Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 13149/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come novellato dal D.lgs. 164/2024, preso atto delle conclusioni rassegnate dalla parte appellante, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.13149/2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Napoli, e vertente
TRA
(CF ), procuratore di sé Parte_1 C.F._1 stesso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli alla Via
Francesco Caracciolo n. 10, come in atti
APPELLANTE
E
(C.F.: , domiciliata ope Controparte_1 P.IVA_1 legis in via A. Diaz n. 11
APPELLATA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza ritualmente notificati, l'appellante in epigrafe impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n° 41559/2022, emessa il 07.11.22 e pubblicata in data 12.12.2022, con cui quest'ultimo rigettava il ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione prot.
16.12.2019, in relazione al verbale di contravvenzione n. B19120980677 elevato dalla Polizia Municipale di Napoli in data 15.02.2019 per la violazione dell'art. 158 c. 2 N) e c. 6 CDS, perché sostava davanti ai cassonetti per i rifiuti con veicolo CITROEN C4 2.0 HDI 16V, targato
ED755FK.
Dopo aver proposto ricorso al Prefetto di Napoli, anch'esso rigettato, l'appellante spiegava ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, articolando i seguenti motivi di ricorso: 1) Carenza di potere del soggetto che aveva adottato l'ordinanza-ingiunzione, assumendo l'assenza di delega prefettizia in merito;
2) Carenza di potere del soggetto che aveva curato l'istruttoria relativa al provvedimento impugnato;
3) Motivazione apparente dell'ordinanza- ingiunzione e carenza d'istruttoria al riguardo, facendo, in particolar modo rilevare, che non era stato notificato il verbale di contravvenzione ma solo il pre avviso di accertamento della violazione;
4) l'assoluta nullità del verbale impugnato laddove il soggetto che, in concreto, aveva emesso tale atto, era diverso da quello che, per decreto sindacale del 19.03.2019 era stato preposto alla cura dei procedimenti amministrativi sanzionatori e che in ogni caso, la contravvenzione di cui all'art 158 era stata contestata da un soggetto non legittimato perché non appartenente ad alcuno dei corpi preposti alle funzioni di polizia stradale.
Si costituiva il mentre restava contumace la Controparte_2 CP_1
contestando l'avverso dedotto in giudizio dal ricorrente, chiedendo il
[...] rigetto del ricorso.
Il Giudice, ritenendo immune da censure l'agire delle amministrazioni resistenti, rigettava il ricorso, compensando le spese di lite.
Interposto appello, il odierno appellante, nel chiedere la riforma Parte_1 della sentenza impugnata, articolava le seguenti doglianze. 1) Omessa pronunzia sul vizio concernente l'assoluta nullità del provvedimento per motivazione apparente ed insussistente e carenza d'istruttoria; 2) Carente istruttoria error in iudicando omessa pronunzia in merito l'assoluta nullità del provvedimento per motivazione apparente ed insussistente e carenza d'istruttoria.
La prefettura di Napoli, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva, dovendo, pertanto, in questa sede, dichiararne la contumacia.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il Giudice rinviava la causa per la discussione del ricorso alla data odierna (13.01.2025).
- 2 - Così riassunti i termini della controversia, occorre affermare che l'appello è fondato e, per tale ragione, va accolto.
In via preliminare, appare condivisibile la doglianza dell'appellante in merito ai vizi di omessa pronuncia della sentenza del Giudice di Pace impugnata, il quale, dopo aver brevemente ripercorso le argomentazioni dell'una e dell'altra parte, si è limitato a definire il giudizio nel seguente modo: “Tali deduzioni non possono essere ampiamente condivise e, pertanto, deve dichiararsi l'infondatezza dell'opposizione proposta”.
In applicazione del principio della ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c., fondato e meritevole di accoglimento è il motivo di ricorso dedotto in primo grado, e non esaminato dal Giudice di Pace, concernente specificamente la mancata prova da parte dell'amministrazione comunale della legittimazione dell'ausiliario a contestare la violazione al codice della strada di cui al verbale impugnato.
L'appellante ha dedotto, infatti, a pagina 7 del ricorso di primo grado, che “la contestazione oggetto del pre verbale di accertamento deriva da una presunta violazione dell'articolo 158 cds, ma risulta contestata da un soggetto non legittimato perché non appartenente a nessuno dei corpi cui sono devolute le funzioni di polizia stradale di cui all'art. 12 Cds. Infatti, il verbale impugnato
è risultato essere stato elevato da un ausiliare del traffico, la cui legittimazione potere di contestazione è limitato, solo ed esclusivamente al controllo delle aree per la sosta a pagamento ed in concessione in merito al pagamento della tariffa di sosta come affermato dalla Cassazione con giurisprudenza ormai consolidata”.
Orbene, va, innanzitutto, ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, a fronte di una specifica contestazione da parte dell'opponente, spetta all'amministrazione provare la legittimità della nomina degli ausiliari del traffico (cfr. Cass. n. 9847 del 24/04/2010).
Ancora, per quanto attiene ai poteri conferiti agli ausiliari del traffico, è noto che la Corte di cassazione ha affermato, in una recente ordinanza (cfr. Cass. civ. Ord. n. 30288/2022), anche richiamata dall'appellante, che: “L. 127 del
1997 articolo 17, commi 132 e 133 ha attribuito ai Comuni la possibilità di conferire, con provvedimento del sindaco, funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali o ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, entro i confini delle aree oggetto di concessione (…).Dalla lettera della norma si evince che il
- 3 - legislatore abbia inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell'attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in ipotesi tassative. In presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cittadino, quali quelle connesse alla gestione delle aree da riservare a parcheggio e l'esercizio del trasporto pubblico di persone, la disciplina ha previsto che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione
"della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi" (Cass.
551/2009) (l'enfasi è del redattore).
Nel caso di specie, è documentalmente provato (cfr. pre verbale e verbale di accertamento in atti) che l'appellante ha violato l'art 158 co 2 n) f e co 6 in quanto sostava con il suo veicolo davanti ai cassonetti dei rifiuti, dunque, in un'area non riservata al parcheggio;
risulta, altresì, documentalmente provato, che la violazione è stata accertata dall'ausiliario A111- , che, Persona_1 in virtù di quanto appena evidenziato, non era legittimato ad elevare la contravvenzione che precede;
infine, deve rilevarsi che il Controparte_2 costituitosi in primo grado, nulla ha dedotto e provato al fine di contestare l'esaminata eccezione, come era suo onere.
Tali considerazioni inducono a ritenere fondato e meritevole di accoglimento il proposto motivo con assorbimento degli altri, sicché la sentenza del Giudice di Pace va riformata con ogni conseguenza in merito alle spese di lite.
Quanto alle spese di lite dei due gradi di giudizio, anch'esse vanno poste a carico della parte appellata soccombente e che vengono liquidate come in dispositivo;
nella liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio si applicano i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al
D.M. 147/22, per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia, stante la modestissima complessità della questione e la limitata attività effettivamente svolta, considerato, peraltro che, in primo grado, il ricorso è stato deciso dopo lo svolgimento di una sola udienza.
Pertanto per il primo grado, applicando i parametri minimi previsti dal D.M.
55/2014 per le controversie innanzi al giudice di pace per giudizi di valore fino ad €.1.100, e tenuto conto che non si è svolta la fase istruttoria, si liquidano in €.33 per la fase di studio, €.33 per la fase introduttiva ed €.68 per la fase decisoria, per un totale complessivo di €.139; per il presente giudizio di appello, si liquidano €.66 per la fase di studio, €.66 per la fase introduttiva,
€ 100 per la fase istruttoria ed €.100 per la fase decisoria, per un totale complessivo di €.332.
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P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. Accoglie l'appello proposto da , per l'effetto, in Parte_1 riforma della sentenza appellata n. 41559/22, emessa in data
07/11/2022 e pubblicata il 12/12/2022, dal Giudice di Pace di Napoli, annulla l'ordinanza-ingiunzione prot. n. M _IT_PR_NAUTG
00443804 del 23.10.2019, notificata in data 16.12.2019, nonché il verbale di contravvenzione n. B19120980677 presupposto ed elevato dalla Polizia Municipale di Napoli in data 15.02.2019;
2. Condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 43 per esborsi ed €.139,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge;
3. Condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in €.64,50 per esborsi ed €.332,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché CPA ed IVA nelle aliquote previste per legge.
Così deciso in Napoli, il 13/01/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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