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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/07/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 719/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 719 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Antonio Melucci (C.F. ), elettivamente domiciliata in Sala C.F._1
Consilina (SA) alla Via Mezzacapo n. 215 presso lo studio dell'avv. Antonio Gnazzo
PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giovanni De Paola (C.F.
) e Anna Ilenia De Pascali, elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F._2
in Teggiano (SA) alla Via Salici Bonetti 16
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 161/2017, R.G. n.
[...]
240/2017, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 27/03/2017, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 63.720,01, oltre interessi e spese di procedura, in favore della pagina 1 di 9 società creditrice in forza di n. 8 fatture aventi ad oggetto la fornitura di Controparte_1
materiale edile.
Deduceva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento preventivo della negoziazione assistita. Nel merito, eccepiva la carenza dei presupposti previsti ex lege per la proposizione di ricorso per ingiunzione, l'infondatezza della pretesa creditoria azionata sia nell'an che nel quantum, l'inidoneità della documentazione esibita e depositata dalla società ricorrente a fondare la pretesa creditoria. Avanzava disconoscimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 e 215 c.p.c., in ordine al contenuto e alle sottoscrizioni apposte alle fatture e documenti di trasporto richiamati nel monitorio dall'opposta, se prodotti in originale, la non conformità all'originale se prodotti in copia.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale: “in rito dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria prevista per legge
e, per l'effetto, assegnare i termini di legge per consentirne l'esperimento; nel merito e senza alcuna rinuncia alla appena richiamata eccezione preliminare, dichiarare e/o CP_2
e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 161/2017 R.G. 240/2017. Il Parte_2
tutto con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.”
Con comparsa di costituzione, depositata in data 20/11/2017, si costituiva in giudizio la società contestando l'avversa opposizione. Eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di Controparte_1 improcedibilità della domanda. Deduceva l'idoneità della documentazione versata in atti a fondare la pretesa creditoria vantata, la mancanza dei presupposti per il disconoscimento della firma e/o della non conformità della copia all'originale, la legittimità della pretesa creditoria avanzata.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e la stessa si appalesa del tutto infondata in fatto e diritto nonché meramente pretestuosa, temeraria e dilatoria;
2) rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, dichiarare la esistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto per le ragioni sopra indicate e condannare la parte opponente al pagamento, in favore della della somma oggetto del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto ossia di €uro 63.720,01 oltre interessi dalla scadenza al soddisfo;
3) condannare la parte opponente al risarcimento per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, III
pagina 2 di 9 comma c.p.c.; 4) condannare la parte opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari. ”
Con provvedimento del 12/06/2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
23/05/2018, il precedente istruttore non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali, nonché con l'interrogatorio formale deferito dalla società opposta nei confronti del legale rappresentante della società opponente.
Subentrato sul ruolo lo scrivente, la causa veniva, dapprima, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, subiva alcuni rinvii per esigenze di ruolo.
Con ordinanza del 10/04/2025, a scioglimento della riserva assunta, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, occorre soffermarsi sull'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da parte opponente.
La soc. ha, difatti, formulato eccezione di Parte_1
improcedibilità della domanda di ingiunzione per mancato preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita
L'eccezione è priva di pregio per due ordini di ragioni.
In primo luogo, l'art. 3, co. 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo”, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, prevede che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nel caso in cui venga proposta in giudizio “una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.”: nel caso di specie, l'importo richiesto dalla in sede monitoria eccede l'importo di € 50.000,00, essendo pari ad € CP_1
63.720,01, motivo per il quale la procedura di negoziazione assistita non costituisce, nel caso di specie, condizione di procedibilità della domanda.
In secondo luogo, l'art. 3, co.3 lett. a) del citato Decreto Legge, espressamente statuisce che la disposizione di cui al comma 1 - che prevede, per l'appunto la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda - non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione.
pagina 3 di 9 Venendo al merito dell'opposizione, la stessa, per le ragioni che saranno ora esposte, appare infondata e, pertanto, non merita accoglimento: per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 161/2017 emesso dal Tribunale di Lagonegro all'esito del procedimento iscritto al n. 240/2017 R.G., deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Giova preliminarmente osservare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si istaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento del giudice, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Ciò posto in termini generali, con riguardo al caso di specie è opportuno precisare che l'azione proposta dalla società va qualificata in termini di azione di condanna CP_1 all'adempimento contrattuale: la pretesa fatta valere dall'opposta, infatti, si fonda su di un rapporto contrattuale intercorso tra le parti avente ad oggetto la fornitura di materiale edile nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2012.
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in
pagina 4 di 9 tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ancora sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Nel caso di specie, le difese articolate dalla soc. Parte_1
appaiono incompatibili con la negazione del rapporto contrattuale, atteso che, pur avendo parte opponente disconosciuto la documentazione prodotta dalla ricorrente, la stessa ha implicitamente riconosciuto l'esistenza del titolo (negoziale) posto a fondamento della pretesa creditoria azionata da controparte nella misura in cui ha eccepito, con specifico riferimento alle fatture poste a fondamento della contrapposta richiesta di pagamento, l'inesatto adempimento della prestazione gravante sulla per avere la stessa provveduto a consegnare un CP_1
quantitativo di merce inferiore a quello riportato dai relativi documenti di trasporto.
Ne consegue che deve ritenersi provata la fonte (negoziale) del diritto di credito azionato dalla gravando così sul debitore convenuto l'onere di provare l'esistenza di un fatto CP_1 estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, parte opponente, convenuta in senso sostanziale, come accennato, ha formulato un'eccezione di inesatto adempimento, deducendo la consegna di un quantitativo di merce inferiore a quanto indicato da controparte.
Ebbene, come è noto, laddove il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., egli potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento. Tali principi valgono anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente per il creditore istante – o per il debitore che ha sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. – la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto,
pagina 5 di 9 esatto adempimento. (Sez. U, n. 13533/2001; n. 8615/2006, n. 15659/2011, n. 826/2015, n.
98/2019).
Se è vero, dunque che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460
c.c. deve provare il fatto costituito dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c..
Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova. L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. È necessaria, dunque, quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (Cass. 16/01/2013 n. 890).
Nel caso in esame la società creditrice, come detto, ha allegato e provato il rapporto contrattuale mentre la debitrice opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta. Le eccezioni formulate dalla parte opponente risultano dunque oltremodo generiche e non risultano tali da superare l'onere di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.
Aggiungasi, inoltre, che, a fronte della documentazione comprovante la consegna della merce da parte della (vedi DDT in atti), non è emerso, all'esito dell'espletata istruttoria, che CP_1
parte opponente abbia mai effettivamente sollevato contestazioni rispetto ad un difetto di corrispondenza tra la merce fornita e quella indicata nei documenti di trasporto: non risulta per tabulas né è risultato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
A tale ultimo proposito, infatti, dipendente della soc. F.LL Cancellaro s.n.c. di Testimone_1
FE Cancellaro & C, sentito all'udienza del 09/06/2022, con riferimento al capitolo di prova n.
1 di cui alla memoria 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte opponente (1. “Vero che nel corso dell'anno
2012, in più occasioni, al momento della consegna della merce da parte della Parte_3
veniva riscontrato, dal Soc. F.LL Cancellaro snc di FE Cancellaro, che il quantitativo di merce
pagina 6 di 9 era inferiore a quello riportato dai relativi documenti di trasporto?”) ha dichiarato di ricordare
“che c'era qualche problema” ma di non ricordare nello specifico quale. Inoltre, lo stesso sig.
, sugli ulteriori capitoli articolati da parte opponente (2. “Vero che seguivano Tes_1 nell'immediatezza numerose contestazioni con i responsabili alle vendite della Parte_3
3. “Vero che a seguito di contestazioni delle quantità il Sig. ed il Sig. Parte_4 [...]
si sono sempre rifiutati di sottoscrivere i documenti di trasporto?” 4. “Vero che a Parte_1
seguito delle contestazioni delle quantità dei materiali la Soc. F.LL Cancellaro Snc di FE
Cancellaro, si sono sempre rifiutati di ritirare la merce?”), dichiarava di non sapere nulla.
Parimenti il teste , sentito in data 13/10/2022, sui capitoli n. 1 e n. 2 di parte Testimone_2
opponente riferiva circostanze de relato actoris, come tali prive di valenza probatoria in mancanza di ulteriori riscontri (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II ordinanza n. 8760 del 30 marzo
2021): “Di questo fatto ho sentito parlare dal titolare negli uffici sentivo queste lamentele”, “Ho saputo che sono state fatte contestazioni alla ma non sono stato mai presente”, e CP_1
dichiarando, sui capitoli 3 e 4, di non sapere nulla.
Allo stesso modo, il teste , dipendente della società opponente dal 1994 al 2021, Testimone_3 sentito all'udienza del 13/10/2022, sui capitoli nn. 1-2-3-4 articolati da parte opponente, ha così risposto: “Questo non lo posso confermare perché non ero sul posto, svolgevo il mio lavoro anche all'esterno, sui cantieri”, “Nulla so”, “Nulla so” ed ancora “Nulla so”.
Priva di pregio risulta inoltre l'eccezione, sollevata da parte opponente, di inutilizzabilità della documentazione prodotta da controparte – e segnatamente i DDT allegati al ricorso monitorio - a seguito del disconoscimento effettuato ex art. 214 c.p.c. sin dall'atto di citazione;
e ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, l'eccezione appare affetta da eccessiva genericità.
Ed invero, come è noto, “l'eccezione di disconoscimento deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (cfr. Cass., sez. V, 17 giugno 2021, n. 17313).
Nel caso di specie, invece, parte opponente si è limitata a disconoscere il contenuto e le sottoscrizioni apposte a tutta la documentazione – fatture e documenti di trasporto - prodotta dalla in sede monitoria, laddove prodotta in originale. CP_1
Inoltre, anche il disconoscimento di conformità della documentazione, laddove prodotta in copia, agli originali, appare eccessivamente generico nella misura in cui non si fa menzione alcuna pagina 7 di 9 delle parti del documento che si ritengono non conformi all'originale o delle diversità che, si ha ragione di ritenere, possano evincersi dall'esame dell'originale. Si richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità che ha efficacemente osservato come il disconoscimento ex art. 2719 c.c. va effettuato “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 16557/2019, n. 14279/2021).”
In secondo luogo, ad avvalorare l'irrilevanza del disconoscimento formulato dall'opponente, milita la circostanza per la quale lo stesso risulta avere ad oggetto non solo documentazione proveniente dalla parte contro la quale è prodotta, ma anche documentazione pacificamente sottoscritta da soggetti terzi – in particolare gli addetti al trasporto del materiale oggetto di fornitura - rispetto alla quale il disconoscimento non può avere l'effetto di infirmarne l'efficacia probatoria. Come infatti affermato di recente dalla Suprema Corte “…il disconoscimento della scrittura privata (art. 214 c.p.c.) priva di efficacia probatoria non qualsiasi documento, ma solo il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto. Quel che si ha l'onere di disconoscere, a pena di inoppugnabilità, è il documento proprio, non il documento altrui […]
“Se, dunque, una delle parti produce in giudizio un documento sottoscritto da terzi, l'unica questione di cui si può discorrere rispetto a quel documento è se esso sia o non sia una prova attendibile, ma non se sia stato validamente disconosciuto.” (Cfr. Cass. Ord. n. 9329/2024)
Alle suesposte considerazioni consegue, pertanto, la piena utilizzabilità di tutta la documentazione prodotta dalla società opposta sin dal procedimento monitorio;
documentazione che, unitamente alle dichiarazioni raccolte nell'ambito dell'istruttoria orale, comprovano l'effettiva consegna del materiale oggetto del rapporto di fornitura intercorso tra le parti in causa.
Entrambi i testi di parte opponente, , ex dipendente della società Testimone_4 Parte_1
e attuale dipendente della società opponente, sentiti all'udienza del
[...] Testimone_1
09/06/2022, hanno, infatti, riconosciuto le rispettive firme apposte ai documenti di trasporto loro riferibili e confermato la consegna delle relative forniture.
Da tutto quanto esposto consegue l'integrale rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va infine rigettata la domanda con la quale parte convenuta/opposta ha chiesto la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., atteso che per giurisprudenza pacifica "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96
c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto
pagina 8 di 9 desumibili dagli atti di causa" (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004;
21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (cfr. ex plurimis Cass. nn.
3464/2017;19298/2016; 7726/2016; 3376/2016; 22289/2015; 3003/2014;).
Nel caso di specie, parte opposta non ha allegato e provato il danno asseritamente patito, né i suddetti elementi di fatto in base ai quali eventualmente operare una liquidazione equitativa.
Venendo al governo delle spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda desunto dalla somma ingiunta, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le fasi di studio, introduttivo, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da soc. e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 161/2017, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 27/03/2017, dichiarandone la definitiva esecutività nei confronti di parte opponente;
- rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che CP_1 liquida € 14.103,00 compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Giovanni De Paola e Anna
Ilenia De Pascali per dichiarato anticipo.
Così deciso in Lagonegro, il 15/07/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro, Sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 719 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2017 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(P.IVA ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Antonio Melucci (C.F. ), elettivamente domiciliata in Sala C.F._1
Consilina (SA) alla Via Mezzacapo n. 215 presso lo studio dell'avv. Antonio Gnazzo
PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Giovanni De Paola (C.F.
) e Anna Ilenia De Pascali, elettivamente domiciliata presso il loro studio C.F._2
in Teggiano (SA) alla Via Salici Bonetti 16
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la società Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 161/2017, R.G. n.
[...]
240/2017, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 27/03/2017, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 63.720,01, oltre interessi e spese di procedura, in favore della pagina 1 di 9 società creditrice in forza di n. 8 fatture aventi ad oggetto la fornitura di Controparte_1
materiale edile.
Deduceva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento preventivo della negoziazione assistita. Nel merito, eccepiva la carenza dei presupposti previsti ex lege per la proposizione di ricorso per ingiunzione, l'infondatezza della pretesa creditoria azionata sia nell'an che nel quantum, l'inidoneità della documentazione esibita e depositata dalla società ricorrente a fondare la pretesa creditoria. Avanzava disconoscimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 214 e 215 c.p.c., in ordine al contenuto e alle sottoscrizioni apposte alle fatture e documenti di trasporto richiamati nel monitorio dall'opposta, se prodotti in originale, la non conformità all'originale se prodotti in copia.
Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale: “in rito dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria prevista per legge
e, per l'effetto, assegnare i termini di legge per consentirne l'esperimento; nel merito e senza alcuna rinuncia alla appena richiamata eccezione preliminare, dichiarare e/o CP_2
e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo n. 161/2017 R.G. 240/2017. Il Parte_2
tutto con vittoria di spese e competenze professionali da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario.”
Con comparsa di costituzione, depositata in data 20/11/2017, si costituiva in giudizio la società contestando l'avversa opposizione. Eccepiva l'infondatezza dell'eccezione di Controparte_1 improcedibilità della domanda. Deduceva l'idoneità della documentazione versata in atti a fondare la pretesa creditoria vantata, la mancanza dei presupposti per il disconoscimento della firma e/o della non conformità della copia all'originale, la legittimità della pretesa creditoria avanzata.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione e la stessa si appalesa del tutto infondata in fatto e diritto nonché meramente pretestuosa, temeraria e dilatoria;
2) rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, dichiarare la esistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto per le ragioni sopra indicate e condannare la parte opponente al pagamento, in favore della della somma oggetto del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto ossia di €uro 63.720,01 oltre interessi dalla scadenza al soddisfo;
3) condannare la parte opponente al risarcimento per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, III
pagina 2 di 9 comma c.p.c.; 4) condannare la parte opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari. ”
Con provvedimento del 12/06/2018, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
23/05/2018, il precedente istruttore non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita con prove documentali e testimoniali, nonché con l'interrogatorio formale deferito dalla società opposta nei confronti del legale rappresentante della società opponente.
Subentrato sul ruolo lo scrivente, la causa veniva, dapprima, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, subiva alcuni rinvii per esigenze di ruolo.
Con ordinanza del 10/04/2025, a scioglimento della riserva assunta, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare, occorre soffermarsi sull'eccezione di improcedibilità della domanda formulata da parte opponente.
La soc. ha, difatti, formulato eccezione di Parte_1
improcedibilità della domanda di ingiunzione per mancato preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita
L'eccezione è priva di pregio per due ordini di ragioni.
In primo luogo, l'art. 3, co. 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo”, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, prevede che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nel caso in cui venga proposta in giudizio “una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.”: nel caso di specie, l'importo richiesto dalla in sede monitoria eccede l'importo di € 50.000,00, essendo pari ad € CP_1
63.720,01, motivo per il quale la procedura di negoziazione assistita non costituisce, nel caso di specie, condizione di procedibilità della domanda.
In secondo luogo, l'art. 3, co.3 lett. a) del citato Decreto Legge, espressamente statuisce che la disposizione di cui al comma 1 - che prevede, per l'appunto la negoziazione assistita quale condizione di procedibilità della domanda - non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione.
pagina 3 di 9 Venendo al merito dell'opposizione, la stessa, per le ragioni che saranno ora esposte, appare infondata e, pertanto, non merita accoglimento: per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 161/2017 emesso dal Tribunale di Lagonegro all'esito del procedimento iscritto al n. 240/2017 R.G., deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Giova preliminarmente osservare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si istaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli.
Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento del giudice, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Ciò posto in termini generali, con riguardo al caso di specie è opportuno precisare che l'azione proposta dalla società va qualificata in termini di azione di condanna CP_1 all'adempimento contrattuale: la pretesa fatta valere dall'opposta, infatti, si fonda su di un rapporto contrattuale intercorso tra le parti avente ad oggetto la fornitura di materiale edile nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2012.
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in
pagina 4 di 9 tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”.
Ancora sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Nel caso di specie, le difese articolate dalla soc. Parte_1
appaiono incompatibili con la negazione del rapporto contrattuale, atteso che, pur avendo parte opponente disconosciuto la documentazione prodotta dalla ricorrente, la stessa ha implicitamente riconosciuto l'esistenza del titolo (negoziale) posto a fondamento della pretesa creditoria azionata da controparte nella misura in cui ha eccepito, con specifico riferimento alle fatture poste a fondamento della contrapposta richiesta di pagamento, l'inesatto adempimento della prestazione gravante sulla per avere la stessa provveduto a consegnare un CP_1
quantitativo di merce inferiore a quello riportato dai relativi documenti di trasporto.
Ne consegue che deve ritenersi provata la fonte (negoziale) del diritto di credito azionato dalla gravando così sul debitore convenuto l'onere di provare l'esistenza di un fatto CP_1 estintivo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, parte opponente, convenuta in senso sostanziale, come accennato, ha formulato un'eccezione di inesatto adempimento, deducendo la consegna di un quantitativo di merce inferiore a quanto indicato da controparte.
Ebbene, come è noto, laddove il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., egli potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento. Tali principi valgono anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente per il creditore istante – o per il debitore che ha sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. – la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sulla controparte l'onere di dimostrare l'avvenuto,
pagina 5 di 9 esatto adempimento. (Sez. U, n. 13533/2001; n. 8615/2006, n. 15659/2011, n. 826/2015, n.
98/2019).
Se è vero, dunque che eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., è pur vero che in tal caso su entrambe le parti contrattuali grava l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto fatto valere o dell'eccezione, sicché, come il creditore che agisca per l'adempimento, deve provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, l'eccepiente ex art. 1460
c.c. deve provare il fatto costituito dell'eccezione, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c..
Non può dunque ritenersi che l'eccezione ex art. 1460 c.c. possa risolversi nella mera e generica allegazione di un inadempimento della controparte, senza essere gravato l'eccepiente di alcuna prova. L'eccezione di inadempimento, del resto, si configura come forma di autotutela privata ammessa dall'ordinamento in via eccezionale, sicché la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. È necessaria, dunque, quanto meno la precisa allegazione della natura e modalità dell'eccepito inadempimento (Cass. 16/01/2013 n. 890).
Nel caso in esame la società creditrice, come detto, ha allegato e provato il rapporto contrattuale mentre la debitrice opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta. Le eccezioni formulate dalla parte opponente risultano dunque oltremodo generiche e non risultano tali da superare l'onere di specifica contestazione ex art. 115 c.p.c.
Aggiungasi, inoltre, che, a fronte della documentazione comprovante la consegna della merce da parte della (vedi DDT in atti), non è emerso, all'esito dell'espletata istruttoria, che CP_1
parte opponente abbia mai effettivamente sollevato contestazioni rispetto ad un difetto di corrispondenza tra la merce fornita e quella indicata nei documenti di trasporto: non risulta per tabulas né è risultato dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
A tale ultimo proposito, infatti, dipendente della soc. F.LL Cancellaro s.n.c. di Testimone_1
FE Cancellaro & C, sentito all'udienza del 09/06/2022, con riferimento al capitolo di prova n.
1 di cui alla memoria 183, co. 6, n. 2 c.p.c. di parte opponente (1. “Vero che nel corso dell'anno
2012, in più occasioni, al momento della consegna della merce da parte della Parte_3
veniva riscontrato, dal Soc. F.LL Cancellaro snc di FE Cancellaro, che il quantitativo di merce
pagina 6 di 9 era inferiore a quello riportato dai relativi documenti di trasporto?”) ha dichiarato di ricordare
“che c'era qualche problema” ma di non ricordare nello specifico quale. Inoltre, lo stesso sig.
, sugli ulteriori capitoli articolati da parte opponente (2. “Vero che seguivano Tes_1 nell'immediatezza numerose contestazioni con i responsabili alle vendite della Parte_3
3. “Vero che a seguito di contestazioni delle quantità il Sig. ed il Sig. Parte_4 [...]
si sono sempre rifiutati di sottoscrivere i documenti di trasporto?” 4. “Vero che a Parte_1
seguito delle contestazioni delle quantità dei materiali la Soc. F.LL Cancellaro Snc di FE
Cancellaro, si sono sempre rifiutati di ritirare la merce?”), dichiarava di non sapere nulla.
Parimenti il teste , sentito in data 13/10/2022, sui capitoli n. 1 e n. 2 di parte Testimone_2
opponente riferiva circostanze de relato actoris, come tali prive di valenza probatoria in mancanza di ulteriori riscontri (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. II ordinanza n. 8760 del 30 marzo
2021): “Di questo fatto ho sentito parlare dal titolare negli uffici sentivo queste lamentele”, “Ho saputo che sono state fatte contestazioni alla ma non sono stato mai presente”, e CP_1
dichiarando, sui capitoli 3 e 4, di non sapere nulla.
Allo stesso modo, il teste , dipendente della società opponente dal 1994 al 2021, Testimone_3 sentito all'udienza del 13/10/2022, sui capitoli nn. 1-2-3-4 articolati da parte opponente, ha così risposto: “Questo non lo posso confermare perché non ero sul posto, svolgevo il mio lavoro anche all'esterno, sui cantieri”, “Nulla so”, “Nulla so” ed ancora “Nulla so”.
Priva di pregio risulta inoltre l'eccezione, sollevata da parte opponente, di inutilizzabilità della documentazione prodotta da controparte – e segnatamente i DDT allegati al ricorso monitorio - a seguito del disconoscimento effettuato ex art. 214 c.p.c. sin dall'atto di citazione;
e ciò per due ordini di ragioni.
In primo luogo, l'eccezione appare affetta da eccessiva genericità.
Ed invero, come è noto, “l'eccezione di disconoscimento deve contenere specifico riferimento al documento e al profilo di esso che viene contestato, sicché non vale, ove venga dedotta preventivamente, a fini solo esplorativi e senza riferimento circoscritto al determinato documento, ma con riguardo ad ogni eventuale produzione in copia che sia stata o possa essere effettuata da controparte” (cfr. Cass., sez. V, 17 giugno 2021, n. 17313).
Nel caso di specie, invece, parte opponente si è limitata a disconoscere il contenuto e le sottoscrizioni apposte a tutta la documentazione – fatture e documenti di trasporto - prodotta dalla in sede monitoria, laddove prodotta in originale. CP_1
Inoltre, anche il disconoscimento di conformità della documentazione, laddove prodotta in copia, agli originali, appare eccessivamente generico nella misura in cui non si fa menzione alcuna pagina 7 di 9 delle parti del documento che si ritengono non conformi all'originale o delle diversità che, si ha ragione di ritenere, possano evincersi dall'esame dell'originale. Si richiama sul punto la giurisprudenza di legittimità che ha efficacemente osservato come il disconoscimento ex art. 2719 c.c. va effettuato “attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale” (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 16557/2019, n. 14279/2021).”
In secondo luogo, ad avvalorare l'irrilevanza del disconoscimento formulato dall'opponente, milita la circostanza per la quale lo stesso risulta avere ad oggetto non solo documentazione proveniente dalla parte contro la quale è prodotta, ma anche documentazione pacificamente sottoscritta da soggetti terzi – in particolare gli addetti al trasporto del materiale oggetto di fornitura - rispetto alla quale il disconoscimento non può avere l'effetto di infirmarne l'efficacia probatoria. Come infatti affermato di recente dalla Suprema Corte “…il disconoscimento della scrittura privata (art. 214 c.p.c.) priva di efficacia probatoria non qualsiasi documento, ma solo il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto. Quel che si ha l'onere di disconoscere, a pena di inoppugnabilità, è il documento proprio, non il documento altrui […]
“Se, dunque, una delle parti produce in giudizio un documento sottoscritto da terzi, l'unica questione di cui si può discorrere rispetto a quel documento è se esso sia o non sia una prova attendibile, ma non se sia stato validamente disconosciuto.” (Cfr. Cass. Ord. n. 9329/2024)
Alle suesposte considerazioni consegue, pertanto, la piena utilizzabilità di tutta la documentazione prodotta dalla società opposta sin dal procedimento monitorio;
documentazione che, unitamente alle dichiarazioni raccolte nell'ambito dell'istruttoria orale, comprovano l'effettiva consegna del materiale oggetto del rapporto di fornitura intercorso tra le parti in causa.
Entrambi i testi di parte opponente, , ex dipendente della società Testimone_4 Parte_1
e attuale dipendente della società opponente, sentiti all'udienza del
[...] Testimone_1
09/06/2022, hanno, infatti, riconosciuto le rispettive firme apposte ai documenti di trasporto loro riferibili e confermato la consegna delle relative forniture.
Da tutto quanto esposto consegue l'integrale rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Va infine rigettata la domanda con la quale parte convenuta/opposta ha chiesto la condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., atteso che per giurisprudenza pacifica "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96
c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto
pagina 8 di 9 desumibili dagli atti di causa" (cfr. ex plurimis, Cass., nn. 5524/1983; 6637/1992; 13355/2004;
21393/2005; 3388/2007; 13395/2007; Cass. sez. un. n. 7583/2004). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, devono sussistere rigorosi, concreti ed effettivi elementi di danno, subiti in conseguenza del comportamento processuale della controparte, affinché possa essere emessa la condanna per responsabilità processuale aggravata (cfr. ex plurimis Cass. nn.
3464/2017;19298/2016; 7726/2016; 3376/2016; 22289/2015; 3003/2014;).
Nel caso di specie, parte opposta non ha allegato e provato il danno asseritamente patito, né i suddetti elementi di fatto in base ai quali eventualmente operare una liquidazione equitativa.
Venendo al governo delle spese di lite, esse seguono il principio della soccombenza di parte opponente e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda desunto dalla somma ingiunta, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le fasi di studio, introduttivo, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da soc. e, per Parte_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 161/2017, emesso dal Tribunale di Lagonegro in data 27/03/2017, dichiarandone la definitiva esecutività nei confronti di parte opponente;
- rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore della che CP_1 liquida € 14.103,00 compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Giovanni De Paola e Anna
Ilenia De Pascali per dichiarato anticipo.
Così deciso in Lagonegro, il 15/07/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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