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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Il Giudice
all'esito dell'udienza del 22 Gennaio 2025, preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2186/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- on l'Avv. Fulvio Lacagnina;
Parte_1
- attrice;
e
- in persona del Sindaco pro tempore con l'Avv. Controparte_1
Ruggero Salomone;
- convenuta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha agito in giudizio ex art. 2051 cc. nei confronti del CP_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante
[...]
da una caduta, a suo dire determinata da un'insidia stradale.
Si costituiva il comune prospettando l'incertezza delle allegazioni attoree in ordine alle modalità di verificazione del sinistro nonché, in ogni caso,
l'assenza del nesso causale tra la cosa e l'evento; chiedeva quindi il rigetto della domanda avversaria.
La pretesa dell'attrice non può trovare accoglimento atteso che, in primo luogo, non risultano allegate in modo comprensibile le precise modalità di accadimento del sinistro oggetto di giudizio non avendo la chiarito Pt_1
se la causa di quest'ultimo sia stata una crepa nell'asfalto ovvero un dissesto del cordolo in mattoni posto a contorno di un'aiuola; incertezza caratterizzante altresì il capitolo di prova orale dedotto sul punto dall'attrice che, data la vaghezza del medesimo, non può pertanto considerarsi ammissibile.
Già a livello di mera prospettazione dei fatti difetta inoltre, ad avviso del
Giudicante, il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo dovendosi quest'ultimo ritenere imputabile non tanto al manufatto in sé quanto piuttosto ad una grave disattenzione della vittima ovvero nel caso di specie, in considerazione dell'età avanzata della e dei suoi problemi di Pt_1
salute, della persona che la stava accompagnando. Dalle fotografie prodotte da parte attrice sub doc. 1 risulta infatti come l'anomalia del fondo stradale fosse ben visibile ed una condotta più attenta dell'accompagnatrice che, stando alla prospettazione attorea, teneva sotto braccio la vittima durante il
Pag. 2 di 3 cammino, avrebbe pertanto assai verosimilmente consentito di evitare l'incidente.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della constatata non irreprensibilità dell'ente pubblico convenuto con riferimento al dovere di manutenzione della sede stradale.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 22 Gennaio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Il Giudice
all'esito dell'udienza del 22 Gennaio 2025, preso atto delle conclusioni come precisate, decide la causa come segue
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2186/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- on l'Avv. Fulvio Lacagnina;
Parte_1
- attrice;
e
- in persona del Sindaco pro tempore con l'Avv. Controparte_1
Ruggero Salomone;
- convenuta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice ha agito in giudizio ex art. 2051 cc. nei confronti del CP_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno asseritamente derivante
[...]
da una caduta, a suo dire determinata da un'insidia stradale.
Si costituiva il comune prospettando l'incertezza delle allegazioni attoree in ordine alle modalità di verificazione del sinistro nonché, in ogni caso,
l'assenza del nesso causale tra la cosa e l'evento; chiedeva quindi il rigetto della domanda avversaria.
La pretesa dell'attrice non può trovare accoglimento atteso che, in primo luogo, non risultano allegate in modo comprensibile le precise modalità di accadimento del sinistro oggetto di giudizio non avendo la chiarito Pt_1
se la causa di quest'ultimo sia stata una crepa nell'asfalto ovvero un dissesto del cordolo in mattoni posto a contorno di un'aiuola; incertezza caratterizzante altresì il capitolo di prova orale dedotto sul punto dall'attrice che, data la vaghezza del medesimo, non può pertanto considerarsi ammissibile.
Già a livello di mera prospettazione dei fatti difetta inoltre, ad avviso del
Giudicante, il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo dovendosi quest'ultimo ritenere imputabile non tanto al manufatto in sé quanto piuttosto ad una grave disattenzione della vittima ovvero nel caso di specie, in considerazione dell'età avanzata della e dei suoi problemi di Pt_1
salute, della persona che la stava accompagnando. Dalle fotografie prodotte da parte attrice sub doc. 1 risulta infatti come l'anomalia del fondo stradale fosse ben visibile ed una condotta più attenta dell'accompagnatrice che, stando alla prospettazione attorea, teneva sotto braccio la vittima durante il
Pag. 2 di 3 cammino, avrebbe pertanto assai verosimilmente consentito di evitare l'incidente.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della constatata non irreprensibilità dell'ente pubblico convenuto con riferimento al dovere di manutenzione della sede stradale.
P.Q.M.
1) Respinge la domanda.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 22 Gennaio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
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