Art. 1. 1. Il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341 , recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 268, 1 settembre 1995, n. 368, 30 ottobre 1995, n. 453, 29 dicembre 1995, n. 564, 28 febbraio 1996, n. 92, e 29 aprile 1996, n. 229 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 268, 1 settembre 1995, n. 368, 30 ottobre 1995, n. 453, 29 dicembre 1995, n. 564, 28 febbraio 1996, n. 92, e 29 aprile 1996, n. 229 .