Art. 7. (Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi) 1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale e' organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il comitato altresi' formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .
3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformita' alle disposizioni del presente articolo.
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .
6. E' abrogato l' articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103 .
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .
3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformita' alle disposizioni del presente articolo.
5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .
6. E' abrogato l' articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103 .