Articolo 3 della Legge 9 marzo 2022, n. 22
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 marzo 2022
Art. 3.

Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , in materia di responsabilita' delle persone giuridiche

1. Dopo l' articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , sono inseriti i seguenti:
« Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale). - 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall' articolo 518-novies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter , 518-decies e 518-undecies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis , 518-quater e 518-octies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.
5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e 518-terdecies del codice penale , si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.
2. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3 ». Note all' art. 3:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 , recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell' articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
Entrata in vigore il 23 marzo 2022
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