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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 27/11/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA nella persona del giudice onorario dott.ssa VI AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 974/2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi
PROMOSSA DA nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Bonaffini, giusta procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
[...]
, nella persona del Direttore generale p.t.,
[...] in giudizio a mezzo di propri funzionari delegati,
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione.
In esito all'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 26.03.204, depositate note scritte da entrambe le parti, le stesse concludevano e discutevano come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2
n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge n. 69 del 2009 e redatta la sentenza alla luce del nuovo testo dell'art. 118 co. I disp. att. c.p.c., come novellato all'art. 52 co.
V L. 69/2009, applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, a norma del suo art. 58, - e precisandosi, in via preliminare, che la presente sentenza viene redatta con espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed
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analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione” con la conseguenza che le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da per l'annullamento, previa Parte_1 sospensione, dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 174/2019 emessa il
15.02.2019 dal , Controparte_1
Controparte_2
Direzione per il riconoscimento degli
[...] CP_2
Organismi di Controllo e di Certificazione e la Tutela del Consumatore, notificata il
06.06.2019 con la quale era stato ingiunto il pagamento, entro novanta giorni, della somma di € 211.659,63, a titolo di sanzione amministrativa, oltre spesse di notifica, adottata in virtù del P.V.C. redatto dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di
Enna il 17.12.2014, con il quale è stata contestata a l'indebita Parte_1 percezione della somma totale di € 341.318,78, di cui € 250.820,62 relativa al FEOGA, erogata dall' per le domande uniche di pagamento relative agli aiuti comunitari CP_3 riferite alle campagne per gli anni: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, per contenere, le domande uniche di pagamento, dati mendaci circa la legittima disponibilità delle superfici di terreno per avere prodotto falsi contratti di affitto.
L'opponente insorge avverso la predetta ordinanza – ingiunzione, sulla scorta dei seguenti motivi:
1) Estinzione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa per intervenuta prescrizione ex art. 28 L. 689/81;
2) Insussistenza della violazione contestata.
Indi chiedeva, previa sospensione, di “-dichiarare estinto il diritto della controparte al pagamento della sanzione relativamente all'anno 2009 per decorrenza del termine di cui all'art. 28 della L.n.689/1981; nel merito, in accoglimento delle motivazioni sopra addotte, revocare e/o annullare, privando di ogni giuridica efficacia, l'ordinanza opposta. - in subordine, qualora dovesse confermarsi la non ammissibilità ai fini degli aiuti di cui trattasi ( Reg. CEE n. 73/2009) delle superfici in Agro di Pietraperzia, al C.T. censiti al foglio foglio 92 p.lle 44, 50, 52, 57 e 71, e foglio 96 p.lla 56, ritenere e
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dichiarare che l'inserimento delle medesime nelle Domanda Unica di Pagamento 2009,
2010, 2011, 2012 e 2013, non era avvenuto con l'intento fraudolento e, per l'effetto, confermare il diritto del produttore al conseguimento degli aiuti di cui trattasi con condanna dello stesso al pagamento della sanzione per l'importo pari a quello percepito indebitamente in relazione alle dette superfici. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dell'odierno procuratore antistatario.”.
Con decreto del 05.09.2019, sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 07.10.2029, alla quale in esito alla motivata richiesta di differimento dall'amministrazione resistente, e nella non opposizione del ricorrente, confermata la disposta sospensione, l'udienza di prima comparizione veniva rinviata al 18.11.2019, con salvezza dei diritti di prima udienza.
Il Ministero opposto si costituiva tempestivamente in data 04.11.2019 resistendo alla proposta opposizione e chiedendone il rigetto.
Escusse le prove testimoniali ammesse e, con provvedimento del 08.10.2021, delegata l'assunzione della prova con il teste al Tribunale di Torino, dopo una Testimone_1 serie di rinvii determinati, in parte, dall'emergenza epidemiologica e, in parte, dalla indisponibilità del fascicolo, in massima parte cartaceo, il procedimento veniva poi assunto in decisione.
L'opposizione è fondata e va conseguentemente accolta, nei termini e per le ragioni di seguito esplicitate.
Premesso che, per il principio della ragione più liquida, e ragioni di economia processuale, la domanda può essere accolta o respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., conformemente all'orientamento già espresso a
Sezioni Unite dalla Suprema Corte (n. 26242-3/2014; n. 9936/2014) non può non rilevarsi come tardiva sia stata la costituzione del resistente, con ogni giuridica CP_1 conseguenza, e pertanto ne va dichiarata la decadenza ai sensi dell'art. 416 c.p.c. –
Ciò posto, va rammentato che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è onere della Pubblica Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria qualora l'opponente abbia sollevato contestazioni, in particolare la sussistenza
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dell'infrazione e la legittimità del procedimento sanzionatorio. La Pubblica
Amministrazione, dunque “attrice in senso sostanziale” in un giudizio di opposizione introdotto dal soggetto sanzionato, ha l'ulteriore onere di fornire una prova cosiddetta
“sufficiente”. La legge esclude che possano essere applicate sanzioni amministrative in forza di un processo “indiziario”. L'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 sotto la rubrica “giudizio di opposizione” dispone che “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. Strettamente collegato al precetto di cui all'art. 23, comma 12, della Legge n. 689/1981 è l'art. 3 della stessa legge dal quale consegue che l'onere della prova incombente sull'Amministrazione include non solo l'azione materiale, commissiva od omissiva, ma anche l'elemento psicologico.
Gli elementi costitutivi dell'azione di accertamento, e conseguente sanzione, dell'illecito amministrativo sono: 1) l'azione materiale vietata dalla norma;
2) la coscienza e volontà della predetta azione materiale;
3) l'elemento psicologico costituito dal dolo o dalla colpa.
I tre predetti elementi rientrano nel thema probandi che l'art. 23, comma 12, della Legge
n. 689/1981 assegna all'Amministrazione titolare dello ius puniendi.
Nell'illecito amministrativo non sono astrattamente possibili casi di responsabilità oggettiva. Al contrario, l'azione materiale deve essere sempre sorretta dalla colpevolezza, sia nel substrato della coscienza e volontà, sia nell'elemento soggettivo specifico del dolo e della colpa.
Riguardo, poi, gli esiti degli accertamenti essi non sono di per sé fonte di prova ma elementi rimessi alla valutazione del giudice. Si tratta di principio consolidato e ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità nel senso che “ … i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale
o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cfr.: Cass. sez. un., n.12545/1992, n. 17355/2009); per quanto, poi, concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato
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dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cfr.: Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n.
6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). In estrema sintesi, per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale esse, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale” (Cfr.: Cass. 09/07/2002 n. 9963).
In questa cornice, così delineata, l'Amministrazione deve adempiere all'onere della prova su essa gravante.
Prova che nella specie non è stata fornita sussistendo, invero, un quadro probatorio discordante e non univoco.
Dirimente, nella fattispecie qui in esame, che riguarda le annualità di aiuti dal 2008 al
2013, è la portata dell'art. 9 del D.M. 1922/2015 richiamato. Così come anche ritenuto dalla Corte di legittimità, per una ricostruzione organica della vicenda rileva che, all'indomani della sentenza della corte di Giustizia 24 giugno 2010 nella causa C375/08, la giurisprudenza italiana ordinaria (cfr. Cass. Pen. 4 ottobre del 2012 n.42363), amministrativa (cfr. T. Pu. - bari, 22 gennaio 2016, n. 57) e contabile (cfr. Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 14 del 16 gennaio 2017) ha condiviso il principio per cui l'erogazione dei contributi è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e debitamente documentabile che attribuisca al coltivatore/allevatore la disponibilità della superficie;
sicché tale disponibilità dei terreni, sulla cui estensione sono anche commisurati gli aiuti comunitari, deve essere “titolata”, non essendo sufficiente una mera relazione di fatto. Infatti, se si tiene conto “delle essenziali ed importantissime finalità cui è ispirata la politica agricola dell'Unione
Europea ed i correlati, imponenti, flussi di aiuti finanziari che la sostanziano e che ne costituiscono una fra le più importanti proiezioni applicative, il criterio generale di comportamento amministrativo cui non può che attenersi l'organismo nazionale di amministrazione ed erogazione dei finanziamenti medesimi - per l'Italia, come è noto, Part l' - deve essere ravvisato nella massima possibile prudenza nella valutazione dei presupposti di spettanza e nell'istruzione dei relativi procedimenti, sia antecedentemente
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alla concessione dell'aiuto, sia successivamente in sede di svolgimento delle opportune verifiche”- sent. TAR Pu. cit.-.
Dall'esame della normativa di settore emerge anche che il D.M. 20/03/2015, n. 1922, recante “Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PA. 2014
— 2020”, all'art. 9, comma 2, contenente disposizioni transitorie in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura, emerge che: “Per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualità 2006 - 2013,
l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni.
A tal fine gli Organismi pagatori competenti comunicano ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari, anche mediante l'utilizzo delle registrazioni catastali, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati.
In altre parole, l'art. 9 del decreto afferma che, per gli ultimi cinque anni, gli aiuti erogati nonostante dichiarazioni non corrispondenti alla disponibilità di validi titoli di conduzione si intendono regolarmente concessi se i legittimi proprietari non presentano Part una formale opposizione una volta avvertiti dall' ell'uso delle loro particelle catastali: vi sarebbe quindi una sanatoria di tali situazioni.
Nel caso qui in esame, nulla viene allegato da pate dell'Amministrazione opposta e nessuna dichiarazione da parte dei proprietari e/o eredi in forza della predetta disposizione risulta acquisita in atti né di esse è fatta menzione nell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Ed altrettanto dirimente risulta la Sentenza n. 546/2019 della Corte dei conti – Sezione
Giurisdizionale per la Regione Siciliana che ha prosciolto l'opponente Parte_1 per i medesimi fatti per cui è qui giudizio.
Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, vista la nota spese in atti, considerata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'opponente, e tenuto conto della
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circostanza che l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata avanzata il 04.10.2019 successivamente all'instaurazione del procedimento (06.07.2019), vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 e ss.mm. e ii. ed ai sensi del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, ogni altra questione assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da Pt_1
[...]
- annulla l'ordinanza-ingiunzione, dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 174/2019 emessa il 15.02.2019 dal Controparte_1 Controparte_1
,
[...] CP_2 Controparte_2 Controparte_2 [...]
CP_2 Controparte_2 [...]
Controparte_2
notificata il 06.06.2019;
[...]
- condanna il , Controparte_1
Controparte_2
[...] [...]
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio in favore dell'opponente che liquida in € 4.925,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario delle spese generali 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge disponendone, ex art. 93 c.p.c., la distrazione in diretto favore dell'originario difensore di parte ricorrente, avv. Silvano Domina, dichiaratosi antistatario ed in ulteriori € 2.126,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario delle spese generali 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato ex art. 133 t.u.s.g.-
Rigetta nel resto ogni altra domanda proposta tra le parti.
Così deciso in Enna, il 27 novembre 2025
Il Giudice
VI AN
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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