stata evidenziata contrattualmente una distribuzione (proprietà/usufrutto) percentuale chiara ed inequivocabile della spettanza dei canoni di locazione in funzione della scrittura ove era stata indicato il 28% Ricorrente_1 ed il 72% al fratello Nominativo_2. ;
I locatori avevano, poi, depositato via pec in data 26/10/2023 all'ufficio territoriale di Frosinone, rettifica del contratto originale per chiarire definitivamente la problematica.
Sia la ricorrente, sia il fratello Nominativo_2 avevano, pertanto, dichiarato per l'annualità in oggetto i canoni percepiti rispettivamente al 28% ed al 72% e la scrittura rettificativa aveva chiarito le motivazioni di detta distribuzione percentuale.
Chiedevano, quindi, in via pregiudiziale, l'annullamento dell'avviso di accertamento n.250TJJM000639 anno
2017 sul presupposto che nulla risultava dovuto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva in giudizio la La Direzione Provinciale di Frosinone deducendo preliminarmente di aver notificato alla contribuente una proposta di mediazione con sola riduzione delle sanzioni che non veniva però accettata.
Quanto all'eccepita inesistenza del credito in ragione della non corretta attribuzione delle quote di possesso dell'immobile a sé e al fratello deduceva che, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 917/1986, i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione, ancorando l'obbligo di dichiararli alla condizione soggettiva di proprietario, enfiteuta, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, prescindendo dal verificarsi del reddito e dal momento di effettiva percezione del canone. I canoni di locazione annui risultanti dal contratto di locazione andavano, quindi, dichiarati per competenza.
La ricorrente non aveva osservato il disposto dell'art. 26 citato omettendo di adempiere gli obblighi dichiarativi cui era tenuta, circostanza che aveva legittimato l'attività di accertamento con la quale si era provveduto ad una corretta imputazione dei redditi.
La ricorrente, proprietaria dell'immobile oggetto del contratto per la quota del 50% e, sebbene il fratello avesse indicato una percentuale di percezione del canone al 71%, in realtà non aveva adeguato il dichiarato alla percentuale indicata andando effettivamente a dichiarare € 2.700,00 in meno.
La Signora Ricorrente_1 affermava inoltre che nel contratto di locazione non era stato indicato un ulteriore subalterno di proprietà esclusiva del fratello in comunione dei beni con la coniuge. Tuttavia, dall'esame delle dichiarazioni dei redditi dagli stessi presentate risultava che il fratello della contribuente e la propria coniuge non avevano dichiarato alcun canone in riferimento a detto subalterno, esponendo oltretutto nel quadro RB il subalterno in questione con codice utilizzo a persone diverse dai propri familiari, contraddicendo quanto sostenuto dalla ricorrente.
Apparendo, pertanto, destituita di fondamento le affermazioni di parte, non essendoci congruità tra quanto sostenuto dalla ricorrente e il comportamento dichiarativo del proprio fratello, chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Risulta dalla lettura degli atti che la ricorrente, in contrasto con la previsione dell'art. 26 del DPR n. 917/1986, non ha correttamente ottemperato agli obblighi dichiarativi cui era tenuta, avendo omesso l'indicazione del sub 10 in sede di redazione del contratto e la corrretta distribuzione della spettanza dei canoni di locazione.
in sede di redazione del contratto di locazione de quo, era stata omessa l'indicazione del sub 10 pur essendo stata evidenziata contrattualmente una distribuzione (proprietà/usufrutto) percentuale chiara ed inequivocabile della spettanza dei canoni di locazione in funzione della scrittura ove era stata indicato il 28% Ricorrente_1 ed il 72% al fratello Nominativo_2.
Andavano, orbene, dichiarati, per competenza i canoni di locazione annui risultanti dal contratto di locazione indipendentemente dalla effettiva percezione in relazione alla condizione soggettiva del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile.
La erronea indicazione operata dalla ricorrente circa l'attribuzione delle quota di possesso del cespite tra lei ed il fratello è risultata attraverso il raffronto della percentuale dichiarata dal fratello di percezione del canone al 71% con quella da lei dichiarato e tali discrepanze hanno comportato, come evidenziato dall'Ufficio,una dichiarazione inferiore ammontante ad euro 2.700,00. Quanto alla mancata indicazione nel contratto di locazione di un subalterno di proprietà esclusiva del fratello, riconosciuta dalla ricorrente, è risultato che, in relazione a tale subalterno, il fratello non ha dichiarato la percezione di alcun canone ed ha indicato, invece,
l'utilizzo di tale cespiteda parte di persone diverse dai propri familiari.
Essendoci, quindi, un'evidente discrepanza tra quanto sostenuto dalla ricorrente e le dichiarazioni fiscali del proprio fratello, deve ritenersi immune da caensure l'operato dell'Ufficio, per cui la pretesa tributaria portata dall'avviso di accertamento n.250TJJM000639 anno 2017 deve essere confermata, con la cndanna della ricorrente alle spese del giudizio liquidate in dispositivo in euro 300,00.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente liquidate in euro 300,00.
Dott.CO Galli