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Sentenza 19 marzo 2026
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 19/03/2026, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00003/2026 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00631 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00003/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2026, proposto da
FL TT, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Luigi Branco, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Superiore Cerletti di Conegliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato di Venezia, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Venezia, S. Marco, 63;
per la declaratoria N. 00003/2026 REG.RIC.
dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso del 24.11.2025 e annullare il silenzio-rigetto impugnato;
e per accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di accedere, ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, agli atti e documenti richiesti con l'istanza di accesso in data
24.11.2025 e, per l'effetto, ordinare all'Istituto Superiore Cerletti di Conegliano
(TVIS00800E) l'esibizione ed il rilascio di tutti gli atti e documenti richiesti con la predetta istanza di accesso, sussistendone i presupposti di legge e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze, nei termini che saranno concessi dall'Ill.mo giudicante adito, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a., in caso di perdurante inadempimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che, con ricorso notificato in data 02/01/2026 e depositato in pari data, la ricorrente esponeva in fatto:
-di essere una docente precaria di scuola secondaria di II grado e ha prestato servizio, con incarico di supplenza a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche, N. 00003/2026 REG.RIC.
per la classe di concorso ADSS (sostegno nella scuola secondaria di II grado), nei seguenti periodi:
- Anno scolastico 2019/2020 – presso l'Istituto Superiore Cerletti di Conegliano
(TVIS00800E), dal 20/09/2019 al 30/06/2020, per n. 18 ore settimanali (ADSS);
- Anno scolastico 2020/2021 – presso l'Istituto Superiore F. Besta di Treviso
(TVIS01600D), dal 21/09/2020 al 30/06/2021, per n. 12 ore settimanali (A026);
- Anno scolastico 2022/2023 – presso l'I.C. “Mattiussi - Pertini” di Pordenone
(PNIS01200E), dal 07/09/2022 al 30/06/2023, per n. 9 ore settimanali (A026);
- Anno scolastico 2023/2024 – presso l'I.C. “Mattiussi - Pertini” di Pordenone
(PNIS01200E), dal 01/09/2023 al 30/06/2024, per n. 9 ore settimanali (A026); Anno scolastico 2024/2025 – presso l'I.C. “Mattiussi - Pertini” di Pordenone (PNIS01200E), dal 03/09/2024 al 30/06/2025, per n. 9 ore settimanali (A026);
- di voler agire in giudizio per rivendicare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute per ciascun anno scolastico sopra elencato;
- che era, pertanto, interesse di essa istante, visionare ed estrarre copia di ogni documento e/o atto amministrativo, da cui emerga la gestione delle ferie di sua spettanza e, segnatamente, delle ferie maturate e godute per ciascun anno scolastico di riferimento e di quelle residuate, nonché copia della eventuale istanza formale del D.S. pro tempore, contenente l'invito al godimento delle ferie, in riferimento a ciascun a.s. di propria spettanza, con espresso avviso della perdita, in mancanza, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva;
- che tale documentazione era essenziale in quanto costituiva documentazione probatoria da allegare al giudice del lavoro, ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda giudiziale di monetizzazione delle ferie non godute;
-che, in data 24/11/2025, essa ricorrente aveva provveduto a notificare, a mezzo pec, ai summenzionati istituti scolastici, formale istanza di accesso agli atti, ritualmente N. 00003/2026 REG.RIC.
motivata (v. file eml di accettazione e consegna della pec contenente l'istanza di accesso agli atti all. sub. 2, 3, 4 e 5);
-che l'Istituto Superiore Cerletti di Conegliano (TVIS00800E) non aveva risposto all'istanza nei 30 giorni, facendo maturare il silenzio-inadempimento;
-chr nell'istanza di accesso agli atti era stato, altresì, evidenziato che trattavasi di interesse finalizzato alla tutela giudiziaria dei diritti di essa istante;
RILEVATO che la ricorrente ha dedotto la illegittimità dell'azione amministrativa sub specie della violazione di legge (Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 l.
241/1990 e 9, d.p.r. 184/2006 - Violazione degli art. 24 e 113 cost. - Violazione del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale) e ha chiesto che fosse ordinato all'Amministrazione intimata di consentire l'accesso, provvedendo all'ostensione integrale di quanto oggetto dell'istanza;
RILEVATO, altresì, che:
-il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di stile, mentre l'istituto scolastico intimato non ha provveduto a costituirsi;
-all'udienza camerale del giorno 12 marzo 2026 la causa è passata in decisione;
RITENUTO che:
-il ricorso debba essere accolto, avuto riguardo alla evidente strumentalità dell'accesso richiesto alla tutela di situazioni giuridiche facenti capo alla ricorrente;
RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale alla cui stregua “per l'accesso ai documenti amministrativi devono sussistere contemporaneamente un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso giuridicamente tutelato, un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione e, nelle ipotesi di accesso difensivo, che lo stesso sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici” (cfr. ex multis, Con. Stato, sez. VI,
27/03/2024, n.2900);
RITENUTO conclusivamente che: N. 00003/2026 REG.RIC.
- in accoglimento del ricorso debba essere ordinato all'Amministrazione resistente di consentire alla parte ricorrente, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, l'accesso ai documenti appena indicati, ove esistenti e materialmente individuabili;
-le spese di giudizio debbano essere regolate secondo il principio di soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva e, per l'effetto ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Istituto Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, secondo le rispettive competenze, di consentire alla ricorrente, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, l'accesso ai documenti indicati in parte motiva, ove esistenti e materialmente individuabili;
b)condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €.1.000,00# (euro mille/00#), oltre IVA e CPA e altri accessori di legge e al rimborso dell'ammontare del contributo unificato , ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Andrea ND, Referendario N. 00003/2026 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/03/2026
N. 00631 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00003/2026 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2026, proposto da
FL TT, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Luigi Branco, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Superiore Cerletti di Conegliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato di Venezia, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Venezia, S. Marco, 63;
per la declaratoria N. 00003/2026 REG.RIC.
dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di accesso del 24.11.2025 e annullare il silenzio-rigetto impugnato;
e per accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di accedere, ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, agli atti e documenti richiesti con l'istanza di accesso in data
24.11.2025 e, per l'effetto, ordinare all'Istituto Superiore Cerletti di Conegliano
(TVIS00800E) l'esibizione ed il rilascio di tutti gli atti e documenti richiesti con la predetta istanza di accesso, sussistendone i presupposti di legge e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alla menzionata istanza, secondo le rispettive competenze, nei termini che saranno concessi dall'Ill.mo giudicante adito, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a., in caso di perdurante inadempimento
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che, con ricorso notificato in data 02/01/2026 e depositato in pari data, la ricorrente esponeva in fatto:
-di essere una docente precaria di scuola secondaria di II grado e ha prestato servizio, con incarico di supplenza a tempo determinato, fino al termine delle attività didattiche, N. 00003/2026 REG.RIC.
per la classe di concorso ADSS (sostegno nella scuola secondaria di II grado), nei seguenti periodi:
- Anno scolastico 2019/2020 – presso l'Istituto Superiore Cerletti di Conegliano
(TVIS00800E), dal 20/09/2019 al 30/06/2020, per n. 18 ore settimanali (ADSS);
- Anno scolastico 2020/2021 – presso l'Istituto Superiore F. Besta di Treviso
(TVIS01600D), dal 21/09/2020 al 30/06/2021, per n. 12 ore settimanali (A026);
- Anno scolastico 2022/2023 – presso l'I.C. “Mattiussi - Pertini” di Pordenone
(PNIS01200E), dal 07/09/2022 al 30/06/2023, per n. 9 ore settimanali (A026);
- Anno scolastico 2023/2024 – presso l'I.C. “Mattiussi - Pertini” di Pordenone
(PNIS01200E), dal 01/09/2023 al 30/06/2024, per n. 9 ore settimanali (A026); Anno scolastico 2024/2025 – presso l'I.C. “Mattiussi - Pertini” di Pordenone (PNIS01200E), dal 03/09/2024 al 30/06/2025, per n. 9 ore settimanali (A026);
- di voler agire in giudizio per rivendicare il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute per ciascun anno scolastico sopra elencato;
- che era, pertanto, interesse di essa istante, visionare ed estrarre copia di ogni documento e/o atto amministrativo, da cui emerga la gestione delle ferie di sua spettanza e, segnatamente, delle ferie maturate e godute per ciascun anno scolastico di riferimento e di quelle residuate, nonché copia della eventuale istanza formale del D.S. pro tempore, contenente l'invito al godimento delle ferie, in riferimento a ciascun a.s. di propria spettanza, con espresso avviso della perdita, in mancanza, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva;
- che tale documentazione era essenziale in quanto costituiva documentazione probatoria da allegare al giudice del lavoro, ai fini dell'accertamento della fondatezza della domanda giudiziale di monetizzazione delle ferie non godute;
-che, in data 24/11/2025, essa ricorrente aveva provveduto a notificare, a mezzo pec, ai summenzionati istituti scolastici, formale istanza di accesso agli atti, ritualmente N. 00003/2026 REG.RIC.
motivata (v. file eml di accettazione e consegna della pec contenente l'istanza di accesso agli atti all. sub. 2, 3, 4 e 5);
-che l'Istituto Superiore Cerletti di Conegliano (TVIS00800E) non aveva risposto all'istanza nei 30 giorni, facendo maturare il silenzio-inadempimento;
-chr nell'istanza di accesso agli atti era stato, altresì, evidenziato che trattavasi di interesse finalizzato alla tutela giudiziaria dei diritti di essa istante;
RILEVATO che la ricorrente ha dedotto la illegittimità dell'azione amministrativa sub specie della violazione di legge (Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 l.
241/1990 e 9, d.p.r. 184/2006 - Violazione degli art. 24 e 113 cost. - Violazione del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale) e ha chiesto che fosse ordinato all'Amministrazione intimata di consentire l'accesso, provvedendo all'ostensione integrale di quanto oggetto dell'istanza;
RILEVATO, altresì, che:
-il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di stile, mentre l'istituto scolastico intimato non ha provveduto a costituirsi;
-all'udienza camerale del giorno 12 marzo 2026 la causa è passata in decisione;
RITENUTO che:
-il ricorso debba essere accolto, avuto riguardo alla evidente strumentalità dell'accesso richiesto alla tutela di situazioni giuridiche facenti capo alla ricorrente;
RICHIAMATO il consolidato orientamento giurisprudenziale alla cui stregua “per l'accesso ai documenti amministrativi devono sussistere contemporaneamente un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso giuridicamente tutelato, un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione e, nelle ipotesi di accesso difensivo, che lo stesso sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici” (cfr. ex multis, Con. Stato, sez. VI,
27/03/2024, n.2900);
RITENUTO conclusivamente che: N. 00003/2026 REG.RIC.
- in accoglimento del ricorso debba essere ordinato all'Amministrazione resistente di consentire alla parte ricorrente, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, l'accesso ai documenti appena indicati, ove esistenti e materialmente individuabili;
-le spese di giudizio debbano essere regolate secondo il principio di soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva e, per l'effetto ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Istituto Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, secondo le rispettive competenze, di consentire alla ricorrente, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, l'accesso ai documenti indicati in parte motiva, ove esistenti e materialmente individuabili;
b)condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €.1.000,00# (euro mille/00#), oltre IVA e CPA e altri accessori di legge e al rimborso dell'ammontare del contributo unificato , ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Andrea ND, Referendario N. 00003/2026 REG.RIC.
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO