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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/05/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 23698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 23698/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Castiglione delle Stiviere Parte_1 C.F._1
(MN) presso lo studio dell'Avv. CANCELLIERI ERIKA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
( ), elettivamente domiciliata a Castiglione delle Stiviere Parte_2 CodiceFiscale_2
(MN) presso lo studio dell'Avv. CANCELLIERI ERIKA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
1. “I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
1 2. La casa coniugale rimarrà nella piena disponibilità del sig. , avendo la sig.ra Parte_1 Pt_2 manifestato la volontà di non abitarvi e di volersi trasferirsi altrove, con ciò rinunciando
[...] all'assegnazione della casa coniugale.
3. AFFIDAMENTO E DIRITTO DI VISITA DEI MINORE:
a) Il minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento prevalente e residenza abituale presso la madre che sarà libera di trasferirsi ove vorrà nel rispetto dei diritti di visita del padre.
b) La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
c) Ogni genitore prenderà le decisioni di emergenza quando è compromessa la salute e/o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore deve avere accesso alle informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e deve firmare la documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai relativi documenti, attivandosi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola o dalle strutture mediche. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del minore e la facoltà di comparire nei contatti di emergenza del figlio. Entrambi i genitori si impegnano a consentire al minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
d) Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati: Pt_1
- un giorno a settimana, indicativamente il mercoledì, da quando il bimbo termina il dopo-scuola alle 18.00 – ove verrà ritirato direttamente dal padre - sino al giorno successivo, quando il padre lo riporterà a scuola, all'inizio delle lezioni;
- nei fine settimana:
• tutti i sabati dalle 13.00 quando termina le lezioni scolastiche – ove il padre lo andrà a Per_1 ritirare – sino alle 18.30, quando lo riporterà a casa della madre;
• a settimane alternate anche la domenica, sino alle 18.00. Pertanto a weekend alternati Per_1 rimarrà con il padre dal sabato pomeriggio dalle 13.00, al termine delle lezioni scolastiche, sino alla domenica alle ore 18.00 quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- il criterio dell'alternanza verrà adottato anche in merito alle festività natalizie e pasquali, nonché per le altre festività del calendario (ponte di Ognissanti, Immacolata ecc.) e per il giorno del compleanno (es. se un anno il minore trascorrerà la Vigilia di Natale, il Natale nonché Santo
2 Stefano con la mamma ed il Capodanno e l'Epifania con il papà, l'anno seguente farà il contrario);
- durante il periodo estivo ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere 15 giorni consecutivi o non consecutivi di vacanza con il figlio, anche recandosi all'estero. I genitori concorderanno entro il
31 maggio di ogni anno il periodo delle vacanze estive e, in caso di mancata comunicazione, verrà data preferenza al genitore che si è attenuto per primo all'impegno mediante comunicazione scritta, indicando la data;
- ulteriori e diversi periodi di visita, frequentazione e vacanza potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di lavoro dei genitori e di quelli di studio, sportivi e sociali del figlio, tenendo in considerazione anche le aspettative dello stesso
- rispetto alle singole situazioni, senza che ciò divenga vincolante, essendo i genitori chiamati all'assunzione di ogni decisione.
Si allega comunicazione ex art. 473 bis 12 cpc ultimo comma e piano genitoriale condiviso del minore
. Persona_2
4. MANTENIMENTO DELLA PROLE
- Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento ordinario del figlio la Parte_1 somma mensile di € 500,00 (euro cinquecento), entro il 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- la sig.ra percepirà in via esclusiva e nella misura del 100%, l'assegno unico e/o gli Parte_2 assegni famigliari;
- entrambi i genitori concorreranno per la misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio minore, secondo il Protocollo in uso da Codesto Tribunale da intendersi qui integralmente trascritto e recepito dalle parti.
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni (20 giorni). Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni (10 giorni) dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà intesto come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza entro 20 giorni dall'esibizione del documento attentante l'esborso; i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni);
- il sig. rimarrà obbligato a corrispondere alla sig.ra i sopraccitati Parte_1 Parte_2 contributi nell'interesse del figlio, fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o
3 non sarà economicamente indipendente;
- le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti per sé stesse e per il minore.
5. REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
Entrambi i coniugi rinunciano ad un assegno di mantenimento per sé stessi, essendo economicamente indipendenti.
A definizione di ogni rapporto patrimoniale inerente al matrimonio e quale elemento funzionale per la risoluzione della crisi famigliare, il sig. si impegna e si obbliga a versare alla moglie, anche Parte_1 per il suo pregresso contributo alle spese di conservazione della casa coniugale, la somma una tantum di €
40.000/00 (euro quarantamila/00), con le seguenti modalità:
- € 10.000/00 (= euro diecimila/00) sono già stati versati con bonifico bancario 30.07.2024, sul c/c della sig.ra ; Parte_2
- € 20.000 (euro ventimila/00) sono già stati versati con bonifico bancario 14.11.2024, sul c/c della sig.ra ; Parte_2
- € 10.000 (euro diecimila/00) verranno versati con bonifico bancario sul c/c della sig.ra Pt_2 entro e non oltre 10 giorni prima dell'udienza fissata per il divorzio.
[...]
6. Le parti dichiarano infine di rinunciare ai termini per l'appello della emananda sentenza di omologa della separazione che disponga in conformità dell'accordo.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a ED (BS) in data 2.6.2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ED al n. 8, parte II, serie A, anno 2012, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 26.10.2016. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
4 La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 23698/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Castiglione delle Stiviere Parte_1 C.F._1
(MN) presso lo studio dell'Avv. CANCELLIERI ERIKA, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
( ), elettivamente domiciliata a Castiglione delle Stiviere Parte_2 CodiceFiscale_2
(MN) presso lo studio dell'Avv. CANCELLIERI ERIKA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 11.4.2025)
1. “I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile;
1 2. La casa coniugale rimarrà nella piena disponibilità del sig. , avendo la sig.ra Parte_1 Pt_2 manifestato la volontà di non abitarvi e di volersi trasferirsi altrove, con ciò rinunciando
[...] all'assegnazione della casa coniugale.
3. AFFIDAMENTO E DIRITTO DI VISITA DEI MINORE:
a) Il minore verrà affidato ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento prevalente e residenza abituale presso la madre che sarà libera di trasferirsi ove vorrà nel rispetto dei diritti di visita del padre.
b) La potestà genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio in relazione all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
c) Ogni genitore prenderà le decisioni di emergenza quando è compromessa la salute e/o la sicurezza del minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore. Ogni genitore deve avere accesso alle informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio e deve firmare la documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai relativi documenti, attivandosi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola o dalle strutture mediche. Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del minore e la facoltà di comparire nei contatti di emergenza del figlio. Entrambi i genitori si impegnano a consentire al minore di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
d) Il sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio nei tempi e con le modalità di seguito indicati: Pt_1
- un giorno a settimana, indicativamente il mercoledì, da quando il bimbo termina il dopo-scuola alle 18.00 – ove verrà ritirato direttamente dal padre - sino al giorno successivo, quando il padre lo riporterà a scuola, all'inizio delle lezioni;
- nei fine settimana:
• tutti i sabati dalle 13.00 quando termina le lezioni scolastiche – ove il padre lo andrà a Per_1 ritirare – sino alle 18.30, quando lo riporterà a casa della madre;
• a settimane alternate anche la domenica, sino alle 18.00. Pertanto a weekend alternati Per_1 rimarrà con il padre dal sabato pomeriggio dalle 13.00, al termine delle lezioni scolastiche, sino alla domenica alle ore 18.00 quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre;
- il criterio dell'alternanza verrà adottato anche in merito alle festività natalizie e pasquali, nonché per le altre festività del calendario (ponte di Ognissanti, Immacolata ecc.) e per il giorno del compleanno (es. se un anno il minore trascorrerà la Vigilia di Natale, il Natale nonché Santo
2 Stefano con la mamma ed il Capodanno e l'Epifania con il papà, l'anno seguente farà il contrario);
- durante il periodo estivo ciascun genitore avrà la facoltà di trascorrere 15 giorni consecutivi o non consecutivi di vacanza con il figlio, anche recandosi all'estero. I genitori concorderanno entro il
31 maggio di ogni anno il periodo delle vacanze estive e, in caso di mancata comunicazione, verrà data preferenza al genitore che si è attenuto per primo all'impegno mediante comunicazione scritta, indicando la data;
- ulteriori e diversi periodi di visita, frequentazione e vacanza potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di lavoro dei genitori e di quelli di studio, sportivi e sociali del figlio, tenendo in considerazione anche le aspettative dello stesso
- rispetto alle singole situazioni, senza che ciò divenga vincolante, essendo i genitori chiamati all'assunzione di ogni decisione.
Si allega comunicazione ex art. 473 bis 12 cpc ultimo comma e piano genitoriale condiviso del minore
. Persona_2
4. MANTENIMENTO DELLA PROLE
- Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento ordinario del figlio la Parte_1 somma mensile di € 500,00 (euro cinquecento), entro il 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- la sig.ra percepirà in via esclusiva e nella misura del 100%, l'assegno unico e/o gli Parte_2 assegni famigliari;
- entrambi i genitori concorreranno per la misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio minore, secondo il Protocollo in uso da Codesto Tribunale da intendersi qui integralmente trascritto e recepito dalle parti.
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni (20 giorni). Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni (10 giorni) dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà intesto come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza entro 20 giorni dall'esibizione del documento attentante l'esborso; i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni);
- il sig. rimarrà obbligato a corrispondere alla sig.ra i sopraccitati Parte_1 Parte_2 contributi nell'interesse del figlio, fintanto che lo stesso continuerà a convivere con la madre e/o
3 non sarà economicamente indipendente;
- le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti per sé stesse e per il minore.
5. REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI
Entrambi i coniugi rinunciano ad un assegno di mantenimento per sé stessi, essendo economicamente indipendenti.
A definizione di ogni rapporto patrimoniale inerente al matrimonio e quale elemento funzionale per la risoluzione della crisi famigliare, il sig. si impegna e si obbliga a versare alla moglie, anche Parte_1 per il suo pregresso contributo alle spese di conservazione della casa coniugale, la somma una tantum di €
40.000/00 (euro quarantamila/00), con le seguenti modalità:
- € 10.000/00 (= euro diecimila/00) sono già stati versati con bonifico bancario 30.07.2024, sul c/c della sig.ra ; Parte_2
- € 20.000 (euro ventimila/00) sono già stati versati con bonifico bancario 14.11.2024, sul c/c della sig.ra ; Parte_2
- € 10.000 (euro diecimila/00) verranno versati con bonifico bancario sul c/c della sig.ra Pt_2 entro e non oltre 10 giorni prima dell'udienza fissata per il divorzio.
[...]
6. Le parti dichiarano infine di rinunciare ai termini per l'appello della emananda sentenza di omologa della separazione che disponga in conformità dell'accordo.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a ED (BS) in data 2.6.2012, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di ED al n. 8, parte II, serie A, anno 2012, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 26.10.2016. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della sua tenera età.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
4 La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 17.4.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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