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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/09/2025, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice Dott. Alfredo Granata, decorsi i termini ex art.190 c.p.c., concessi all'esito dell'udienza del 29-04-2025 tenutasi in modalità cartolare, ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato, in relazione al proc. n. 1057-2021 r.g. ,la seguente
SENTENZA
Tra
(c.f. ; (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] (c.f.: ); Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ; (c.f.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
) interventori ex art. 110 e 302 C.F._5
c.p.c., quali eredi del de cuius , rappresentati e difesi Persona_1
dall'Avv. Ciro Annunziata, domiciliati come in atti;
- Attori – Interventori-
C O N T R O
in persona del legale rapp.te pro tempore, quale Ente designato Controparte_1 per la Regione Campania alla gestione del Fondo Generale Vittime della TR, P.VA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Santoro, domiciliata come in atti, P.VA_1
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI:
come da atti e verbali MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia ha per oggetto l'accertamento dei danni fisici patiti dall' attore, in seguito al sinistro stradale avvenuto in data 15-06-2018 alle ore 10 circa in in Somma
Vesuviana alla via Pigno , mentre percorreva detta via, in prossimità del “Rione Trieste
“ della Circumvesuviana.
In particolare secondo quanto asserito da parte attrice nel proprio atto introduttivo..”
Nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi indicate, mentre l'istante attraversava la strada dal lato della stazione verso il marciapiede opposto, ultimato quasi
l'attraversamento, veniva urtato da un'autovettura di colore chiaro, proveniente dalla sua sinistra e che improvvisamente avviava la
manovra di sorpasso di un autoveicolo che lo precedeva. Il veicolo investitore procedeva con direzione Rione Trieste-Piazzolla di Nola.
L'impatto si verificava nella corsia riservata ai veicoli marcianti nel senso opposto a quello percorso dal veicolo investitore;
dopo l'urto, l'istante cadeva al suolo mentre
l'autoveicolo investitore proseguiva la marcia in direzione Piazzolla di Nola senza fermarsi a prestare soccorso e senza che fosse possibile rilevarne il numero di targa”.
In virtù delle lesioni riportate parte attrice veniva trasportato presso la clinica “Villa dei Fiori” di Acerra, ove gli venivano riscontrate lesioni, così come da documentazione medica, versata in atti.
Si costituiva in giudizio, l'odierna convenuta la quale formulava molteplici eccezioni, chiedendo, tra l'altro, : “-dichiarare la nullità della citazione, ex art. 163 e 164 c.p.c.; dichiarare l'improcedibilità della domanda per carenza della propria legittimità legittimazione passiva;
in via principale rigettare la domanda, poiché : nulla , improcedibile, inammissibile e infondata in fatto ed in diritto.
Istruito, il presente giudizio, sia documentalmente, come da documenti versati in atti, che oralmente, attraverso l'escussione di un testimone, indicato da parte attorea, ed esperita, inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio medica sulla persona dell'attore-danneggiato, successivamente la causa veniva rinviata ex art 189 c.p.c. all'udienza del 29-04-2025 all'esito di tale udienza riservata in decisione con i termini ordinari ex art.190 c.p.c. In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda attorea, essendo, la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione, nonché la comunicazione espressa per conoscenza alla , come statuito dall'art. 287 della mentovata normativa. CP_2
Parimenti, va osservato che, le diffide risultano recapitate ai prefati soggetti giuridici e a fronte di un giudizio incoato, con pieno rispetto della decorrenza dei termini minimi di legge, onde dare inizio all'accertamento processuale.
Non coglie nel segno, poi, la difesa di parte convenuta in merito alla nullità dell'atto introduttivo per carenza di elementi fondamentali, in quanto, dalla lettura del libello introduttivo è possibile enucleare in maniera sufficiente e chiara quali sono i soggetti del processo oltre che il petitum e la causa petendi.
In ordine alla legittimazione ad agire in giudizio, occorre evidenziare che, la documentazione sanitaria versata è chiaramente riconducibile alla persona dell'attore, venendo meno ogni altra considerazione preclusiva alla disamina dell'istanza giudiziale ed all'interesse ad agire, pienamente soddisfatto a mente di quanto statuito dall'art. 100 c.p.c.
Va evidenziato, altresì, che in data 23-05-2022 decedeva parte attrice.
Gli eredi universali dell'attore, sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e rispettivamente moglie e figli del de cuius, Parte_4 Parte_5
Con comparsa ex artt. 110 e 302 c.p.c. depositata il 03/06/2024, si costituivano volontariamente nel giudizio i dichiarando di voler proseguire nel processo.
Depositavano in atti, a tal uopo,: certificato di morte del sig. (rilasciato Persona_1 dal Comune di Somma Vesuviana in data 24-05-2022); certificato di stato di famiglia originaria integrale di con indicazione della relazione parentale tra loro Persona_1 intercorrente ( rilasciato dal Comune di Somma Vesuviana).
Riguardo alla legittimazione passiva sussiste la legittimazione della convenuta, in quanto, com'è noto, nel caso di sinistro causato da veicolo rimasto ignoto, la legittimazione passiva della domanda si radica in capo all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Vittime della TR ( quale soggetto tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 19 legge n.990/1969), che, nel caso di specie, risulta essere la quale impresa designata per la regione Campania, per Controparte_1
i risarcimenti dovuti dal Fondo Vittime della TR.
Inoltre non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta. Infatti così come chiaramente affermato dalla Suprema Corte ( Cass. S.S.U.U. n.
27337/2008), ai fini della prescrizione dell'azione civile, nel caso di investimento da parte di un veicolo pirata vale il termine lungo previsto per il reato se dallo stesso derivino lesioni personali costituenti una ipotesi di reato.
Passando ad analizzare il merito della domanda, va detto che, la stessa è meritevole di accoglimento, nei limiti di quando si dirà in seguito.
Deve essere innanzitutto precisato che nelle fattispecie come quelle in esame, come chiarito dalla Suprema Corte, grava sul danneggiato, l'onere di provare la modalità del sinistro, l'attribuzione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto ( cfr. Cass. civ. n. 10484
2001 e 12304/2005).
Con riferimento alla terza condizione enunciata, premesso che, l'attore deve provare nella sua interezza il fatto da cui è derivato il danno subito, in merito alla necessità, o meno, di produrre una querela contro ignoti in ipotesi di richiesta di risarcimento danni avverso il
FGVS seguito da un giudizio, va detto che, sussiste, ormai, un indirizzo ermeneutico della
Suprema Corte in materia , secondo cui “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia o una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”.
Sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro
è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (ex multis,Cass. Sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019; Cass. civile ,ordinanza n.
18097/2020 ).
Per l'effetto, deve escludersi la previsione di ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia e il rigetto della domanda, non potendo il giudice di merito verificare se l'attore abbia “fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dal contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore”
(Cassazione Sez. III, n. 3019 del 2016). Principio ribadito anche da una recente pronuncia della Suprema Corte la quale ha affermato che “ In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di procedibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenze della vittima ( Cass. civile sez. 6 del 12 Luglio 2022 n. 21983).
Giova evidenziare che, in ogni caso, parte attrice, così come documentato in atti, per il presente sinistro, in data 05-10-2018, ha presentato denuncia-querela contro ignoti presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Nola datata 30-08-2018, in cui è stato indicato come testimone dell'evento il testo escusso nel presente giudizio.
In punto di diritto, deve essere innanzitutto precisato che, la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, è disciplinata dall'art.2054 c.c. Tale art. prevede al comma 1 “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo sé non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Particolare rilevanza assumo al riguardo le prove testimoniali assunte nel presente giudizio.
Ciò posto, il teste, escussa all'udienza del 02-04-20 ha affermato, Testimone_1 tra l'altro :” conosco , abitante in via Pigno di Somma Vesuviana, in Persona_1 quanto cliente da tempo del bar dalla mia famiglia;
conosco i fatti di causa in quanto nella occasione che sto per descrivere ero intenta a ritornare da una consegna di caffè effettuata nei pressi di via Pigno;
il bar si trova a poca distanza dal luogo dei fatti, ovvero, a circa 100 metri;
ad un certo punto ho riconosciuto che Persona_1 si trovava ad attraversare un tratto di strada che porta nei pressi di una area di parcheggio sita di fronte alla Stazione Ferroviaria. il mio punto di vista dei fatti era collocabile in un range tra 15 – 20 metri circa. Ero a bordo della mia auto. ho notato che il mentovato era intento ad attraversare la strada;
pertanto una vettura che procedeva ivi si fermò per farlo passare;
il luogo del sinistro, Via Pigno, è una strada
a doppio senso di circolazione;
ad un certo punto ho notato che dietro l'auto che si era fermata è spuntata altra autovettura, di cui non ricordo il tipo ed il colore ( forse beige chiaro) che superava la stessa e per lo effetto investiva il passante;
il malcapitato fu impattato sul lato sinistro del braccio cadendo al suolo sul lato destro;
mi sono, pertanto fermata per sincerarmi delle condizioni di salute della persona ed ho notato la fuoriuscita ematica dal braccio, precisando che , trattandosi del periodo estivo, l'infortunato indossava abiti corti e leggeri. posso affermare con certezza che la vettura investitrice non si fermò minimamente dopo l'urto anzi si dileguò in direzione verso Piazzolla di Nola. l'unica cosa che ricordo è che il conducente fosse un uomo probabilmente di etnia Est Europa. tanto accadeva di mattina probabilmente tra le ore 9,30 e le ore 10,00. ed era la metà del mese di giugno forse dell'anno 2018 . non sono stata in grado di riportare la targa del veicolo tanto meno di effettuare qualche foto al volo;..
Le dichiarazioni del testimone, in uno con la documentazione versata in atti, confermano che l'attore mentre transitava a piedi alla via Pigno di Somma Vesuviano ed era intendo ad attraversare la strada, in presenza di un auto che regolarmente arrestava la marcia per consentirne l'attraversamento pedonale, sopraggiungeva un auto di colore chiara, condotta da un uomo, che effettuava una manovra di sorpasso dell'auto che si era arrestata ed investiva parte attrice (in una strada a doppio senso di circolazione),
Dopo l'urto, l'istante cadeva al suolo mentre l'autoveicolo investitore proseguiva la marcia in direzione Piazzolla di Nola senza fermarsi a prestare soccorso e senza che fosse possibile rilevarne il numero di targa, né da parte attorea così come indicata dalla stessa in querela, né, tantomeno da parte del testimone escusso nel presente giudizio (. posso affermare con certezza che la vettura investitrice non si fermò minimamente dopo l'urto anzi si dileguò in direzione verso Piazzolla di Nola. l'unica cosa che ricordo è che il conducente fosse un uomo probabilmente di etnia Est
Europa.. ..non sono stata in grado di riportare la targa del veicolo tanto meno di effettuare qualche foto al volo).
In virtù delle lesioni riportate parte attrice veniva trasportato presso la clinica “Villa dei Fiori” di Acerra, ove gli venivano riscontrate lesioni, così come da documentazione medica, versata in atti.
In conseguente di tale evento l'attore riportava danni alla persona, descritti nella documentazione medica versata in atti.
Ai fini probatori, in assenza di elementi contrari, questo giudice, ritiene, per un verso, che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c in combinato disposto all'art.283 del dlgs n. 209/2005, lì dove si richiede che il veicolo deve essere rimasto” non identificato”.
In relazione alla responsabilità del veicolo pirata è emerso chiaramente, nel corso del presente giudizio, che quest'ultimo ha posto in essere una condotta in violazione, in generale delle più basilari norme del codice della strada e in particolar dell'art. 148 comma 13 c.d.s.
Tale norma prevede che :” E' vietato il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata”.
Pertanto, il conducente dell'auto di colore chiaro deve ritenersi chiaramente responsabile dei danni arrecati a . Persona_1
Quindi può ritenersi assolto l'onere probatorio incombente su parte attrice, avendo dimostrato i fatti così come indicati nell'atto introduttivo e la sussistenza del nesso eziologico sotteso all'evento in cui è occorsa.
Dunque, il fatto, l'evento e l'esistenza del nesso causale, della cui prova è tenuta parte attrice, può ritenersi accertata, nei limiti di cui sopra, da quanto emerso dall'istruttoria del giudizio.
Infatti oltre alla dichiarazione testimoniale, ulteriori riscontri dei fatti di causa, derivano : dal referto di p.s.(ove si fa riferimento, da parte fratello della vittima, attese le precarie condizioni di quest'ultima, all'investimento ad opera di un veicolo pirata); dalla querela del 30-08-2022 ( nella quale vengono descritti i fatti così come riscontrati nel corso del presente giudizio).
Lo stesso c.t.u. afferma che sussiste compatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica descritta da parte attorea.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti : è stato conferito incarico al CTU, dott.ssa
, alla quale sono stati posti i quesiti attinenti la compatibilità tra Persona_2 le lesioni riportate e il sinistro per cui è causa, alla quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee, loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonché computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
Ciò posto, va detto che l'elaborato peritale, è stato sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste e rappresentato da conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
Il C.T.U., come detto, afferma che risulta comprovato il nesso di causalità tra l'evento, così come decritto, e il danno riportato dall'attore. Fatta tale premessa, è doveroso analizzare le singole voci di danno alla persona rilevate nella C.T.U.
Riguardo al danno biologico permanente il consulente afferma sussista una percentuale di invalidità biologica permanente pari al 13 %.
Riguardo all'invalidità temporanea Il C.T.U. afferma che vi è stata una invalidità temporanea totale per giorni 50; una invalidità temporanea parziale al 75% pari a giorni 30; un invalidità temporale parziale al 50% pari a giorni 20; un invalidità temporale parziale al 25% pari a giorni 20.
Spese mediche documentate € 70,00.
Non vi sono riflessi reddituali sulla capacità lavorativa specifica.
In relazione alle diverse tipologie di danno va evidenziato quanto segue:
all'interno della generica lesione della salute e dei suoi profili dinamico-relazionali possono sussistere conseguenze comuni a tutte i soggetti che hanno quel grado di invalidità e conseguenze particolari che abbiano comportato, cioè, un il pregiudizio alla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi similari.
Nel primo caso vi sarà una liquidazione, in ossequio ad una dimostrazione del grado di invalidità, nel secondo caso è richiesta la prova concreta ed effettiva del maggior danno subito al fine di ottenerne il risarcimento tramite la personalizzazione del danno. La
Suprema corte ha affermato al riguardo: “In applicazione di tali princìpi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014;
Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).”
Infatti la Suprema Corte ha di recente affermato “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”( Cass. sentenza del 27 maggio 2019 n. 14364). Tale principio è stato ribadito, di recente, dalla Cassazione -con ordinanza n. 26805 del
12.09.2022 -, la quale è intervenuta per fare ancora una volta chiarezza sulle differenze semantiche e ontologiche esistenti tra il danno biologico, il danno morale e la personalizzazione.
Tanto, ribadendo che il danno morale è una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico.
Anche il danno morale, così come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza, va rigorosamente provato dalla parte richiedente.
Nel caso di specie si ritiene che non sussistono i presupposti per la personalizzazione in aumento del danno biologico, in quanto a parere di questo giudicante, non sussistono circostanze peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Riguardo al danno morale, allo stesso modo, non risulta, in alcun modo, provato detta voce i danno.
In virtù di quanto affermato dal consulente, nella sua relazione, pertanto, si ritiene di poter procedere a riconoscere all'attore il risarcimento di seguito indicato.
Partendo dall'età del danneggiato all'epoca del sinistro (anni 73 ) si ritiene congruo, all'esito della c.t.u. e dei successivi chiarimenti forniti, di dover riconoscere 13 punti di danno biologico, quale percentuale di invalidità permanente derivante dal sinistro per cui
è causa, e quindi, conseguentemente, procedere ad una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente.
Ai sensi dell'art. si riconosce all'attore il danno di seguito indicato.
Riguardo al danno biologico permanente, riconosciuto nella misura del 13%, applicando l'importo di € 2.972,04 come punto base, avremo un importo di € 24.727,00 .
In relazione all' invalidità temporanea, applicando il valore di € 115,00 al giorno vengono riconosciuti i seguenti importi.
Per l'invalidità temporanea totale, riconosciuta nella misura di giorni 50, l'importo riconosciuto all'attore sarà di € 5.750,00; per l'invalidità temporanea parziale del 75 % , riconosciuta nella misura di 30 giorni, l'importo riconosciuto all'attore sarà di € 2587,50
; per l'invalidità temporanea parziale del 50 % riconosciuta nella misura di 20 giorni, l'importo riconosciuto all'attore sarà di € 1150,00;. per l'invalidità temporanea parziale del
25 % riconosciuta nella misura di 20 giorni, l'importo riconosciuto all'attore sarà di €
575,00.
Spese documentate € 70,00.
Totalizzando queste voci di danno, derivante da invalidità temporanea, l'ammontare dello stesso sarà di € 10.062,50.
Di conseguenza sommando tale voci di danno : € 24.727,00 (danno biologico permanente) + € 10.062,50 ( invalidità temporanea) +70 (spese riconosciute) né deriva un totale di € 34.859,50.
Nessuna incidenza, inoltre, è stata rilevata dal consulente in merito alla ridotta capacità lavorativa.
Nessuna altra voce di danno fisico va riconosciuta se non gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento.
Nessuna altra voce di danno va riconosciuta, se non gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento.
Pertanto, la somma spettante a parte attrice ammonta ad €34.859,50. oltre interessi in misura legale sulla somma capitale via via rivalutata sulla base dell'indice istat dall'evento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma finale così determinata dalla data della presente sentenza al saldo;
Le spese e competenze seguono vanno poste a carico della parte convenuta, pertanto sono liquidate, come da dispositivo secondo i parametri del DM 2014 n.55 e s.m.., applicando, tuttavia, lo scaglione di riferimento che effettivamente è emerso dal presente giudizio, nei suoi valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1075-2021 R.G., così provvede:
• In accoglimento della domanda attorea :
- accerta la responsabilità del veicolo rimasto ignoto;
- condanna la in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 quale Ente designato per la Regione Campania alla gestione del Fondo Generale
Vittime della TR a pagare agli attori : ; Parte_1 Parte_2 Pt_3
; interventori ex arrt. 110 e
[...] Controparte_3
302
c.p.c., quali eredi del de cuius la somma di € 34.859,50.oltre Persona_1 interessi legali come da parte motivata:
- condanna, altresì, la in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, quale Ente designato per la Regione Campania al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in 7.616,00 oltre € 545,00 di spese esenti per verosimili esborsi;
spese generali 15% oltre VA e CPA., a favore dell'avv. di parte attorea, dichiaratosi, antistatario.
- pone definitivamente a carico della convenuta, le spese e competenze della
C.T.U, liquidate con separato decreto.
.
Così deciso in Nola, lì 11 09 2025 Il G.U.
Dr. Alfredo Granata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Giudice Dott. Alfredo Granata, decorsi i termini ex art.190 c.p.c., concessi all'esito dell'udienza del 29-04-2025 tenutasi in modalità cartolare, ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato, in relazione al proc. n. 1057-2021 r.g. ,la seguente
SENTENZA
Tra
(c.f. ; (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] (c.f.: ); Parte_3 C.F._3 [...]
(c.f. ; (c.f.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
) interventori ex art. 110 e 302 C.F._5
c.p.c., quali eredi del de cuius , rappresentati e difesi Persona_1
dall'Avv. Ciro Annunziata, domiciliati come in atti;
- Attori – Interventori-
C O N T R O
in persona del legale rapp.te pro tempore, quale Ente designato Controparte_1 per la Regione Campania alla gestione del Fondo Generale Vittime della TR, P.VA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Santoro, domiciliata come in atti, P.VA_1
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI:
come da atti e verbali MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia ha per oggetto l'accertamento dei danni fisici patiti dall' attore, in seguito al sinistro stradale avvenuto in data 15-06-2018 alle ore 10 circa in in Somma
Vesuviana alla via Pigno , mentre percorreva detta via, in prossimità del “Rione Trieste
“ della Circumvesuviana.
In particolare secondo quanto asserito da parte attrice nel proprio atto introduttivo..”
Nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi indicate, mentre l'istante attraversava la strada dal lato della stazione verso il marciapiede opposto, ultimato quasi
l'attraversamento, veniva urtato da un'autovettura di colore chiaro, proveniente dalla sua sinistra e che improvvisamente avviava la
manovra di sorpasso di un autoveicolo che lo precedeva. Il veicolo investitore procedeva con direzione Rione Trieste-Piazzolla di Nola.
L'impatto si verificava nella corsia riservata ai veicoli marcianti nel senso opposto a quello percorso dal veicolo investitore;
dopo l'urto, l'istante cadeva al suolo mentre
l'autoveicolo investitore proseguiva la marcia in direzione Piazzolla di Nola senza fermarsi a prestare soccorso e senza che fosse possibile rilevarne il numero di targa”.
In virtù delle lesioni riportate parte attrice veniva trasportato presso la clinica “Villa dei Fiori” di Acerra, ove gli venivano riscontrate lesioni, così come da documentazione medica, versata in atti.
Si costituiva in giudizio, l'odierna convenuta la quale formulava molteplici eccezioni, chiedendo, tra l'altro, : “-dichiarare la nullità della citazione, ex art. 163 e 164 c.p.c.; dichiarare l'improcedibilità della domanda per carenza della propria legittimità legittimazione passiva;
in via principale rigettare la domanda, poiché : nulla , improcedibile, inammissibile e infondata in fatto ed in diritto.
Istruito, il presente giudizio, sia documentalmente, come da documenti versati in atti, che oralmente, attraverso l'escussione di un testimone, indicato da parte attorea, ed esperita, inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio medica sulla persona dell'attore-danneggiato, successivamente la causa veniva rinviata ex art 189 c.p.c. all'udienza del 29-04-2025 all'esito di tale udienza riservata in decisione con i termini ordinari ex art.190 c.p.c. In via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda attorea, essendo, la stessa, preceduta da regolare costituzione in mora nei confronti della evocata compagnia di assicurazione e contenente tutti gli elementi richiesti dagli artt. 145/148 del DLGS n. 209 del 2005 e successive modifiche ed integrazione, nonché la comunicazione espressa per conoscenza alla , come statuito dall'art. 287 della mentovata normativa. CP_2
Parimenti, va osservato che, le diffide risultano recapitate ai prefati soggetti giuridici e a fronte di un giudizio incoato, con pieno rispetto della decorrenza dei termini minimi di legge, onde dare inizio all'accertamento processuale.
Non coglie nel segno, poi, la difesa di parte convenuta in merito alla nullità dell'atto introduttivo per carenza di elementi fondamentali, in quanto, dalla lettura del libello introduttivo è possibile enucleare in maniera sufficiente e chiara quali sono i soggetti del processo oltre che il petitum e la causa petendi.
In ordine alla legittimazione ad agire in giudizio, occorre evidenziare che, la documentazione sanitaria versata è chiaramente riconducibile alla persona dell'attore, venendo meno ogni altra considerazione preclusiva alla disamina dell'istanza giudiziale ed all'interesse ad agire, pienamente soddisfatto a mente di quanto statuito dall'art. 100 c.p.c.
Va evidenziato, altresì, che in data 23-05-2022 decedeva parte attrice.
Gli eredi universali dell'attore, sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e rispettivamente moglie e figli del de cuius, Parte_4 Parte_5
Con comparsa ex artt. 110 e 302 c.p.c. depositata il 03/06/2024, si costituivano volontariamente nel giudizio i dichiarando di voler proseguire nel processo.
Depositavano in atti, a tal uopo,: certificato di morte del sig. (rilasciato Persona_1 dal Comune di Somma Vesuviana in data 24-05-2022); certificato di stato di famiglia originaria integrale di con indicazione della relazione parentale tra loro Persona_1 intercorrente ( rilasciato dal Comune di Somma Vesuviana).
Riguardo alla legittimazione passiva sussiste la legittimazione della convenuta, in quanto, com'è noto, nel caso di sinistro causato da veicolo rimasto ignoto, la legittimazione passiva della domanda si radica in capo all'impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Vittime della TR ( quale soggetto tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 19 legge n.990/1969), che, nel caso di specie, risulta essere la quale impresa designata per la regione Campania, per Controparte_1
i risarcimenti dovuti dal Fondo Vittime della TR.
Inoltre non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione avanzata da parte convenuta. Infatti così come chiaramente affermato dalla Suprema Corte ( Cass. S.S.U.U. n.
27337/2008), ai fini della prescrizione dell'azione civile, nel caso di investimento da parte di un veicolo pirata vale il termine lungo previsto per il reato se dallo stesso derivino lesioni personali costituenti una ipotesi di reato.
Passando ad analizzare il merito della domanda, va detto che, la stessa è meritevole di accoglimento, nei limiti di quando si dirà in seguito.
Deve essere innanzitutto precisato che nelle fattispecie come quelle in esame, come chiarito dalla Suprema Corte, grava sul danneggiato, l'onere di provare la modalità del sinistro, l'attribuzione dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo e, in terzo luogo, che tale veicolo è rimasto sconosciuto ( cfr. Cass. civ. n. 10484
2001 e 12304/2005).
Con riferimento alla terza condizione enunciata, premesso che, l'attore deve provare nella sua interezza il fatto da cui è derivato il danno subito, in merito alla necessità, o meno, di produrre una querela contro ignoti in ipotesi di richiesta di risarcimento danni avverso il
FGVS seguito da un giudizio, va detto che, sussiste, ormai, un indirizzo ermeneutico della
Suprema Corte in materia , secondo cui “la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia o una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio”, dato che “l'accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato”.
Sicché il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro
è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda” (ex multis,Cass. Sez. III, 17 febbraio 2016, n. 3019; Cass. civile ,ordinanza n.
18097/2020 ).
Per l'effetto, deve escludersi la previsione di ogni automatismo tra la mancata presentazione della denuncia e il rigetto della domanda, non potendo il giudice di merito verificare se l'attore abbia “fornito la prova che il veicolo investitore era rimasto sconosciuto, prescindendo del tutto dal contenuto delle acquisite dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro e sul repentino allontanamento del veicolo investitore”
(Cassazione Sez. III, n. 3019 del 2016). Principio ribadito anche da una recente pronuncia della Suprema Corte la quale ha affermato che “ In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di procedibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita nei confronti dell'impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo rimasto non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenze della vittima ( Cass. civile sez. 6 del 12 Luglio 2022 n. 21983).
Giova evidenziare che, in ogni caso, parte attrice, così come documentato in atti, per il presente sinistro, in data 05-10-2018, ha presentato denuncia-querela contro ignoti presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Nola datata 30-08-2018, in cui è stato indicato come testimone dell'evento il testo escusso nel presente giudizio.
In punto di diritto, deve essere innanzitutto precisato che, la fattispecie in esame, così come descritta dalla parte attrice, è disciplinata dall'art.2054 c.c. Tale art. prevede al comma 1 “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo sé non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Particolare rilevanza assumo al riguardo le prove testimoniali assunte nel presente giudizio.
Ciò posto, il teste, escussa all'udienza del 02-04-20 ha affermato, Testimone_1 tra l'altro :” conosco , abitante in via Pigno di Somma Vesuviana, in Persona_1 quanto cliente da tempo del bar dalla mia famiglia;
conosco i fatti di causa in quanto nella occasione che sto per descrivere ero intenta a ritornare da una consegna di caffè effettuata nei pressi di via Pigno;
il bar si trova a poca distanza dal luogo dei fatti, ovvero, a circa 100 metri;
ad un certo punto ho riconosciuto che Persona_1 si trovava ad attraversare un tratto di strada che porta nei pressi di una area di parcheggio sita di fronte alla Stazione Ferroviaria. il mio punto di vista dei fatti era collocabile in un range tra 15 – 20 metri circa. Ero a bordo della mia auto. ho notato che il mentovato era intento ad attraversare la strada;
pertanto una vettura che procedeva ivi si fermò per farlo passare;
il luogo del sinistro, Via Pigno, è una strada
a doppio senso di circolazione;
ad un certo punto ho notato che dietro l'auto che si era fermata è spuntata altra autovettura, di cui non ricordo il tipo ed il colore ( forse beige chiaro) che superava la stessa e per lo effetto investiva il passante;
il malcapitato fu impattato sul lato sinistro del braccio cadendo al suolo sul lato destro;
mi sono, pertanto fermata per sincerarmi delle condizioni di salute della persona ed ho notato la fuoriuscita ematica dal braccio, precisando che , trattandosi del periodo estivo, l'infortunato indossava abiti corti e leggeri. posso affermare con certezza che la vettura investitrice non si fermò minimamente dopo l'urto anzi si dileguò in direzione verso Piazzolla di Nola. l'unica cosa che ricordo è che il conducente fosse un uomo probabilmente di etnia Est Europa. tanto accadeva di mattina probabilmente tra le ore 9,30 e le ore 10,00. ed era la metà del mese di giugno forse dell'anno 2018 . non sono stata in grado di riportare la targa del veicolo tanto meno di effettuare qualche foto al volo;..
Le dichiarazioni del testimone, in uno con la documentazione versata in atti, confermano che l'attore mentre transitava a piedi alla via Pigno di Somma Vesuviano ed era intendo ad attraversare la strada, in presenza di un auto che regolarmente arrestava la marcia per consentirne l'attraversamento pedonale, sopraggiungeva un auto di colore chiara, condotta da un uomo, che effettuava una manovra di sorpasso dell'auto che si era arrestata ed investiva parte attrice (in una strada a doppio senso di circolazione),
Dopo l'urto, l'istante cadeva al suolo mentre l'autoveicolo investitore proseguiva la marcia in direzione Piazzolla di Nola senza fermarsi a prestare soccorso e senza che fosse possibile rilevarne il numero di targa, né da parte attorea così come indicata dalla stessa in querela, né, tantomeno da parte del testimone escusso nel presente giudizio (. posso affermare con certezza che la vettura investitrice non si fermò minimamente dopo l'urto anzi si dileguò in direzione verso Piazzolla di Nola. l'unica cosa che ricordo è che il conducente fosse un uomo probabilmente di etnia Est
Europa.. ..non sono stata in grado di riportare la targa del veicolo tanto meno di effettuare qualche foto al volo).
In virtù delle lesioni riportate parte attrice veniva trasportato presso la clinica “Villa dei Fiori” di Acerra, ove gli venivano riscontrate lesioni, così come da documentazione medica, versata in atti.
In conseguente di tale evento l'attore riportava danni alla persona, descritti nella documentazione medica versata in atti.
Ai fini probatori, in assenza di elementi contrari, questo giudice, ritiene, per un verso, che siano state soddisfatte le esigenze minime poste in essere dall'art. 2697 c.c in combinato disposto all'art.283 del dlgs n. 209/2005, lì dove si richiede che il veicolo deve essere rimasto” non identificato”.
In relazione alla responsabilità del veicolo pirata è emerso chiaramente, nel corso del presente giudizio, che quest'ultimo ha posto in essere una condotta in violazione, in generale delle più basilari norme del codice della strada e in particolar dell'art. 148 comma 13 c.d.s.
Tale norma prevede che :” E' vietato il sorpasso di un veicolo che si sia arrestato o abbia rallentato in corrispondenza di un attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare la carreggiata”.
Pertanto, il conducente dell'auto di colore chiaro deve ritenersi chiaramente responsabile dei danni arrecati a . Persona_1
Quindi può ritenersi assolto l'onere probatorio incombente su parte attrice, avendo dimostrato i fatti così come indicati nell'atto introduttivo e la sussistenza del nesso eziologico sotteso all'evento in cui è occorsa.
Dunque, il fatto, l'evento e l'esistenza del nesso causale, della cui prova è tenuta parte attrice, può ritenersi accertata, nei limiti di cui sopra, da quanto emerso dall'istruttoria del giudizio.
Infatti oltre alla dichiarazione testimoniale, ulteriori riscontri dei fatti di causa, derivano : dal referto di p.s.(ove si fa riferimento, da parte fratello della vittima, attese le precarie condizioni di quest'ultima, all'investimento ad opera di un veicolo pirata); dalla querela del 30-08-2022 ( nella quale vengono descritti i fatti così come riscontrati nel corso del presente giudizio).
Lo stesso c.t.u. afferma che sussiste compatibilità tra le lesioni riportate e la dinamica descritta da parte attorea.
Passando, poi, alla valutazione dei danni subiti : è stato conferito incarico al CTU, dott.ssa
, alla quale sono stati posti i quesiti attinenti la compatibilità tra Persona_2 le lesioni riportate e il sinistro per cui è causa, alla quantificazione delle lesioni considerate permanenti e quelle temporanee, loro incidenza sulla capacità lavorativa, nonché computo delle spese mediche occorrenti per le cure fino alla guarigione completa.
Ciò posto, va detto che l'elaborato peritale, è stato sufficientemente esauriente in merito alle singole questioni poste e rappresentato da conclusioni certe in merito ai dati essenziali occorrenti per decidere sul punto.
Il C.T.U., come detto, afferma che risulta comprovato il nesso di causalità tra l'evento, così come decritto, e il danno riportato dall'attore. Fatta tale premessa, è doveroso analizzare le singole voci di danno alla persona rilevate nella C.T.U.
Riguardo al danno biologico permanente il consulente afferma sussista una percentuale di invalidità biologica permanente pari al 13 %.
Riguardo all'invalidità temporanea Il C.T.U. afferma che vi è stata una invalidità temporanea totale per giorni 50; una invalidità temporanea parziale al 75% pari a giorni 30; un invalidità temporale parziale al 50% pari a giorni 20; un invalidità temporale parziale al 25% pari a giorni 20.
Spese mediche documentate € 70,00.
Non vi sono riflessi reddituali sulla capacità lavorativa specifica.
In relazione alle diverse tipologie di danno va evidenziato quanto segue:
all'interno della generica lesione della salute e dei suoi profili dinamico-relazionali possono sussistere conseguenze comuni a tutte i soggetti che hanno quel grado di invalidità e conseguenze particolari che abbiano comportato, cioè, un il pregiudizio alla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi similari.
Nel primo caso vi sarà una liquidazione, in ossequio ad una dimostrazione del grado di invalidità, nel secondo caso è richiesta la prova concreta ed effettiva del maggior danno subito al fine di ottenerne il risarcimento tramite la personalizzazione del danno. La
Suprema corte ha affermato al riguardo: “In applicazione di tali princìpi, questa Corte ha già stabilito che soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014;
Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).”
Infatti la Suprema Corte ha di recente affermato “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento”( Cass. sentenza del 27 maggio 2019 n. 14364). Tale principio è stato ribadito, di recente, dalla Cassazione -con ordinanza n. 26805 del
12.09.2022 -, la quale è intervenuta per fare ancora una volta chiarezza sulle differenze semantiche e ontologiche esistenti tra il danno biologico, il danno morale e la personalizzazione.
Tanto, ribadendo che il danno morale è una categoria autonoma rispetto al danno biologico e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato e che costituiscono come detto l'essenza del danno biologico.
Anche il danno morale, così come pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza, va rigorosamente provato dalla parte richiedente.
Nel caso di specie si ritiene che non sussistono i presupposti per la personalizzazione in aumento del danno biologico, in quanto a parere di questo giudicante, non sussistono circostanze peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Riguardo al danno morale, allo stesso modo, non risulta, in alcun modo, provato detta voce i danno.
In virtù di quanto affermato dal consulente, nella sua relazione, pertanto, si ritiene di poter procedere a riconoscere all'attore il risarcimento di seguito indicato.
Partendo dall'età del danneggiato all'epoca del sinistro (anni 73 ) si ritiene congruo, all'esito della c.t.u. e dei successivi chiarimenti forniti, di dover riconoscere 13 punti di danno biologico, quale percentuale di invalidità permanente derivante dal sinistro per cui
è causa, e quindi, conseguentemente, procedere ad una quantificazione tabellare dell' invalidità permanente.
Ai sensi dell'art. si riconosce all'attore il danno di seguito indicato.
Riguardo al danno biologico permanente, riconosciuto nella misura del 13%, applicando l'importo di € 2.972,04 come punto base, avremo un importo di € 24.727,00 .
In relazione all' invalidità temporanea, applicando il valore di € 115,00 al giorno vengono riconosciuti i seguenti importi.
Per l'invalidità temporanea totale, riconosciuta nella misura di giorni 50, l'importo riconosciuto all'attore sarà di € 5.750,00; per l'invalidità temporanea parziale del 75 % , riconosciuta nella misura di 30 giorni, l'importo riconosciuto all'attore sarà di € 2587,50
; per l'invalidità temporanea parziale del 50 % riconosciuta nella misura di 20 giorni, l'importo riconosciuto all'attore sarà di € 1150,00;. per l'invalidità temporanea parziale del
25 % riconosciuta nella misura di 20 giorni, l'importo riconosciuto all'attore sarà di €
575,00.
Spese documentate € 70,00.
Totalizzando queste voci di danno, derivante da invalidità temporanea, l'ammontare dello stesso sarà di € 10.062,50.
Di conseguenza sommando tale voci di danno : € 24.727,00 (danno biologico permanente) + € 10.062,50 ( invalidità temporanea) +70 (spese riconosciute) né deriva un totale di € 34.859,50.
Nessuna incidenza, inoltre, è stata rilevata dal consulente in merito alla ridotta capacità lavorativa.
Nessuna altra voce di danno fisico va riconosciuta se non gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento.
Nessuna altra voce di danno va riconosciuta, se non gli interessi di legge e la rivalutazione monetaria, dalla data dell'evento.
Pertanto, la somma spettante a parte attrice ammonta ad €34.859,50. oltre interessi in misura legale sulla somma capitale via via rivalutata sulla base dell'indice istat dall'evento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma finale così determinata dalla data della presente sentenza al saldo;
Le spese e competenze seguono vanno poste a carico della parte convenuta, pertanto sono liquidate, come da dispositivo secondo i parametri del DM 2014 n.55 e s.m.., applicando, tuttavia, lo scaglione di riferimento che effettivamente è emerso dal presente giudizio, nei suoi valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile in persona del G.U. dott. Alfredo Granata, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1075-2021 R.G., così provvede:
• In accoglimento della domanda attorea :
- accerta la responsabilità del veicolo rimasto ignoto;
- condanna la in persona del legale rapp.te pro tempore, Controparte_1 quale Ente designato per la Regione Campania alla gestione del Fondo Generale
Vittime della TR a pagare agli attori : ; Parte_1 Parte_2 Pt_3
; interventori ex arrt. 110 e
[...] Controparte_3
302
c.p.c., quali eredi del de cuius la somma di € 34.859,50.oltre Persona_1 interessi legali come da parte motivata:
- condanna, altresì, la in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, quale Ente designato per la Regione Campania al pagamento delle spese e competenze di lite che si liquidano in 7.616,00 oltre € 545,00 di spese esenti per verosimili esborsi;
spese generali 15% oltre VA e CPA., a favore dell'avv. di parte attorea, dichiaratosi, antistatario.
- pone definitivamente a carico della convenuta, le spese e competenze della
C.T.U, liquidate con separato decreto.
.
Così deciso in Nola, lì 11 09 2025 Il G.U.
Dr. Alfredo Granata