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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 01/03/2024, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 540/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 540 dell'anno 2021, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti PICCOLINI Parte_1 C.F._1
ANDREA, CACCIALANZA MANUELA e AMATORI FRANCESCO, domicilio eletto presso lo studio dei difensori
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), con il patrocinio NTroparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. BASTIANI NICOLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(P.Iva , con il patrocinio dell'Avv. PIAZZA NTroparte_2 P.IVA_2
ALOMA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE: in via preliminare:
- Accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Lodi a conoscere della causa instaurata dal Dott. nei confronti di Parte_1 NTroparte_1
rigettando e in ogni caso dichiarando inammissibile l'eccezione di
[...] incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta NTroparte_1 per tutti i motivi di cui in atti;
nel merito:
- Accertare e dichiarare il grave inadempimento di NTroparte_1
p. 1 nei confronti del Dott. al contratto di deposito (parcheggio) stipulato tra Parte_1 le parti in data 18 settembre 2020 e la conseguente responsabilità della convenuta
[...] per i danni cagionati all'autovettura di proprietà dell'attore, NTroparte_1 per tutti i motivi di cui in atti;
e, per l'effetto,
- Condannare a pagare al Dott. la NTroparte_1 Parte_1 complessiva somma di Euro 14.393,55, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c., dal 19 settembre 2020 sino alla domanda giudiziale e ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale sino al saldo;
in via istruttoria:
- Ammettere, all'occorrenza, i seguenti capitoli di prova per testi:
2) “Vero che, nella struttura adibita a parcheggio di cui al capitolo 1) che precede, si era verificato il crollo di una parte del tetto, come raffigurato dalle fotografie che mi si rammostrano” (cfr. doc. 3 fasc. attore);
3) “Vero che, al momento del nostro accesso alla struttura adibita a parcheggio di cui i capitoli 1) e 2) che precedono, era presente il direttore del il quale NTroparte_1 ha espressamente assicurato al Dott. che l'assicurazione della struttura Parte_1 alberghiera si sarebbe fatta carico del danno subìto dalla sua autovettura”;
Testi: Signori e Via Augusto Vanzetti 66, Terni (TR); Testimone_1 Testimone_2
6) “Vero che, ai fini della riparazione della vettura di cui al capitolo 4) che precede, si è reso necessario recarsi presso Padova, onde recuperare il pezzo di ricambio originale del parabrezza anteriore, come riportato nel documento che mi si rammostra” (cfr. doc. 11 fasc. attore);
Teste: Signor presso Via Zanardi Bonfiglio 49, Voghera Testimone_3 Org_1
(PV). in ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre al 15,00% di spese generali, IVA e
C.P.A. nelle aliquote pro tempore in vigore al momento dell'emananda sentenza.
PARTE CONVENUTA:
Preliminarmente, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lodi a conoscere del presente procedimento, per essere esclusivamente competente per territorio nella fattispecie il Tribunale di Pistoia;
in tesi respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
in ipotesi, ove fosse provata la produzione dell'evento dannoso da parte della convenuta, nella misura risultante dall'espletanda istruttoria, dichiararsi tenuta e conseguentemente condannare in persona del suo legale rappresentante pro- NTroparte_2 tempore, a rilevare indenne dagli effetti NTroparte_1 pregiudizievoli della sentenza di condanna, anche parziale.
Con vittoria di spese e competenze di lite e con ogni pronuncia accessoria e consequenziale anche se non espressamente richiesta.
p. 2 Con richiesta di essere comunque rilevata indenne da in persona NTroparte_2 del suo legale rappresentante protempore, dagli effetti pregiudizievoli di una eventuale sentenza di condanna anche parziale nei confronti del Dott. , ed in Parte_1 quest'ultimo caso con vittoria di spese e compensi nei confronti della stessa
[...]
il cui comportamento ha determinato l'instaurazione del presente NTroparte_2 giudizio.
PARTE TERZA CHIAMATA: nel merito: accertata la non operatività della polizza assicurativa n. 405883586 sottoscritta da con per le ragioni meglio NTroparte_1 NTroparte_2 dedotte in atti (dichiarazioni mendaci e/o reticenti in sede assuntiva ex art. 1892 c.c.), rigettarsi la domanda di manleva avanzata dal convenuto nei confronti di NTroparte_2
Spese di lite rifuse a carico del chiamante.
[...] nel merito in ogni caso: nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse operativa la polizza assicurativa n. 405883586, respingersi in ogni caso la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, ovvero contenersi la stessa al quantum di giustizia nei limiti di cui sarà raggiunta la prova nel presente giudizio.
Con vittoria di spese e diritti di difesa.
In ogni caso, si chiede il contegno di parte attrice venga tenuto in considerazione in sede decisoria ai sensi degli artt. 88 e 116 comma II c.p.c... in via istruttoria: si insiste perché venga disposto ordine di esibizione come richiesto in memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., istanza reiterata anche all'udienza 16.06.2023.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
1. Oggetto di questo giudizio è la domanda risarcitoria promossa da nei Parte_1 confronti del (breviter, per ottenere il NTroparte_1 CP_1 ristoro del danno patrimoniale patito dall'attore a causa del danneggiamento riportato dall'automobile Toyota Celica 4WD 2.0 Turbo 16V (auto di rilievo storico) mentre era stata parcheggiata in un'autorimessa di pertinenza del n occasione del soggiorno CP_1 di , presso tale struttura, avvenuto tra il 18 e il 19.9.2020. Parte_1
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza per territorio di questo
Tribunale (in favore dell'autorità giudiziaria di Pistoia) e chiesto ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa della propria assicuratrice;
nel merito, ha riconosciuto che tra il 18 e il
19.9.2020 aveva soggiornato presso il e aveva posteggiato Parte_1 CP_1
l'automobile presso il parcheggio della struttura alberghiera, ove è stata colpita dalla caduta di alcuni calcinacci. NT Autorizzata la chiamata, si è costituita in giudizio (in breve, , NTroparte_2 la quale ha insistito per la competenza territoriale di quest'ufficio – trattandosi di azione contrattuale promossa dal consumatore – e ha eccepito l'inoperatività della polizza ex art.
p. 3 1892 c.c. per avere il reso dichiarazioni mendaci/inesatte ai fini della CP_1 NT valutazione del rischio al momento della stipula. In via subordinata, ha contestato la quantificazione dei danni lamentati dall'attore.
La causa è stata istruita per testi (ud. 26.10.2022, testi e con apposita Tes_2 Tes_3
c.t.u. sul veicolo interessato.
All'udienza del 16.6.2023 il giudice ha formulato una proposta conciliativa, che soltanto NT ha accolto. La causa è stata quindi rimessa in decisione, previa precisazione delle conclusioni, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 20.12.2023, con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., il primo dei quali ridotto a giorni 40.
2. L'eccezione di incompetenza per territorio è inammissibile.
Il convenuto si è limitato a evocare l'incompetenza per territorio ex art. 19 CP_1
c.p.c., tuttavia omettendo di rilevare che, trattandosi di causa di natura contrattuale (come reiteratamente asserito nell'atto di citazione e ben osservato in diritto dal § 16 in poi), hanno assunto rilievo tutti gli ulteriori criteri di collegamento (art. 20 c.p.c.), oltre alla totale pretermissione di qualsiasi vaglio in ordine al foro del consumatore (ex multis, Cass.
33150/18).
3. Le istanze istruttorie riproposte con i fogli di precisazione delle conclusioni non meritano accoglimento, in quanto superflue ai fini del decidere e/o inammissibili. In proposito, il
Tribunale conferma integralmente le valutazioni svolte in sede di istruttoria in ordine all'ammissione (o meno) di tali istanze.
4. La domanda svolta da è fondata e, al netto delle precisazioni che seguono Parte_1 in punto di quantum, dev'essere accolta.
Non forma oggetto di contestazione tra le parti – anzi, il ha espressamente CP_1 riconosciuto tali circostanze – che abbia soggiornato nella struttura ricettiva Parte_1 de qua tra il 18 e il 19.9.2020 e abbia consegnato la propria automobile Toyota Celica per il posteggio in un apposito luogo messo a disposizione dall'albergo.
Il giorno 18.9.2020 l'automobile era intonsa, mentre al mattino successivo il veicolo è stato rinvenuto nelle condizioni rappresentate dalle fotografie attoree (cfr. doc. 3; inoltre, v. testimonianza ll'udienza del 26.10.2022). Tes_2
Lo stesso convenuto ha riconosciuto il distacco e la caduta di calcinacci dal soffitto del luogo ove l'autovettura era stata ricoverata (“è risultato che l'auto dell'attore sia stata colpita da alcuni calcinacci caduti dal soffitto del garage”, pag. 3 comparsa).
La dinamica è quindi pacifica.
La responsabilità dell'albergatore, quale depositario del bene (automobile di proprietà
), è pacifica, non essendo neppure, in realtà, stata contestata l'assunzione Parte_1 dell'obbligazione di custodia sul bene;
essendosi verificato un danneggiamento, il CP_1
è tenuto al risarcimento del danno, non avendo fornito prova dell'imprevedibilità e
[...] dell'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. 22807/14 ex multis).
p. 4 4.1. In ordine al quantum debeatur, il Tribunale presta piena adesione all'elaborato peritale.
Le analisi svolte dalla c.t.u. sono tali da consentire al Tribunale di effettuare ogni valutazione nel merito e hanno esplorato in modo completo i temi delineati nel quesito formulato dal giudice istruttore. La relazione peritale rivela un'indagine svolta con modalità logiche, precise, coerenti e puntuali e presenta, a fronte dei rilievi svolti dai c.t.p., osservazioni altrettanto specifiche e condivisibili (in tema, Cass. 11917/21; 4352/19;
15147/18).
L'ausiliario, verificato il veicolo e rilevate le riparazioni nel frattempo eseguite per consentire l'utilizzo della vettura, ha fondato il proprio giudizio sulla documentazione e sulle fotografie in atti.
In proposito, il c.t.u. ha ritenuto che, dalle verifiche tecniche, si debba desumere l'effettiva esecuzione dei lavori indicati nel preventivo e nella fattura di cui ai docc. 5 e 11.
Il c.t.u. ha quindi concluso nel senso che (i) gli interventi indicati e ricompresi nel preventivo sono stati effettivamente eseguiti e risultano pertinenti e necessari al ripristino dell'autovettura dopo il danno subito;
(ii) il valore di tali opere ammonta a 5.846,03 euro oltre IVA al 22% per un totale complessivo di 7.132,15 euro;
(iii) la riparazione effettuata sull'autovettura ne ha provocato un deprezzamento, ascritto principalmente al mutato (e peggiorato) aspetto superficiale di alcuni degli elementi riverniciati più che alla sostituzione del parabrezza e della relativa cornice, rispetto a cui l'ausiliario non ha oservato difformità rispetto ai particolari di primo impianto. Il deprezzamento del veicolo è stato stimato in
3.000,00 euro.
Sulla provenienza dei ricambi e sull'attività svolta per le riparazioni, il Tribunale ritiene più che esaustive le risultanze della c.t.u. e l'esame testimoniale di essendo sul Tes_3 punto ogni eccezione meramente generica.
Il danno ammonta così a totali 10.132,15 euro.
Come osservato dalla recente giurisprudenza (Cass. 37798/22), in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché
l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli.
4.2. Pertanto, l'anzidetta somma dev'essere rivalutata all'attualità – così, mediante apposito sito web , per 11.824,00 euro – e sulla stessa somma devono Org_2 essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, secondo il consolidato orientamento inaugurato da Cass. S.U. 1712/95, con decorrenza dalla maturazione del diritto – e cioè dal 19.9.2020 – e fino alla data odierna, in funzione compensativa del p. 5 pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (da ultimo, v. anche Cass. 39736/21). Per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare (v., inter alia, Cass.
8766/18) applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato, quantificato nell'1%/annuo. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali (in misura indicata dall'art. 1284, co. 1-4, c.c.) sulla somma rivalutata. NT 5. La domanda di manleva svolta dal ei confronti di dev'essere accolta, CP_1 sia pur al netto dello scoperto contrattuale pattuito. NT In proposito, ha eccepito l'inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c., in quanto l'edificio in cui l'autovettura di Caccialanza era stata ricoverata si sarebbe trovato in pessime condizioni, non dichiarate all'assicuratore al momento della stipula dell'appendice di variazione, decorrente dal 31.7.2020, relativa all'immobile sito in via Puccini, 6, NT Montecatini Terme e destinato, appunto, a garage (cfr. doc. 1 .
Come noto, le dichiarazioni inesatte e reticenti, sebbene siano configurate, nel corpo codicistico, come causa di annullamento del contratto - se rese dall'assicurato con dolo o colpa grave (art. 1892 c.c.) ovvero come fondamento della ipotesi di recesso legale se rese in difetto di dolo o colpa grave (art. 1893 c.c.) – ben possono operare nella struttura del sinallagma contrattuale in termini di eccezione volta a paralizzare l'accoglimento della domanda di adempimento contrattuale spiegata dal contraente o dal beneficiario di polizza
(cfr. Cass. 6727/23; 1166/20; 16406/10; Trib. Savona, 29.9.2023; Trib. Mulano, 4.5.2022, in DeJure). In tali casi, spetta all'assicuratore l'onere di provare l'inesattezza di dette dichiarazioni o la reticenza, nonché il dolo e la colpa grave del contraente che le ha rese
(Cass. 2815/99).
Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti operativi dell'art. 1892 c.c.
Nel momento in cui il ha inteso estendere la copertura assicurativa anche CP_1 all'immobile (distante poche centinaia di metri dalla sede principale) deputato a ricovero dei mezzi, ha fatto precisare che tale fabbricato aveva caratteristiche costruttive in muratura e materiali incombustibili, era di proprietà del convenuto ed era posto a servizio NT dell'attività principale, come garage (doc. 1 ultime due pagine). NT Al momento della sottoscrizione del contratto (cfr. sempre doc. 1 pag. 3), precedente all'integrazione, il convenuto aveva dichiarato (punto 6) che i fabbricati assicurati si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione e che la classe assicurata era coerente con quanto previsto dall'art. 1.13.
In tali dichiarazioni il Tribunale non rinviene alcuna inesattezza o reticenza. NT In primo luogo, quanto alle condizioni dell'immobile, si è limitata alla produzione di poche fotografie del luogo interessato, rinviando anche alle immagini depositate da
: da tale compendio è francamente impossibile dedurre quale fosse l'effettiva Parte_1
p. 6 condizione di statica/manutenzione del cespite. Né si può inferire che la caduta di calcinacci o altro materiale – che ha causato i danni alla vettura di – sia di per Parte_1 sé indice di una condizione di cattiva condizione manutentiva o statica (nozione, peraltro, che il contratto non chiarisce puntualmente). Sul punto, al momento della sottoscrizione dell'estensione della polizza non è stato chiesto, con apposito formulario, all'assicurato di rendere specifiche dichiarazioni, così come accaduto in occasione della stipula della polizza principale. NT Né l'esame del doc. 2 di (“report di liquidazione”) consente una diversa valutazione, trattandosi di mero atto di parte, che apoditticamente conclude per una carenza di manutenzione ordinaria e, soprattutto, con sopralluogo effettuato in modalità di teleperizia.
In sintesi, non può ritenersi che il convenuto abbia assunto un comportamento reticente o abbia fornito informazioni inesatte al momento della sottoscrizione dell'assicurazione.
Di conseguenza, la domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti della terza NT chiamata può essere accolta nei limiti previsti dal rapporto contrattuale (v. voce E11-
Veicoli dei Clienti), con scoperto del 10%.
6. Le spese sono distribuite secondo il criterio di soccombenza.
Le spese di lite sostenute da , liquidate – come da D.M. 147/22 vigente – Parte_1 secondo i valori medi per ogni fase processuale (5.077,00 euro), oltre oneri e accessori come da dispositivo, sono poste a carico del convenuto.
Le spese di lite sostenute dal convenuto, liquidate nel minor importo richiesto in nota spese
(3.500,00 euro), rimangono a carico della parte terza chiamata, soccombente in punto di manleva.
Le spese di c.t.u. sono integralmente compensate tra le parti (Cass. 11068/20): infatti, trattandosi di atto compiuto nell'interesse comune delle parti, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio, le relative spese possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 540 dell'anno 2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio proposta dal convenuto NTroparte_1
2) DICHIARA l'inadempimento contrattuale di NTroparte_1
e, così, condanna quest'ultima – in quanto responsabile del danno causato
[...] all'automobile di proprietà dell'attore – al pagamento, in favore di ELIO
p. 7 , dell'importo di 11.824,00 euro, oltre interessi come da § 4.1 e 4.2 Parte_1 della motivazione;
3) DICHIARA TENUTA a tenere indenne e manlevare NTroparte_2 [...]
per ogni somma che sarà versata all'attore per NTroparte_1 capitale, rivalutazione, interessi e spese legali, al netto dello scoperto contrattuale del
10%;
4) CONDANNA l pagamento delle spese NTroparte_1 di lite a favore di , che vengono liquidate in 5.077,00 euro, oltre Parte_1
237,00 euro per contributo unificato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5) CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore di NTroparte_2 che vengono liquidate in 3.500,00 NTroparte_1 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
6) COMPENSA tra tutte le parti le spese per la consulenza d'ufficio.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 23/02/2024
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo Tribunale al numero 540 dell'anno 2021, introdotta da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti PICCOLINI Parte_1 C.F._1
ANDREA, CACCIALANZA MANUELA e AMATORI FRANCESCO, domicilio eletto presso lo studio dei difensori
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), con il patrocinio NTroparte_1 P.IVA_1 dell'Avv. BASTIANI NICOLA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
CONVENUTO
NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
(P.Iva , con il patrocinio dell'Avv. PIAZZA NTroparte_2 P.IVA_2
ALOMA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE ATTRICE: in via preliminare:
- Accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Lodi a conoscere della causa instaurata dal Dott. nei confronti di Parte_1 NTroparte_1
rigettando e in ogni caso dichiarando inammissibile l'eccezione di
[...] incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta NTroparte_1 per tutti i motivi di cui in atti;
nel merito:
- Accertare e dichiarare il grave inadempimento di NTroparte_1
p. 1 nei confronti del Dott. al contratto di deposito (parcheggio) stipulato tra Parte_1 le parti in data 18 settembre 2020 e la conseguente responsabilità della convenuta
[...] per i danni cagionati all'autovettura di proprietà dell'attore, NTroparte_1 per tutti i motivi di cui in atti;
e, per l'effetto,
- Condannare a pagare al Dott. la NTroparte_1 Parte_1 complessiva somma di Euro 14.393,55, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi ai sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c., dal 19 settembre 2020 sino alla domanda giudiziale e ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla domanda giudiziale sino al saldo;
in via istruttoria:
- Ammettere, all'occorrenza, i seguenti capitoli di prova per testi:
2) “Vero che, nella struttura adibita a parcheggio di cui al capitolo 1) che precede, si era verificato il crollo di una parte del tetto, come raffigurato dalle fotografie che mi si rammostrano” (cfr. doc. 3 fasc. attore);
3) “Vero che, al momento del nostro accesso alla struttura adibita a parcheggio di cui i capitoli 1) e 2) che precedono, era presente il direttore del il quale NTroparte_1 ha espressamente assicurato al Dott. che l'assicurazione della struttura Parte_1 alberghiera si sarebbe fatta carico del danno subìto dalla sua autovettura”;
Testi: Signori e Via Augusto Vanzetti 66, Terni (TR); Testimone_1 Testimone_2
6) “Vero che, ai fini della riparazione della vettura di cui al capitolo 4) che precede, si è reso necessario recarsi presso Padova, onde recuperare il pezzo di ricambio originale del parabrezza anteriore, come riportato nel documento che mi si rammostra” (cfr. doc. 11 fasc. attore);
Teste: Signor presso Via Zanardi Bonfiglio 49, Voghera Testimone_3 Org_1
(PV). in ogni caso:
- Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre al 15,00% di spese generali, IVA e
C.P.A. nelle aliquote pro tempore in vigore al momento dell'emananda sentenza.
PARTE CONVENUTA:
Preliminarmente, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Lodi a conoscere del presente procedimento, per essere esclusivamente competente per territorio nella fattispecie il Tribunale di Pistoia;
in tesi respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
in ipotesi, ove fosse provata la produzione dell'evento dannoso da parte della convenuta, nella misura risultante dall'espletanda istruttoria, dichiararsi tenuta e conseguentemente condannare in persona del suo legale rappresentante pro- NTroparte_2 tempore, a rilevare indenne dagli effetti NTroparte_1 pregiudizievoli della sentenza di condanna, anche parziale.
Con vittoria di spese e competenze di lite e con ogni pronuncia accessoria e consequenziale anche se non espressamente richiesta.
p. 2 Con richiesta di essere comunque rilevata indenne da in persona NTroparte_2 del suo legale rappresentante protempore, dagli effetti pregiudizievoli di una eventuale sentenza di condanna anche parziale nei confronti del Dott. , ed in Parte_1 quest'ultimo caso con vittoria di spese e compensi nei confronti della stessa
[...]
il cui comportamento ha determinato l'instaurazione del presente NTroparte_2 giudizio.
PARTE TERZA CHIAMATA: nel merito: accertata la non operatività della polizza assicurativa n. 405883586 sottoscritta da con per le ragioni meglio NTroparte_1 NTroparte_2 dedotte in atti (dichiarazioni mendaci e/o reticenti in sede assuntiva ex art. 1892 c.c.), rigettarsi la domanda di manleva avanzata dal convenuto nei confronti di NTroparte_2
Spese di lite rifuse a carico del chiamante.
[...] nel merito in ogni caso: nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse operativa la polizza assicurativa n. 405883586, respingersi in ogni caso la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, ovvero contenersi la stessa al quantum di giustizia nei limiti di cui sarà raggiunta la prova nel presente giudizio.
Con vittoria di spese e diritti di difesa.
In ogni caso, si chiede il contegno di parte attrice venga tenuto in considerazione in sede decisoria ai sensi degli artt. 88 e 116 comma II c.p.c... in via istruttoria: si insiste perché venga disposto ordine di esibizione come richiesto in memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c., istanza reiterata anche all'udienza 16.06.2023.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
*.*.*.*
1. Oggetto di questo giudizio è la domanda risarcitoria promossa da nei Parte_1 confronti del (breviter, per ottenere il NTroparte_1 CP_1 ristoro del danno patrimoniale patito dall'attore a causa del danneggiamento riportato dall'automobile Toyota Celica 4WD 2.0 Turbo 16V (auto di rilievo storico) mentre era stata parcheggiata in un'autorimessa di pertinenza del n occasione del soggiorno CP_1 di , presso tale struttura, avvenuto tra il 18 e il 19.9.2020. Parte_1
Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'incompetenza per territorio di questo
Tribunale (in favore dell'autorità giudiziaria di Pistoia) e chiesto ex art. 269 c.p.c. la chiamata in causa della propria assicuratrice;
nel merito, ha riconosciuto che tra il 18 e il
19.9.2020 aveva soggiornato presso il e aveva posteggiato Parte_1 CP_1
l'automobile presso il parcheggio della struttura alberghiera, ove è stata colpita dalla caduta di alcuni calcinacci. NT Autorizzata la chiamata, si è costituita in giudizio (in breve, , NTroparte_2 la quale ha insistito per la competenza territoriale di quest'ufficio – trattandosi di azione contrattuale promossa dal consumatore – e ha eccepito l'inoperatività della polizza ex art.
p. 3 1892 c.c. per avere il reso dichiarazioni mendaci/inesatte ai fini della CP_1 NT valutazione del rischio al momento della stipula. In via subordinata, ha contestato la quantificazione dei danni lamentati dall'attore.
La causa è stata istruita per testi (ud. 26.10.2022, testi e con apposita Tes_2 Tes_3
c.t.u. sul veicolo interessato.
All'udienza del 16.6.2023 il giudice ha formulato una proposta conciliativa, che soltanto NT ha accolto. La causa è stata quindi rimessa in decisione, previa precisazione delle conclusioni, con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 20.12.2023, con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c., il primo dei quali ridotto a giorni 40.
2. L'eccezione di incompetenza per territorio è inammissibile.
Il convenuto si è limitato a evocare l'incompetenza per territorio ex art. 19 CP_1
c.p.c., tuttavia omettendo di rilevare che, trattandosi di causa di natura contrattuale (come reiteratamente asserito nell'atto di citazione e ben osservato in diritto dal § 16 in poi), hanno assunto rilievo tutti gli ulteriori criteri di collegamento (art. 20 c.p.c.), oltre alla totale pretermissione di qualsiasi vaglio in ordine al foro del consumatore (ex multis, Cass.
33150/18).
3. Le istanze istruttorie riproposte con i fogli di precisazione delle conclusioni non meritano accoglimento, in quanto superflue ai fini del decidere e/o inammissibili. In proposito, il
Tribunale conferma integralmente le valutazioni svolte in sede di istruttoria in ordine all'ammissione (o meno) di tali istanze.
4. La domanda svolta da è fondata e, al netto delle precisazioni che seguono Parte_1 in punto di quantum, dev'essere accolta.
Non forma oggetto di contestazione tra le parti – anzi, il ha espressamente CP_1 riconosciuto tali circostanze – che abbia soggiornato nella struttura ricettiva Parte_1 de qua tra il 18 e il 19.9.2020 e abbia consegnato la propria automobile Toyota Celica per il posteggio in un apposito luogo messo a disposizione dall'albergo.
Il giorno 18.9.2020 l'automobile era intonsa, mentre al mattino successivo il veicolo è stato rinvenuto nelle condizioni rappresentate dalle fotografie attoree (cfr. doc. 3; inoltre, v. testimonianza ll'udienza del 26.10.2022). Tes_2
Lo stesso convenuto ha riconosciuto il distacco e la caduta di calcinacci dal soffitto del luogo ove l'autovettura era stata ricoverata (“è risultato che l'auto dell'attore sia stata colpita da alcuni calcinacci caduti dal soffitto del garage”, pag. 3 comparsa).
La dinamica è quindi pacifica.
La responsabilità dell'albergatore, quale depositario del bene (automobile di proprietà
), è pacifica, non essendo neppure, in realtà, stata contestata l'assunzione Parte_1 dell'obbligazione di custodia sul bene;
essendosi verificato un danneggiamento, il CP_1
è tenuto al risarcimento del danno, non avendo fornito prova dell'imprevedibilità e
[...] dell'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento (Cass. 22807/14 ex multis).
p. 4 4.1. In ordine al quantum debeatur, il Tribunale presta piena adesione all'elaborato peritale.
Le analisi svolte dalla c.t.u. sono tali da consentire al Tribunale di effettuare ogni valutazione nel merito e hanno esplorato in modo completo i temi delineati nel quesito formulato dal giudice istruttore. La relazione peritale rivela un'indagine svolta con modalità logiche, precise, coerenti e puntuali e presenta, a fronte dei rilievi svolti dai c.t.p., osservazioni altrettanto specifiche e condivisibili (in tema, Cass. 11917/21; 4352/19;
15147/18).
L'ausiliario, verificato il veicolo e rilevate le riparazioni nel frattempo eseguite per consentire l'utilizzo della vettura, ha fondato il proprio giudizio sulla documentazione e sulle fotografie in atti.
In proposito, il c.t.u. ha ritenuto che, dalle verifiche tecniche, si debba desumere l'effettiva esecuzione dei lavori indicati nel preventivo e nella fattura di cui ai docc. 5 e 11.
Il c.t.u. ha quindi concluso nel senso che (i) gli interventi indicati e ricompresi nel preventivo sono stati effettivamente eseguiti e risultano pertinenti e necessari al ripristino dell'autovettura dopo il danno subito;
(ii) il valore di tali opere ammonta a 5.846,03 euro oltre IVA al 22% per un totale complessivo di 7.132,15 euro;
(iii) la riparazione effettuata sull'autovettura ne ha provocato un deprezzamento, ascritto principalmente al mutato (e peggiorato) aspetto superficiale di alcuni degli elementi riverniciati più che alla sostituzione del parabrezza e della relativa cornice, rispetto a cui l'ausiliario non ha oservato difformità rispetto ai particolari di primo impianto. Il deprezzamento del veicolo è stato stimato in
3.000,00 euro.
Sulla provenienza dei ricambi e sull'attività svolta per le riparazioni, il Tribunale ritiene più che esaustive le risultanze della c.t.u. e l'esame testimoniale di essendo sul Tes_3 punto ogni eccezione meramente generica.
Il danno ammonta così a totali 10.132,15 euro.
Come osservato dalla recente giurisprudenza (Cass. 37798/22), in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché
l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli.
4.2. Pertanto, l'anzidetta somma dev'essere rivalutata all'attualità – così, mediante apposito sito web , per 11.824,00 euro – e sulla stessa somma devono Org_2 essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, secondo il consolidato orientamento inaugurato da Cass. S.U. 1712/95, con decorrenza dalla maturazione del diritto – e cioè dal 19.9.2020 – e fino alla data odierna, in funzione compensativa del p. 5 pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali, quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (da ultimo, v. anche Cass. 39736/21). Per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare (v., inter alia, Cass.
8766/18) applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato, quantificato nell'1%/annuo. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali (in misura indicata dall'art. 1284, co. 1-4, c.c.) sulla somma rivalutata. NT 5. La domanda di manleva svolta dal ei confronti di dev'essere accolta, CP_1 sia pur al netto dello scoperto contrattuale pattuito. NT In proposito, ha eccepito l'inoperatività della polizza ex art. 1892 c.c., in quanto l'edificio in cui l'autovettura di Caccialanza era stata ricoverata si sarebbe trovato in pessime condizioni, non dichiarate all'assicuratore al momento della stipula dell'appendice di variazione, decorrente dal 31.7.2020, relativa all'immobile sito in via Puccini, 6, NT Montecatini Terme e destinato, appunto, a garage (cfr. doc. 1 .
Come noto, le dichiarazioni inesatte e reticenti, sebbene siano configurate, nel corpo codicistico, come causa di annullamento del contratto - se rese dall'assicurato con dolo o colpa grave (art. 1892 c.c.) ovvero come fondamento della ipotesi di recesso legale se rese in difetto di dolo o colpa grave (art. 1893 c.c.) – ben possono operare nella struttura del sinallagma contrattuale in termini di eccezione volta a paralizzare l'accoglimento della domanda di adempimento contrattuale spiegata dal contraente o dal beneficiario di polizza
(cfr. Cass. 6727/23; 1166/20; 16406/10; Trib. Savona, 29.9.2023; Trib. Mulano, 4.5.2022, in DeJure). In tali casi, spetta all'assicuratore l'onere di provare l'inesattezza di dette dichiarazioni o la reticenza, nonché il dolo e la colpa grave del contraente che le ha rese
(Cass. 2815/99).
Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che non ricorrano i presupposti operativi dell'art. 1892 c.c.
Nel momento in cui il ha inteso estendere la copertura assicurativa anche CP_1 all'immobile (distante poche centinaia di metri dalla sede principale) deputato a ricovero dei mezzi, ha fatto precisare che tale fabbricato aveva caratteristiche costruttive in muratura e materiali incombustibili, era di proprietà del convenuto ed era posto a servizio NT dell'attività principale, come garage (doc. 1 ultime due pagine). NT Al momento della sottoscrizione del contratto (cfr. sempre doc. 1 pag. 3), precedente all'integrazione, il convenuto aveva dichiarato (punto 6) che i fabbricati assicurati si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione e che la classe assicurata era coerente con quanto previsto dall'art. 1.13.
In tali dichiarazioni il Tribunale non rinviene alcuna inesattezza o reticenza. NT In primo luogo, quanto alle condizioni dell'immobile, si è limitata alla produzione di poche fotografie del luogo interessato, rinviando anche alle immagini depositate da
: da tale compendio è francamente impossibile dedurre quale fosse l'effettiva Parte_1
p. 6 condizione di statica/manutenzione del cespite. Né si può inferire che la caduta di calcinacci o altro materiale – che ha causato i danni alla vettura di – sia di per Parte_1 sé indice di una condizione di cattiva condizione manutentiva o statica (nozione, peraltro, che il contratto non chiarisce puntualmente). Sul punto, al momento della sottoscrizione dell'estensione della polizza non è stato chiesto, con apposito formulario, all'assicurato di rendere specifiche dichiarazioni, così come accaduto in occasione della stipula della polizza principale. NT Né l'esame del doc. 2 di (“report di liquidazione”) consente una diversa valutazione, trattandosi di mero atto di parte, che apoditticamente conclude per una carenza di manutenzione ordinaria e, soprattutto, con sopralluogo effettuato in modalità di teleperizia.
In sintesi, non può ritenersi che il convenuto abbia assunto un comportamento reticente o abbia fornito informazioni inesatte al momento della sottoscrizione dell'assicurazione.
Di conseguenza, la domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti della terza NT chiamata può essere accolta nei limiti previsti dal rapporto contrattuale (v. voce E11-
Veicoli dei Clienti), con scoperto del 10%.
6. Le spese sono distribuite secondo il criterio di soccombenza.
Le spese di lite sostenute da , liquidate – come da D.M. 147/22 vigente – Parte_1 secondo i valori medi per ogni fase processuale (5.077,00 euro), oltre oneri e accessori come da dispositivo, sono poste a carico del convenuto.
Le spese di lite sostenute dal convenuto, liquidate nel minor importo richiesto in nota spese
(3.500,00 euro), rimangono a carico della parte terza chiamata, soccombente in punto di manleva.
Le spese di c.t.u. sono integralmente compensate tra le parti (Cass. 11068/20): infatti, trattandosi di atto compiuto nell'interesse comune delle parti, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio, le relative spese possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di primo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 540 dell'anno 2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio proposta dal convenuto NTroparte_1
2) DICHIARA l'inadempimento contrattuale di NTroparte_1
e, così, condanna quest'ultima – in quanto responsabile del danno causato
[...] all'automobile di proprietà dell'attore – al pagamento, in favore di ELIO
p. 7 , dell'importo di 11.824,00 euro, oltre interessi come da § 4.1 e 4.2 Parte_1 della motivazione;
3) DICHIARA TENUTA a tenere indenne e manlevare NTroparte_2 [...]
per ogni somma che sarà versata all'attore per NTroparte_1 capitale, rivalutazione, interessi e spese legali, al netto dello scoperto contrattuale del
10%;
4) CONDANNA l pagamento delle spese NTroparte_1 di lite a favore di , che vengono liquidate in 5.077,00 euro, oltre Parte_1
237,00 euro per contributo unificato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
5) CONDANNA al pagamento delle spese di lite a favore di NTroparte_2 che vengono liquidate in 3.500,00 NTroparte_1 euro, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
6) COMPENSA tra tutte le parti le spese per la consulenza d'ufficio.
Sentenza depositata a Lodi il giorno 23/02/2024
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
p. 8