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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 114/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 687/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1369/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200167451038000 REGISTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3695/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1369 del 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha respinto il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 09720200167451038000, dall'Ader di Roma a seguito di iscrizione a ruolo degli importi liquidati con l'Avviso di liquidazione n. 2013/018/SC/000000112/0/001 per l'importo di euro 791,00, oltre interessi e sanzioni.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrata DP1 di Roma invocando il rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la deduzione di mancata notifica dell'avviso di liquidazione
(atto a monte della cartella impugnata), risultando dagli atti la tempestiva e regolare notifica di tale atto.
L'appellante insiste nel dedurre l'irregolare notifica dell'avviso di liquidazione sopra richiamato.
L'appello è infondato.
Per come risulta dalla documentazione già prodotta in primo grado l'avviso di liquidazione (atto a monte dell'impugnata cartella) risulta ritualmente notificato nel rispetto della procedura prevista per il caso di irreperibilità assoluta del destinatario.
Infondata al riguardo la considerazione contenuta nelle memorie difensive dell'appellante secondo cui l'Agenzia appellata non potrebbe dedurre in secondo grado che la notifica è avvenuta con il rito relativo all'irreperibilità assoluta (e non relativa). Si tratta, invero, non già di una nuova questione ma di una semplice argomentazione difensiva finalizzata a ribadire la correttezza della notifica quale risulta dagli atti già prodotti in primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
LAUDATI ANTONIO, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 687/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1369/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 33
e pubblicata il 03/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200167451038000 REGISTRO 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3695/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 1369 del 2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha respinto il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento n. 09720200167451038000, dall'Ader di Roma a seguito di iscrizione a ruolo degli importi liquidati con l'Avviso di liquidazione n. 2013/018/SC/000000112/0/001 per l'importo di euro 791,00, oltre interessi e sanzioni.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrata DP1 di Roma invocando il rigetto dell'impugnazione con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata la deduzione di mancata notifica dell'avviso di liquidazione
(atto a monte della cartella impugnata), risultando dagli atti la tempestiva e regolare notifica di tale atto.
L'appellante insiste nel dedurre l'irregolare notifica dell'avviso di liquidazione sopra richiamato.
L'appello è infondato.
Per come risulta dalla documentazione già prodotta in primo grado l'avviso di liquidazione (atto a monte dell'impugnata cartella) risulta ritualmente notificato nel rispetto della procedura prevista per il caso di irreperibilità assoluta del destinatario.
Infondata al riguardo la considerazione contenuta nelle memorie difensive dell'appellante secondo cui l'Agenzia appellata non potrebbe dedurre in secondo grado che la notifica è avvenuta con il rito relativo all'irreperibilità assoluta (e non relativa). Si tratta, invero, non già di una nuova questione ma di una semplice argomentazione difensiva finalizzata a ribadire la correttezza della notifica quale risulta dagli atti già prodotti in primo grado.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.