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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVII, sentenza 26/01/2026, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 860/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, OR
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4555/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17735/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF506MD03546 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 480/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: Illustra i motivi di appello e chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Appellato: Chiede la conferma della sentenza di primo grado richiamando i motivi di ricorso su cui insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto di appello l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli impugna la sentenza n. 17735/5/2024, emessa dalla sezione V della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 RL (CF P.IVA_1), nella persona del l.r.p.t. sig. Nominativo_1, difesa dall'avv.to Difensore_1 , avverso l'avviso di accertamento n. TF506MD03546/2017 con cui consequenzialmente al PVC redatto in data 23/01/2024 dalla Guardia di Finanza di Napoli veniva recuperata per l'indebito utilizzo di dichiarazioni di intento, in assenza dei presupposti di legge, l'imposta IVA per euro
224.390,43, per l'anno 2017, per l'acquisto di autovetture ( la società ha per oggetto il commercio di autovetture di marchi determinati) da società c.d. “cartiere” e come tali falsamente qualificabili quali esportatori abituali.
La richiesta di pagamento nasceva, infatti, in seguito a seguito di un'attività delegata diretta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova alla Guardia di Finanza di Genova nell'ambito del procedimento n. 2902/19/2021 (relativo alla società Società_1 RL) con cui era stato accertato un articolato meccanismo di “frode carosello IVA” perpetrato mediante l'utilizzo di false lettere d'intento emesse da imprese qualificabili come “cartiere” e, precisamente per quanto riguarda l'appellata Resistente_1 RL dalle seguenti quattro società con cui essa aveva intrattenuto rapporti commerciali:
le società ET (per un importo di euro 236.906,50), IE RL (per un importo di euro 22.500,00) TÀ RL ( per un importo di euro 319.150,00) e À_ RL (per un importo di euro 441.400,00) risultanti aver presentato false lettere d'intento, quali esportatori abituali senza averne i presupposti di legge.
In relazione alle quattro società la Guardia di Finanza di Napoli aveva rilevato le seguenti criticità:
Quanto alla ET: aveva presentato la dichiarazione dei redditi unicamente per l'anno di imposta 2016, dalla consultazione della banca dati dell'Agenzia delle entrare “ IC profilato “non aveva effettuato scambi ossia cessioni/esportazioni intracomunitarie;
non aveva presentato bilanci di esercizio;
aveva dichiarato di avere un solo dipendente;
Quanto alla Device car RL: dalla consultazione della banca dati dell'Agenzia delle entrare “IC profilato
“non aveva effettuato scambi ossia cessioni/esportazioni intracomunitarie;
non aveva presentato bilanci di esercizio se non nell'anno 2011; non aveva un sito WEB;
non aveva presentato la dichiarazione IVA tranne che nell'anno 2015; era cessata nell'ottobre 2017;
Quanto alla À_ RL: l'oggetto sociale non conteneva l'attività di vendita di autoveicoli;
dalla consultazione della banca dati dell'Agenzia delle entrare “IC profilato “non aveva effettuato scambi ossia cessioni/esportazioni intracomunitarie;
non si avvaleva di alcun addetto;
l'ultimo bilancio presentato risaliva al 2011; la dichiarazione IVA 2015 non indicava alcuna operazione attiva;
Quanto alla My Società_6 RL: per l'anno di imposta 2016 aveva presentato una dichiarazione IVA poco attendibile;
come rilevato dal sito Società_7 maps alla sede legale non erano rinvenibili insegne della società; dal sopralluogo del 7 Dicembre 2018 era stata rinvenuta la sede di altra società di vendita di auto-veicoli; dal web non si rinvenivano informazioni circa l'attività di esportatore abituale.
Il presupposto fondante il recupero d'imposta si basa sul principio per cui il cedente, fornitore del falso esportatore abituale, abbia agito senza adottare la diligenza dovuta per cui si presume la conoscenza e conoscibilità della frode con la conseguente emissione dell'impugnato avviso di accertamento con cui si contesta l'irregolare emissione di fatture in regime di non imponibilità, nel caso specifico l'Ufficio accertatore contestava l'abitualità del meccanismo fraudolento e la sua piena conoscibilità non avendo la ricorrente dimostrato la sua estraneità a tale meccanismo.
In particolare lamentava l'appellante, in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, con motivo poi ripreso testualmente nel presente giudizio che, ” Le analisi condotte dai finanzieri di Genova, trasmesse con nota n. 180877/2023 del 25 settembre 2023 alla GdF di Napoli e puntualmente riportate nel Processo Verbale di Constatazione, hanno chiaramente dimostrato che detti soggetti, oltre a non avere i requisiti normativamente prescritti e alla ripetuta violazione degli obblighi dichiarativi, presentavano gravi anomalie, di seguito sinteticamente elencate: x Falsa attestazione di esportatore abituale, in quanto nessuna delle società ha mai effettuato esportazioni ovvero cessioni-intra; x Mancanza di sede operativa x Mancanza di sito web aziendale x In alcuni casi, oggetto sociale incompatibile con il commercio di autoveicoli;
x Omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, omessi versamenti ed altre omissioni relative ad adempimenti contabili e fiscali;
x Mancanza di personale dipendente 13 x Attività reiterata di tali soggetti, relativa alla trasmissione di false lettere d'intento. Più nel dettaglio, i profili critici caratterizzanti i predetti soggetti, relativi, in particolare, alle società ET S.r.l. (C.F. P.IVA_2), IE S.r.l. (C.F. P.IVA_3), My Società_6 S.r.l. (C.F. P.IVA_4) e À_ S.r.l. (C.F. P.IVA_5), tali da influire sulla diligenza adottata dalla Resistente_1 RL quale destinataria delle lettere di intento, sono evidenziate nelle schede informative allegate, al presente atto, unitamente alle rispettive visure camerali aggiornate (sub 12). Si evidenzia, inoltre, che anche per il periodo d'imposta 2016 era stata contestata alla Resistente_1 Srl l'emissione di fatture in favore di soggetti emittenti “false lettere d'intento”, tra cui risultavano già le Società_8 Srl e À_ Srl, a seguito di un'attività istruttoria condotta dalla GdF di Napoli che aveva condotto all'emissione da parte dell'Ufficio di analogo avviso di accertamento n. TF503AB00443/2021, notificato in data 26/02/2021, oggetto di separato contenzioso, conclusosi per l'adesione della contribuente alla Definizione Agevolata delle controversie tributarie ex L. 197/2022, in sede di appello avverso la sentenza parzialmente favorevole di primo grado n. 11357/23/2021, depositata il 22/10/2021, che si allega sub 13. Alla luce di quanto sopra, i finanzieri napoletani hanno chiesto alla parte, in relazione ai predetti rapporti commerciali, di dimostrare di aver assunto tutte le precauzioni ritenute opportune per accertare, non solo la veridicità delle lettere di intento ricevute, ma anche l'esistenza dei presupposti soggettivi in esse dichiarati e necessari per la qualifica di esportatore abituale da parte del cliente, utili al cedente a evitare la contestazione a proprio carico di indebita emissione di fatture in sospensione d'imposta. A tal riguardo si precisa sin da ora che, secondo consolidata Giurisprudenza di legittimità, richiamata anche in atto, il cedente, nel fatturare in esenzione di imposta, non può limitarsi ad una verifica meramente formale della trasmissione e della veridicità della dichiarazione di intento, ma è, al contrario, tenuto ad esercitare un livello di cautela e diligenza minime, tali da scongiurare fatturazioni in esenzione IVA a soggetti che presentino caratteristiche ictu oculi incompatibili con lo status di esportatore abituale. Ne consegue, come insegna la Cassazione, che nel caso in cui il cedente fatturi in esenzione IVA, nonostante la presenza di evidenti sintomi di anomalia in capo all'acquirente, deve considerarsi raggiunta la prova della sua consapevolezza (Cassazione Civile, sez. V, Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1988).”, rilevava, altresì che “ nel caso di specie la Resistente_1 non ha dato prova di avere adottato le cautele necessarie e profuso l'impegno ordinariamente richiesto allo scopo, né dimostra, comunque, - in tal modo non ottemperando all'onere ben delineato dalla Corte di Cassazione -quali verifiche essa ebbe, non in astratto, ma che avrebbe potuto fare -in fronte della richiesta da parte degli acquirenti , di effettuare acquisti senza IVA.”.
Impugnava il suddetto accertamento la società Resistente_1 RL con motivi di ricorso poi testualmente ripresi nel presente processo di appello in sede di controdeduzionio costituite:
- dall'incompetenza territoriale dell'Ufficio accertatore di Napoli avendo la società sede in Roma;
- dal decorso del termine decadenziale quinquennale previsto dall'art. 43 del D.pr. 600/73 essendo il termine decadenziale ivi previsto spirato al 31/12/2023;
-dalla violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 bis della Legge 2012/2000 per il mancato riscontro alle deduzioni difensive;
-dalla violazione dell'onere probatorio a carico esclusivo dell'Ufficio accertatore dovendo l'Ufficio fornire la prova della frode imputata ai clienti, gli elementi esposti in sede di accertamento risultano desumibili esclusivamente da banca date accessibili dalla sola Pubblica Amministrazione, la Resistente_1 RL non era, pertanto, in grado di valutare tali elementi ed era onere dell'Ufficio fornire la prova dei suddetti elementi, tale prova risulta assolutamente assente nel procedimento non essendo tali fatti risultanti dalla verifica effettuata nei confronti della Resistente_1 RL e per di più non risulta fornita la prova della conoscenza da parte della Resistente_1 RL del meccanismo fraudolento messo in essere l'erroneità del quadro sanzionatorio applicato;
-dalla violazione del legittimo affidamento della buona fede del contribuente in applicazione del D.lgs.
175/2014 che ha trasferito in capo all'esportatore abituale/cessionario l'esclusivo obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento con la conseguenza che il fornitore può effettuare la cessione senza applicazione dell'IVA all'atto del ricevimento della richiamata dichiarazione d'intento per cui il cedente deve solo verificare che la lettera di intento sia stata trasmessa telematicamente e riepilogare nella dichiarazione IVA i date relativi delle cessioni effettuate a fronte delle lettere di intenti ricevute;
-dall'inesistenza del vincolo di solidarietà ed il difetto di motivazione dell'atto accertativo;
-dall'impossibilità da parte della ricorrente di accertare i presupposti dell'intento frodatorio non essendo gli elementi che attestano la mancanza dei presupposti per la qualifica di esportatore abituale in quanto non nella sua disponibilità: contestazione del presupposto della conoscibilità;
-dalla mancata allegazione degli atti, motivazione per relationem;
-dalla errata applicazione del quadro sanzionatorio, nonchè dall'inesistenza della contestata recidiva.
L'Agenzia delle Entrate si era regolarmente costituita nel giudizio di primo grado contestando la legittimità dell'accertamento con motivi poi integralmente richiamati nel presente procedimento di appello.
Con la richiamata sentenza n. 17735/5/2024 la Corte di Giustizia di primo grado accoglieva il ricorso nel merito rilevando quale unico e sostanziale motivo la mancata allegazione della prova della fittizietà dei cessionari in quanto pur essendo richiamati precisi elementi di contestazione sull'inesistenza dei presupposti per la qualifica di esportatori abituali essi non erano stati provati medinate l'allegazione della necessaria documentazione in possess0o e conoscenza del solo Ufficio Finanziario.
Impugna la sentenza l'Agenzia delle Entrate richiamando integralmente l'atto di costituzione in giudizio, così come testualmente riportato nell'atto di appello, e le motivazioni in esso dettagliate.
Viene, preliminarmente, richiamata la sentenza n.839/17/2023, ai fini dell'applicazione al presente procedimento di quanto in essa statuito, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania avente ad oggetto il medesimo accertamento relativo all'annualità 2016 e nel merito viene chiesta la riforma della sentenza di primo grado non avendo in alcun modo il giudice tenuto conto del quadro indiziario già sottoposto alla sua attenzione così come risultante dai PVC nonché dalla documentazione probatoria già depositata nel fascicolo di primo grado costituita dalle schede cessionari e dalle visure camerali.
Si è costituita la Resistente_1 RL che ha preliminarmente rilevato l'inammissibilità del motivo di appello, in quanto proposto per la prima volta nel suddetto grado di giudizio relativa all'intervenuto giudicato della sentenza n.
839/17/2023 ed eccependo che per il suddetto procedimento per l'anno 2016 era intervenuta la sanatoria delle liti pendenti, così come provato dalla documentazione che viene versata in atti, in diritto e nel merito richiama integralmente i motivi di ricorso così come su già dettagliati e chiede la conferma della sentenza di primo grado. L'appello è stato discusso all'udienza del 23 gennaio 2026 dove la parti hanno richiamato integralmente e dettagliatamente quanto già esposto nell'atto di appello e costituzione in giudizio ed ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettato il motivo principale di appello relativo al giudicato della sentenza n. 839/17/2023 trattandosi in primo luogo di motivo posto per la prima volta in sede di appello e come tale inammissibile e per di più riguardante si un'analoga fattispecie ma un diverso periodo impositivo.
Ciò considerato va esaminato preliminarmente il motivo di appello dato dall'inesistenza dei presupposti per l'applicabilità della qualifica di esportatore abituale da parte dei cessionari stante l'inesistenza dei requisiti di legge ( soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari) e dal consequenziale recupero dell'imposta Iva stante il mancato assolvimento da parte del cedente dell'ordinaria diligenza al fine del controllo dell'esistenza dei suddetti requisiti.
Sostiene, infatti, l'Amministrazione che il recupero operi a prescindere dalla conoscenza dell'intento fraudolento e/o dalla partecipazione all'attività fraudolenta ma scaturisca dal mancato assolvimento dell'onere probatorio posto ad esclusivo carico del cedente di dimostrare di aver adottato tutte gli accorgimenti utili e/o necessari al fine di evitare la partecipazione alla frode (fra le molte Cassaz. 1988/2019, 9940/2015).
Sostiene, altresì, che nel caso in esame il quadro indiziario così come risultante dagli atti depositati sia più che sufficiente a dimostrare l'inesistenza della suddetta ordinaria diligenza.
'E da considerare che il regime di non imponibilità IVA previsto per gli “esportatori abituali” di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), DPR 633/1972, consente a tali soggetti di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta nei limiti del plafond disponibile. Il sistema è volto ad evitare l'accumulo strutturale di crediti IVA in capo agli operatori che svolgono attività con l'estero in regime di non imponibilità. Affinché le forniture possano essere legittimamente effettuate in sospensione d'imposta, il cessionario/committente deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento e il cedente/prestatore deve verificarne telematicamente l'avvenuta presentazione. Tale verifica costituisce un obbligo essenziale: la sua omissione comporta una sanzione pari al 70% dell'IVA non applicata, oltre al recupero dell'imposta (art. 7, comma 4-bis, D.lgs. 471/1997).
Nonostante la norma preveda che, in caso di dichiarazione ideologicamente falsa, rispondano
“esclusivamente” i soggetti che l'hanno rilasciata (art. 7, comma 3, secondo periodo, D.lgs. 471/1997), la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente adottato un orientamento più rigoroso.
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanze nn. 21569/2025, 21568/2025, 21567/2025, 16923/2025,
12463/2025), il fornitore deve dimostrare di avere adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di partecipare – anche inconsapevolmente – ad una frode imperniata sull'utilizzo di un falso plafond, ne deriva che il mero controllo telematico della dichiarazione d'intento non è sufficiente a escludere la responsabilità del cedente, qualora l'operazione si inserisca in un contesto fraudolento riconoscibile da segnali oggettivi.
L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16923/2025, che conferma una costante giurisprudenza, ha elencato una serie di elementi sintomatici che, valutati complessivamente, possono far emergere dubbi sulla veridicità della dichiarazione d'intento e sull'effettiva operatività del cessionario:
·divergenza tra luogo effettivo di scarico della merce e quello indicato nei DDT;
·assenza di strutture idonee allo scarico e deposito presso l'indirizzo dichiarato come sede della società cessionaria;
·percorso di trasporto difforme rispetto a quello indicato nelle fatture;
·mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e omessi versamenti;
·cessioni sottocosto da parte dell'acquirente;
·pagamenti sempre anticipati o contestuali all'emissione delle fatture;
·assenza del cessionario dalla banca dati VIES;
·mancato deposito dei bilanci.
La presenza di tali anomalie anche singolarmente esistenti impone all'operatore diligente una condotta particolarmente attenta e attiva.
La Corte ha, quindi, dettato il seguente principio di diritto applicabile al caso di specie:
”in tema di cessioni in regime di sospensione d'imposta ex art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del
1972, qualora la dichiarazione d'intento si riveli ideologicamente falsa perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito avvalersi del regime agevolato quando, anche in base ad elementi presuntivi, disponga di elementi tali da sospettare l'esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere. Il giudice di merito deve valutare effettivamente e compiutamente il coacervo indiziario addotto dall'Amministrazione finanziaria al fine di verificare se, in base agli elementi complessivamente considerati, un avveduto operatore professionale avrebbe potuto dedurre che le dichiarazioni d'intento fossero false e avrebbe avuto modo di sospettare dell'irregolarità della documentazione, non potendo limitarsi ad affermazioni apodittiche prive di effettiva disamina degli indizi”.
Deve essere, quindi, alla luce dei principi su dettati, osservato, che qualora, la dichiarazione di intento sia emessa da un soggetto privo dei presupposti operativi grava esclusivamente sul cedente l'onere di operare con diligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere per evitare la partecipazione alla frode.
In pratica in applicazione dei principi su statuiti egli deve dimostrare l'assenza di un proprio coinvolgimento nell'attività fraudolenta e su lui grava l'onere probatorio, in presenza di ragionevoli indizi, di non essere stato a conoscenza dell'assenza delle condizioni per l'applicazione di detto regime e/o di non averne potuto avere contezza.
Orbene esaminando la vicenda in oggetto alla luce della documentazione versata in atti non può che essere constatata, in base al quadro indiziario risultante dall'avviso di accertamento, dalle risultanze dei PVC allegati, dalle visure camerali e dalle schede cessionari, dalla verifica sulle autovetture vendute, dalle dichiarazioni rese dall'amministratore unico dell'appellata, l'assenza dell'ordinaria diligenza richiesta dalla giurisprudenza su citata e deve essere preso atto della giustezza delle contestazioni mosse dall'appellante sia nell'accertamento che in sede di appello relative al mancato assolvimento dell'onere probatorio posto, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, a carico esclusivo del cedente.
In effetti non può che essere preso atto che, sulla base della documentazione versata in atti, l'Amministrazione finanziaria ha descritto un quadro indiziario di per sé stesso sufficiente a determinare l'inversione dell'onere probatorio a carico del cedente non risultando certamente necessario a fronte di tale probante e completo quadro indiziario un'ulteriore documentazione probatoria di cui il giudice di primo grado contesta la mancata allegazione.
A differenza di quanto affermato dalla resistente, infatti, nella fattispecie in esame mediante l'ordinaria diligenza si sarebbe facilmente (mediante una verifica in loco, con una visura storica, con un riscontro sulle autovetture cedute) accertare l'inesistenza dei presupposti per la qualifica di esportatore abituale da parte dei cessionari vista anche la configurazione della società clienti quale "cartiere" prive di strutture operative reali, la mancata presentazione dei bilanci d'esercizio, il mancato esercizio di un'attività di esportazione/ importazione, dati falcimente riscontrabili mediante anche una semplice verifica sulla Camera di Commercio, il tutto anche a prescindere dai profili fiscali dati dagli acclarati omessi versamenti, dalla mancata presentazione delle dichiarazioni, è da rilevare, inoltre, che l'Amministratore della società ricorrente, in sede di redazione del PVC, ignorava chi fossero le società cessionarie.
Da tanto tale motivo di appello, in riforma della sentenza di primo grado, non può che essere accolto.
Esaminando gli altri motivi di ricorso puntualmente richiamati in sede di appello incidentale va considerato quanto segue.
Sul difetto del contraddittorio procedimentale va osservato che tale contraddittorio si è regolarmente tenuto, vi è sì l'obbligo di valutare, a pena di nullità, da parte della Pubblica Amministrazione le contestazioni mosse dal contribuente ma non di aderire alle tesi difensive nè di esplicare le ragioni per cui non abbia aderito.
Spetta al contribuente provare che le informazioni fornite avrebbero potuto influenzare in modo concreto l'esito del procedimento amministrativo (c.d. prova di resistenza vedi Cass. S.U. n. 21271/2025 per cui “la violazione dell'obbligo di contraddittorio procedimentale comporta l'invalidità dell'atto "purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito, a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo”) prova che nel caso specifico non vi è.
Sul difetto di motivazione dell'atto accertativo va osservato che la motivazione deve indicare i motivi posti a base dell'accertamento senza richiamare integralmente le risultanze dell'eventuale indagine penale posta a suo fondamento, in pratica, così come accade nel caso di specie, la motivazione deve indicare i presupposti, il quadro presuntivo e gli elementi indiziari posti a base del recupero dell'imposta e nel caso specifico non può che essere preso atto che tale adempimento sia stato puntualmente assolto a guisa tale da permettere al contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa.
Non può essere invocata nel caso specifico la c.d. causa di non punibilità prevista dall'art. 6 c. 2 del D.lgs
472/97, così come modificata dal d.Lgs. 175/2014, atteso che la suddetta norma si è limitata a porre a carico del cessionario l'obbligo della trasmissione delle lettere di intento senza, però, esentare il cedente da qualsiasi conseguenza relativa pregiudizievole per la mancanza dei presupposti di legge.
Non può essere accolta l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale dell'Ufficio accertatore in quanto il trasferimento della sede legale è avvenuta solo in data 13/10/2022 per cui per l'anno 2020 sussisteva la competenza dell'Ufficio accertatore.
Quanto al decorso del termine decadenziale quinquennale al 31/12/2023 l'oggetto del contendere è dato dall'applicabilità dell'articolo 67 del DL n. 18/2020, con cui il legislatore ha disposto per l'Agenzia delle Entrate
e per altri enti impositori la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, prevedendo altresì una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza, richiamando le disposizioni dell'articolo 12 del D.lgs 159/15 “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e
3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” ai periodi successivi all'anno di imposta 2020 con il conseguente effetto a cascata sui successi anni di 85 giorni previsto dal su indicato articolo.
Con la circolare 11/E/2020 l'amministrazione finanziaria ha espresso il proprio parere in merito all'interpretazione di tali disposizioni, affermando che lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, opererebbe anche per gli accertamenti che non scadono nell'anno 2020 e quindi, per gli atti relativi ai periodi d'imposta anche successivi all'anno 2015, che contengano al loro “interno”, nel computo dei termini medesimi, il periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020.
Per effetto di tale interpretazione, l'anno fiscale per le amministrazioni finanziarie, si chiude non già al 31 dicembre di ogni periodo d'imposta, bensì è spostato in avanti di 85 giorni, cadendo perciò nel marzo del periodo d'imposta successivo. Termine utile per emettere e notificare gli atti impositivi per tutte le annualità successive, che contengano, nel computo dei relativi termini, il suddetto periodo emergenziale.
Per dirimere il contrasto interpretativo sorto in merito all'estendibilità del suddetto effetto a cascata le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce e Gorizia disposero il rinvio pregiudiziale alla Corte di
Cassazione ex art. 363 bis, comma 1 codice di procedura civile.
L'intervento nomofilattico della Suprema Corte veniva così sollecitato allo scopo di superare definitivamente l'impasse interpretativo e così assicurare una più uniforme applicazione della disciplina qui in esame.
Con l'ordinanza n. 960/2025 della prima sezione civile della Corte di Cassazione che si è pronunciata, per la prima volta, a favore della tesi della proroga generalizzata o “a cascata”, seppur con riferimento a crediti di natura extratributaria affermando che la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da COVID.
Secondo i giudici di legittimità, tale interpretazione trova fondamento sia nel dato letterale dell'articolo 67, sia nel richiamo espresso all'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina in via generale gli effetti delle sospensioni per eventi eccezionali, ne consegue che il termine prescrizionale deve considerarsi prorogato di 85 giorni, ossia per la medesima durata della sospensione emergenziale.
In altri termini, la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ricadono all'interno del periodo
8 marzo – 31 maggio 2020, ma, per così dire, “congela” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
Tale interpretazione è stata confermata dal decreto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
1630/2025 che, interpretando l'art. 67 del Decreto cd “Cura Italia”(DL 18/2020), ha ritenuto che - comportando le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, o contributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, come disposto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68, d.l. n.
18/2020, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza. In sostanza, con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
I giudici hanno preliminarmente ricordato come «il termine di decadenza costituisca ineludibile baluardo di certezza, non suscettibile di deroghe, variazioni, sospensioni o proroghe, se non nei ristretti e ben determinati limiti imposti dalla legge…» che, secondo quanto, in più occasioni, indicato dalla Corte costituzionale (n.
280/2005; n. 247/2011; n. 200/2021) non può mai configurare un termine “mobile”, cioè lasciato a variabili contingenti e, tanto meno, alle scelte della parte tenuta a rispettarlo. Ripercorrendo, quindi, il quadro normativo che ha caratterizzato il periodo pandemico, la Corte ha osservato che la “sospensione” di 85 giorni invocata dall'Ufficio ex art. 67 “Cura Italia” e relativa disciplina sia stata superata, con riguardo al termine di decadenza per gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, dalle specifiche disposizioni introdotte poco dopo con il decreto cd “Rilancio” (art. 157, d.l. 34/2020) con il quale il legislatore emergenziale ha prescritto che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 278, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”. Tale norma, hanno precisato gli interpreti, ha sostanzialmente esaurito in toto la disciplina emergenziale con riferimento alla notifica degli atti ivi indicati. Quid iuris? Che senso avrebbe, si è chiesto la Corte, ipotizzare che il legislatore emergenziale abbia, nel contempo, imposto all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti impositori il rispetto del termine decadenziale ordinario per gli atti di accertamento in scadenza il 31 dicembre 2020 (anno di pandemia) - con mera proroga del termine per la notifica, ai sensi del citato art. 157 del d.l. Rilancio - e lo abbia, invece, tout court differito di 85 giorni per gli accertamenti degli anni successivi, i cui termini di decadenza andavano (o andranno) a scadere quando l'emergenza è ormai largamente superata? Peraltro, hanno aggiunto i giudici, anche a voler ritenere circoscritta la disciplina di cui all'art. 157 d.l. “Rilancio” unicamente alla scadenza del 31 dicembre 2020, dovendosi avere riguardo al comma 4 dell'art. 67 d.l. “Cura Italia” (esso solo specificamente dettato per i termini di decadenza e prescrizione per la notifica degli atti), ne risulterebbe, parimenti, l'inapplicabilità di uno spostamento afferente anni successivi e/o della c.d. “sospensione a cascata”, posto che il comma 4 citato rimanda ai soli commi 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2015. Ebbene, hanno affermato a chiare lettere gli interpreti, il comma 1 dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, «frettolosamente letto dalla pronuncia della III Sezione civile della Suprema Corte n. 960/2025 (tanto che, in quel caso, neppure si trattava del termine per la notifica degli atti di accertamento, bensì degli atti di riscossione, assai diversamente disciplinati dall'art. 68, d.l. n.
18/2020), non avvalora affatto una sospensione del termine per la notifica valevole per tutti gli anni transitanti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, ma dice, invece, che il periodo temporale di sospensione degli incombenti relativi a detto periodo vale, ai fini della decadenza e prescrizione, nella stessa corrispondente misura in cui valgono le disposizioni in materia di sospensione per i termini dei versamenti e degli adempimenti dei contribuenti». Pertanto, ha concluso la Corte, il parametro per identificare la specifica disciplina valevole ai fini della decadenza e prescrizione è costituito, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015, da quanto disposto per i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi: la disposizione in materia di sospensione dei termini per i versamenti e per gli adempimenti è rinvenibile, nella specifica disciplina emergenziale Covid, nell'art. 62, d.l. n. 18/2020, che si riferisce inequivocabilmente ai versamenti e adempimenti “che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, destinati, quindi, ad assumere rilevanza non solo “a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali”, ma, per il “corrispondente periodo di tempo”, anche “a favore degli enti impositori”, con riguardo ai termini di decadenza, che sono, dunque, quelli che, parallelamente, “scadono” in quel periodo.
In base al su indicato quadro normativo e giurisprudenziale anche tale eccezione va rigettata.
In merito all'inapplicabilità della recidiva l'eccezione è infondata poiché la sanatoria delle liti pendenti non determina l'inapplicabilità della recidiva per chi abbia commesso nei tre anni antecedenti analoghe contestazioni per cui essa è legittimamente applicata.
Risulta infondata anche l'eccezione relativa all'errato quadro sanzionatorio poiché nel caso di specie il quadro sanzionatorio risulta correttamente applicato.
Per quanto su esposto va accolto l'appello principale, va rigettato l'appello incidentale e va riformata la sentenza di primo grado, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate così come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.000,00 quanto al primo grado ed in complessivi € 4.000,00 quanto al grado di appello.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 17, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
CIARDIELLO STEFANO, OR
VERRONE FILIPPO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4555/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17735/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
5 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF506MD03546 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 480/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Appellante: Illustra i motivi di appello e chiede la riforma della sentenza di primo grado.
Appellato: Chiede la conferma della sentenza di primo grado richiamando i motivi di ricorso su cui insiste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto di appello l'Agenzia delle Entrate DP II di Napoli impugna la sentenza n. 17735/5/2024, emessa dalla sezione V della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 RL (CF P.IVA_1), nella persona del l.r.p.t. sig. Nominativo_1, difesa dall'avv.to Difensore_1 , avverso l'avviso di accertamento n. TF506MD03546/2017 con cui consequenzialmente al PVC redatto in data 23/01/2024 dalla Guardia di Finanza di Napoli veniva recuperata per l'indebito utilizzo di dichiarazioni di intento, in assenza dei presupposti di legge, l'imposta IVA per euro
224.390,43, per l'anno 2017, per l'acquisto di autovetture ( la società ha per oggetto il commercio di autovetture di marchi determinati) da società c.d. “cartiere” e come tali falsamente qualificabili quali esportatori abituali.
La richiesta di pagamento nasceva, infatti, in seguito a seguito di un'attività delegata diretta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova alla Guardia di Finanza di Genova nell'ambito del procedimento n. 2902/19/2021 (relativo alla società Società_1 RL) con cui era stato accertato un articolato meccanismo di “frode carosello IVA” perpetrato mediante l'utilizzo di false lettere d'intento emesse da imprese qualificabili come “cartiere” e, precisamente per quanto riguarda l'appellata Resistente_1 RL dalle seguenti quattro società con cui essa aveva intrattenuto rapporti commerciali:
le società ET (per un importo di euro 236.906,50), IE RL (per un importo di euro 22.500,00) TÀ RL ( per un importo di euro 319.150,00) e À_ RL (per un importo di euro 441.400,00) risultanti aver presentato false lettere d'intento, quali esportatori abituali senza averne i presupposti di legge.
In relazione alle quattro società la Guardia di Finanza di Napoli aveva rilevato le seguenti criticità:
Quanto alla ET: aveva presentato la dichiarazione dei redditi unicamente per l'anno di imposta 2016, dalla consultazione della banca dati dell'Agenzia delle entrare “ IC profilato “non aveva effettuato scambi ossia cessioni/esportazioni intracomunitarie;
non aveva presentato bilanci di esercizio;
aveva dichiarato di avere un solo dipendente;
Quanto alla Device car RL: dalla consultazione della banca dati dell'Agenzia delle entrare “IC profilato
“non aveva effettuato scambi ossia cessioni/esportazioni intracomunitarie;
non aveva presentato bilanci di esercizio se non nell'anno 2011; non aveva un sito WEB;
non aveva presentato la dichiarazione IVA tranne che nell'anno 2015; era cessata nell'ottobre 2017;
Quanto alla À_ RL: l'oggetto sociale non conteneva l'attività di vendita di autoveicoli;
dalla consultazione della banca dati dell'Agenzia delle entrare “IC profilato “non aveva effettuato scambi ossia cessioni/esportazioni intracomunitarie;
non si avvaleva di alcun addetto;
l'ultimo bilancio presentato risaliva al 2011; la dichiarazione IVA 2015 non indicava alcuna operazione attiva;
Quanto alla My Società_6 RL: per l'anno di imposta 2016 aveva presentato una dichiarazione IVA poco attendibile;
come rilevato dal sito Società_7 maps alla sede legale non erano rinvenibili insegne della società; dal sopralluogo del 7 Dicembre 2018 era stata rinvenuta la sede di altra società di vendita di auto-veicoli; dal web non si rinvenivano informazioni circa l'attività di esportatore abituale.
Il presupposto fondante il recupero d'imposta si basa sul principio per cui il cedente, fornitore del falso esportatore abituale, abbia agito senza adottare la diligenza dovuta per cui si presume la conoscenza e conoscibilità della frode con la conseguente emissione dell'impugnato avviso di accertamento con cui si contesta l'irregolare emissione di fatture in regime di non imponibilità, nel caso specifico l'Ufficio accertatore contestava l'abitualità del meccanismo fraudolento e la sua piena conoscibilità non avendo la ricorrente dimostrato la sua estraneità a tale meccanismo.
In particolare lamentava l'appellante, in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, con motivo poi ripreso testualmente nel presente giudizio che, ” Le analisi condotte dai finanzieri di Genova, trasmesse con nota n. 180877/2023 del 25 settembre 2023 alla GdF di Napoli e puntualmente riportate nel Processo Verbale di Constatazione, hanno chiaramente dimostrato che detti soggetti, oltre a non avere i requisiti normativamente prescritti e alla ripetuta violazione degli obblighi dichiarativi, presentavano gravi anomalie, di seguito sinteticamente elencate: x Falsa attestazione di esportatore abituale, in quanto nessuna delle società ha mai effettuato esportazioni ovvero cessioni-intra; x Mancanza di sede operativa x Mancanza di sito web aziendale x In alcuni casi, oggetto sociale incompatibile con il commercio di autoveicoli;
x Omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, omessi versamenti ed altre omissioni relative ad adempimenti contabili e fiscali;
x Mancanza di personale dipendente 13 x Attività reiterata di tali soggetti, relativa alla trasmissione di false lettere d'intento. Più nel dettaglio, i profili critici caratterizzanti i predetti soggetti, relativi, in particolare, alle società ET S.r.l. (C.F. P.IVA_2), IE S.r.l. (C.F. P.IVA_3), My Società_6 S.r.l. (C.F. P.IVA_4) e À_ S.r.l. (C.F. P.IVA_5), tali da influire sulla diligenza adottata dalla Resistente_1 RL quale destinataria delle lettere di intento, sono evidenziate nelle schede informative allegate, al presente atto, unitamente alle rispettive visure camerali aggiornate (sub 12). Si evidenzia, inoltre, che anche per il periodo d'imposta 2016 era stata contestata alla Resistente_1 Srl l'emissione di fatture in favore di soggetti emittenti “false lettere d'intento”, tra cui risultavano già le Società_8 Srl e À_ Srl, a seguito di un'attività istruttoria condotta dalla GdF di Napoli che aveva condotto all'emissione da parte dell'Ufficio di analogo avviso di accertamento n. TF503AB00443/2021, notificato in data 26/02/2021, oggetto di separato contenzioso, conclusosi per l'adesione della contribuente alla Definizione Agevolata delle controversie tributarie ex L. 197/2022, in sede di appello avverso la sentenza parzialmente favorevole di primo grado n. 11357/23/2021, depositata il 22/10/2021, che si allega sub 13. Alla luce di quanto sopra, i finanzieri napoletani hanno chiesto alla parte, in relazione ai predetti rapporti commerciali, di dimostrare di aver assunto tutte le precauzioni ritenute opportune per accertare, non solo la veridicità delle lettere di intento ricevute, ma anche l'esistenza dei presupposti soggettivi in esse dichiarati e necessari per la qualifica di esportatore abituale da parte del cliente, utili al cedente a evitare la contestazione a proprio carico di indebita emissione di fatture in sospensione d'imposta. A tal riguardo si precisa sin da ora che, secondo consolidata Giurisprudenza di legittimità, richiamata anche in atto, il cedente, nel fatturare in esenzione di imposta, non può limitarsi ad una verifica meramente formale della trasmissione e della veridicità della dichiarazione di intento, ma è, al contrario, tenuto ad esercitare un livello di cautela e diligenza minime, tali da scongiurare fatturazioni in esenzione IVA a soggetti che presentino caratteristiche ictu oculi incompatibili con lo status di esportatore abituale. Ne consegue, come insegna la Cassazione, che nel caso in cui il cedente fatturi in esenzione IVA, nonostante la presenza di evidenti sintomi di anomalia in capo all'acquirente, deve considerarsi raggiunta la prova della sua consapevolezza (Cassazione Civile, sez. V, Ordinanza 24 gennaio 2019, n. 1988).”, rilevava, altresì che “ nel caso di specie la Resistente_1 non ha dato prova di avere adottato le cautele necessarie e profuso l'impegno ordinariamente richiesto allo scopo, né dimostra, comunque, - in tal modo non ottemperando all'onere ben delineato dalla Corte di Cassazione -quali verifiche essa ebbe, non in astratto, ma che avrebbe potuto fare -in fronte della richiesta da parte degli acquirenti , di effettuare acquisti senza IVA.”.
Impugnava il suddetto accertamento la società Resistente_1 RL con motivi di ricorso poi testualmente ripresi nel presente processo di appello in sede di controdeduzionio costituite:
- dall'incompetenza territoriale dell'Ufficio accertatore di Napoli avendo la società sede in Roma;
- dal decorso del termine decadenziale quinquennale previsto dall'art. 43 del D.pr. 600/73 essendo il termine decadenziale ivi previsto spirato al 31/12/2023;
-dalla violazione del contraddittorio preventivo ex art. 6 bis della Legge 2012/2000 per il mancato riscontro alle deduzioni difensive;
-dalla violazione dell'onere probatorio a carico esclusivo dell'Ufficio accertatore dovendo l'Ufficio fornire la prova della frode imputata ai clienti, gli elementi esposti in sede di accertamento risultano desumibili esclusivamente da banca date accessibili dalla sola Pubblica Amministrazione, la Resistente_1 RL non era, pertanto, in grado di valutare tali elementi ed era onere dell'Ufficio fornire la prova dei suddetti elementi, tale prova risulta assolutamente assente nel procedimento non essendo tali fatti risultanti dalla verifica effettuata nei confronti della Resistente_1 RL e per di più non risulta fornita la prova della conoscenza da parte della Resistente_1 RL del meccanismo fraudolento messo in essere l'erroneità del quadro sanzionatorio applicato;
-dalla violazione del legittimo affidamento della buona fede del contribuente in applicazione del D.lgs.
175/2014 che ha trasferito in capo all'esportatore abituale/cessionario l'esclusivo obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento con la conseguenza che il fornitore può effettuare la cessione senza applicazione dell'IVA all'atto del ricevimento della richiamata dichiarazione d'intento per cui il cedente deve solo verificare che la lettera di intento sia stata trasmessa telematicamente e riepilogare nella dichiarazione IVA i date relativi delle cessioni effettuate a fronte delle lettere di intenti ricevute;
-dall'inesistenza del vincolo di solidarietà ed il difetto di motivazione dell'atto accertativo;
-dall'impossibilità da parte della ricorrente di accertare i presupposti dell'intento frodatorio non essendo gli elementi che attestano la mancanza dei presupposti per la qualifica di esportatore abituale in quanto non nella sua disponibilità: contestazione del presupposto della conoscibilità;
-dalla mancata allegazione degli atti, motivazione per relationem;
-dalla errata applicazione del quadro sanzionatorio, nonchè dall'inesistenza della contestata recidiva.
L'Agenzia delle Entrate si era regolarmente costituita nel giudizio di primo grado contestando la legittimità dell'accertamento con motivi poi integralmente richiamati nel presente procedimento di appello.
Con la richiamata sentenza n. 17735/5/2024 la Corte di Giustizia di primo grado accoglieva il ricorso nel merito rilevando quale unico e sostanziale motivo la mancata allegazione della prova della fittizietà dei cessionari in quanto pur essendo richiamati precisi elementi di contestazione sull'inesistenza dei presupposti per la qualifica di esportatori abituali essi non erano stati provati medinate l'allegazione della necessaria documentazione in possess0o e conoscenza del solo Ufficio Finanziario.
Impugna la sentenza l'Agenzia delle Entrate richiamando integralmente l'atto di costituzione in giudizio, così come testualmente riportato nell'atto di appello, e le motivazioni in esso dettagliate.
Viene, preliminarmente, richiamata la sentenza n.839/17/2023, ai fini dell'applicazione al presente procedimento di quanto in essa statuito, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
Campania avente ad oggetto il medesimo accertamento relativo all'annualità 2016 e nel merito viene chiesta la riforma della sentenza di primo grado non avendo in alcun modo il giudice tenuto conto del quadro indiziario già sottoposto alla sua attenzione così come risultante dai PVC nonché dalla documentazione probatoria già depositata nel fascicolo di primo grado costituita dalle schede cessionari e dalle visure camerali.
Si è costituita la Resistente_1 RL che ha preliminarmente rilevato l'inammissibilità del motivo di appello, in quanto proposto per la prima volta nel suddetto grado di giudizio relativa all'intervenuto giudicato della sentenza n.
839/17/2023 ed eccependo che per il suddetto procedimento per l'anno 2016 era intervenuta la sanatoria delle liti pendenti, così come provato dalla documentazione che viene versata in atti, in diritto e nel merito richiama integralmente i motivi di ricorso così come su già dettagliati e chiede la conferma della sentenza di primo grado. L'appello è stato discusso all'udienza del 23 gennaio 2026 dove la parti hanno richiamato integralmente e dettagliatamente quanto già esposto nell'atto di appello e costituzione in giudizio ed ove è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettato il motivo principale di appello relativo al giudicato della sentenza n. 839/17/2023 trattandosi in primo luogo di motivo posto per la prima volta in sede di appello e come tale inammissibile e per di più riguardante si un'analoga fattispecie ma un diverso periodo impositivo.
Ciò considerato va esaminato preliminarmente il motivo di appello dato dall'inesistenza dei presupposti per l'applicabilità della qualifica di esportatore abituale da parte dei cessionari stante l'inesistenza dei requisiti di legge ( soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d'affari) e dal consequenziale recupero dell'imposta Iva stante il mancato assolvimento da parte del cedente dell'ordinaria diligenza al fine del controllo dell'esistenza dei suddetti requisiti.
Sostiene, infatti, l'Amministrazione che il recupero operi a prescindere dalla conoscenza dell'intento fraudolento e/o dalla partecipazione all'attività fraudolenta ma scaturisca dal mancato assolvimento dell'onere probatorio posto ad esclusivo carico del cedente di dimostrare di aver adottato tutte gli accorgimenti utili e/o necessari al fine di evitare la partecipazione alla frode (fra le molte Cassaz. 1988/2019, 9940/2015).
Sostiene, altresì, che nel caso in esame il quadro indiziario così come risultante dagli atti depositati sia più che sufficiente a dimostrare l'inesistenza della suddetta ordinaria diligenza.
'E da considerare che il regime di non imponibilità IVA previsto per gli “esportatori abituali” di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), DPR 633/1972, consente a tali soggetti di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta nei limiti del plafond disponibile. Il sistema è volto ad evitare l'accumulo strutturale di crediti IVA in capo agli operatori che svolgono attività con l'estero in regime di non imponibilità. Affinché le forniture possano essere legittimamente effettuate in sospensione d'imposta, il cessionario/committente deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione d'intento e il cedente/prestatore deve verificarne telematicamente l'avvenuta presentazione. Tale verifica costituisce un obbligo essenziale: la sua omissione comporta una sanzione pari al 70% dell'IVA non applicata, oltre al recupero dell'imposta (art. 7, comma 4-bis, D.lgs. 471/1997).
Nonostante la norma preveda che, in caso di dichiarazione ideologicamente falsa, rispondano
“esclusivamente” i soggetti che l'hanno rilasciata (art. 7, comma 3, secondo periodo, D.lgs. 471/1997), la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente adottato un orientamento più rigoroso.
Secondo la Corte di Cassazione (ordinanze nn. 21569/2025, 21568/2025, 21567/2025, 16923/2025,
12463/2025), il fornitore deve dimostrare di avere adottato tutte le misure ragionevoli per evitare di partecipare – anche inconsapevolmente – ad una frode imperniata sull'utilizzo di un falso plafond, ne deriva che il mero controllo telematico della dichiarazione d'intento non è sufficiente a escludere la responsabilità del cedente, qualora l'operazione si inserisca in un contesto fraudolento riconoscibile da segnali oggettivi.
L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16923/2025, che conferma una costante giurisprudenza, ha elencato una serie di elementi sintomatici che, valutati complessivamente, possono far emergere dubbi sulla veridicità della dichiarazione d'intento e sull'effettiva operatività del cessionario:
·divergenza tra luogo effettivo di scarico della merce e quello indicato nei DDT;
·assenza di strutture idonee allo scarico e deposito presso l'indirizzo dichiarato come sede della società cessionaria;
·percorso di trasporto difforme rispetto a quello indicato nelle fatture;
·mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali e omessi versamenti;
·cessioni sottocosto da parte dell'acquirente;
·pagamenti sempre anticipati o contestuali all'emissione delle fatture;
·assenza del cessionario dalla banca dati VIES;
·mancato deposito dei bilanci.
La presenza di tali anomalie anche singolarmente esistenti impone all'operatore diligente una condotta particolarmente attenta e attiva.
La Corte ha, quindi, dettato il seguente principio di diritto applicabile al caso di specie:
”in tema di cessioni in regime di sospensione d'imposta ex art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 633 del
1972, qualora la dichiarazione d'intento si riveli ideologicamente falsa perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito avvalersi del regime agevolato quando, anche in base ad elementi presuntivi, disponga di elementi tali da sospettare l'esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere. Il giudice di merito deve valutare effettivamente e compiutamente il coacervo indiziario addotto dall'Amministrazione finanziaria al fine di verificare se, in base agli elementi complessivamente considerati, un avveduto operatore professionale avrebbe potuto dedurre che le dichiarazioni d'intento fossero false e avrebbe avuto modo di sospettare dell'irregolarità della documentazione, non potendo limitarsi ad affermazioni apodittiche prive di effettiva disamina degli indizi”.
Deve essere, quindi, alla luce dei principi su dettati, osservato, che qualora, la dichiarazione di intento sia emessa da un soggetto privo dei presupposti operativi grava esclusivamente sul cedente l'onere di operare con diligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere per evitare la partecipazione alla frode.
In pratica in applicazione dei principi su statuiti egli deve dimostrare l'assenza di un proprio coinvolgimento nell'attività fraudolenta e su lui grava l'onere probatorio, in presenza di ragionevoli indizi, di non essere stato a conoscenza dell'assenza delle condizioni per l'applicazione di detto regime e/o di non averne potuto avere contezza.
Orbene esaminando la vicenda in oggetto alla luce della documentazione versata in atti non può che essere constatata, in base al quadro indiziario risultante dall'avviso di accertamento, dalle risultanze dei PVC allegati, dalle visure camerali e dalle schede cessionari, dalla verifica sulle autovetture vendute, dalle dichiarazioni rese dall'amministratore unico dell'appellata, l'assenza dell'ordinaria diligenza richiesta dalla giurisprudenza su citata e deve essere preso atto della giustezza delle contestazioni mosse dall'appellante sia nell'accertamento che in sede di appello relative al mancato assolvimento dell'onere probatorio posto, a differenza di quanto affermato dal giudice di primo grado, a carico esclusivo del cedente.
In effetti non può che essere preso atto che, sulla base della documentazione versata in atti, l'Amministrazione finanziaria ha descritto un quadro indiziario di per sé stesso sufficiente a determinare l'inversione dell'onere probatorio a carico del cedente non risultando certamente necessario a fronte di tale probante e completo quadro indiziario un'ulteriore documentazione probatoria di cui il giudice di primo grado contesta la mancata allegazione.
A differenza di quanto affermato dalla resistente, infatti, nella fattispecie in esame mediante l'ordinaria diligenza si sarebbe facilmente (mediante una verifica in loco, con una visura storica, con un riscontro sulle autovetture cedute) accertare l'inesistenza dei presupposti per la qualifica di esportatore abituale da parte dei cessionari vista anche la configurazione della società clienti quale "cartiere" prive di strutture operative reali, la mancata presentazione dei bilanci d'esercizio, il mancato esercizio di un'attività di esportazione/ importazione, dati falcimente riscontrabili mediante anche una semplice verifica sulla Camera di Commercio, il tutto anche a prescindere dai profili fiscali dati dagli acclarati omessi versamenti, dalla mancata presentazione delle dichiarazioni, è da rilevare, inoltre, che l'Amministratore della società ricorrente, in sede di redazione del PVC, ignorava chi fossero le società cessionarie.
Da tanto tale motivo di appello, in riforma della sentenza di primo grado, non può che essere accolto.
Esaminando gli altri motivi di ricorso puntualmente richiamati in sede di appello incidentale va considerato quanto segue.
Sul difetto del contraddittorio procedimentale va osservato che tale contraddittorio si è regolarmente tenuto, vi è sì l'obbligo di valutare, a pena di nullità, da parte della Pubblica Amministrazione le contestazioni mosse dal contribuente ma non di aderire alle tesi difensive nè di esplicare le ragioni per cui non abbia aderito.
Spetta al contribuente provare che le informazioni fornite avrebbero potuto influenzare in modo concreto l'esito del procedimento amministrativo (c.d. prova di resistenza vedi Cass. S.U. n. 21271/2025 per cui “la violazione dell'obbligo di contraddittorio procedimentale comporta l'invalidità dell'atto "purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito, a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo”) prova che nel caso specifico non vi è.
Sul difetto di motivazione dell'atto accertativo va osservato che la motivazione deve indicare i motivi posti a base dell'accertamento senza richiamare integralmente le risultanze dell'eventuale indagine penale posta a suo fondamento, in pratica, così come accade nel caso di specie, la motivazione deve indicare i presupposti, il quadro presuntivo e gli elementi indiziari posti a base del recupero dell'imposta e nel caso specifico non può che essere preso atto che tale adempimento sia stato puntualmente assolto a guisa tale da permettere al contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa.
Non può essere invocata nel caso specifico la c.d. causa di non punibilità prevista dall'art. 6 c. 2 del D.lgs
472/97, così come modificata dal d.Lgs. 175/2014, atteso che la suddetta norma si è limitata a porre a carico del cessionario l'obbligo della trasmissione delle lettere di intento senza, però, esentare il cedente da qualsiasi conseguenza relativa pregiudizievole per la mancanza dei presupposti di legge.
Non può essere accolta l'eccezione relativa all'incompetenza territoriale dell'Ufficio accertatore in quanto il trasferimento della sede legale è avvenuta solo in data 13/10/2022 per cui per l'anno 2020 sussisteva la competenza dell'Ufficio accertatore.
Quanto al decorso del termine decadenziale quinquennale al 31/12/2023 l'oggetto del contendere è dato dall'applicabilità dell'articolo 67 del DL n. 18/2020, con cui il legislatore ha disposto per l'Agenzia delle Entrate
e per altri enti impositori la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, prevedendo altresì una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza, richiamando le disposizioni dell'articolo 12 del D.lgs 159/15 “Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e
3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” ai periodi successivi all'anno di imposta 2020 con il conseguente effetto a cascata sui successi anni di 85 giorni previsto dal su indicato articolo.
Con la circolare 11/E/2020 l'amministrazione finanziaria ha espresso il proprio parere in merito all'interpretazione di tali disposizioni, affermando che lo spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, opererebbe anche per gli accertamenti che non scadono nell'anno 2020 e quindi, per gli atti relativi ai periodi d'imposta anche successivi all'anno 2015, che contengano al loro “interno”, nel computo dei termini medesimi, il periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020.
Per effetto di tale interpretazione, l'anno fiscale per le amministrazioni finanziarie, si chiude non già al 31 dicembre di ogni periodo d'imposta, bensì è spostato in avanti di 85 giorni, cadendo perciò nel marzo del periodo d'imposta successivo. Termine utile per emettere e notificare gli atti impositivi per tutte le annualità successive, che contengano, nel computo dei relativi termini, il suddetto periodo emergenziale.
Per dirimere il contrasto interpretativo sorto in merito all'estendibilità del suddetto effetto a cascata le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce e Gorizia disposero il rinvio pregiudiziale alla Corte di
Cassazione ex art. 363 bis, comma 1 codice di procedura civile.
L'intervento nomofilattico della Suprema Corte veniva così sollecitato allo scopo di superare definitivamente l'impasse interpretativo e così assicurare una più uniforme applicazione della disciplina qui in esame.
Con l'ordinanza n. 960/2025 della prima sezione civile della Corte di Cassazione che si è pronunciata, per la prima volta, a favore della tesi della proroga generalizzata o “a cascata”, seppur con riferimento a crediti di natura extratributaria affermando che la sospensione di 85 giorni non opera soltanto per le attività che devono essere espletate all'interno dell'arco temporale 8 marzo-31 maggio 2020, ma è destinata a produrre uno slittamento generalizzato del decorso di tutti i termini di prescrizione in corso durante il periodo di emergenza da COVID.
Secondo i giudici di legittimità, tale interpretazione trova fondamento sia nel dato letterale dell'articolo 67, sia nel richiamo espresso all'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che disciplina in via generale gli effetti delle sospensioni per eventi eccezionali, ne consegue che il termine prescrizionale deve considerarsi prorogato di 85 giorni, ossia per la medesima durata della sospensione emergenziale.
In altri termini, la sospensione non si limita a differire le sole scadenze che ricadono all'interno del periodo
8 marzo – 31 maggio 2020, ma, per così dire, “congela” il decorso di tutti i termini in corso, facendoli riprendere esattamente dal punto in cui si erano interrotti, con un conseguente slittamento in avanti della scadenza finale pari alla durata della sospensione stessa.
Tale interpretazione è stata confermata dal decreto delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
1630/2025 che, interpretando l'art. 67 del Decreto cd “Cura Italia”(DL 18/2020), ha ritenuto che - comportando le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, o contributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, come disposto dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68, d.l. n.
18/2020, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza. In sostanza, con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
I giudici hanno preliminarmente ricordato come «il termine di decadenza costituisca ineludibile baluardo di certezza, non suscettibile di deroghe, variazioni, sospensioni o proroghe, se non nei ristretti e ben determinati limiti imposti dalla legge…» che, secondo quanto, in più occasioni, indicato dalla Corte costituzionale (n.
280/2005; n. 247/2011; n. 200/2021) non può mai configurare un termine “mobile”, cioè lasciato a variabili contingenti e, tanto meno, alle scelte della parte tenuta a rispettarlo. Ripercorrendo, quindi, il quadro normativo che ha caratterizzato il periodo pandemico, la Corte ha osservato che la “sospensione” di 85 giorni invocata dall'Ufficio ex art. 67 “Cura Italia” e relativa disciplina sia stata superata, con riguardo al termine di decadenza per gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate, dalle specifiche disposizioni introdotte poco dopo con il decreto cd “Rilancio” (art. 157, d.l. 34/2020) con il quale il legislatore emergenziale ha prescritto che “in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 278, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio
2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”. Tale norma, hanno precisato gli interpreti, ha sostanzialmente esaurito in toto la disciplina emergenziale con riferimento alla notifica degli atti ivi indicati. Quid iuris? Che senso avrebbe, si è chiesto la Corte, ipotizzare che il legislatore emergenziale abbia, nel contempo, imposto all'Agenzia delle Entrate e agli altri enti impositori il rispetto del termine decadenziale ordinario per gli atti di accertamento in scadenza il 31 dicembre 2020 (anno di pandemia) - con mera proroga del termine per la notifica, ai sensi del citato art. 157 del d.l. Rilancio - e lo abbia, invece, tout court differito di 85 giorni per gli accertamenti degli anni successivi, i cui termini di decadenza andavano (o andranno) a scadere quando l'emergenza è ormai largamente superata? Peraltro, hanno aggiunto i giudici, anche a voler ritenere circoscritta la disciplina di cui all'art. 157 d.l. “Rilancio” unicamente alla scadenza del 31 dicembre 2020, dovendosi avere riguardo al comma 4 dell'art. 67 d.l. “Cura Italia” (esso solo specificamente dettato per i termini di decadenza e prescrizione per la notifica degli atti), ne risulterebbe, parimenti, l'inapplicabilità di uno spostamento afferente anni successivi e/o della c.d. “sospensione a cascata”, posto che il comma 4 citato rimanda ai soli commi 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2015. Ebbene, hanno affermato a chiare lettere gli interpreti, il comma 1 dell'art. 12 d.lgs. n. 159/2015, «frettolosamente letto dalla pronuncia della III Sezione civile della Suprema Corte n. 960/2025 (tanto che, in quel caso, neppure si trattava del termine per la notifica degli atti di accertamento, bensì degli atti di riscossione, assai diversamente disciplinati dall'art. 68, d.l. n.
18/2020), non avvalora affatto una sospensione del termine per la notifica valevole per tutti gli anni transitanti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, ma dice, invece, che il periodo temporale di sospensione degli incombenti relativi a detto periodo vale, ai fini della decadenza e prescrizione, nella stessa corrispondente misura in cui valgono le disposizioni in materia di sospensione per i termini dei versamenti e degli adempimenti dei contribuenti». Pertanto, ha concluso la Corte, il parametro per identificare la specifica disciplina valevole ai fini della decadenza e prescrizione è costituito, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 12, d.lgs. n. 159/2015, da quanto disposto per i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi: la disposizione in materia di sospensione dei termini per i versamenti e per gli adempimenti è rinvenibile, nella specifica disciplina emergenziale Covid, nell'art. 62, d.l. n. 18/2020, che si riferisce inequivocabilmente ai versamenti e adempimenti “che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, destinati, quindi, ad assumere rilevanza non solo “a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali”, ma, per il “corrispondente periodo di tempo”, anche “a favore degli enti impositori”, con riguardo ai termini di decadenza, che sono, dunque, quelli che, parallelamente, “scadono” in quel periodo.
In base al su indicato quadro normativo e giurisprudenziale anche tale eccezione va rigettata.
In merito all'inapplicabilità della recidiva l'eccezione è infondata poiché la sanatoria delle liti pendenti non determina l'inapplicabilità della recidiva per chi abbia commesso nei tre anni antecedenti analoghe contestazioni per cui essa è legittimamente applicata.
Risulta infondata anche l'eccezione relativa all'errato quadro sanzionatorio poiché nel caso di specie il quadro sanzionatorio risulta correttamente applicato.
Per quanto su esposto va accolto l'appello principale, va rigettato l'appello incidentale e va riformata la sentenza di primo grado, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate così come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello; Condanna la parte appellata al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 3.000,00 quanto al primo grado ed in complessivi € 4.000,00 quanto al grado di appello.