Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 860
CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di diligenza del cedente

    La Corte ha ritenuto che il quadro indiziario presentato dall'Amministrazione finanziaria fosse sufficiente a dimostrare la mancanza di ordinaria diligenza da parte del cedente. Ha evidenziato come una verifica ordinaria (in loco, visura storica, riscontro sulle autovetture cedute) avrebbe facilmente permesso di accertare l'inesistenza dei presupposti per la qualifica di esportatore abituale da parte dei cessionari, data la loro configurazione come "cartiere" prive di strutture operative reali, mancata presentazione di bilanci, assenza di attività di esportazione/importazione, e omessi versamenti/mancata presentazione di dichiarazioni. Ha inoltre sottolineato che l'amministratore della società resistente, in sede di redazione del PVC, ignorava chi fossero le società cessionarie, elemento che depone per la mancanza di diligenza.

  • Rigettato
    Incompetenza territoriale dell'Ufficio accertatore

    La Corte ha rigettato tale eccezione, rilevando che il trasferimento della sede legale della società è avvenuto solo in data 13/10/2022, pertanto per l'anno d'imposta oggetto di accertamento (2017) sussisteva la competenza dell'Ufficio accertatore di Napoli.

  • Rigettato
    Decorso del termine decadenziale quinquennale

    La Corte ha rigettato tale eccezione, applicando le disposizioni relative alla sospensione dei termini a causa della pandemia da COVID-19 (art. 67 del DL 18/2020 e successive interpretazioni giurisprudenziali, tra cui l'ordinanza n. 960/2025 della Corte di Cassazione e l'ordinanza delle Sezioni Unite n. 1630/2025). Ha ritenuto che il termine decadenziale non fosse spirato alla data dell'accertamento.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio preventivo

    La Corte ha rigettato tale motivo, affermando che, sebbene esista l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di valutare le contestazioni del contribuente, non vi è l'obbligo di aderirvi o di esplicitare le ragioni del mancato accoglimento. Ha inoltre sottolineato che spetta al contribuente provare che le informazioni fornite avrebbero potuto influenzare concretamente l'esito del procedimento (prova di resistenza), prova che nel caso di specie non è stata fornita.

  • Rigettato
    Violazione dell'onere probatorio a carico dell'Ufficio accertatore

    La Corte ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria avesse descritto un quadro indiziario sufficiente a determinare l'inversione dell'onere probatorio a carico del cedente, rendendo non necessaria un'ulteriore documentazione probatoria. Ha ribadito che il cedente ha l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le ragionevoli misure per evitare la partecipazione alla frode.

  • Rigettato
    Violazione del legittimo affidamento e della buona fede del contribuente

    La Corte ha rigettato tale eccezione, affermando che la norma citata non esenta il cedente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla mancanza dei presupposti di legge per l'applicazione del regime di non imponibilità IVA.

  • Rigettato
    Inesistenza del vincolo di solidarietà e difetto di motivazione dell'atto accertativo

    La Corte ha ritenuto che la motivazione dell'atto accertativo fosse adeguata, indicando i presupposti, il quadro presuntivo e gli elementi indiziari posti a base del recupero dell'imposta, permettendo così al contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa. Non ha riscontrato un difetto di motivazione.

  • Rigettato
    Impossibilità di accertare i presupposti dell'intento fraudolento e contestazione della conoscibilità

    La Corte ha ritenuto che il quadro indiziario fosse sufficiente a dimostrare la conoscibilità della frode da parte del cedente, data la sua mancata diligenza nel verificare la sussistenza dei requisiti in capo ai cessionari.

  • Rigettato
    Mancata allegazione degli atti, motivazione per relationem

    La Corte ha ritenuto che la motivazione dell'atto fosse adeguata e non meramente per relationem, in quanto indicava i presupposti e gli elementi indiziari posti a base dell'accertamento.

  • Rigettato
    Errata applicazione del quadro sanzionatorio e inesistenza della recidiva

    La Corte ha ritenuto fondata l'applicazione del quadro sanzionatorio e della recidiva, poiché la sanatoria delle liti pendenti non esclude l'applicabilità della recidiva per chi abbia commesso analoghe contestazioni nei tre anni precedenti. Ha altresì ritenuto che il quadro sanzionatorio fosse stato correttamente applicato.

  • Accolto
    Riforma della sentenza di primo grado per mancata considerazione del quadro indiziario

    La Corte ha accolto l'appello, ritenendo che il giudice di primo grado avesse erroneamente basato la sua decisione sulla mancata allegazione di documentazione da parte dell'Ufficio, senza considerare adeguatamente il quadro indiziario già presente agli atti e la sussistenza della diligenza richiesta al cedente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 860
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 860
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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