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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 9.1.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 5905/2024 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
18730/2022 (ATPO) vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]a Parte_1
Cremano (NA) alla via Antonio Gramsci 2, (CF ), rappresentata e C.F._1 difesa giusta procura in atti dall'Avv. Luciano Savino, con cui elettivamente domicilia in Napoli al Corso Novara n. 36 (comunicazioni alla PEC:
) Email_1
-ricorrente-
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv.
Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De
Gasperi 55 (comunicazioni alla PEC: t) Email_2
-resistente – Oggetto: riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e all'handicap con connotazione di gravità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 8.3.2024 parte ricorrente ha esposto di avere presentato in data 17.6.2021 domanda per ottenere in via amministrativa il beneficio dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 e di non essere mai stata convocata a visita dalla
Commissione Medica di Prima Istanza.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr.
riconosceva alla ricorrente la connotazione di gravità dell'handicap Persona_1 ma non i requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_2
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr ) diverso da quello già nominato nella Persona_2 fase dell'ATP (dr. . Persona_3 All'udienza del 9.1.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
18730/2022 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
parte ricorrente è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Ha scritto il CTU dr. - nel suo elaborato peritale depositato in data Persona_2
22.10.2024 - che risulta affetta dalle seguenti patologie: Parte_1
““VASCULOPATIA CRONICA CEREBRALE. CARDIOPATIA IPERTENSIVA. POLIARTROSI CON GRAVE DEFICIT DEAM-BULATORIO. DIABETE MELLITO TIPO 2”. Il complesso morboso di cui sopra è sicuramente nel suo insieme im-portante, e lo si può riconoscere produttivo, anche in riferimento ai contenuti della tabella indicativa delle percentuali di cui al DM 5/2/92. Si riconosce una vasculopatia cerebrale cronica con deficit cognitivo avanzato in soggetto non orientato. In atti è presente un certificato che indica un valore di MMSE di 8/30. Pertanto si valuta come da codice 1003 in misura del 100%. Altra severa affezione è una poliartrosi con grave deficit funzionale globale compresa la deambulazione che avviene solo con aiuto di terzi. Si valuta con criterio analogico 7001 per maggiorazione in misura del 100%. Si riconosce una cardiopatia ipertensiva in discreto controllo emodinamico con la terapia farmacologica. Si valuta come da codice 6445 in misura del 20%. La paziente inoltre è affetta da diabete mellito tipo 2 che cura con dieta e ipoglicemizzanti orali. In concorrenza con la vasculopatia cerebrale e la cardiopatia, si valuta come da codice 9309 in misura del 50%.”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU dr.
- in sede di opposizione ad ATPO - ha concluso ritenendo “Per tutto quanto Per_2 sopra esposto, dopo calcolo riduzionistico previsto dall'articolo 5 del DL 509, si perviene alla totale e permanente inabilità (100%) da riconoscersi sin dall'epoca della domanda amministrativa. Inoltre con precipuo riferimento alla grave difficoltà deambulatoria in soggetto non orientato nei parametri spazio temporali, si ritiene che la paziente non è più in grado di badare a se stessa negli atti quotidiani della vita, pertanto meritevole di riconoscimento della indennità di accompagnamento e che per un criterio clinico anamnestico, vista la documentazione sanitaria allegata è da far decorrere dal mese di aprile 2023… Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico-obiettive, permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando esse, facendo riferimento alle tabelle valutative di cui al DM del 5.2.1992 uno stato invalidante quantizzabile in misura del 100% (cento per cento) a partire dalla data della domanda amministrativa del
17.06.2021 CON diritto alla indennità di accompagnamento dal mese di aprile 2023. Infine è da riconoscersi la L 104 art. 3 comma tre”. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione ad ATP è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario.
2 Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
In altre parole, la lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad ATPO dal CTU dr. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione Per_2 contiene un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU.
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della connotazione di gravità dell'handicap. Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data dal 1.4.2023. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge, l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'indennità di accompagnamento a partire dal 1.4.2023.
In applicazione delle sentenze nn. 156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 spettano gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono per 1/3 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa sia alla data di deposito del ricorso di ATP).
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione ad e per l'effetto dichiara inabile CP_3 Parte_1 con necessità di accompagnamento e con handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a partire dal 1.4.2023; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare a l'indennità di CP_2 Parte_1 accompagnamento dall'1.4.2023 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di 1/3 delle spese CP_2 processuali, che liquida in tale misura ridotta in complessivi euro 750/00 per compensi professionali con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
d) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_2
Napoli 17.1.2025 Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
3 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 9.1.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 5905/2024 cui è stato riunito il procedimento avente n.r.g.
18730/2022 (ATPO) vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]a Parte_1
Cremano (NA) alla via Antonio Gramsci 2, (CF ), rappresentata e C.F._1 difesa giusta procura in atti dall'Avv. Luciano Savino, con cui elettivamente domicilia in Napoli al Corso Novara n. 36 (comunicazioni alla PEC:
) Email_1
-ricorrente-
E
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso giusta procura generale in atti dall'Avv.
Alessandra Maria Ingala, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via A. De
Gasperi 55 (comunicazioni alla PEC: t) Email_2
-resistente – Oggetto: riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e all'handicap con connotazione di gravità
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 8.3.2024 parte ricorrente ha esposto di avere presentato in data 17.6.2021 domanda per ottenere in via amministrativa il beneficio dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 e di non essere mai stata convocata a visita dalla
Commissione Medica di Prima Istanza.
Esperito il procedimento ex art. 445 bis c.p.c., il c.t.u. nominato in quella fase (dr.
riconosceva alla ricorrente la connotazione di gravità dell'handicap Persona_1 ma non i requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento. Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso.
Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per ATPO chiedendo l'accertamento del diritto dalla domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_2
La parte convenuta si costituiva nel giudizio di opposizione chiedendo il rigetto del CP_2 ricorso.
In corso di causa il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr ) diverso da quello già nominato nella Persona_2 fase dell'ATP (dr. . Persona_3 All'udienza del 9.1.2025, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze;
in pari data viene disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
18730/2022 relativo alla fase di ATPO e, quindi, la causa viene decisa, con il deposito in data odierna, della motivazione.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
parte ricorrente è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Ha scritto il CTU dr. - nel suo elaborato peritale depositato in data Persona_2
22.10.2024 - che risulta affetta dalle seguenti patologie: Parte_1
““VASCULOPATIA CRONICA CEREBRALE. CARDIOPATIA IPERTENSIVA. POLIARTROSI CON GRAVE DEFICIT DEAM-BULATORIO. DIABETE MELLITO TIPO 2”. Il complesso morboso di cui sopra è sicuramente nel suo insieme im-portante, e lo si può riconoscere produttivo, anche in riferimento ai contenuti della tabella indicativa delle percentuali di cui al DM 5/2/92. Si riconosce una vasculopatia cerebrale cronica con deficit cognitivo avanzato in soggetto non orientato. In atti è presente un certificato che indica un valore di MMSE di 8/30. Pertanto si valuta come da codice 1003 in misura del 100%. Altra severa affezione è una poliartrosi con grave deficit funzionale globale compresa la deambulazione che avviene solo con aiuto di terzi. Si valuta con criterio analogico 7001 per maggiorazione in misura del 100%. Si riconosce una cardiopatia ipertensiva in discreto controllo emodinamico con la terapia farmacologica. Si valuta come da codice 6445 in misura del 20%. La paziente inoltre è affetta da diabete mellito tipo 2 che cura con dieta e ipoglicemizzanti orali. In concorrenza con la vasculopatia cerebrale e la cardiopatia, si valuta come da codice 9309 in misura del 50%.”. Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU dr.
- in sede di opposizione ad ATPO - ha concluso ritenendo “Per tutto quanto Per_2 sopra esposto, dopo calcolo riduzionistico previsto dall'articolo 5 del DL 509, si perviene alla totale e permanente inabilità (100%) da riconoscersi sin dall'epoca della domanda amministrativa. Inoltre con precipuo riferimento alla grave difficoltà deambulatoria in soggetto non orientato nei parametri spazio temporali, si ritiene che la paziente non è più in grado di badare a se stessa negli atti quotidiani della vita, pertanto meritevole di riconoscimento della indennità di accompagnamento e che per un criterio clinico anamnestico, vista la documentazione sanitaria allegata è da far decorrere dal mese di aprile 2023… Tenuto conto delle suddette affezioni, si può affermare che ci si trova di fronte ad un soggetto le cui condizioni clinico-obiettive, permettono di esprimere un giudizio di invalidità civile ai sensi di legge determinando esse, facendo riferimento alle tabelle valutative di cui al DM del 5.2.1992 uno stato invalidante quantizzabile in misura del 100% (cento per cento) a partire dalla data della domanda amministrativa del
17.06.2021 CON diritto alla indennità di accompagnamento dal mese di aprile 2023. Infine è da riconoscersi la L 104 art. 3 comma tre”. Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione ad ATP è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario.
2 Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia.
In altre parole, la lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad ATPO dal CTU dr. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione Per_2 contiene un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU.
Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della connotazione di gravità dell'handicap. Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto della ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data dal 1.4.2023. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge, l' va, di CP_2 conseguenza, condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'indennità di accompagnamento a partire dal 1.4.2023.
In applicazione delle sentenze nn. 156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 spettano gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono per 1/3 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva sia alla data di presentazione della domanda amministrativa sia alla data di deposito del ricorso di ATP).
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione ad e per l'effetto dichiara inabile CP_3 Parte_1 con necessità di accompagnamento e con handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a partire dal 1.4.2023; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare a l'indennità di CP_2 Parte_1 accompagnamento dall'1.4.2023 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente di 1/3 delle spese CP_2 processuali, che liquida in tale misura ridotta in complessivi euro 750/00 per compensi professionali con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
d) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_2
Napoli 17.1.2025 Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile
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