Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00392/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2018, proposto dai sigg.ri AN UI e AB AR, rappresentati e difesi dall’avv.ssa Agrippina Porcelli, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza del Comune di Latina n. 159591/6168 del 14 febbraio 2018, recante l’ingiunzione ai ricorrenti di demolizione di opere edilizie abusive eseguite sul loro fondo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. IL IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza del Comune di Latina del 14 febbraio 2018, recante l’ordine di demolizione delle seguenti opere dagli stessi edificate nel loro fabbricato, sito in via Sabotino n. 41, in assenza del titolo edilizio:
i) demolizione e ricostruzione di parte delle tamponature esterne del vecchio corpo di fabbrica, traslandone l'edificazione, con conseguente aumento della superficie utile e nuova volumetria residenziale;
ii) attraverso le opere di cui al punto i), ricavo di nuova volumetria adibita a locale cucina, per ml 4,70-2,40 h 2,70 circa;
iii) aumento della zona living per ml 4,80-2,90, h 2,70 circa;
iv) realizzazione di una veranda con copertura a tetto in laterizio a unica sui due lati prospicienti, con un aumento di volumetria per dimensioni di ml 10,30-2,50 h 2,70 circa.
2 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
i) imminente presentazione al Comune di Latina della concessione in sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001;
ii) difetto di motivazione e violazione di legge, e in particolare dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti ed istruttoria carente: in tesi, l’ordinanza ingiunzione non avrebbe indicato i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione;
iii) violazione di legge e in particolare degli artt. 10, 31 e 44 del d.P.R. n. 380/2001: l’ingiunzione a demolire sarebbe carente degli elementi essenziali di cui ai citati articoli; non sarebbero state indicate nel dispositivo le pertinenze edilizie oggetto della sanzione demolitoria, se non per generica indicazione delle “ opere abusive narrate in premessa ”, desumibili quindi, solo per relationem ; non è stato inoltre mai comunicato agli interessati l’avvio del procedimento amministrativo, come previsto dall’art. 7 della l. n. 241/1990.
In tesi, gli interventi stigmatizzati non avrebbero stravolto la struttura e la destinazione dell’immobile e avrebbero determinato una traslazione del vecchio corpo di fabbrica senza alterarne la volumetria; la tettoia (punto iv) dell’ordinanza avversata) costituirebbe una pertinenza del fabbricato.
3 - Il Comune di Latina si è costituito in resistenza al ricorso e, con memoria, ne ha dedotto l’infondatezza.
4 - All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 marzo 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione.
5 – Il ricorso va respinto, in quanto è infondato.
6 – Tali conclusioni valgono, innanzitutto, per il primo mezzo, teso a rappresentare l’imminente presentazione al Comune di Latina della concessione in sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 per gli abusi stigmatizzati nell’atto impugnato.
Al riguardo, va subito osservato che i ricorrenti si sono limitati a riferire la mera intenzione di presentare la sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, rectius la SCIA in sanatoria, senza allegare e comprovare né al momento del ricorso né successivamente di aver dato effettivo corso a detta intenzione. Nessuna istanza di sanatoria, infatti, risulta in atti.
Ne consegue che il mero intento rappresentato nel gravame non può avere alcuna influenza sulla validità e sull’efficacia dell’atto impugnato né tanto meno assumere rilevanza nel presente giudizio.
In ogni caso, ove anche un’istanza di sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 fosse stata effettivamente presentata, è dirimente osservare che: i) la SCIA in sanatoria sarebbe posteriore alla realizzazione degli abusi e all’adozione dell’ordinanza avversata; ii) le opere stigmatizzate nell’atto impugnato, per le loro caratteristiche strutturali e funzionali ivi descritte, rientrano a pieno titolo fra gli interventi di nuova costruzione che, per la loro realizzazione, necessitavano del previo permesso di costruire, nella specie non richiesto né rilasciato.
A tale stregua, la loro realizzazione non poteva in alcun modo essere abilitata ex post con la presentazione della SCIA in sanatoria, la quale può essere invece utilizzata, ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, per interventi minori diversi da quelli oggi all’esame.
Sul punto, in giurisprudenza si avuto condivisibilmente modo di ritenere che “ non si ammettono la d.i.a. o la s.c.i.a. in sanatoria presentate successivamente al completamento dell’opera abusiva ed utilizzate come strumento di sanatoria giacché gli illeciti edilizi in questione, ad eccezione dei casi contemplati dall’ art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, possono essere sanati soltanto in forza di titolo edilizio per condono straordinario o per accertamento di conformità….in base al principio di tipicità degli atti amministrativi, una istanza di permesso di costruire o una s.c.i.a. può avere ad oggetto solo lo svolgimento di attività edilizia futura ” (cfr. ex multis , Cons. St., IV, n. 4200/2023, id., VI, n. 5746/2022; id., IV, ord. n. 4573/2010).
Su tali basi, si è condivisibilmente ritenuto che la presentazione della SCIA in sanatoria non determina la sospensione dell'efficacia dell’ordinanza di demolizione né è idonea ad influire in alcun modo sulla legittimità della stessa, atteso che la realizzazione di un intervento edilizio, prima del rilascio del titolo prescritto dalla legge, ne comporta irrimediabilmente l'abusività, quantomeno formale, alla quale può ovviarsi con il diverso procedimento di accertamento di compatibilità urbanistica, di cui all'art. 36 del DPR 380/2001, o di condono, sempreché ne ricorrano i presupposti (della c.d. doppia conformità sostanziale).
Pertanto, per influire sull’efficacia dell’ordinanza di demolizione, i ricorrenti avrebbero dovuto presentare una formale istanza di condono o di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, ma nel caso di specie non è stato provato che dette istanze siano state presentate.
7 – Altrettanto infondati risultano il secondo motivo e la parte iniziale del terzo motivo, tutti tesi a lamentare la carenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’ordinanza gravata.
Sul punto giova immediatamente soffermarsi sulle evidenze chiare e immediate dell’atto impugnato, che: i) nella prima parte, ha individuato analiticamente i singoli abusi, quantificando anche la volumetria aggiuntiva generata da ciascuno di essi; ii) nel primo “ Rilevato ”, ha dato conto della necessità del permesso di costruire per la loro realizzazione e dell’assenza di tale titolo, che non è stato né richiesto né rilasciato; iii) nel secondo “ Ritenuto ”, ha ravvisato i presupposti per l’applicazione dell’art. 33 d.P.R. n. 380/2001, che prevede la sanzione della demolizione per gli interventi e per le opere di ristrutturazione edilizia, eseguiti – proprio come quelli all’esame - in assenza di permesso o in totale difformità da esso.
Tali evidenze inducono a ritenere che l’ordinanza avversata: i) abbia - contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti - individuato con nettezza le caratteristiche delle opere abusive riscontrate, le quali hanno comportato rilevanti aumenti di volumetria; ii) abbia messo in luce tutti i presupposti per la riconducibilità delle stesse alla fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, recando così adeguata evidenza dell’ iter logico seguito dal Comune per pervenire alla determinazione censurata.
Sul punto, il Collegio deve riportarsi all’orientamento giurisprudenziale consolidato, secondo cui: i) “ L'ordinanza di demolizione, in quanto atto dovuto e rigorosamente vincolato, non necessita di particolare motivazione, potendosi ritenersi adeguata e sufficiente la motivazione quando già solo sia rinvenibile – come nella specie ndr - la compiuta descrizione delle opere abusive, la constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio e l'individuazione della norma applicata, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento ” (cfr. ex multis , Cons. Stato, II, n.8339/2023 e in senso analogo id., n. n.9691/2023, id., n.9508/2023); ii) “ l'ordinanza di demolizione ha natura di un atto dovuto e rigidamente vincolato, dove la repressione dell'abuso corrisponde all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente alterato, conseguentemente essa è già dotata di un’adeguata e sufficiente motivazione, che consiste – come nella specie ndr - nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro abusività ” (cfr. Cons. Stato, VI, n.7785/2023, id. n.7546/2023).
Quanto al dedotto carattere pertinenziale dell’opera indicata al punto iv) dell’ordinanza impugnata, il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui:
- “ la nozione di pertinenza, sul piano urbanistico-edilizio, è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità e privi di autonomia funzionale, mentre è inconferente l'art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. n. 380/2001 , in quanto tale previsione non pone, essa stessa, la definizione di pertinenza, bensì la presuppone, ragione per cui la nozione di pertinenza, ai fini urbanistici, deve essere tratta aliunde, e deve rispettare le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza ”, come già in precedenza compendiate (cfr. ex multis , Cons. Stato, VI, n. 9148/2023; id., n. 2660/2023; id. n. 309/2020);
- “ il carattere pertinenziale non è riscontrabile nel caso in cui l'opera non sia di modesta entità, né si presenti come accessoria rispetto ad un'opera principale e, inoltre, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connoti per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale ” (cfr. Cons. Stato, VI, n. 1957/2022; id., IV, n. 5926/2022);
- “ la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche ad opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione – come quella in questione ndr - si connotino per una propria autonomia rispetto a quella principale e non siano coessenziali alla stessa, per cui non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica ” (cfr. Cons. St., VI, n. 6613/2021, che ha significativamente negato la qualifica di pertinenza ad un garage pertinenziale di dimensioni di circa 15 mq, pari a quasi un quarto di quelle del manufatto oggetto dell’ordinanza impugnata).
Con riguardo alle tettoie, il medesimo orientamento ha anche condivisibilmente puntualizzato che:
- “ la tettoia che presenta caratteristiche funzionali e soprattutto dimensionali tali da incidere sul tessuto urbanistico ed edilizio richiede il previo ottenimento di un titolo edilizio” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 5981/2024 e in senso analogo T.A.R. Umbria, I, n. 825/2022; Cons. St., VII, n. 9557/2023);
- “ una tettoia di rilevanti dimensioni che modifica l'assetto del territorio e occupa aree e volumi diversi rispetto alla "res principalis”, indipendentemente dall'eventuale vincolo di servizio o di ornamento nei riguardi di essa, non può considerarsi, dal punto di vista urbanistico, sua pertinenza e richiede il permesso di costruire” (cfr. ex multis , Cons. St., VII, n. 5605/2024);
- “ ai fini edilizi non può essere riconosciuta la natura pertinenziale quando, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, sia realizzato un nuovo volume, ovvero sia realizzata un'opera come una tettoia…” (cfr. ex multis , Cons. St., II, n. 3084/2024);
- “ la realizzazione di una tettoia deve essere configurata sotto il profilo urbanistico come un intervento di nuova costruzione ogni qualvolta integri un manufatto non completamente interrato, avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche attraverso appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato ” (cfr. ex multis , Cons. St., VI, n.3031/2024).
Facendo applicazione delle coordinate ricostruttive testé compendiate, il Collegio osserva che l’atto impugnato reca una descrizione delle varie opere (veranda con tetto in laterizio che ha creato volumetria) e degli aspetti (dimensioni, funzione e materiali) che rendevano necessario, per la loro realizzazione, il previo rilascio del titolo edilizio.
8 – Anche privo di pregio, infine, risulta la parte del terzo motivo tesa a denunciare la mancata comunicazione agli interessati dell’avvio del procedimento amministrativo.
Tale censura risulta testualmente smentita dal tenore dell’atto impugnato, lì dove esso reca il riferimento alla “ comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, trasmessa ai sensi della Legge 241/1990, con nota prot. 116809 del 06.09.2017, regolarmente notificata in data 18.09.2017 ” (cfr. “ Vista ” a pag. 1).
Ora, a fronte della puntuale e circostanziata affermazione del Comune relativa all’invio e al puntuale recapito agli interessati della nota di comunicazione di avvio del procedimento, affermazione contenuta in un atto soggettivamente e oggettivamente pubblico, inconferente risulta la semplice affermazione dei ricorrenti relativa all’omissione delle garanzie partecipative, non supportata da alcun riscontro obiettivo e adeguatamente supportato.
In ogni caso, anche a voler assumere che dette garanzie siano state effettivamente omesse, il Collegio richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui al procedimento per l’adozione dell’ordinanza di demolizione le stesse non trovano applicazione.
Difatti, è stato condivisibilmente affermato che “ l'attività di repressione degli abusi edilizi tramite l'emissione dell'ordine di demolizione di cui all'art. 31 del d.P.R. 380 del 2001 costituisce attività di natura vincolata e, pertanto, la stessa non è assistita da particolari garanzie partecipative, tanto da non ritenersi necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e ss. della l. 241 del 1990 agli interessati. In tale contesto deve parimenti escludersi che ai destinatari del provvedimento recante l'ordine di demolizione debbano essere riconosciute le prerogative connesse alla partecipazione procedimentale, tra cui quella di presentare osservazioni con conseguente obbligo per l'amministrazione di prenderle in considerazione prima di assumere la decisione finale ”. ( ex multis cfr. Cons. St., II, n. 3971/2019; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, I, n. 49/2022; T.A.R. Sicilia, Palermo, II, n. 92/2022).
Nello stesso senso è stato aggiunto che “ la natura vincolata delle determinazioni esclude la possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati anche in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990, secondo cui il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove l'Amministrazione non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati. Tali provvedimenti, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, non richiedono una valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né ancora una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione ”. (T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 6197/2021; sull’applicazione ai procedimenti in discorso dell’art. 21- octies ex multis cfr. Cons. Stato, V, n. 6071/2012; id., VI, n. 2873/2013; id., n. 4075/2013; id., V, n. 3438/2014; id., III, n. 2411/2015; id., VI, n. 3620/2016; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 107/2015; id., IV, n. 685/2015; II, n. 1534/2015; id., Napoli, III, n. 4392/2015; n. 4968/2015; T.A.R. Campania, Salerno, II, n. 24/2018; T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 2098/2015; id., n. 10829/2015; id., n. 10957/2015; id., n. 2588/2016; T.A.R. Puglia, Lecce, III, n. 1708/2016; id., n. 1552/2017).
D’altra parte, la disciplina dettata dall’art. 21- octies l. n. 241/1990 comporta che l’omissione delle garanzie partecipative non determinerebbe comunque conseguenze invalidanti sul provvedimento in concreto impugnato: il Collegio deve, infatti, rilevare che i ricorrenti non hanno addotto il benché minimo elemento volto a determinare un diverso esito (in ipotesi, per loro favorevole) dell’attività amministrativa di vigilanza edilizia sfociata nell’ordinanza di demolizione impugnata.
9 - In definitiva, il ricorso va respinto, in quanto è infondato sulla base di quanto in precedenza illustrato.
10 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in favore del Comune di Latina, in complessivi euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre ad accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AC NA, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
IL IS, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL IS | AC NA |
IL SEGRETARIO