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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/04/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, in funzione di giudice del lavoro, ha all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 4964/2019 R.G. lavoro TRA in persona del legale rappresentante p.t.., rappr. e dif. dall'avv.to Romano Parte_1
Cardaropoli con il quale domicilia come in atti ricorrente E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elvira Genovese, con la quale elett.te Controparte_1 domicilia come in atti
resistente Oggetto: sanzione disciplinare conservativa MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.5.2019 e ritualmente notificato, Parte_1 esponeva che - dipendente addetta al recapito postale e applicata, all'epoca Controparte_1 dei fatti, presso l'ufficio postale di Dragoni (CE) - nei giorni 5 e 6 marzo 2019 non aveva effettuato la puntuale consegna della corrispondenza affidatale rendendosi responsabile di disservizi e di danno all'immagine aziendale segnalati dal responsabile del CPD e dal Caposquadra portalettere. Esponeva, pertanto, di aver formulato contestazione disciplinare alla convenuta con missiva del 21.3.2019 e, ritendo insufficienti le giustificazioni addotte l'8.4.2019, di averle irrogato la sanzione disciplinare della multa di due ore di retribuzione, attesa la violazione degli artt. 52, 53, 54, 55 del CCNL Poste. Ciò premesso, concludeva per la declaratoria di legittimità della sanzione disciplinare con vittoria delle spese di lite. Si costituiva parte convenuta contestando in fatto e in diritto l'avverso ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite. In particolare, rilevava l'illegittimità della sanzione evidenziando di aver svolto la prestazione con la massima diligenza ma, in considerazione della mole di atti in giacenza da consegnare nell'ampio raggio della zona da servire e delle disfunzioni organizzative interne dell'ufficio che ritardavano l'orario di uscita per lo svolgimento del servizio, la stessa risultava spesso inesigibile. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale, lette le note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., questo Giudice decide la causa
1 all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è infondato e va respinto secondo la seguente motivazione. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa di due ore dalla retribuzione, sul presupposto della violazione da parte della dipendente portalettere presso il Centro di Distribuzione di Dragoni all'epoca dei CP_1 fatti, degli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL del CCNL (cfr. estratto CCNL di cui al doc. 1 fasc. Pt_1 ricorrente). In via preliminare, deve osservarsi come, in tema di ripartizione dell'onere probatorio nel caso di impugnativa di sanzioni disciplinari, il giudice deve procedere all'accertamento della complessa fattispecie che quella responsabilità determini, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tenendo presente che, in linea di principio, grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie, in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare, potendo altresì utilizzare tutti gli elementi di prova legalmente acquisiti, idonei a dimostrare la sussistenza o meno della responsabilità disciplinare ed il suo grado (cfr. Cass. civ., sez. lav., 16 agosto 2004, n. 15950). Orbene, per stabilire se le condotte in esame integrino gli estremi di un illecito disciplinare, occorre evidenziare quale sia il contenuto del potere disciplinare in capo al datore di lavoro;
detto potere trova invero fondamento – in primis - nella norma di cui all'art. 2106 c.c. che sanziona l'inosservanza degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore, obblighi che connotano le modalità esecutive della prestazione di lavoro ed il cui inadempimento si caratterizza pertanto per la sua natura contrattuale;
tale inadempimento rappresenta il presupposto di fatto per l'esercizio del potere privato disciplinare, inquadrabile nella categoria dei diritti potestativi, atteso che il datore di lavoro, con la sua volontà unilaterale, può incidere sulla sfera giuridica soggettiva del lavoratore. Per quanto detto, l'illecito disciplinare deve sempre essere riferibile ad un inadempimento contrattuale, proprio perché il potere disciplinare è pur sempre finalizzato all'esatto adempimento, non implicando un potere generalizzato di supremazia del datore di lavoro sul lavoratore, che sarebbe ovviamente incompatibile con la tutela della dignità del lavoratore stesso (art. 41 c. 2 Cost.). Ciò premesso, si evidenzia che con la contestazione del 21.03.2019, veniva addebitato alla l'inesatto adempimento della prestazione ai sensi degli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL CP_1 nei giorni specificamente indicati nella contestazione, in cui ella non avrebbe provveduto al recapito della corrispondenza dettagliatamente indicata, rendendosi dunque responsabile di parziale e negligente svolgimento della propria prestazione lavorativa di portalettere. Ebbene, nel caso di specie, dalla contestazione emerge che la dipendente nei giorni 5 e 6 marzo 2019 a fronte, rispettivamente, di 14 kg di posta “indescritta” ne ha riportati 7kg e di 20 kg di posta “indescritta” e 78 pezzi di oggetti a firma ne ha riconsegnati 6 kg e 7 con RNT non tentato recapito.
2 Ebbene, costituendosi in giudizio, la on ha contestato i fatti contestati da ma ha CP_1 Pt_1 affermato che la mancata consegna della posta non era a lei ascrivibile ma è dipesa sia della disorganizzazione interna dell'ufficio - in cui le procedure preliminari di ripartizione, Contr smistamento e registrazione delle raccomandate in non le consentivano di iniziare la distribuzione della posta da recapitare secondo l'orario previsto dal regolamento - sia dalla vastità della zona di competenza – n.
5-Piedimonte Matese - con un numero di oltre 6000 abitanti dislocati sul territorio. In particolare, la lavoratrice sottolineava che la registrazione delle raccomandate in TNT, veniva operata da altro personale addetto alle lavorazioni interne e trasmessa in ritardo, per cui la Part stessa usciva dall' per dirigersi al primo punto di consegna – che distava circa 30 minuti - non prima delle ore 10,30 -11.00. Tali contingenze, a parere della ricorrente, hanno spesso reso la prestazione solo parzialmente possibile tanto è vero che le disfunzioni hanno determinato l'accorpamento del PDD di Dragoni al CD di Piedimonte Matese con revisione e ridimensionamento della zona servita dalla nonché una modifica delle modalità di svolgimento del servizio. CP_1
Orbene ciò su cui deve porsi l'attenzione è l'esigibilità della prestazione e, cioè, la possibilità per la resistente di adempiere pienamente all'incarico attribuito. Ebbene, dalla prova espletata emerge una difficolta organizzativa dell'ufficio postale di Dragoni che – unitamente alla ampiezza della zona assegnata alla il cui primo punto di recapito CP_1 distava comunque circa 30 km dall'ufficio medesimo – rendeva oggettivamente impossibile eseguire la prestazione in modo completo. Infatti, la teste – collega di lavoro della ricorrente della cui attendibilità Testimone_1 non vi è alcun dubbio non avendo ella alcun interesse, nemmeno mediato, agli esiti della lite – riferisce, per conoscenza diretta in quanto svolgeva le medesime mansioni, che la pur CP_1 iniziando a lavorare puntualmente, usciva dall'ufficio postale per iniziare le consegne con auto Part aziendale non prima delle 10.30/11.00 e per raggiungere , che dista 30 km dall' Persona_1 di Dragoni, impiegava almeno 30 minuti. Ebbene, appare evidente che l'organizzazione interna dell'ufficio per cui i portalettere dovevano prima ritirare la documentazione e poi iniziare le consegne determinava che la iniziasse la distribuzione della posta e degli oggetti a firma oltre le ore 11.00 e, CP_1 considerato che il suo orario terminava alle 15.00, appare evidente che in caso di mole di lavoro notevole essa non riuscisse entro la fine del proprio orario lavorativo a consegnare tutta la Posta soprattutto se gli indirizzi di consegna erano in luoghi differenti. Quest'ultima circostanza emerge anche dal fatto che la teste stessa riferisce che entrambe si erano più volte lamentate della circostanza al responsabile e al caposquadra e che spesso proprio per tale motivo erano costrette, su richiesta, a svolgere ore di straordinario. Già tali considerazioni palesano delle difficoltà nella esecuzione della prestazione che la rendono inesigibile a queste condizioni.
3 A ciò si aggiunga che dalla dichiarazione appare fatto notorio che la zona di pertinenza della fosse, oltre che vasta, anche contrassegnata da strade sconnesse e difficili da CP_1 raggiungere. Né ha dedotto che nei giorni in contestazione la ricorrente dovesse consegnare la Parte_1 posta e gli altri oggetti in zone limitrofe o comunque contigue e poco distanti. Ella dichiarava: “Sono dipendente di con mansioni di portalettere e attualmente presto servizio Parte_1 alla sede di Piedimonte Matese dall'ottobre 2019. Precedentemente ero assegnata alla sede di Dragoni sempre con le medesime mansioni. Non ho cause pendenti nei confronti di La era addetta all'ufficio di Pt_1 CP_1
Dragoni con mansioni di porta lettere. Dunque svolgevamo le stesse mansioni. Consegnavamo la Posta tramite auto aziendale. Io ero addetta alla consegna della posta nella zona di Vairano Scalo mentre la aveva
CP_1 competenza su che è la V zona. Noi portalettere siamo titolari di zona. Io non sono mai stata Persona_1 titolare di zona in . Dragoni e distano circa 30km. Non conosco la zona di recapito Persona_1 Persona_1 della ricorrente. So per sentito dire dai colleghi che la zona serviva circa 6000 abitanti. Per quanto riguarda la mia zona posso riferire che avevo un cumulo enorme di atti da recapitare. A volte non riuscivo a consegnare tutta la giacenza nell'orario di lavoro per cui poteva capitare che mi chiedessero di fare degli straordinari. In questi casi chiamavo il caposquadra per comuicarglielo e li mi chiedeva di fare degli straordinari inizialmente oralmente e poi per iscritto. E io non sempre accettavo. Anche la mi riferiva di questa problematica e della richiesta
CP_1 degli straordinari. Non so di altri colleghi. Io avevo gli stessi orari della Prendevamo servizio alle 8.00 e
CP_1 lavoravamo fino alle 15.30 con una pausa di 15 minuti. Ad inizio giornata lavorativa, sia io che la ci
CP_1 recavamo presso la nostra postazione in cui vi era la diversa documentazione suddivisa per zona e noi dovevamo prima lavorare la posta ordinaria, individuando le varie strade di corrispondenza, e poi dovevamo metterle in
“gita” cioè seguire un ordine di consegna, poi ci occupavamo di acquisire con il palmare la distinta delle raccomandata e dei pacchi da consegnare e dovevamo caricare la corrispondenza sull'auto. Quando avevamo finito questa attività che terminava almeno alle 10.30/11.00 potevamo partire anche se da disposizione dovevamo uscire alle 9.30 ma sia io che la gestendo delle zone più gravate, uscivamo sempre intorno a
CP_1 quell'ora a cui si aggiungevano i circa 30 km di distanza per raggiungere il paese. La mi diceva che
CP_1 impiegava circa 30 min per raggiungere la zona. Poiché l'orario di lavoro terminava alle 15.30, davamo priorità agli oggetti a firma e se non riuscivamo a consegnare la posta la riportavamo all'ufficio e non sempre riuscivamo a svolgere lo straordinario anche perché abitavamo lontano. Ciò valeva anche per la Attualmente la
CP_1 gestione delle attività preliminari la consegna è cambiata in quanto noi ci occupiamo solo di lavorare la posta mentre poi entriamo direttamente in un ufficio in cui trovammo già i pacchi da consegnare e la distinta della raccomandata e ciò ci consente di uscire per le 9.30 /10.00. ciò è avvenuto dal ottobre 2019 quando sia io che la siamo state trasferite al Centro di Piedimonte Matese che ha accorpato l'ufficio di smistamento di
CP_1
Dragoni. Inoltre ci sono state tolte delle strade a seguito di una Revisione. Sia io che la raponi abbiamo sempre lamentato oralmente questa situazione di Dragoni sia al nostro caposquadra che al Responsabile. Io non ho mai ricevuto contestazioni disciplinari per la posta non consegnata. Ricordo che la ricorrente ha avuto un infortunio sul lavoro in quanto un mezzo l'ha investita provocandole una lesione alla spalla con prognosi di 30 giorni . ciò è avvenuto nel febbraio 2019 se non ricordo male”.
4 La teste dunque riferisce di problemi organizzativi interni che non permettevano di iniziare a svolgere la propria effettiva mansione prima delle 10:30/11.00, dunque ben un'ora/ora e mezza dopo quello l'effettivo orario di avvio, aggravata da zone di competenza molto vaste e impervie. Confermata è altresì la circostanza dichiarata da parte resistente secondo cui i problemi organizzativi interni hanno poi condotto ad una riorganizzazione dell'ufficio e a una diversa distribuzione delle zone anche della CP_1
La circostanza addebitata alla sig.ra inoltre, non ha comportato alcun danno di CP_1 immagine a . Si evidenzia, inoltre, che la resistente era rientrata da un periodo di Parte_1 infortunio sul lavoro decorrente dal 18/01/2019 al 20/02/2019 della durata di oltre 30 giorni. Pertanto, alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale, deve concludersi che la condotta addebitata al ricorrente era inesigibile atteso che la mancata consegna della posta non è addebitabile alla condotta negligente del ricorrente ma deriva dalle oggettive difficoltà di consegnare la posta nella zona assegnata. Deve pertanto ritenersi provata - l'impossibilità non imputabile del debitore ex art. 1218 c.c., o quanto meno l'inesigibilità della condotta omessa in rapporto all'onere di diligenza esigibile dall'obbligato (ossia dal lavoratore) e alle condizioni nelle quali la prestazione viene concretamente resa. Ne consegue che il fatto contestato, ossia l'asserita negligenza nella consegna della corrispondenza, non può essere attribuito al ricorrente né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo per le motivazioni sopra esposte. Pertanto, risulta illegittima l'irrogazione della sanzione disciplinare per cui è processo ed il ricorso deve essere rigettato. Per quanto concerne le spese processuali, per il principio della soccombenza delle parti, le stesse sono poste a carico di e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo in Parte_1 considerazione del valore della causa.
P.Q.M.
Il giudice dott.ssa Fabiana lorio quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che Parte_1 liquida in complessivi € 750,00, oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
Il giudice
(dott.ssa Fabiana lorio)
5
Cardaropoli con il quale domicilia come in atti ricorrente E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Elvira Genovese, con la quale elett.te Controparte_1 domicilia come in atti
resistente Oggetto: sanzione disciplinare conservativa MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.5.2019 e ritualmente notificato, Parte_1 esponeva che - dipendente addetta al recapito postale e applicata, all'epoca Controparte_1 dei fatti, presso l'ufficio postale di Dragoni (CE) - nei giorni 5 e 6 marzo 2019 non aveva effettuato la puntuale consegna della corrispondenza affidatale rendendosi responsabile di disservizi e di danno all'immagine aziendale segnalati dal responsabile del CPD e dal Caposquadra portalettere. Esponeva, pertanto, di aver formulato contestazione disciplinare alla convenuta con missiva del 21.3.2019 e, ritendo insufficienti le giustificazioni addotte l'8.4.2019, di averle irrogato la sanzione disciplinare della multa di due ore di retribuzione, attesa la violazione degli artt. 52, 53, 54, 55 del CCNL Poste. Ciò premesso, concludeva per la declaratoria di legittimità della sanzione disciplinare con vittoria delle spese di lite. Si costituiva parte convenuta contestando in fatto e in diritto l'avverso ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese di lite. In particolare, rilevava l'illegittimità della sanzione evidenziando di aver svolto la prestazione con la massima diligenza ma, in considerazione della mole di atti in giacenza da consegnare nell'ampio raggio della zona da servire e delle disfunzioni organizzative interne dell'ufficio che ritardavano l'orario di uscita per lo svolgimento del servizio, la stessa risultava spesso inesigibile. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale, lette le note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., questo Giudice decide la causa
1 all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Il ricorso è infondato e va respinto secondo la seguente motivazione. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della legittimità della sanzione disciplinare conservativa della multa di due ore dalla retribuzione, sul presupposto della violazione da parte della dipendente portalettere presso il Centro di Distribuzione di Dragoni all'epoca dei CP_1 fatti, degli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL del CCNL (cfr. estratto CCNL di cui al doc. 1 fasc. Pt_1 ricorrente). In via preliminare, deve osservarsi come, in tema di ripartizione dell'onere probatorio nel caso di impugnativa di sanzioni disciplinari, il giudice deve procedere all'accertamento della complessa fattispecie che quella responsabilità determini, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, tenendo presente che, in linea di principio, grava sul datore di lavoro l'onere di provare gli elementi costitutivi di detta fattispecie, in quanto fondamento in concreto dell'esercitato potere disciplinare, potendo altresì utilizzare tutti gli elementi di prova legalmente acquisiti, idonei a dimostrare la sussistenza o meno della responsabilità disciplinare ed il suo grado (cfr. Cass. civ., sez. lav., 16 agosto 2004, n. 15950). Orbene, per stabilire se le condotte in esame integrino gli estremi di un illecito disciplinare, occorre evidenziare quale sia il contenuto del potere disciplinare in capo al datore di lavoro;
detto potere trova invero fondamento – in primis - nella norma di cui all'art. 2106 c.c. che sanziona l'inosservanza degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore, obblighi che connotano le modalità esecutive della prestazione di lavoro ed il cui inadempimento si caratterizza pertanto per la sua natura contrattuale;
tale inadempimento rappresenta il presupposto di fatto per l'esercizio del potere privato disciplinare, inquadrabile nella categoria dei diritti potestativi, atteso che il datore di lavoro, con la sua volontà unilaterale, può incidere sulla sfera giuridica soggettiva del lavoratore. Per quanto detto, l'illecito disciplinare deve sempre essere riferibile ad un inadempimento contrattuale, proprio perché il potere disciplinare è pur sempre finalizzato all'esatto adempimento, non implicando un potere generalizzato di supremazia del datore di lavoro sul lavoratore, che sarebbe ovviamente incompatibile con la tutela della dignità del lavoratore stesso (art. 41 c. 2 Cost.). Ciò premesso, si evidenzia che con la contestazione del 21.03.2019, veniva addebitato alla l'inesatto adempimento della prestazione ai sensi degli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL CP_1 nei giorni specificamente indicati nella contestazione, in cui ella non avrebbe provveduto al recapito della corrispondenza dettagliatamente indicata, rendendosi dunque responsabile di parziale e negligente svolgimento della propria prestazione lavorativa di portalettere. Ebbene, nel caso di specie, dalla contestazione emerge che la dipendente nei giorni 5 e 6 marzo 2019 a fronte, rispettivamente, di 14 kg di posta “indescritta” ne ha riportati 7kg e di 20 kg di posta “indescritta” e 78 pezzi di oggetti a firma ne ha riconsegnati 6 kg e 7 con RNT non tentato recapito.
2 Ebbene, costituendosi in giudizio, la on ha contestato i fatti contestati da ma ha CP_1 Pt_1 affermato che la mancata consegna della posta non era a lei ascrivibile ma è dipesa sia della disorganizzazione interna dell'ufficio - in cui le procedure preliminari di ripartizione, Contr smistamento e registrazione delle raccomandate in non le consentivano di iniziare la distribuzione della posta da recapitare secondo l'orario previsto dal regolamento - sia dalla vastità della zona di competenza – n.
5-Piedimonte Matese - con un numero di oltre 6000 abitanti dislocati sul territorio. In particolare, la lavoratrice sottolineava che la registrazione delle raccomandate in TNT, veniva operata da altro personale addetto alle lavorazioni interne e trasmessa in ritardo, per cui la Part stessa usciva dall' per dirigersi al primo punto di consegna – che distava circa 30 minuti - non prima delle ore 10,30 -11.00. Tali contingenze, a parere della ricorrente, hanno spesso reso la prestazione solo parzialmente possibile tanto è vero che le disfunzioni hanno determinato l'accorpamento del PDD di Dragoni al CD di Piedimonte Matese con revisione e ridimensionamento della zona servita dalla nonché una modifica delle modalità di svolgimento del servizio. CP_1
Orbene ciò su cui deve porsi l'attenzione è l'esigibilità della prestazione e, cioè, la possibilità per la resistente di adempiere pienamente all'incarico attribuito. Ebbene, dalla prova espletata emerge una difficolta organizzativa dell'ufficio postale di Dragoni che – unitamente alla ampiezza della zona assegnata alla il cui primo punto di recapito CP_1 distava comunque circa 30 km dall'ufficio medesimo – rendeva oggettivamente impossibile eseguire la prestazione in modo completo. Infatti, la teste – collega di lavoro della ricorrente della cui attendibilità Testimone_1 non vi è alcun dubbio non avendo ella alcun interesse, nemmeno mediato, agli esiti della lite – riferisce, per conoscenza diretta in quanto svolgeva le medesime mansioni, che la pur CP_1 iniziando a lavorare puntualmente, usciva dall'ufficio postale per iniziare le consegne con auto Part aziendale non prima delle 10.30/11.00 e per raggiungere , che dista 30 km dall' Persona_1 di Dragoni, impiegava almeno 30 minuti. Ebbene, appare evidente che l'organizzazione interna dell'ufficio per cui i portalettere dovevano prima ritirare la documentazione e poi iniziare le consegne determinava che la iniziasse la distribuzione della posta e degli oggetti a firma oltre le ore 11.00 e, CP_1 considerato che il suo orario terminava alle 15.00, appare evidente che in caso di mole di lavoro notevole essa non riuscisse entro la fine del proprio orario lavorativo a consegnare tutta la Posta soprattutto se gli indirizzi di consegna erano in luoghi differenti. Quest'ultima circostanza emerge anche dal fatto che la teste stessa riferisce che entrambe si erano più volte lamentate della circostanza al responsabile e al caposquadra e che spesso proprio per tale motivo erano costrette, su richiesta, a svolgere ore di straordinario. Già tali considerazioni palesano delle difficoltà nella esecuzione della prestazione che la rendono inesigibile a queste condizioni.
3 A ciò si aggiunga che dalla dichiarazione appare fatto notorio che la zona di pertinenza della fosse, oltre che vasta, anche contrassegnata da strade sconnesse e difficili da CP_1 raggiungere. Né ha dedotto che nei giorni in contestazione la ricorrente dovesse consegnare la Parte_1 posta e gli altri oggetti in zone limitrofe o comunque contigue e poco distanti. Ella dichiarava: “Sono dipendente di con mansioni di portalettere e attualmente presto servizio Parte_1 alla sede di Piedimonte Matese dall'ottobre 2019. Precedentemente ero assegnata alla sede di Dragoni sempre con le medesime mansioni. Non ho cause pendenti nei confronti di La era addetta all'ufficio di Pt_1 CP_1
Dragoni con mansioni di porta lettere. Dunque svolgevamo le stesse mansioni. Consegnavamo la Posta tramite auto aziendale. Io ero addetta alla consegna della posta nella zona di Vairano Scalo mentre la aveva
CP_1 competenza su che è la V zona. Noi portalettere siamo titolari di zona. Io non sono mai stata Persona_1 titolare di zona in . Dragoni e distano circa 30km. Non conosco la zona di recapito Persona_1 Persona_1 della ricorrente. So per sentito dire dai colleghi che la zona serviva circa 6000 abitanti. Per quanto riguarda la mia zona posso riferire che avevo un cumulo enorme di atti da recapitare. A volte non riuscivo a consegnare tutta la giacenza nell'orario di lavoro per cui poteva capitare che mi chiedessero di fare degli straordinari. In questi casi chiamavo il caposquadra per comuicarglielo e li mi chiedeva di fare degli straordinari inizialmente oralmente e poi per iscritto. E io non sempre accettavo. Anche la mi riferiva di questa problematica e della richiesta
CP_1 degli straordinari. Non so di altri colleghi. Io avevo gli stessi orari della Prendevamo servizio alle 8.00 e
CP_1 lavoravamo fino alle 15.30 con una pausa di 15 minuti. Ad inizio giornata lavorativa, sia io che la ci
CP_1 recavamo presso la nostra postazione in cui vi era la diversa documentazione suddivisa per zona e noi dovevamo prima lavorare la posta ordinaria, individuando le varie strade di corrispondenza, e poi dovevamo metterle in
“gita” cioè seguire un ordine di consegna, poi ci occupavamo di acquisire con il palmare la distinta delle raccomandata e dei pacchi da consegnare e dovevamo caricare la corrispondenza sull'auto. Quando avevamo finito questa attività che terminava almeno alle 10.30/11.00 potevamo partire anche se da disposizione dovevamo uscire alle 9.30 ma sia io che la gestendo delle zone più gravate, uscivamo sempre intorno a
CP_1 quell'ora a cui si aggiungevano i circa 30 km di distanza per raggiungere il paese. La mi diceva che
CP_1 impiegava circa 30 min per raggiungere la zona. Poiché l'orario di lavoro terminava alle 15.30, davamo priorità agli oggetti a firma e se non riuscivamo a consegnare la posta la riportavamo all'ufficio e non sempre riuscivamo a svolgere lo straordinario anche perché abitavamo lontano. Ciò valeva anche per la Attualmente la
CP_1 gestione delle attività preliminari la consegna è cambiata in quanto noi ci occupiamo solo di lavorare la posta mentre poi entriamo direttamente in un ufficio in cui trovammo già i pacchi da consegnare e la distinta della raccomandata e ciò ci consente di uscire per le 9.30 /10.00. ciò è avvenuto dal ottobre 2019 quando sia io che la siamo state trasferite al Centro di Piedimonte Matese che ha accorpato l'ufficio di smistamento di
CP_1
Dragoni. Inoltre ci sono state tolte delle strade a seguito di una Revisione. Sia io che la raponi abbiamo sempre lamentato oralmente questa situazione di Dragoni sia al nostro caposquadra che al Responsabile. Io non ho mai ricevuto contestazioni disciplinari per la posta non consegnata. Ricordo che la ricorrente ha avuto un infortunio sul lavoro in quanto un mezzo l'ha investita provocandole una lesione alla spalla con prognosi di 30 giorni . ciò è avvenuto nel febbraio 2019 se non ricordo male”.
4 La teste dunque riferisce di problemi organizzativi interni che non permettevano di iniziare a svolgere la propria effettiva mansione prima delle 10:30/11.00, dunque ben un'ora/ora e mezza dopo quello l'effettivo orario di avvio, aggravata da zone di competenza molto vaste e impervie. Confermata è altresì la circostanza dichiarata da parte resistente secondo cui i problemi organizzativi interni hanno poi condotto ad una riorganizzazione dell'ufficio e a una diversa distribuzione delle zone anche della CP_1
La circostanza addebitata alla sig.ra inoltre, non ha comportato alcun danno di CP_1 immagine a . Si evidenzia, inoltre, che la resistente era rientrata da un periodo di Parte_1 infortunio sul lavoro decorrente dal 18/01/2019 al 20/02/2019 della durata di oltre 30 giorni. Pertanto, alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale, deve concludersi che la condotta addebitata al ricorrente era inesigibile atteso che la mancata consegna della posta non è addebitabile alla condotta negligente del ricorrente ma deriva dalle oggettive difficoltà di consegnare la posta nella zona assegnata. Deve pertanto ritenersi provata - l'impossibilità non imputabile del debitore ex art. 1218 c.c., o quanto meno l'inesigibilità della condotta omessa in rapporto all'onere di diligenza esigibile dall'obbligato (ossia dal lavoratore) e alle condizioni nelle quali la prestazione viene concretamente resa. Ne consegue che il fatto contestato, ossia l'asserita negligenza nella consegna della corrispondenza, non può essere attribuito al ricorrente né sotto il profilo oggettivo né sotto il profilo soggettivo per le motivazioni sopra esposte. Pertanto, risulta illegittima l'irrogazione della sanzione disciplinare per cui è processo ed il ricorso deve essere rigettato. Per quanto concerne le spese processuali, per il principio della soccombenza delle parti, le stesse sono poste a carico di e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo in Parte_1 considerazione del valore della causa.
P.Q.M.
Il giudice dott.ssa Fabiana lorio quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che Parte_1 liquida in complessivi € 750,00, oltre iva e cpa come per legge e spese generali, con attribuzione. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Santa Maria Capua Vetere, data di deposito
Il giudice
(dott.ssa Fabiana lorio)
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