Ordinanza presidenziale 17 novembre 2020
Decreto decisorio 25 gennaio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 25/01/2021, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/01/2021
N. 01003/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2011, proposto da
NT LE, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Meneguzzo, Simone Manotto,con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio EL De OT in Venezia-Mestre, viale Garibaldi, n. 1/I;
contro
Il Comune di Costabissara e la Provincia di Vicenza non costituiti in giudizio;
La Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliataria ex lege in Venezia, Cannaregio, 23;
per l'annullamento
della D.G.R. Veneto n. 141 del 15/2/2011, avente ad oggetto "Comune di Costabissara (VI) Piano di Assetto del Territorio (PAT) Ratifica ai sensi del 6° comma - Art. 15 - Legge Regionale 23.04.2004, n. 11", e cosi conseguentemente del Piano 19/1/2011 in tal modo ratificata; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione della Regione Veneto;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
che, con ordinanza presidenziale n. 904/2020, il Presidente assegnava il termine di trenta giorni alla parte ricorrente per il deposito di memoria, che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso;
che, nel termine fissato, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in causa una nota dalla quale risulta che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 25.1.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO