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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1446/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MO NA IT, EL
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7798/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - Sede 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4127/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 848 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6454/2025 depositato il
28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli appellanti hanno proposto gravame con riguardo al solo governo delle spese avverso la sentenza della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta n. 4127/2024, depositata il 16/10/2024, non notificata, con cui è stato accolto il ricorso avverso la CARTELLA n. 02820230032338360000- TARI 2016.
I contribuenti eccepivano la mancata notifica degli atti presupposti, atteso che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 19.2.24, non era stata preceduta da alcun avviso di accertamento nonchè l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale.
Il primo giudice ha così motivato: “…Non fondata è tuttavia la prima eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancanza dell'atto presupposto. E invero la giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. 3184/18) ha chiarito che “il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, in tema di tassa sui rifiuti, consente ai Comuni di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell'anno precedente, cioè sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, in forza pertanto di una operazione puramente automatica;
che, come questa
Corte ha già avuto modo di evidenziare, "Dall'esame di questa disposizione emerge chiaramente che il presupposto della sua applicazione e, quindi, del riconoscimento ai Comuni di tale facoltà - che costituisce pur sempre, nel panorama normativo, una eccezione, come tale non suscettibile di applicazioni estensive
(Cass. n. 19165 del 2004) - risiede nel fatto che i dati relativi all'iscrizione a ruolo dell'anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possano considerarsi acquisiti, cioè definitivi, risultando o dalla stessa dichiarazione del contribuente o da un accertamento dell'Ufficio divenuto inoppugnabile. La liquidazione diretta, proprio per il suo carattere di eccezionalità, richiede quindi, da un lato, l'identità dei dati utilizzati con quelli dell'anno precedente, dall'altro la stabilità o definitività degli stessi, nel senso che non devono essere né incerti né contestati. L'incertezza del dato utilizzato a seguito della contestazione dell'utente comporta, viceversa, la necessità dell'adozione dell'avviso di accertamento, dovendo l'Amministrazione esplicitare, ai sensi dell'art. 70, le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nella dichiarazione."
(Cass. n. 23582/2009; n. 22248/2015)”. Ciò posto, nel caso di specie, non ricorrendo alcuna ipotesi di omessa denuncia o infedele o incompleta dichiarazione da parte della contribuente, e neppure essendo stata allegata e provata la modificazione o variazione degli elementi già acquisiti dall'ente impositore a seguito della denuncia della contribuente, legittimamente ADER ha inviato la cartella senza che la stessa fosse preceduta da avviso di accertamento Quanto all'eccepita prescrizione, (rectius: decadenza), per mancato rispetto del termine quinquennale di cui al comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006, l'eccezione risulta invece fondata. E invero, tale termine, che in origine, nel caso di specie, sarebbe scaduto al 31.12.2021, è stato poi prorogato, ai sensi della legislazione emergenziale per il Covid 19 e in particolare ai sensi dell'art. 68 comma 1 d. l. 18/20, (articolo che richiama l'articolo 12 del d lgs 159/2015), sino al 31.12.23. La decadenza in questione risulta pertanto maturata, atteso che la cartella è stata notificata solamente il 19.2.24. Le spese, attesa la relativa complessità e novità della questione relativa alle proroghe, devono essere compensate”
Gli appellanti si sono doluti della violazione del principio della soccombenza ed hanno chiesto la riforma della sentenza in parte qua.
ADER costituitasi ha chiesto il rigetto del gravame.
Il comune di Casal di Principe si è costituito ed ha chiesto il rigetto del gravame punto ha anche proposto appello incidentale con riguardo al merito della debenza del tributo. Ha allegato la notifica regolare dell'accertamento avvenuta entro il 31 12 del 2021 a mani della figlia del contribuente ha chiesto dunque la riforma della sentenza aggravata ed il rigetto del ricorso proposto in primo grado con conferma dell'atto impositivo impugnato.( “l'avviso n. 848 relativo all'avviso di accertamento TARI per gli anni 2016 e 2017 prot.n 50559 del 19/11/2021 come ben si può evincere dall'indicazione posto sotto il nome del contribuente, Ricorrente_3, risulta regolarmente notificato in data 10-12-2021 nelle mani della figlia del ricorrente, Sig. ra Ricorrente_2..”,).
Ha dedotto anche che nel giudizio intentato da altro coobbligato, la Corte adita ha rigettato il ricorso evidenziando in particolare che la notifica a mezzo posta avvenuta per compiuta giacenza non richiedeva altro adempimento ed in particolare la ricezione di ulteriore raccomandata: “ Si fa, altresì, presente che la
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, Sezione 1^, chiamata a decidere su analogo ricorso proposto da altro coobbligato in solido nel disporre il rigetto con l'allegata sentenza n. 2613/2024 ha espressamente disposto che: ” …Operata tale premessa, deve osservarsi che le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, volte a prospettare la omessa notifica degli atti prodromici a quello di cui impugnato, risultano smentite e superate dalla produzione ex adverso operata dalle parti convenute che attesta, viceversa, la regolare notifica dell'avviso di accertamento, operata a mezzo posta e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 25/1/2022. Deve al riguardo richiamarsi quanto statuito da Cassazione 16183/2021 per cui “ in tema di notifica diretta degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dell'Amministrazione, in caso di mancato recapito del plica per assenza temporanea assenza del destinatario la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale, trovando applicazione in detto procedimento semplificato… il regolamento sul servizio postale ordinario non prevede la comunicazione di avvenuta notifica avendo peraltro Corte Costituzionale n. 175/2018 ritenuto legittimo l'art. 26 comma 1
DPR 602/1973. Consegue da quanto sopra che, per un verso la dedotta nullità derivata delle cartelle, appare insussistente e che, per l'altro la mancata impugnativa dell'avviso nei termini di legge ha determinato la definitività dell'accertamento tributario, con assorbimento di ogni contestazione afferente al merito della pretesa ed alla decadenza dal potere di accertamento e possibilità per il contribuente di far valere solo fati estintivi o modificativi sopravvenuti:” Con le memorie depositate i contribuenti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo all'appello incidentale in quanto il resistente comune di Casal di Principe in data 18/10/2024 provvedeva e comunicava alle parti il discarico della cartella oggetto dell'appello incidentale con protocollo n. 53529/2024 (che si allega), pertanto in relazione all'appello incidentale si ha una cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue.
E'preliminare la delibazione dell'appello incidentale.
Innanzitutto sul punto non può dichiararsi cessata la materia del contendere perché il discarico in atti – anteriore alla proposizione di appello incidentale- è stato emesso in ottemperanza alla sentenza di primo grado.
Ciò detto, l'esame della notifica dell'accertamento allegata, evidenzia che la stessa, consegnata a familiare convivente stretto ( la figlia) è regolare e costituisce prova non solo dell'interruzione della prescrizione, sulla linea tracciata dalle motivazioni del primo giudice;
ma, in ogni caso, non risulta che lo stesso sia mai stato impugnato, sicchè l'accertamento tributario sul punto è definitivo.
L'appello incidentale va dunque accolto, restando nella pronuncia assorbita anche quella sull'appello principale
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in ragione dei tempi dell'allegazione documentale.
P.Q.M.
Accoglie l'appello incidentale;
respinge l'appello principale. Compensa le spese e competenze del giudizio
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
MO NA IT, EL
FRANCO ELIANA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7798/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - Sede 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4127/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
11 e pubblicata il 16/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 848 TARI 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6454/2025 depositato il
28/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli appellanti hanno proposto gravame con riguardo al solo governo delle spese avverso la sentenza della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta n. 4127/2024, depositata il 16/10/2024, non notificata, con cui è stato accolto il ricorso avverso la CARTELLA n. 02820230032338360000- TARI 2016.
I contribuenti eccepivano la mancata notifica degli atti presupposti, atteso che la cartella di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 19.2.24, non era stata preceduta da alcun avviso di accertamento nonchè l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale.
Il primo giudice ha così motivato: “…Non fondata è tuttavia la prima eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancanza dell'atto presupposto. E invero la giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. 3184/18) ha chiarito che “il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, in tema di tassa sui rifiuti, consente ai Comuni di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui la liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell'anno precedente, cioè sulla base di dati ed elementi già acquisiti, e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, in forza pertanto di una operazione puramente automatica;
che, come questa
Corte ha già avuto modo di evidenziare, "Dall'esame di questa disposizione emerge chiaramente che il presupposto della sua applicazione e, quindi, del riconoscimento ai Comuni di tale facoltà - che costituisce pur sempre, nel panorama normativo, una eccezione, come tale non suscettibile di applicazioni estensive
(Cass. n. 19165 del 2004) - risiede nel fatto che i dati relativi all'iscrizione a ruolo dell'anno precedente, utilizzati per la liquidazione, possano considerarsi acquisiti, cioè definitivi, risultando o dalla stessa dichiarazione del contribuente o da un accertamento dell'Ufficio divenuto inoppugnabile. La liquidazione diretta, proprio per il suo carattere di eccezionalità, richiede quindi, da un lato, l'identità dei dati utilizzati con quelli dell'anno precedente, dall'altro la stabilità o definitività degli stessi, nel senso che non devono essere né incerti né contestati. L'incertezza del dato utilizzato a seguito della contestazione dell'utente comporta, viceversa, la necessità dell'adozione dell'avviso di accertamento, dovendo l'Amministrazione esplicitare, ai sensi dell'art. 70, le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dai dati ed elementi indicati nella dichiarazione."
(Cass. n. 23582/2009; n. 22248/2015)”. Ciò posto, nel caso di specie, non ricorrendo alcuna ipotesi di omessa denuncia o infedele o incompleta dichiarazione da parte della contribuente, e neppure essendo stata allegata e provata la modificazione o variazione degli elementi già acquisiti dall'ente impositore a seguito della denuncia della contribuente, legittimamente ADER ha inviato la cartella senza che la stessa fosse preceduta da avviso di accertamento Quanto all'eccepita prescrizione, (rectius: decadenza), per mancato rispetto del termine quinquennale di cui al comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006, l'eccezione risulta invece fondata. E invero, tale termine, che in origine, nel caso di specie, sarebbe scaduto al 31.12.2021, è stato poi prorogato, ai sensi della legislazione emergenziale per il Covid 19 e in particolare ai sensi dell'art. 68 comma 1 d. l. 18/20, (articolo che richiama l'articolo 12 del d lgs 159/2015), sino al 31.12.23. La decadenza in questione risulta pertanto maturata, atteso che la cartella è stata notificata solamente il 19.2.24. Le spese, attesa la relativa complessità e novità della questione relativa alle proroghe, devono essere compensate”
Gli appellanti si sono doluti della violazione del principio della soccombenza ed hanno chiesto la riforma della sentenza in parte qua.
ADER costituitasi ha chiesto il rigetto del gravame.
Il comune di Casal di Principe si è costituito ed ha chiesto il rigetto del gravame punto ha anche proposto appello incidentale con riguardo al merito della debenza del tributo. Ha allegato la notifica regolare dell'accertamento avvenuta entro il 31 12 del 2021 a mani della figlia del contribuente ha chiesto dunque la riforma della sentenza aggravata ed il rigetto del ricorso proposto in primo grado con conferma dell'atto impositivo impugnato.( “l'avviso n. 848 relativo all'avviso di accertamento TARI per gli anni 2016 e 2017 prot.n 50559 del 19/11/2021 come ben si può evincere dall'indicazione posto sotto il nome del contribuente, Ricorrente_3, risulta regolarmente notificato in data 10-12-2021 nelle mani della figlia del ricorrente, Sig. ra Ricorrente_2..”,).
Ha dedotto anche che nel giudizio intentato da altro coobbligato, la Corte adita ha rigettato il ricorso evidenziando in particolare che la notifica a mezzo posta avvenuta per compiuta giacenza non richiedeva altro adempimento ed in particolare la ricezione di ulteriore raccomandata: “ Si fa, altresì, presente che la
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta, Sezione 1^, chiamata a decidere su analogo ricorso proposto da altro coobbligato in solido nel disporre il rigetto con l'allegata sentenza n. 2613/2024 ha espressamente disposto che: ” …Operata tale premessa, deve osservarsi che le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, volte a prospettare la omessa notifica degli atti prodromici a quello di cui impugnato, risultano smentite e superate dalla produzione ex adverso operata dalle parti convenute che attesta, viceversa, la regolare notifica dell'avviso di accertamento, operata a mezzo posta e perfezionatasi per compiuta giacenza in data 25/1/2022. Deve al riguardo richiamarsi quanto statuito da Cassazione 16183/2021 per cui “ in tema di notifica diretta degli atti impositivi eseguita a mezzo posta dell'Amministrazione, in caso di mancato recapito del plica per assenza temporanea assenza del destinatario la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'ufficio postale, trovando applicazione in detto procedimento semplificato… il regolamento sul servizio postale ordinario non prevede la comunicazione di avvenuta notifica avendo peraltro Corte Costituzionale n. 175/2018 ritenuto legittimo l'art. 26 comma 1
DPR 602/1973. Consegue da quanto sopra che, per un verso la dedotta nullità derivata delle cartelle, appare insussistente e che, per l'altro la mancata impugnativa dell'avviso nei termini di legge ha determinato la definitività dell'accertamento tributario, con assorbimento di ogni contestazione afferente al merito della pretesa ed alla decadenza dal potere di accertamento e possibilità per il contribuente di far valere solo fati estintivi o modificativi sopravvenuti:” Con le memorie depositate i contribuenti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con riguardo all'appello incidentale in quanto il resistente comune di Casal di Principe in data 18/10/2024 provvedeva e comunicava alle parti il discarico della cartella oggetto dell'appello incidentale con protocollo n. 53529/2024 (che si allega), pertanto in relazione all'appello incidentale si ha una cessata materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia è decisa come segue.
E'preliminare la delibazione dell'appello incidentale.
Innanzitutto sul punto non può dichiararsi cessata la materia del contendere perché il discarico in atti – anteriore alla proposizione di appello incidentale- è stato emesso in ottemperanza alla sentenza di primo grado.
Ciò detto, l'esame della notifica dell'accertamento allegata, evidenzia che la stessa, consegnata a familiare convivente stretto ( la figlia) è regolare e costituisce prova non solo dell'interruzione della prescrizione, sulla linea tracciata dalle motivazioni del primo giudice;
ma, in ogni caso, non risulta che lo stesso sia mai stato impugnato, sicchè l'accertamento tributario sul punto è definitivo.
L'appello incidentale va dunque accolto, restando nella pronuncia assorbita anche quella sull'appello principale
Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, in ragione dei tempi dell'allegazione documentale.
P.Q.M.
Accoglie l'appello incidentale;
respinge l'appello principale. Compensa le spese e competenze del giudizio