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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/04/2025, n. 3186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3186 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5041/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale n. 5041/2024
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Barletta, via F. Parte_1 P.IVA_1
D'Aragona 92/A presso lo studio dell'Avv. MONTI SAVINO
RICORRENTE contro
(C.F. ), difesa dagli Avv.ti ALBAN Controparte_1 P.IVA_2
MICHELE e GAMBA ALBERTO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Freguglia n. 8
RESISTENTE
Conclusioni delle parti.
Parte attrice precisa come segue:
- Accertare e dichiarare che la condotta praticata dalla società resistente è qualificabile alla stregua di condotta illecita produttiva di un danno ingiusto alle ragioni della società ricorrente ex art. 2043 cod. civ. per aver la BMW BANK effettuato delle segnalazioni alla Centrale rischi della AN d'TA non corrette ed illegittime;
- Conseguentemente, condannare la società resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, liquidando il danno in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., attesa la complessità oggettiva nella quantificazione dello stesso, in misura non inferiore ad € 50.00,00 o a quella che riterrà di giustizia;
- Accertare e dichiarare che il pagamento effettuato dalla ricorrente, nella misura di € 4.415,31 costituisce un indebito oggettivo rilevante ai sensi dell'art. 2033 c.c.
pagina 1 di 10 e, conseguentemente, condannare parte resistente alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte, attesa la mancata e specifica pattuizione della clausola contrattuale giustificativa della richiesta di pagamento effettuata;
- Condannare altresì la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio con C.P.A. e il
15% RSG sulle somme dovute, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
In via istruttoria, sin da ora, si chiede ammettersi prova delegata ai sensi dell'art 203 c.p.c. presso il
Tribunale di Trani, con testi 1) , Direttore c/o UNICREDIT filiale di Barletta, P.zza Testimone_1
Caduti in Guerra 18, sulle seguenti circostanze: a) “se è vero che nel mese di Febbraio / Marzo 2023, a seguito di segnalazione alla centrale rischi della AN d'TA da parte della BMWBANK BH, veniva convocato il sig. , in qualità di Persona_1 amministratore della;
Parte_1
b) “se è vero che veniva comunicato allo stesso che a seguito di tale segnalazione il rating della sua società subiva un peggioramento, in conseguenza del quale avrebbero dovuto risolvere il contratto di fido in essere con l'istituto di credito”. In caso di accoglimento della presente domanda, si chiede che venga ordinata la pubblicazione del dispositivo della sentenza su due quotidiani nazionali indicati dal Tribunale, a cura e spese della società resistente.
Parte convenuta precisa come segue:
NEL MERITO:
- respingersi ogni domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto;
IN OGNI CASO:
- vittoria di spese, compensi, I.V.A. e C.P.A.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in data 27.03.24 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza nel termine perentorio assegnato dal Giudice, la società Parte_1 ha chiesto di accertare l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi della AN d'TA
[...] eseguita nei suoi confronti dalla , con condanna di quest'ultima al risarcimento dei CP_1 danni subiti, nella misura non inferiore ad euro 50.000,00, ed alla restituzione dell'importo di € 4.415,31 indebitamente corrisposto.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha esposto in fatto:
- di aver stipulato in data 01.09.2020 un contratto di locazione finanziaria con BMW Bank GmbH – Succursale TAna, avente ad oggetto l'autovettura BMW modello X4 tg. GB 287 MS (doc. 2), per un importo complessivo di € 73.040,29 (doc. 3 e 4);
- di avere contestualmente stipulato una polizza assicurativa contro il rischio furto e incendio con la società
con vincolo a favore della società BM BH (doc. 5); Controparte_2
- di aver sempre provveduto al regolare versamento dei canoni di locazione finanziaria con addebito diretto su conto corrente;
- che in data 04.10.22, l'autovettura è stata oggetto di furto ad opera di ignoti e che l'evento è stato pagina 2 di 10 denunciato sia alle Autorità (doc. 6), sia alla compagnia di assicurazione;
- che la resistente ha risolto il contratto e sospeso autonomamente l'addebito diretto in conto corrente dei canoni di locazione, quantificando l'esposizione debitoria complessiva residua in € 52.436,52 (doc. 7);
- che la resistente, prima ancora di ricevere l'indennizzo assicurativo, ha emesso nei confronti della ricorrente tre fatture per un totale complessivo di € 41.732,89 (di cui € 44,15 per “spese penale estinzione anticipata”, € 1.603,33 per “indennizzo estinzione anticipata” ed € 40.085,41 con causale “capitale residuo risoluzione leasing”) richiedendo inoltre il pagamento dell'ulteriore importo di € 4.276,00 sempre a titolo di corrispettivo per estinzione anticipata (doc. 8);
- che con comunicazione del 18.05.23 (doc. 9), la resistente ha definitivamente indicato in € 46.238,16 il totale dovuto per risoluzione anticipata e, dato atto di aver ricevuto il pagamento dell'indennizzo assicurativo per € 38.550,90, ha chiesto alla ricorrente il pagamento della differenza di € 7.687,26;
- che pertanto la ricorrente in data 18.05.23 ha provveduto al pagamento dell'importo di € 7.687,26 con riserva di ripetizione (doc. 10);
- che nonostante tutto, ha segnalato il nominativo della ricorrente in Centrale Rischi sin da CP_1 ottobre del 2022, nell'immediatezza del furto, e sino ad aprile 2023 (doc. 11-12), segnalando un insoluto di € 41.813,00 (anziché di € 7.687,26) a titolo di capitale residuo, spese ed indennizzo di estinzione anticipata, nonché, nel dicembre del 2022, di € 4.278,00 sempre a titolo di estinzione anticipata;
inoltre, nell'ottobre del 2022 la AN ha provveduto ad inserire in Centrale Rischi una correzione della durata residua dell'operazione portandola da “oltre 1 anno” a “fino a 1 anno”;
- che a causa di tali segnalazioni, la prima inesatta e la seconda illegittima, la ricorrente si è vista revocare un affidamento in conto corrente dall'istituto CREDEM (doc. 13), nonché negare una richiesta di finanziamento da altro istituto (doc. 14);
- che le richieste di cancellazione della segnalazione inviate alla resistente sono rimaste prive di riscontro (doc. 15, 16 e 17);
- che la resistente, ritualmente convocata in mediazione, ha omesso senza giustificato motivo di prendervi parte.
Ha dedotto in diritto:
- la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della AN atteso che la modifica in
Centrale Rischi della durata residua dell'operazione, eseguita per causa non imputabile alla ricorrente, ha determinato un peggioramento del rating da cui altri operatori economici hanno desunto un indice di potenziale decozione della società;
- che la segnalazione di € 41.813,00, effettuata nell'immediatezza del furto, è risultata inesatta atteso che detto importo non era effettivamente dovuto e che comunque il medesimo, al netto dell'indennizzo assicurativo, era inferiore e pari cioè ad € 7.687,26, di cui una parte neppure dovuta;
- che peraltro la AN ben avrebbe potuto valorizzare diversamente detto importo mediante variazione del campo “Utilizzato” o “Accordato Operativo”, pur mantenendo invariata la sezione “Accordato;
- che anche la segnalazione effettuata nel dicembre 2022, per un insoluto di € 4.278,00, è risultata pagina 3 di 10 pregiudizievole ed ingiustificata atteso che la banca già aveva provveduto a quantificare in € 1.603,33
(doc. 8), pari cioè al 4% del capitale residuo al momento della risoluzione, il corrispettivo per estinzione anticipata, e che il conteggio del residuo era già comprensivo dell'importo di € 4.256,02 privi di valida giustificazione;
ha inoltre rilevato che la resistente non aveva alcun titolo per effettuare detta segnalazione, essendo unicamente di competenza della compagnia assicurativa.
Ha chiesto in via istruttoria l'ammissione della testimonianza del direttore della filiale Unicredit di
Barletta ed ha concluso nel merito per il risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa in euro 50.000,00, e la restituzione dell'importo di € 4.415,31 a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Si è ritualmente costituita , la quale ha contestato integralmente quanto ex adverso CP_1 dedotto e chiesto l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Ha esposto che:
- le parti hanno sottoscritto il contratto di leasing avente ad oggetto l'autovettura BMW X4 tg. GB287MS, della durata di 48 mesi, nonché contestualmente il contratto di finanziamento collegato, avente ad oggetto l'acquisto di una polizza assicurativa (doc. 3, 4 e 5);
- il contratto di leasing ha previsto, all'art.
5.2 delle condizioni generali, che “In tutti i casi di impossibilita
d'uso del Bene per furto, incendio, perdita di possesso, distruzione, deterioramento grave o per qualsiasi altra causa, anche non imputabile al Cliente, o per caso fortuito o forza maggiore, il Contratto si estinguerà anticipatamente di diritto al momento del verificarsi dell'evento ed il Cliente dovrà pagare in un'unica soluzione alla Società, oltre a tutti gli importi stabiliti contrattualmente a suo carico maturati e non pagati: 1) il capitale residuo non ancora rimborsato, come rilevato dal piano di ammortamento finanziario della locazione finanziaria in corrispondenza alla data dell'ultimo canone maturato e pagato;
e 2) un indennizzo pari al 4% del capitale residuo non ancora rimborsato”;
- il contratto di finanziamento collegato ha previsto, all'art. 9.2, lett. a), che: “nel caso di distruzione o furto od incendio totale del Veicolo, fino alla scadenza dell'ultima rata o fino all'avvenuto accredito alla Società dell'eventuale indennizzo se dovuto dalla Compagnia Assicurativa, allorché il Cliente dovrà procedere al rimborso anticipato del finanziamento pagando in un'unica soluzione alla Società, oltre a tutti gli importi stabiliti contrattualmente a suo carico maturati e non pagati: 1) tutto il capitale residuo non ancora rimborsato, come rilevato dal piano di ammortamento finanziario del finanziamento in corrispondenza alla data dell'ultima rata maturata e pagata, maggiorato del rateo interessi fino al saldo;
2) ed inoltre un indennizzo pari all'1% del capitale residuo non ancora rimborsato. Se l'indennizzo assicurativo sarà inferiore al debito complessivo, il Cliente pagherà la differenza a saldo, se l'indennizzo sarà superiore al debito complessivo, l'eccedenza verrà pagata dalla Società al Cliente: l'accredito contabile dell'indennizzo al Cliente avverrà con la valuta dell'incasso da parte della Società”.
- in data 20.02.23, a distanza di quattro mesi dal furto del 04.10.22, ha invitato l'utilizzatrice a sollecitare la compagnia ai fini della liquidazione dell'indennizzo, preavvisando la ricorrente che, decorsi i termini previsti, avrebbe provveduto a segnalare la sua posizione debitoria al sistema di informazioni creditizie pagina 4 di 10 (doc. 6);
- non avendo ricevuto alcun indennizzo, ha segnalato alla Centrale Rischi di AN Parte_1
d'TA a “sconfinamento” da febbraio 2023 ad aprile 2023 per complessivi euro 46.260,00, di cui € 41.982 per il contratto di leasing ed € 4.278 per il contratto di finanziamento (doc. 7);
- di avere, una volta ricevuto l'indennizzo assicurativo, chiesto alla ricorrente il pagamento dell'importo di € 7.687,26 (doc. 8), specificando che il totale dovuto era comprensivo tra le altre spese: i) del capitale residuo e dell'indennizzo di estinzione anticipata del 4% relativi al contratto di leasing;
ii) del capitale residuo e dell'indennizzo di estinzione anticipata dell'1% relativi al contratto di finanziamento della polizza assicurativa;
- di avere contestualmente, nel maggio del 2023, fatto cancellare la segnalazione, essendo il residuo dovuto dalla ricorrente (€ 7.687,26) inferiore alla soglia di € 30.000,00 necessari per quella tipologia di segnalazione a sconfinamento.
Ha perciò rilevato di non avere mai segnalato “a sofferenza” la ricorrente, come del resto risulta dalla visura da quest'ultima prodotta (doc. 12), ed ha dedotto che la segnalazione eseguita “a sconfino” è risultata di importo corretto -non potendo decurtarsi somme relative ad un indennizzo non ancora certo né liquido-, dovuta per legge e comunque eseguita per soli tre mesi e cioè dal febbraio 2023 (decorsi tre mesi senza aver ricevuto l'indennizzo assicurativo) sino all'aprile del 2023 (avendo nel maggio 2023 ricevuto il pagamento dell'indennizzo). Ha dedotto che, non essendo la ricorrente un consumatore, non era necessario il preavviso e che comunque, a riprova della propria correttezza e buona fede, lo stesso era stato effettuato (doc. 6).
Ha inoltre evidenziato che nessun pregiudizio ha subito la ricorrente dalla modifica della durata residua del finanziamento (da “oltre 1 anno” a “fino a 1 anno”), considerato che -essendo i contratti di leasing e di finanziamento stati stipulati nel 2020 per la durata di 48 mesi e quindi con scadenza nel 2024- anche in assenza di furto (del 4.10.22), dal 2023 la durata residua delle operazioni finanziarie segnalate sarebbe ugualmente stata “fino ad 1 anno”.
Ha contestato la doglianza inerente la mancanza di titolarità ad eseguire la seconda segnalazione in quanto, essendo relativa al contratto di finanziamento con cui è stata acquistata la polizza, il soggetto a cui spettava eseguirla era unicamente l'ente finanziatore CP_1
Ha rilevato che i pregiudizi lamentati non sono provati né nell'an, né nel quantum. Ha evidenziato che nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita alla missiva datata 15.05.23 (doc. 13 ricorrente), con cui CREDEM ha comunicato a la mancata proroga dell'affidamento di euro 25.000, Parte_1 atteso che alla suddetta data non risultava più alcuna segnalazione di nella Centrale Rischi CP_1 della AN d'TA. Ha rilevato peraltro che dalla visura di AN d'TA prodotta dalla ricorrente (doc.
12) risultano, ad ottobre del 2023, due affidamenti da parte del medesimo istituto pienamente in corso ed in bonis. Ha contestato altresì la valenza probatoria dell'email del 14.12.23, apparentemente proveniente da BNL (doc. 14 ricorrente), in quanto successiva di oltre 8 mesi la cancellazione a sconfinamento della segnalazione eseguita da CP_1
pagina 5 di 10 Ha rilevato che nel 2023 la ricorrente non aveva il merito per ottenere ulteriore credito in quanto aveva già in corso una moltitudine di affidamenti/finanziamenti in bonis con BNL, Credem, Impresa Two srl,
Intesa San Paolo, Unicredit, Volkswagen Financial ER (doc. 12), ed ha dedotto pertanto che CP_1 non può in alcun modo essere considerata responsabile né di eventuali rifiuti di nuovi finanziamenti,
[...] né di eventuali revoche di quelli in corso.
Ha eccepito l'infondatezza della domanda risarcitoria rilevando che il danno da illegittima segnalazione non è in re ipsa ma deve essere provato in tutti i suoi elementi costitutivi.
Ha concluso pertanto per il rigetto sia della domanda di risarcimento, sia della domanda di ripetizione dell'importo di € 4,415,31 in quanto riferito al capitale residuo del contratto di finanziamento collegato, conteggiato a partire dal rateo n. 26 e cioè al momento della risoluzione del contratto.
In mancanza di raggiungimento di un accordo conciliativo su proposta del giudice, la causa, ritenuta documentalmente istruita e matura per la decisione, è stata pertanto rinviata per discussione orale.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Le parti hanno sottoscritto due contratti: il contratto di leasing n. 03816940, avente ad oggetto l'autovettura BMW X4 tg. GB287MS, ed il contratto di finanziamento collegato n. 03816941, avente ad oggetto l'acquisto di una polizza assicurativa. Detti contratti, prodotti in forma integrale dalla sola resistente pur senza le relative sottoscrizioni delle parti (doc. 3), non sono stati disconosciuti dalla ricorrente, la quale vi ha dato esecuzione provvedendo -sino al furto del veicolo- al regolare pagamento dei canoni di leasing ed al rimborso mensile delle rate del finanziamento.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per l'illecito aquiliano rappresentato dalla illegittimità delle segnalazioni, valga quanto segue.
Le segnalazioni di cui si discute non sono a sofferenza bensì sono rimaste censite nella loro categoria originaria “Rischi a scadenza”.
Ad ottobre 2022, le segnalazioni risultano ancora con l'indicazione di “Accordato” pari ad € 41.813,00 per il contratto di leasing e di € 4.278,00 per il contratto di finanziamento della polizza assicurativa.
La prima modifica riguarda la durata residua in “fino a 1 anno” ed è stata eseguita per la sola segnalazione sullo stato dei pagamenti del leasing da ottobre del 2022, successivamente al furto.
Nel febbraio 2023 (dopo l'e-mail di preavviso) -a quattro mesi dalla estinzione di diritto del contratto-
l'ammontare delle classi “Accordato” ed “Accordato Operativo” vengono variate in zero per il contratto di leasing e a 44€ per il finanziamento dell'assicurazione.
Così le segnalazioni rimangono fino ad aprile del 2023.
Le norme pattizie cardine che hanno ispirato l'agire della società di leasing sono le seguenti: 5.2 “In tutti i casi di impossibilità d'uso del Bene per furto, incendio, perdita di possesso, distruzione, deterioramento grave o per qualsiasi altra causa, anche non imputabile al Cliente, o per caso fortuito o forza maggiore, il Contratto si estinguerà anticipatamente di diritto al momento del verificarsi dell'evento ed il Cliente
pagina 6 di 10 dovrà pagare in un'unica soluzione alla Società, oltre a tutti gli importi stabiliti contrattualmente a suo carico maturati e non pagati: 1) il capitale residuo non ancora rimborsato, come rilevato dal piano di ammortamento finanziario della locazione finanziaria in corrispondenza alla data dell'ultimo canone maturato e pagato;
e 2) un indennizzo pari al 4% del capitale residuo non ancora rimborsato. Nel caso di furto od incendio totale gli effetti della estinzione si applicheranno a far data dal 31° giorno dalla comunicazione scritta con raccomandata a.r. da parte del Cliente alla Società dell'evento regolarmente denunciato alle autorità competenti. Fino a tale data il Cliente è obbligato al pagamento dei canoni periodici” per il contratto di leasing.
Relativamente al contratto di finanziamento della rateizzazione del premio assicurativo opera l'art. 9.2 Il
Cliente deve continuare a pagare le rate periodiche, pena la decadenza dal beneficio del termine: “a) nel caso di distruzione o furto od incendio totale del Veicolo, fino alla scadenza dell'ultima rata o fino all'avvenuto accredito alla Società dell'eventuale indennizzo se dovuto dalla Compagnia Assicurativa, allorché il Cliente dovrà procedere al rimborso anticipato del finanziamento pagando in un'unica soluzione alla Società, oltre a tutti gli importi stabiliti contrattualmente a suo carico maturati e non pagati: 1) tutto il capitale residuo non ancora rimborsato, come rilevato dal piano di ammortamento finanziario del finanziamento in corrispondenza alla data dell'ultima rata maturata e pagata, maggiorato del rateo interessi fino al saldo;
2) ed inoltre un indennizzo pari all'1% del capitale residuo non ancora rimborsato. Se l'indennizzo assicurativo sarà inferiore al debito complessivo, il Cliente pagherà la differenza a saldo, se l'indennizzo sarà superiore al debito complessivo, l'eccedenza verrà pagata dalla Società al Cliente: l'accredito contabile dell'indennizzo al Cliente avverrà con la valuta dell'incasso da parte della Società”.
La diminuzione della “Durata residua” ed il valore zero nelle classi “Accordato” ed “Accordato Operativo” rappresentano la circostanza che il contratto è stato risolto a causa dell'evento furto, ai sensi dell'art.
5.2. citato.
L'importo indicato nella categoria “Utilizzato” dipende dal fatto che, anche dopo che vi è stata la risoluzione di diritto, la ricorrente non aveva ancora provveduto a pagare gli importi residui, contrattualmente dovuti -ai sensi dell'art.
5.2 delle CGE del contratto di leasing e dell'art. 9.2, lett. a) delle
CGE del contratto di finanziamento- in un'unica soluzione ed entro il termine pattuito di 30 giorni.
Sui presupposti della risoluzione, si rileva, non vi è alcuna contestazione sicché le annotazioni ad essa conseguenti -pur contestate nel quantum solo ai fini della domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. (su cui infra)- risultano del tutto legittime nelle modalità.
La banca si è infatti attenuta precisamente a tutti gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa di settore. La Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 – 20° Aggiornamento del 2021 – prevede al cap. II, sez. 6, par. 8 che “Le posizioni di rischio rivenienti da operazioni di leasing finanziario e di leasing operativo con caratteri di finanziarietà devono essere segnalate nella categoria di censimento rischi a scadenza, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività. (…) In particolare, nelle classi di dati accordato e accordato operativo deve essere segnalato l'ammontare dei crediti impliciti nei
pagina 7 di 10 contratti di locazione finanziaria, cioè la somma delle quote capitale dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto desumibile dal piano di ammortamento in base al tasso interno di rendimento. Nella classe di dati utilizzato deve essere indicato il medesimo importo maggiorato, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, dei canoni (quota capitale e interessi) scaduti e non rimborsati, dei relativi oneri accessori (IVA, commissioni, spese), nonché delle fatture scadute e non pagate emesse dall'intermediario per spese di carattere accessorio (ad es. di perizia dei beni, di registro) non ricomprese nei canoni. (…)
In caso di risoluzione del contratto di leasing, gli importi segnalati nelle pertinenti classi di dati non subiscono variazioni sino alla data di scadenza del termine eventualmente concesso all'utilizzatore per onorare il debito. Successivamente, qualora l'utilizzatore risulti inadempiente e non sussistano i presupposti per la segnalazione in sofferenza, non dovrà essere segnalato alcun importo nelle classi di dati accordato e accordato operativo mentre nell'utilizzato andrà indicato l'importo del credito vantato, comprensivo delle spese e degli eventuali altri oneri sostenuti (ad es. per il ripristino del bene danneggiato)…”; per ciò che concerne i finanziamenti e le altre operazioni a rimborso rateale, il par. 11 prevede che “Le operazioni della specie, di norma, devono essere segnalate tra i rischi a scadenza. Nella classe di dati accordato deve figurare inizialmente un importo pari al fido deliberato. Una volta che abbia avuto inizio l'ammortamento, nelle classi di dati accordato e accordato operativo deve figurare un importo corrispondente al debito a scadere in linea capitale, comprensivo della quota in linea capitale delle rate scadute e non in mora;
nella classe di dati utilizzato va segnalato il medesimo importo, maggiorato delle eventuali rate scadute e in mora (capitale e relativi interessi)”.
Neppure può essere considerata illegittima la modifica del campo “Stato Rapporto”, effettuata nei mesi di marzo 2023 (“scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre i 180 giorni”) e di aprile 2023 (“scaduti o sconfinanti da oltre 180 giorni”): detta modifica è infatti coerente con il tempo intercorso dalla richiesta di pagamento con cui era stato assegnato il termine del 27.10.22 per adempiere (doc. 8 di parte attrice) e risulta peraltro eseguita soltanto per il finanziamento relativo all'acquisto della polizza assicurativa, ma non anche per il contratto di leasing (il cui credito è rimasto sempre classificato, come in origine, tra quelli
“diversi da scaduti e sconfinanti”).
Oltre alla chiarita correttezza delle segnalazioni va poi dato atto che tali tipi di segnalazione vanno effettuate ad ogni cambiamento dello stato del rapporto con un certo automatismo;
esse infatti differiscono dalla appostazione a sofferenza, la quale -come è noto, richiede, secondo le istruzioni della AN d'TA
(Cap. II, Sez. 2, par.
1.5 della Circolare n. 139/91), che il soggetto sia in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili ed- implica una valutazione da parte dell'intermediario riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.
Le segnalazioni risultano pertanto corrette quanto alle prescrizioni regolamentari.
La presenza del vincolo di liquidazione dell'indennizzo a favore dell'istituto di credito non influisce sugli obblighi di segnalazione.
pagina 8 di 10 Pertanto, non sussiste uno degli elementi costitutivi della fattispecie invocata (2043 c.c.) ossia la condotta dolosa o colposa.
Per questo motivo, non si analizza l'ulteriore sussistenza o meno della prova del danno evento e danno conseguenza in quanto tale disamina ulteriore risulta -mancando la condotta illecita- irrilevante.
La condotta di segnalazione supera anche il vaglio del rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione degli obblighi legali invocati dal ricorrente in quanto la modifica nell'immediato ha riguardato solo la durata “fino ad un anno” ma l'accordato è rimasto intatto fino a febbraio.
La società di leasing non è tenuta ad aspettare sine termine le decisioni della compagnia assicurativa.
Tre mesi risultano un termine congruo e coerente con l'obbligo di dover considerare la situazione della controparte contrattuale entro i limiti dello sforzo esigibile e ragionevole (art. 1175 c.c.).
Quanto alla domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c.
Parimenti infondata è la domanda di ripetizione di quanto asseritamente pagato in eccesso.
Sul punto deve in primo luogo osservarsi come la domanda sia stata formulata in maniera del tutto generica e contraddittoria. In particolare:
- A pag. 8 del ricorso l'indebito è indicato in € 7.687,26 (“il carico debitorio residuo rimasto in capo alla società utilizzatrice, ammontava, sia pur illegittimamente, come abbiamo visto, ad € 7.687,26, peraltro tempestivamente versati con riserva di ripetizione”) e così pure a pag. 11 (“il pagamento effettuato dalla di € 7.687,26 avvenuto in data 19 giugno 2023 costituisce un indebito oggettivo di Parte_1 cui la società ricorrente domanda sin d'ora la ripetizione ex art. 2033 c.c.”);
- sempre a pag. 11 l'indebito è anche indicato in € 4.256,02 (“Invero, oltre alla potenzialità dannosa della condotta praticata, rilevante ai fini dell'art. 2043 c.c., la somma effettivamente versata dalla
[...] era comprensiva di quei € 4.256,02, i quali, come già riportato, sono del tutto sprovvisti di Parte_1 valida giustificazione causale idonea a supportare la richiesta di pagamento, ragion per cui la società ricorrente ha diritto alla ripetizione della somma indebitamente versata”);
- a pag. 15, nelle conclusioni, l'indebito di cui si chiede la ripetizione è pari ad € 4.415,31 (“Accertare e dichiarare che il pagamento effettuato dalla ricorrente, nella misura di € 4.415,31 costituisce un indebito oggettivo rilevante ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, conseguentemente, condannare parte resistente alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte…”).
A prescindere da tali diverse contestazioni, tutte le somme richieste e versate trovano una valida giustificazione nei titoli contrattuali.
La ricorrente ha dato atto che, dopo il furto del 04.10.22, la AN ha risolto i contratti e sospeso l'addebito diretto in conto corrente dei canoni. Conseguentemente, è corretto il conteggio comunicato dalla resistente
(doc. 8 di in quanto effettuato tenendo in considerazione i pagamenti sino al canone n. 26 CP_1 per il contratto di leasing (scaduto il 01.10.22) e sino al canone n. 25 per il contratto di finanziamento
(scaduto il 30.09.22): il capitale residuo richiesto (€ 40.083,41 per il leasing ed € 4.415,31 per il finanziamento della polizza assicurativa), infatti, trova pieno riscontro nei piani di ammortamento allegati pagina 9 di 10 ai contratti (doc. 4 e 5 di parte resistente).
È altresì legittima la richiesta di pagamento degli indennizzi per estinzione anticipata in quanto previsti, rispettivamente, dall'art.
5.2 del contratto di leasing (4% del capitale residuo e cioè € 1.603,33) e dall'art.
9.2 lett. a) del contratto di finanziamento (1% del capitale residuo e cioè € 44,15).
Dalla somma di tutti gli importi sopra riportati, indicata in € 46.238,16 -calcolata al netto del credito contabilizzato in favore dell'utilizzatrice, dell'imposta di bollo e delle spese di gestione sinistro, quest'ultime come previste in entrambi i contratti alla sez. A2 “Oneri Fiscali, Corrispettivi (per Gestione Amministrativa), Rimborsi Spese, Indennizzi. Valute. Penali. Tasso Di Mora”- la banca ha provveduto a detrarre l'indennizzo di € 38.550,90 versato direttamente in suo favore dalla non Controparte_2 contestato dalla ricorrente.
Essendo legittimo il pagamento dell'importo residuo di € 7.687,26 eseguito dalla ricorrente, nulla deve essere ripetuto in suo favore.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e la ricorrente va condannata a rimborsare a le CP_1 spese come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii. nei minimi giusto il rito semplificato che non prevede deposito di atti successivo al primo.
-
P.Q.M
.-
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte dalla società Parte_1
-condanna la società l pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 2.906,00 per compenso, Controparte_1 oltre al rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Milano, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale n. 5041/2024
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Barletta, via F. Parte_1 P.IVA_1
D'Aragona 92/A presso lo studio dell'Avv. MONTI SAVINO
RICORRENTE contro
(C.F. ), difesa dagli Avv.ti ALBAN Controparte_1 P.IVA_2
MICHELE e GAMBA ALBERTO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, via Freguglia n. 8
RESISTENTE
Conclusioni delle parti.
Parte attrice precisa come segue:
- Accertare e dichiarare che la condotta praticata dalla società resistente è qualificabile alla stregua di condotta illecita produttiva di un danno ingiusto alle ragioni della società ricorrente ex art. 2043 cod. civ. per aver la BMW BANK effettuato delle segnalazioni alla Centrale rischi della AN d'TA non corrette ed illegittime;
- Conseguentemente, condannare la società resistente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti, liquidando il danno in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., attesa la complessità oggettiva nella quantificazione dello stesso, in misura non inferiore ad € 50.00,00 o a quella che riterrà di giustizia;
- Accertare e dichiarare che il pagamento effettuato dalla ricorrente, nella misura di € 4.415,31 costituisce un indebito oggettivo rilevante ai sensi dell'art. 2033 c.c.
pagina 1 di 10 e, conseguentemente, condannare parte resistente alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte, attesa la mancata e specifica pattuizione della clausola contrattuale giustificativa della richiesta di pagamento effettuata;
- Condannare altresì la resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio con C.P.A. e il
15% RSG sulle somme dovute, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
In via istruttoria, sin da ora, si chiede ammettersi prova delegata ai sensi dell'art 203 c.p.c. presso il
Tribunale di Trani, con testi 1) , Direttore c/o UNICREDIT filiale di Barletta, P.zza Testimone_1
Caduti in Guerra 18, sulle seguenti circostanze: a) “se è vero che nel mese di Febbraio / Marzo 2023, a seguito di segnalazione alla centrale rischi della AN d'TA da parte della BMWBANK BH, veniva convocato il sig. , in qualità di Persona_1 amministratore della;
Parte_1
b) “se è vero che veniva comunicato allo stesso che a seguito di tale segnalazione il rating della sua società subiva un peggioramento, in conseguenza del quale avrebbero dovuto risolvere il contratto di fido in essere con l'istituto di credito”. In caso di accoglimento della presente domanda, si chiede che venga ordinata la pubblicazione del dispositivo della sentenza su due quotidiani nazionali indicati dal Tribunale, a cura e spese della società resistente.
Parte convenuta precisa come segue:
NEL MERITO:
- respingersi ogni domanda di parte ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto;
IN OGNI CASO:
- vittoria di spese, compensi, I.V.A. e C.P.A.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato in data 27.03.24 unitamente al decreto di fissazione dell'udienza nel termine perentorio assegnato dal Giudice, la società Parte_1 ha chiesto di accertare l'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi della AN d'TA
[...] eseguita nei suoi confronti dalla , con condanna di quest'ultima al risarcimento dei CP_1 danni subiti, nella misura non inferiore ad euro 50.000,00, ed alla restituzione dell'importo di € 4.415,31 indebitamente corrisposto.
A fondamento delle proprie domande la ricorrente ha esposto in fatto:
- di aver stipulato in data 01.09.2020 un contratto di locazione finanziaria con BMW Bank GmbH – Succursale TAna, avente ad oggetto l'autovettura BMW modello X4 tg. GB 287 MS (doc. 2), per un importo complessivo di € 73.040,29 (doc. 3 e 4);
- di avere contestualmente stipulato una polizza assicurativa contro il rischio furto e incendio con la società
con vincolo a favore della società BM BH (doc. 5); Controparte_2
- di aver sempre provveduto al regolare versamento dei canoni di locazione finanziaria con addebito diretto su conto corrente;
- che in data 04.10.22, l'autovettura è stata oggetto di furto ad opera di ignoti e che l'evento è stato pagina 2 di 10 denunciato sia alle Autorità (doc. 6), sia alla compagnia di assicurazione;
- che la resistente ha risolto il contratto e sospeso autonomamente l'addebito diretto in conto corrente dei canoni di locazione, quantificando l'esposizione debitoria complessiva residua in € 52.436,52 (doc. 7);
- che la resistente, prima ancora di ricevere l'indennizzo assicurativo, ha emesso nei confronti della ricorrente tre fatture per un totale complessivo di € 41.732,89 (di cui € 44,15 per “spese penale estinzione anticipata”, € 1.603,33 per “indennizzo estinzione anticipata” ed € 40.085,41 con causale “capitale residuo risoluzione leasing”) richiedendo inoltre il pagamento dell'ulteriore importo di € 4.276,00 sempre a titolo di corrispettivo per estinzione anticipata (doc. 8);
- che con comunicazione del 18.05.23 (doc. 9), la resistente ha definitivamente indicato in € 46.238,16 il totale dovuto per risoluzione anticipata e, dato atto di aver ricevuto il pagamento dell'indennizzo assicurativo per € 38.550,90, ha chiesto alla ricorrente il pagamento della differenza di € 7.687,26;
- che pertanto la ricorrente in data 18.05.23 ha provveduto al pagamento dell'importo di € 7.687,26 con riserva di ripetizione (doc. 10);
- che nonostante tutto, ha segnalato il nominativo della ricorrente in Centrale Rischi sin da CP_1 ottobre del 2022, nell'immediatezza del furto, e sino ad aprile 2023 (doc. 11-12), segnalando un insoluto di € 41.813,00 (anziché di € 7.687,26) a titolo di capitale residuo, spese ed indennizzo di estinzione anticipata, nonché, nel dicembre del 2022, di € 4.278,00 sempre a titolo di estinzione anticipata;
inoltre, nell'ottobre del 2022 la AN ha provveduto ad inserire in Centrale Rischi una correzione della durata residua dell'operazione portandola da “oltre 1 anno” a “fino a 1 anno”;
- che a causa di tali segnalazioni, la prima inesatta e la seconda illegittima, la ricorrente si è vista revocare un affidamento in conto corrente dall'istituto CREDEM (doc. 13), nonché negare una richiesta di finanziamento da altro istituto (doc. 14);
- che le richieste di cancellazione della segnalazione inviate alla resistente sono rimaste prive di riscontro (doc. 15, 16 e 17);
- che la resistente, ritualmente convocata in mediazione, ha omesso senza giustificato motivo di prendervi parte.
Ha dedotto in diritto:
- la violazione dei principi di correttezza e buona fede da parte della AN atteso che la modifica in
Centrale Rischi della durata residua dell'operazione, eseguita per causa non imputabile alla ricorrente, ha determinato un peggioramento del rating da cui altri operatori economici hanno desunto un indice di potenziale decozione della società;
- che la segnalazione di € 41.813,00, effettuata nell'immediatezza del furto, è risultata inesatta atteso che detto importo non era effettivamente dovuto e che comunque il medesimo, al netto dell'indennizzo assicurativo, era inferiore e pari cioè ad € 7.687,26, di cui una parte neppure dovuta;
- che peraltro la AN ben avrebbe potuto valorizzare diversamente detto importo mediante variazione del campo “Utilizzato” o “Accordato Operativo”, pur mantenendo invariata la sezione “Accordato;
- che anche la segnalazione effettuata nel dicembre 2022, per un insoluto di € 4.278,00, è risultata pagina 3 di 10 pregiudizievole ed ingiustificata atteso che la banca già aveva provveduto a quantificare in € 1.603,33
(doc. 8), pari cioè al 4% del capitale residuo al momento della risoluzione, il corrispettivo per estinzione anticipata, e che il conteggio del residuo era già comprensivo dell'importo di € 4.256,02 privi di valida giustificazione;
ha inoltre rilevato che la resistente non aveva alcun titolo per effettuare detta segnalazione, essendo unicamente di competenza della compagnia assicurativa.
Ha chiesto in via istruttoria l'ammissione della testimonianza del direttore della filiale Unicredit di
Barletta ed ha concluso nel merito per il risarcimento dei danni subiti, da liquidarsi in via equitativa in euro 50.000,00, e la restituzione dell'importo di € 4.415,31 a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Si è ritualmente costituita , la quale ha contestato integralmente quanto ex adverso CP_1 dedotto e chiesto l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Ha esposto che:
- le parti hanno sottoscritto il contratto di leasing avente ad oggetto l'autovettura BMW X4 tg. GB287MS, della durata di 48 mesi, nonché contestualmente il contratto di finanziamento collegato, avente ad oggetto l'acquisto di una polizza assicurativa (doc. 3, 4 e 5);
- il contratto di leasing ha previsto, all'art.
5.2 delle condizioni generali, che “In tutti i casi di impossibilita
d'uso del Bene per furto, incendio, perdita di possesso, distruzione, deterioramento grave o per qualsiasi altra causa, anche non imputabile al Cliente, o per caso fortuito o forza maggiore, il Contratto si estinguerà anticipatamente di diritto al momento del verificarsi dell'evento ed il Cliente dovrà pagare in un'unica soluzione alla Società, oltre a tutti gli importi stabiliti contrattualmente a suo carico maturati e non pagati: 1) il capitale residuo non ancora rimborsato, come rilevato dal piano di ammortamento finanziario della locazione finanziaria in corrispondenza alla data dell'ultimo canone maturato e pagato;
e 2) un indennizzo pari al 4% del capitale residuo non ancora rimborsato”;
- il contratto di finanziamento collegato ha previsto, all'art. 9.2, lett. a), che: “nel caso di distruzione o furto od incendio totale del Veicolo, fino alla scadenza dell'ultima rata o fino all'avvenuto accredito alla Società dell'eventuale indennizzo se dovuto dalla Compagnia Assicurativa, allorché il Cliente dovrà procedere al rimborso anticipato del finanziamento pagando in un'unica soluzione alla Società, oltre a tutti gli importi stabiliti contrattualmente a suo carico maturati e non pagati: 1) tutto il capitale residuo non ancora rimborsato, come rilevato dal piano di ammortamento finanziario del finanziamento in corrispondenza alla data dell'ultima rata maturata e pagata, maggiorato del rateo interessi fino al saldo;
2) ed inoltre un indennizzo pari all'1% del capitale residuo non ancora rimborsato. Se l'indennizzo assicurativo sarà inferiore al debito complessivo, il Cliente pagherà la differenza a saldo, se l'indennizzo sarà superiore al debito complessivo, l'eccedenza verrà pagata dalla Società al Cliente: l'accredito contabile dell'indennizzo al Cliente avverrà con la valuta dell'incasso da parte della Società”.
- in data 20.02.23, a distanza di quattro mesi dal furto del 04.10.22, ha invitato l'utilizzatrice a sollecitare la compagnia ai fini della liquidazione dell'indennizzo, preavvisando la ricorrente che, decorsi i termini previsti, avrebbe provveduto a segnalare la sua posizione debitoria al sistema di informazioni creditizie pagina 4 di 10 (doc. 6);
- non avendo ricevuto alcun indennizzo, ha segnalato alla Centrale Rischi di AN Parte_1
d'TA a “sconfinamento” da febbraio 2023 ad aprile 2023 per complessivi euro 46.260,00, di cui € 41.982 per il contratto di leasing ed € 4.278 per il contratto di finanziamento (doc. 7);
- di avere, una volta ricevuto l'indennizzo assicurativo, chiesto alla ricorrente il pagamento dell'importo di € 7.687,26 (doc. 8), specificando che il totale dovuto era comprensivo tra le altre spese: i) del capitale residuo e dell'indennizzo di estinzione anticipata del 4% relativi al contratto di leasing;
ii) del capitale residuo e dell'indennizzo di estinzione anticipata dell'1% relativi al contratto di finanziamento della polizza assicurativa;
- di avere contestualmente, nel maggio del 2023, fatto cancellare la segnalazione, essendo il residuo dovuto dalla ricorrente (€ 7.687,26) inferiore alla soglia di € 30.000,00 necessari per quella tipologia di segnalazione a sconfinamento.
Ha perciò rilevato di non avere mai segnalato “a sofferenza” la ricorrente, come del resto risulta dalla visura da quest'ultima prodotta (doc. 12), ed ha dedotto che la segnalazione eseguita “a sconfino” è risultata di importo corretto -non potendo decurtarsi somme relative ad un indennizzo non ancora certo né liquido-, dovuta per legge e comunque eseguita per soli tre mesi e cioè dal febbraio 2023 (decorsi tre mesi senza aver ricevuto l'indennizzo assicurativo) sino all'aprile del 2023 (avendo nel maggio 2023 ricevuto il pagamento dell'indennizzo). Ha dedotto che, non essendo la ricorrente un consumatore, non era necessario il preavviso e che comunque, a riprova della propria correttezza e buona fede, lo stesso era stato effettuato (doc. 6).
Ha inoltre evidenziato che nessun pregiudizio ha subito la ricorrente dalla modifica della durata residua del finanziamento (da “oltre 1 anno” a “fino a 1 anno”), considerato che -essendo i contratti di leasing e di finanziamento stati stipulati nel 2020 per la durata di 48 mesi e quindi con scadenza nel 2024- anche in assenza di furto (del 4.10.22), dal 2023 la durata residua delle operazioni finanziarie segnalate sarebbe ugualmente stata “fino ad 1 anno”.
Ha contestato la doglianza inerente la mancanza di titolarità ad eseguire la seconda segnalazione in quanto, essendo relativa al contratto di finanziamento con cui è stata acquistata la polizza, il soggetto a cui spettava eseguirla era unicamente l'ente finanziatore CP_1
Ha rilevato che i pregiudizi lamentati non sono provati né nell'an, né nel quantum. Ha evidenziato che nessuna rilevanza probatoria può essere attribuita alla missiva datata 15.05.23 (doc. 13 ricorrente), con cui CREDEM ha comunicato a la mancata proroga dell'affidamento di euro 25.000, Parte_1 atteso che alla suddetta data non risultava più alcuna segnalazione di nella Centrale Rischi CP_1 della AN d'TA. Ha rilevato peraltro che dalla visura di AN d'TA prodotta dalla ricorrente (doc.
12) risultano, ad ottobre del 2023, due affidamenti da parte del medesimo istituto pienamente in corso ed in bonis. Ha contestato altresì la valenza probatoria dell'email del 14.12.23, apparentemente proveniente da BNL (doc. 14 ricorrente), in quanto successiva di oltre 8 mesi la cancellazione a sconfinamento della segnalazione eseguita da CP_1
pagina 5 di 10 Ha rilevato che nel 2023 la ricorrente non aveva il merito per ottenere ulteriore credito in quanto aveva già in corso una moltitudine di affidamenti/finanziamenti in bonis con BNL, Credem, Impresa Two srl,
Intesa San Paolo, Unicredit, Volkswagen Financial ER (doc. 12), ed ha dedotto pertanto che CP_1 non può in alcun modo essere considerata responsabile né di eventuali rifiuti di nuovi finanziamenti,
[...] né di eventuali revoche di quelli in corso.
Ha eccepito l'infondatezza della domanda risarcitoria rilevando che il danno da illegittima segnalazione non è in re ipsa ma deve essere provato in tutti i suoi elementi costitutivi.
Ha concluso pertanto per il rigetto sia della domanda di risarcimento, sia della domanda di ripetizione dell'importo di € 4,415,31 in quanto riferito al capitale residuo del contratto di finanziamento collegato, conteggiato a partire dal rateo n. 26 e cioè al momento della risoluzione del contratto.
In mancanza di raggiungimento di un accordo conciliativo su proposta del giudice, la causa, ritenuta documentalmente istruita e matura per la decisione, è stata pertanto rinviata per discussione orale.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Le parti hanno sottoscritto due contratti: il contratto di leasing n. 03816940, avente ad oggetto l'autovettura BMW X4 tg. GB287MS, ed il contratto di finanziamento collegato n. 03816941, avente ad oggetto l'acquisto di una polizza assicurativa. Detti contratti, prodotti in forma integrale dalla sola resistente pur senza le relative sottoscrizioni delle parti (doc. 3), non sono stati disconosciuti dalla ricorrente, la quale vi ha dato esecuzione provvedendo -sino al furto del veicolo- al regolare pagamento dei canoni di leasing ed al rimborso mensile delle rate del finanziamento.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni per l'illecito aquiliano rappresentato dalla illegittimità delle segnalazioni, valga quanto segue.
Le segnalazioni di cui si discute non sono a sofferenza bensì sono rimaste censite nella loro categoria originaria “Rischi a scadenza”.
Ad ottobre 2022, le segnalazioni risultano ancora con l'indicazione di “Accordato” pari ad € 41.813,00 per il contratto di leasing e di € 4.278,00 per il contratto di finanziamento della polizza assicurativa.
La prima modifica riguarda la durata residua in “fino a 1 anno” ed è stata eseguita per la sola segnalazione sullo stato dei pagamenti del leasing da ottobre del 2022, successivamente al furto.
Nel febbraio 2023 (dopo l'e-mail di preavviso) -a quattro mesi dalla estinzione di diritto del contratto-
l'ammontare delle classi “Accordato” ed “Accordato Operativo” vengono variate in zero per il contratto di leasing e a 44€ per il finanziamento dell'assicurazione.
Così le segnalazioni rimangono fino ad aprile del 2023.
Le norme pattizie cardine che hanno ispirato l'agire della società di leasing sono le seguenti: 5.2 “In tutti i casi di impossibilità d'uso del Bene per furto, incendio, perdita di possesso, distruzione, deterioramento grave o per qualsiasi altra causa, anche non imputabile al Cliente, o per caso fortuito o forza maggiore, il Contratto si estinguerà anticipatamente di diritto al momento del verificarsi dell'evento ed il Cliente
pagina 6 di 10 dovrà pagare in un'unica soluzione alla Società, oltre a tutti gli importi stabiliti contrattualmente a suo carico maturati e non pagati: 1) il capitale residuo non ancora rimborsato, come rilevato dal piano di ammortamento finanziario della locazione finanziaria in corrispondenza alla data dell'ultimo canone maturato e pagato;
e 2) un indennizzo pari al 4% del capitale residuo non ancora rimborsato. Nel caso di furto od incendio totale gli effetti della estinzione si applicheranno a far data dal 31° giorno dalla comunicazione scritta con raccomandata a.r. da parte del Cliente alla Società dell'evento regolarmente denunciato alle autorità competenti. Fino a tale data il Cliente è obbligato al pagamento dei canoni periodici” per il contratto di leasing.
Relativamente al contratto di finanziamento della rateizzazione del premio assicurativo opera l'art. 9.2 Il
Cliente deve continuare a pagare le rate periodiche, pena la decadenza dal beneficio del termine: “a) nel caso di distruzione o furto od incendio totale del Veicolo, fino alla scadenza dell'ultima rata o fino all'avvenuto accredito alla Società dell'eventuale indennizzo se dovuto dalla Compagnia Assicurativa, allorché il Cliente dovrà procedere al rimborso anticipato del finanziamento pagando in un'unica soluzione alla Società, oltre a tutti gli importi stabiliti contrattualmente a suo carico maturati e non pagati: 1) tutto il capitale residuo non ancora rimborsato, come rilevato dal piano di ammortamento finanziario del finanziamento in corrispondenza alla data dell'ultima rata maturata e pagata, maggiorato del rateo interessi fino al saldo;
2) ed inoltre un indennizzo pari all'1% del capitale residuo non ancora rimborsato. Se l'indennizzo assicurativo sarà inferiore al debito complessivo, il Cliente pagherà la differenza a saldo, se l'indennizzo sarà superiore al debito complessivo, l'eccedenza verrà pagata dalla Società al Cliente: l'accredito contabile dell'indennizzo al Cliente avverrà con la valuta dell'incasso da parte della Società”.
La diminuzione della “Durata residua” ed il valore zero nelle classi “Accordato” ed “Accordato Operativo” rappresentano la circostanza che il contratto è stato risolto a causa dell'evento furto, ai sensi dell'art.
5.2. citato.
L'importo indicato nella categoria “Utilizzato” dipende dal fatto che, anche dopo che vi è stata la risoluzione di diritto, la ricorrente non aveva ancora provveduto a pagare gli importi residui, contrattualmente dovuti -ai sensi dell'art.
5.2 delle CGE del contratto di leasing e dell'art. 9.2, lett. a) delle
CGE del contratto di finanziamento- in un'unica soluzione ed entro il termine pattuito di 30 giorni.
Sui presupposti della risoluzione, si rileva, non vi è alcuna contestazione sicché le annotazioni ad essa conseguenti -pur contestate nel quantum solo ai fini della domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. (su cui infra)- risultano del tutto legittime nelle modalità.
La banca si è infatti attenuta precisamente a tutti gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa di settore. La Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 – 20° Aggiornamento del 2021 – prevede al cap. II, sez. 6, par. 8 che “Le posizioni di rischio rivenienti da operazioni di leasing finanziario e di leasing operativo con caratteri di finanziarietà devono essere segnalate nella categoria di censimento rischi a scadenza, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività. (…) In particolare, nelle classi di dati accordato e accordato operativo deve essere segnalato l'ammontare dei crediti impliciti nei
pagina 7 di 10 contratti di locazione finanziaria, cioè la somma delle quote capitale dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto desumibile dal piano di ammortamento in base al tasso interno di rendimento. Nella classe di dati utilizzato deve essere indicato il medesimo importo maggiorato, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, dei canoni (quota capitale e interessi) scaduti e non rimborsati, dei relativi oneri accessori (IVA, commissioni, spese), nonché delle fatture scadute e non pagate emesse dall'intermediario per spese di carattere accessorio (ad es. di perizia dei beni, di registro) non ricomprese nei canoni. (…)
In caso di risoluzione del contratto di leasing, gli importi segnalati nelle pertinenti classi di dati non subiscono variazioni sino alla data di scadenza del termine eventualmente concesso all'utilizzatore per onorare il debito. Successivamente, qualora l'utilizzatore risulti inadempiente e non sussistano i presupposti per la segnalazione in sofferenza, non dovrà essere segnalato alcun importo nelle classi di dati accordato e accordato operativo mentre nell'utilizzato andrà indicato l'importo del credito vantato, comprensivo delle spese e degli eventuali altri oneri sostenuti (ad es. per il ripristino del bene danneggiato)…”; per ciò che concerne i finanziamenti e le altre operazioni a rimborso rateale, il par. 11 prevede che “Le operazioni della specie, di norma, devono essere segnalate tra i rischi a scadenza. Nella classe di dati accordato deve figurare inizialmente un importo pari al fido deliberato. Una volta che abbia avuto inizio l'ammortamento, nelle classi di dati accordato e accordato operativo deve figurare un importo corrispondente al debito a scadere in linea capitale, comprensivo della quota in linea capitale delle rate scadute e non in mora;
nella classe di dati utilizzato va segnalato il medesimo importo, maggiorato delle eventuali rate scadute e in mora (capitale e relativi interessi)”.
Neppure può essere considerata illegittima la modifica del campo “Stato Rapporto”, effettuata nei mesi di marzo 2023 (“scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre i 180 giorni”) e di aprile 2023 (“scaduti o sconfinanti da oltre 180 giorni”): detta modifica è infatti coerente con il tempo intercorso dalla richiesta di pagamento con cui era stato assegnato il termine del 27.10.22 per adempiere (doc. 8 di parte attrice) e risulta peraltro eseguita soltanto per il finanziamento relativo all'acquisto della polizza assicurativa, ma non anche per il contratto di leasing (il cui credito è rimasto sempre classificato, come in origine, tra quelli
“diversi da scaduti e sconfinanti”).
Oltre alla chiarita correttezza delle segnalazioni va poi dato atto che tali tipi di segnalazione vanno effettuate ad ogni cambiamento dello stato del rapporto con un certo automatismo;
esse infatti differiscono dalla appostazione a sofferenza, la quale -come è noto, richiede, secondo le istruzioni della AN d'TA
(Cap. II, Sez. 2, par.
1.5 della Circolare n. 139/91), che il soggetto sia in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili ed- implica una valutazione da parte dell'intermediario riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.
Le segnalazioni risultano pertanto corrette quanto alle prescrizioni regolamentari.
La presenza del vincolo di liquidazione dell'indennizzo a favore dell'istituto di credito non influisce sugli obblighi di segnalazione.
pagina 8 di 10 Pertanto, non sussiste uno degli elementi costitutivi della fattispecie invocata (2043 c.c.) ossia la condotta dolosa o colposa.
Per questo motivo, non si analizza l'ulteriore sussistenza o meno della prova del danno evento e danno conseguenza in quanto tale disamina ulteriore risulta -mancando la condotta illecita- irrilevante.
La condotta di segnalazione supera anche il vaglio del rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione degli obblighi legali invocati dal ricorrente in quanto la modifica nell'immediato ha riguardato solo la durata “fino ad un anno” ma l'accordato è rimasto intatto fino a febbraio.
La società di leasing non è tenuta ad aspettare sine termine le decisioni della compagnia assicurativa.
Tre mesi risultano un termine congruo e coerente con l'obbligo di dover considerare la situazione della controparte contrattuale entro i limiti dello sforzo esigibile e ragionevole (art. 1175 c.c.).
Quanto alla domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c.
Parimenti infondata è la domanda di ripetizione di quanto asseritamente pagato in eccesso.
Sul punto deve in primo luogo osservarsi come la domanda sia stata formulata in maniera del tutto generica e contraddittoria. In particolare:
- A pag. 8 del ricorso l'indebito è indicato in € 7.687,26 (“il carico debitorio residuo rimasto in capo alla società utilizzatrice, ammontava, sia pur illegittimamente, come abbiamo visto, ad € 7.687,26, peraltro tempestivamente versati con riserva di ripetizione”) e così pure a pag. 11 (“il pagamento effettuato dalla di € 7.687,26 avvenuto in data 19 giugno 2023 costituisce un indebito oggettivo di Parte_1 cui la società ricorrente domanda sin d'ora la ripetizione ex art. 2033 c.c.”);
- sempre a pag. 11 l'indebito è anche indicato in € 4.256,02 (“Invero, oltre alla potenzialità dannosa della condotta praticata, rilevante ai fini dell'art. 2043 c.c., la somma effettivamente versata dalla
[...] era comprensiva di quei € 4.256,02, i quali, come già riportato, sono del tutto sprovvisti di Parte_1 valida giustificazione causale idonea a supportare la richiesta di pagamento, ragion per cui la società ricorrente ha diritto alla ripetizione della somma indebitamente versata”);
- a pag. 15, nelle conclusioni, l'indebito di cui si chiede la ripetizione è pari ad € 4.415,31 (“Accertare e dichiarare che il pagamento effettuato dalla ricorrente, nella misura di € 4.415,31 costituisce un indebito oggettivo rilevante ai sensi dell'art. 2033 c.c. e, conseguentemente, condannare parte resistente alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte…”).
A prescindere da tali diverse contestazioni, tutte le somme richieste e versate trovano una valida giustificazione nei titoli contrattuali.
La ricorrente ha dato atto che, dopo il furto del 04.10.22, la AN ha risolto i contratti e sospeso l'addebito diretto in conto corrente dei canoni. Conseguentemente, è corretto il conteggio comunicato dalla resistente
(doc. 8 di in quanto effettuato tenendo in considerazione i pagamenti sino al canone n. 26 CP_1 per il contratto di leasing (scaduto il 01.10.22) e sino al canone n. 25 per il contratto di finanziamento
(scaduto il 30.09.22): il capitale residuo richiesto (€ 40.083,41 per il leasing ed € 4.415,31 per il finanziamento della polizza assicurativa), infatti, trova pieno riscontro nei piani di ammortamento allegati pagina 9 di 10 ai contratti (doc. 4 e 5 di parte resistente).
È altresì legittima la richiesta di pagamento degli indennizzi per estinzione anticipata in quanto previsti, rispettivamente, dall'art.
5.2 del contratto di leasing (4% del capitale residuo e cioè € 1.603,33) e dall'art.
9.2 lett. a) del contratto di finanziamento (1% del capitale residuo e cioè € 44,15).
Dalla somma di tutti gli importi sopra riportati, indicata in € 46.238,16 -calcolata al netto del credito contabilizzato in favore dell'utilizzatrice, dell'imposta di bollo e delle spese di gestione sinistro, quest'ultime come previste in entrambi i contratti alla sez. A2 “Oneri Fiscali, Corrispettivi (per Gestione Amministrativa), Rimborsi Spese, Indennizzi. Valute. Penali. Tasso Di Mora”- la banca ha provveduto a detrarre l'indennizzo di € 38.550,90 versato direttamente in suo favore dalla non Controparte_2 contestato dalla ricorrente.
Essendo legittimo il pagamento dell'importo residuo di € 7.687,26 eseguito dalla ricorrente, nulla deve essere ripetuto in suo favore.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e la ricorrente va condannata a rimborsare a le CP_1 spese come liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e ss.mm.ii. nei minimi giusto il rito semplificato che non prevede deposito di atti successivo al primo.
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P.Q.M
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il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta le domande proposte dalla società Parte_1
-condanna la società l pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 2.906,00 per compenso, Controparte_1 oltre al rimborso spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
Milano, 18 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
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