TAR Latina, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 392
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Imminente presentazione concessione in sanatoria

    Il Tribunale ha ritenuto infondato questo motivo poiché i ricorrenti non hanno fornito prova della presentazione della sanatoria e hanno comunque realizzato opere che richiedono permesso di costruire e non possono essere sanate tramite SCIA in sanatoria.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e violazione di legge

    Il Tribunale ha ritenuto l'ordinanza adeguatamente motivata, in quanto ha descritto le opere abusive, ha constatato l'assenza del titolo abilitativo e ha individuato la norma applicata. La giurisprudenza consolidata ritiene che l'ordinanza di demolizione, essendo un atto dovuto, non necessiti di particolare motivazione oltre la descrizione degli abusi e l'indicazione della norma.

  • Rigettato
    Violazione di legge e carenza degli elementi essenziali dell'ingiunzione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'ordinanza abbia individuato analiticamente i singoli abusi, quantificato la volumetria aggiuntiva e ravvisato i presupposti per l'applicazione dell'art. 33 d.P.R. n. 380/2001. Inoltre, l'atto impugnato riporta la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo. Anche in caso di omissione, la giurisprudenza ritiene che la comunicazione di avvio del procedimento non sia necessaria per l'ordinanza di demolizione, trattandosi di un atto vincolato.

  • Rigettato
    Carattere pertinenziale della veranda

    Il Tribunale ha escluso il carattere pertinenziale dell'opera, richiamando la giurisprudenza secondo cui la nozione di pertinenza urbanistico-edilizia è limitata a interventi accessori di modesta entità e privi di autonomia funzionale. La veranda, per dimensioni e funzione, si connoterebbe per una propria autonomia e avrebbe inciso sul tessuto urbanistico.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione dell'avvio del procedimento

    La censura è smentita dall'atto impugnato che indica la comunicazione dell'avvio del procedimento. In ogni caso, la giurisprudenza consolidata esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento per l'ordinanza di demolizione, trattandosi di un atto vincolato. Inoltre, i ricorrenti non hanno fornito elementi per un diverso esito dell'attività amministrativa.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 392
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 392
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo