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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente AGOSTINI ERMINIA, Relatore LELLO MASSIMO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 163/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Massa - Via Porta Fabbrica , 1 54100 Massa MS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10915 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2025 depositato il 20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28/03/2024 e depositato alla Corte di Giustizia Tributaria in data 29/07/2024 la società Ricorrente_1 srl impugnava l'avviso di accertamento Tari n. 10915/2023 del 01/10/2023 per l'anno contributivo 2020 eccependo l'illegittimità dell'atto per errata applicazione dell'art. 1 c. 641 L. 147/2013 sia per mancanza dei presupposti della tassazione e comunque per errata computazione delle superfici tassabili, per carenza di motivazione, per utilizzo illegittimo di presunzioni, per infondatezza dell'atto impugnato ed infine per illegittimità e inapplicabilità delle sanzioni irrogate. Concludeva per la dichiarazione di illegittimità/nullità dell'avviso di accertamento impugnato previa sospensione dell'efficacia dello stesso. Il comune di Massa in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione del ricorrente ex art. 22 comma d.l.gs 546/92 e nel merito sosteneva la legittimità del proprio operato. La causa veniva decisa alla pubblica udienza del 17-11-25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In corso di causa parte ricorrente ha depositato dichiarazione con cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, D.Lgs. 546/1992, ha espresso la volontà di rinunciare al ricorso a spese legali compensate. La rinuncia è stata accettata dal Comune di Massa all'udienza del 17-11-25, che tuttavia si è opposta “alla compensazione delle spese in ragione del comportamento processuale tenuto da controparte.” Stante la regolarità della rinuncia e della accettazione, deve dichiararsi l'estinzione del procedimento. Quanto alle spese, l'art. 44, II comma D.lgs. n. 546/92 dispone: “Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro….”. In difetto di accordo le spese vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione della causa e condanna parte ricorrente alla rifusione della spese di lite, che liquida in € 1079,20, oltre il rimborso spese forfettarie. Massa, 17-11-25 Il Giudice estensore Dott.ssa Erminia Agostini
Il Vice Presidente di Sezione Avv. Silvana Pedroni Menconi
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEDRONI MENCONI SILVANA, Presidente AGOSTINI ERMINIA, Relatore LELLO MASSIMO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 163/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Massa - Via Porta Fabbrica , 1 54100 Massa MS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 10915 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 99/2025 depositato il 20/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28/03/2024 e depositato alla Corte di Giustizia Tributaria in data 29/07/2024 la società Ricorrente_1 srl impugnava l'avviso di accertamento Tari n. 10915/2023 del 01/10/2023 per l'anno contributivo 2020 eccependo l'illegittimità dell'atto per errata applicazione dell'art. 1 c. 641 L. 147/2013 sia per mancanza dei presupposti della tassazione e comunque per errata computazione delle superfici tassabili, per carenza di motivazione, per utilizzo illegittimo di presunzioni, per infondatezza dell'atto impugnato ed infine per illegittimità e inapplicabilità delle sanzioni irrogate. Concludeva per la dichiarazione di illegittimità/nullità dell'avviso di accertamento impugnato previa sospensione dell'efficacia dello stesso. Il comune di Massa in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione del ricorrente ex art. 22 comma d.l.gs 546/92 e nel merito sosteneva la legittimità del proprio operato. La causa veniva decisa alla pubblica udienza del 17-11-25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In corso di causa parte ricorrente ha depositato dichiarazione con cui, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, D.Lgs. 546/1992, ha espresso la volontà di rinunciare al ricorso a spese legali compensate. La rinuncia è stata accettata dal Comune di Massa all'udienza del 17-11-25, che tuttavia si è opposta “alla compensazione delle spese in ragione del comportamento processuale tenuto da controparte.” Stante la regolarità della rinuncia e della accettazione, deve dichiararsi l'estinzione del procedimento. Quanto alle spese, l'art. 44, II comma D.lgs. n. 546/92 dispone: “Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro….”. In difetto di accordo le spese vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione della causa e condanna parte ricorrente alla rifusione della spese di lite, che liquida in € 1079,20, oltre il rimborso spese forfettarie. Massa, 17-11-25 Il Giudice estensore Dott.ssa Erminia Agostini
Il Vice Presidente di Sezione Avv. Silvana Pedroni Menconi