Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2110/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Barbara De Munari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2110 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. VIANELLO CHIARA, come da mandato in Parte_1
atti;
e
, con l'avv. BUSO MONIA, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni delle parti in ordine al divorzio congiuntamente rassegnate nelle note scritte depositate il 25.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 08.04.2025:
CHIEDE che l'On.le Giudice adito Voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e CP_1
nel Comune di Valeggio sul IO (VR), trascritto nel Registro degli Atti di Parte_1
Matrimonio del medesimo comune nell'anno 1999 al n. 24, p. 2, serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Valeggio sul IO (VR) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la residenza ove meglio creda, prestandosi il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio, per sé e per i figli minorenni;
Per_
3. i figli e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con cui Per_2
trascorreranno pari tempo (ovvero due settimane anche non consecutive con ciascun genitore), manterranno la residenza presso la casa coniugale dove vivrà il padre, in Padova (PD), via A. Da
Rio n. 23;
4. relativamente alle vacanze natalizie e pasquali il padre e la madre si alterneranno di anno in anno e i minori rimarranno un periodo di tempo uguale presso ciascun genitore, pari alla metà del periodo riconosciuto da calendario scolastico;
5. relativamente alle vacanze estive, i genitori continueranno a seguire le modalità di visita e frequentazione come concordate durante l'anno scolastico. In ogni caso i genitori dovranno accordarsi per le ferie entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno;
6. il Sig. si obbliga a versare a titolo di contributo nel mantenimento di ciascun figlio una Pt_1
somma mensile pari ad €. 500,00= (euro cinquecento/00=), quindi complessivamente per i 4 figli l'importo di €. 2.000,00= (euro duemila/00), nelle seguenti modalità: per le figlie e Per_3
, maggiori d'età, ricevuto il consenso dalle stesse, con versamento diretto e con Per_4 rendicontazione alla Sig.ra nei conti correnti delle stesse per l'importo di € 150,00 CP_1
ciascuna e, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della madre, già noto, per il residuo Per_ importo, pari ad €. 350,00= ciascuna, e per i figli minori, e €. 500,00= cadauno Per_2
a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della madre, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT;
Per_
7. le parti si danno atto sin d'ora che al raggiungimento della maggiore età dei figli e e dopo aver ricevuto il loro consenso, l'importo dovuto dal padre per il loro Per_2
mantenimento verrà versato, come per le sorelle: per l'importo di € 150,00 ciascuno con versamento diretto e con rendicontazione alla Sig.ra nei conti correnti degli stessi che CP_1
verranno accesi e, per il residuo importo, pari ad € 350,00= ciascuno, a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della madre;
8. il sig. si obbliga a sostenere il 100% delle spese straordinarie (spese mediche non Pt_1
coperte dal S.S.N., spese scolastiche, spese per attività sportive e ricreative, comprese quelle di trasporto al luogo in cui viene esercitata l'attività sportiva, ed ogni altra spesa contemplata dal
Protocollo del Tribunale di Padova del 17 gennaio 2017, a cui si rimanda), che dovranno essere concordate preventivamente tra i genitori, e di cui dovrà essere esibita la relativa ricevuta;
9. la sig.ra riconosce sin d'ora non dovuto l'importo di € 500,00, per ciascuno dei figli e CP_1
delle figlie, nell'ipotesi in cui essi/esse dovessero decidere di non frequentare la casa della madre per ragioni di studio, stage formativi o altro, fermo restando che il padre, in tali ipotesi, provvederà interamente al mantenimento ordinario e straordinario dei figli/e e che la madre continuerà a rendere disponibile lo spazio per accogliere il figlio/la figlia, qualora occasionalmente faccia ritorno presso l'abitazione materna;
in tale ipotesi il Sig. si Pt_1
obbliga a versare alla Sig.ra 1/30 dei 500 euro per ogni giorno o frazione di esso in cui CP_1
ciascun figlio starà a casa della madre;
10. il Sig. si obbliga a versare a titolo di mantenimento della moglie, Sig.ra una Pt_1 CP_1
somma mensile pari ad €. 1.000,00= (euro mille/00=), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, rivalutabili annualmente secondo l'indice
ISTAT;
Per_ 11. l'assegno unico per i figli , , e continuerà ad essere percepito Per_3 Per_4 Per_2
interamente dal padre;
12. la casa coniugale, di esclusiva proprietà del Sig. , rimane assegnata a quest'ultimo, con Pt_1
gli arredi ivi esistenti;
13. i genitori sono obbligati a comunicarsi ogni eventuale cambiamento di residenza e/o domicilio;
14. spese di giudizio compensate.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario il 10/07/1999 in Valeggio sul IO (VR), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, n. 24, p. 2, Serie A, anno 1999.
Dalla loro unione sono nati i figli , il 04.01.2005 a Padova (PD), Persona_5
, il 08.12.2006 a Padova (PD), e , il Persona_6 Persona_7 Persona_8
29.04.2009 a Padova (PD).
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 28.04.2023 e la separazione è stata omologata il
08.05.2023.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337
bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e contratto il 10/07/1999, in Valeggio sul Parte_1 CP_1
IO (VR) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso
Comune, n. 24, p. 2, Serie A, anno 1999;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 15/04/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti