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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 19538/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 19538/2024 R.G. promosso da
(c.f. Parte_1 C.F._1
con l'avv. Enrico Cancellier, ricorrente, contro
CP_1
con l'avv. Andrea Piccoli, resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni di cui al verbale dell'udienza del 6 marzo 2025
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti all'esito della proposta conciliativa formulata dal Giudice”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/10/24, ha chiesto che sia pronunciato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto ad Albano Sant'Alessandro (BG), il giorno 25/01/2001, con , trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di Albano Sant'Alessandro (BG) al n. CP_1
5, parte I, anno 2001.
Il ricorrente ha allegato che dall'unione matrimoniale nasceva, in data 28/12/2007, il figlio
[...]
Persona_1
Veniva depositato avanti a questo Tribunale ricorso per separazione consensuale, definito con decreto di omologa depositato in data 23/11/2016.
La parte ricorrente ha poi introdotto il presente giudizio dichiarando che la separazione Parte_1
è proseguita ininterrottamente per tutto il periodo e ha chiesto, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “I coniugi non hanno beni da dividere o rapporti di debito e credito reciproci pertanto il ricorrente non avanza alcuna domanda di contributo economico, ed è disponibile a mantenere il figlio, come ad oggi fatto. Chiede che, pur nell'ambito di un affido congiunto, il figlio sia a lui affidato e preso di lui collocato”.
All'udienza del 06/03/2025, si è costituita con l'avv. Andrea Piccoli, le parti sono state CP_1
sentite personalmente, il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo ed il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
disporre l'affidamento esclusivo di al padre, con Persona_1
collocazione presso lo stesso;
nessun regime di frequentazione con la madre è possibile stabilire dato che la stessa è attualmente ristretta in carcere;
la signora corrisponderà direttamente al figlio la somma mensile CP_1 Persona_1
onnicomprensiva di €100,00 per il mantenimento del figlio;
il sig. s'impegna a versare l'Assegno Unico Parte_1
Universale direttamente al figlio sul conto corrente da aprire a nome del figlio, oltre agli eventuali Persona_1
arretrati se ancora percepibili;
spese di lite compensate”.
Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato già all'udienza del
06/03/2025.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/07/2001 tra Parte_1
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Albano
[...] CP_1
Sant'Alessandro al n. 5, Parte I, anno 2001; - Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti e da intendersi qui integralmente riprodotte.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
N. 19538/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 19538/2024 R.G. promosso da
(c.f. Parte_1 C.F._1
con l'avv. Enrico Cancellier, ricorrente, contro
CP_1
con l'avv. Andrea Piccoli, resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni di cui al verbale dell'udienza del 6 marzo 2025
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti all'esito della proposta conciliativa formulata dal Giudice”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/10/24, ha chiesto che sia pronunciato lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto ad Albano Sant'Alessandro (BG), il giorno 25/01/2001, con , trascritto nel registro dello Stato civile del Comune di Albano Sant'Alessandro (BG) al n. CP_1
5, parte I, anno 2001.
Il ricorrente ha allegato che dall'unione matrimoniale nasceva, in data 28/12/2007, il figlio
[...]
Persona_1
Veniva depositato avanti a questo Tribunale ricorso per separazione consensuale, definito con decreto di omologa depositato in data 23/11/2016.
La parte ricorrente ha poi introdotto il presente giudizio dichiarando che la separazione Parte_1
è proseguita ininterrottamente per tutto il periodo e ha chiesto, quindi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “I coniugi non hanno beni da dividere o rapporti di debito e credito reciproci pertanto il ricorrente non avanza alcuna domanda di contributo economico, ed è disponibile a mantenere il figlio, come ad oggi fatto. Chiede che, pur nell'ambito di un affido congiunto, il figlio sia a lui affidato e preso di lui collocato”.
All'udienza del 06/03/2025, si è costituita con l'avv. Andrea Piccoli, le parti sono state CP_1
sentite personalmente, il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo ed il Giudice delegato ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa:
“Dichiarare lo scioglimento del matrimonio;
disporre l'affidamento esclusivo di al padre, con Persona_1
collocazione presso lo stesso;
nessun regime di frequentazione con la madre è possibile stabilire dato che la stessa è attualmente ristretta in carcere;
la signora corrisponderà direttamente al figlio la somma mensile CP_1 Persona_1
onnicomprensiva di €100,00 per il mantenimento del figlio;
il sig. s'impegna a versare l'Assegno Unico Parte_1
Universale direttamente al figlio sul conto corrente da aprire a nome del figlio, oltre agli eventuali Persona_1
arretrati se ancora percepibili;
spese di lite compensate”.
Le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato già all'udienza del
06/03/2025.
In considerazione della natura della controversia e dell'accordo in tale senso raggiunto tra le parti, va disposta la compensazione delle spese del procedimento.
P.Q.M.
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 25/07/2001 tra Parte_1
e , trascritto nel registro atti di matrimonio del Comune di Albano
[...] CP_1
Sant'Alessandro al n. 5, Parte I, anno 2001; - Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti e da intendersi qui integralmente riprodotte.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25/03/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca