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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. dott. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 15490 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. DI Parte_1
MATTIA GAETANO);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 13/12/2024,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
l'1/10/2024, notificato all'interessato in data 3/12/2024, con il quale è CP_1 stata respinta l'istanza diretta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale del 10/8/2022, non ravvisandone i presupposti.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura, deducendo, tra l'altro:
- di essere un cittadino guineano;
- di avere lasciato il suo Paese nel dicembre del 2014 quando aveva sedici anni, e di essere giunto in Italia nell'agosto dell'anno seguente;
- di essere orfano di entrambi i genitori, e di essere espatriato a causa del rapporto gravemente conflittuale con gli zii paterni, i quali si erano impadroniti dell'eredità di suo padre.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata, stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e dell'asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine;
ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
3. Scaduto il termine del 13/5/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Tanto premesso si ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, il collegio prende atto dell'intervenuta recente modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre
2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed ha interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d.lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, vie- ne inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c),
e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR
394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. per- messo di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
Viene, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d. l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la
Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del D.L. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite: nel caso in esame, invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso il quale è giunto in Italia ormai diversi anni fa, nel 2014, e ha qui avviato un proficuo percorso di integrazione.
Ed infatti il ricorrente ha documentato di avere svolto diverse e numerose attività lavorative a partire dal 2021, a dimostrazione della sua piena volontà di integrarsi sul territorio nazionale.
In ultimo, ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della società “ ” avente la sua sede legale a Castelvetrano in c.da Strasatto CP_2 viale Autonomia Siciliana 42 dal 24/1/2025 al 30/4/2025 (cfr. comunicazione obbligatoria Unilav e buste paga dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, in atti).
Inoltre, il ricorrente ha dedotto e documentato di aver conseguito in data
15/6/2022 presso il CPIA di un attestato di conoscenza della lingua CP_1 italiana di livello A2 (cfr. produzione documentale al ricorso).
Infine, il ricorrente ha soggiornato regolarmente e stabilmente sul territorio nazionale in locazione presso un immobile sito a Marsala in vicolo Mancina n. 26
(cfr. contratti di locazione ad uso abitativo dal 4/5/2023 al 4/11/2024 e dal
26/2/2024 al 25/8/2025 regolarmente registrati, in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da circa undici anni e che è privo di riferimenti familiari. Ed invero, ha perso entrambi i genitori ed ha un rapporto molto conflittuale con gli zii paterni, al punto da aver deciso di espatriare;
consegue una presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Stante la mancata costituzione di parte resistente, si ritiene di lasciare a carico di parte ricorrente il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il D.L. 138/2018) disponendo la trasmissione degli atti al Questore della
Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
lascia a carico del ricorrente le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Palermo, 21 maggio 2025
Il Giudice rel.
Angela Lo Piparo
IL PRESIDENTE
Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Angela Lo Piparo Giudice rel. dott. Michele Guarnotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 15490 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. DI Parte_1
MATTIA GAETANO);
– ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 13/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 13/12/2024,
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Parte_1
l'1/10/2024, notificato all'interessato in data 3/12/2024, con il quale è CP_1 stata respinta l'istanza diretta a conseguire il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale del 10/8/2022, non ravvisandone i presupposti.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura, deducendo, tra l'altro:
- di essere un cittadino guineano;
- di avere lasciato il suo Paese nel dicembre del 2014 quando aveva sedici anni, e di essere giunto in Italia nell'agosto dell'anno seguente;
- di essere orfano di entrambi i genitori, e di essere espatriato a causa del rapporto gravemente conflittuale con gli zii paterni, i quali si erano impadroniti dell'eredità di suo padre.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del diniego impugnato alla luce degli artt.
19 e 5, comma 6, del D. Lgs. 286/1998 in virtù dell'esigenza di tutela della propria vita privata, stante il percorso di integrazione da tempo avviato in Italia e dell'asserita grave violazione dei diritti umani esistente nel Paese di origine;
ha, quindi, chiesto l'annullamento degli atti impugnati ed il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. Parte resistente, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
3. Scaduto il termine del 13/5/2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Tanto premesso si ritiene che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, il collegio prende atto dell'intervenuta recente modifica della normativa in esame ovvero del D.L. 130/2020 entrato in vigore in data 22 ottobre
2020, convertito nella legge 173/2020 che ha abrogato l'istituto del permesso di soggiorno per “casi speciali”, introdotto con il D.L. 113/2018 in luogo del permesso per motivi umanitari, ed ha interamente innovato la disciplina così prevedendo: nell'art. 5 c. 6 d.lgs. 286/1998, in materia di revoca del permesso di soggiorno, vie- ne inserito il riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
l'art. 6, con il nuovo comma 1 bis d. lgs. 286/1998 prevede che sono “convertibili” in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi:
1. permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32 c. 3 d. lgs. 25/2008) ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale (art. 10, comma 2, art. 12, comma 1, lettere b) e c),
e art.16 d. lgs. 251/2007);
2. permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis d. lgs. 286/1998);
3. permesso di soggiorno per residenza elettiva (art. 11 c. 1 lettera c quater DPR
394/1999);
4. permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo (art. 11 c. 1 lettera c, DPR 394/1999 ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo);
5. permesso di soggiorno per attività sportiva (art. 27 c. 1 lett. p, d. lgs. 286/1998);
6. permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico (art. 27 c. 1 lett. m, n, o, d. lgs.
286/1998);
7. permesso di soggiorno per motivi religiosi (art. 5 c. 2 d. lgs. 286/1998);
8. per- messo di soggiorno per assistenza minori (art. 31 c. 3 d. lgs. 286/1998);
9. permesso di soggiorno per gravi motivi sanitari.
Viene, inoltre, modificato l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” il cui nuovo comma 1.1, come sostituito dal d. l. 130/2020, estende la casistica in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la
Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Alla luce della novella legislativa esaminata, ai sensi del D.L. 130/2020 come convertito, può ritenersi il ricorrente meritevole delle forme di protezione così istituite: nel caso in esame, invero, si ritiene che l'allontanamento del ricorrente dal territorio italiano sia precluso dall'esigenza di rispettare la vita privata dello stesso il quale è giunto in Italia ormai diversi anni fa, nel 2014, e ha qui avviato un proficuo percorso di integrazione.
Ed infatti il ricorrente ha documentato di avere svolto diverse e numerose attività lavorative a partire dal 2021, a dimostrazione della sua piena volontà di integrarsi sul territorio nazionale.
In ultimo, ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze della società “ ” avente la sua sede legale a Castelvetrano in c.da Strasatto CP_2 viale Autonomia Siciliana 42 dal 24/1/2025 al 30/4/2025 (cfr. comunicazione obbligatoria Unilav e buste paga dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2025, in atti).
Inoltre, il ricorrente ha dedotto e documentato di aver conseguito in data
15/6/2022 presso il CPIA di un attestato di conoscenza della lingua CP_1 italiana di livello A2 (cfr. produzione documentale al ricorso).
Infine, il ricorrente ha soggiornato regolarmente e stabilmente sul territorio nazionale in locazione presso un immobile sito a Marsala in vicolo Mancina n. 26
(cfr. contratti di locazione ad uso abitativo dal 4/5/2023 al 4/11/2024 e dal
26/2/2024 al 25/8/2025 regolarmente registrati, in atti).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da circa undici anni e che è privo di riferimenti familiari. Ed invero, ha perso entrambi i genitori ed ha un rapporto molto conflittuale con gli zii paterni, al punto da aver deciso di espatriare;
consegue una presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Stante la mancata costituzione di parte resistente, si ritiene di lasciare a carico di parte ricorrente il pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1 generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (riguardato nella formulazione introdotta dal D.L. n. 130/20, come convertito nella legge n. 173/2020, che ha abrogato il D.L. 138/2018) disponendo la trasmissione degli atti al Questore della
Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
lascia a carico del ricorrente le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Palermo, 21 maggio 2025
Il Giudice rel.
Angela Lo Piparo
IL PRESIDENTE
Francesco Micela
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.