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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 343/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Melina DI STEFANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
Rimessa in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto in sostituzione dell'udienza del
07/05/2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni ivi precisate da parte ricorrente (unica costituita).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 11/01/2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la sua separazione personale dal marito con cui ha Controparte_1
contratto matrimonio a Catania in data 21/10/1995 e dalla cui unione è nata, il 30/09/2000 a Catania,
la figlia maggiorenne ed economicamente indipendente. Persona_1
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che i coniugi, da tempo, per incompatibilità di carattere ed insuperabili incomprensioni non hanno più una unione affettiva e sentimentale, essendo irrimediabilmente ormai venuta meno ogni comunione materiale e spirituale, senza possibilità di ricostruzione di quella comunione d'intenti e di sentimenti che costituisce il presupposto dell'unione coniugale.
Ha concluso, quindi, la ricorrente, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dal marito, senza ulteriori statuizioni.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito in giudizio, né è Controparte_1
comparso all'udienza di comparizione del 28/05/2024, tanto che in quella sede non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Quindi la causa, sulla base della produzione documentale acquisita, senza ulteriore attività è stata rimessa al collegio per la decisione in esito al deposito di note scritte, disposto in sostituzione dell'udienza del 07/05/2025, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c.
Tanto premesso, e preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente la Controparte_1
domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata costituzione e comparizione in giudizio del resistente, l' impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi. Nessuna ulteriore statuizione va adottata in assenza di altre specifiche domande e non essendovi prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 343/2024 R.G., nella contumacia di : Controparte_1
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
03/05/1976, e , nato a [...] il [...], che hanno contratto Controparte_1
matrimonio a Catania in data 21/10/1995.
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli Atti di Matrimonio dello
Stato Civile del Comune di Catania n. 974, parte 2, serie A, anno 1995);
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco