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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 22/12/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 711 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, rimessa in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., previa discussione ex art. 281-sexies c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VI TI, come da incarico in atti.
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Riccardo Ferranti, come da investitura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti discutevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
1. La opposizione è fondata per le ragioni seguenti.
1.1. A sostegno della relativa pretesa, ha addotto di aver Controparte_1 perfezionato, in data 1 febbraio 2023, un contratto (cfr. “lettera di incarico professionale”) con l'attuale opponente in qualità di “Coordinatore Parte_1
Regionale – regione Marche della società denominata “Professionecasa SpA” - contratto le cui clausole sono per la prima volta state documentate in sede di giudizio di opposizione -, per la “gestione del punto vendita denominato “Professionecasa Osimo”, del suo corretto andamento e della corretta applicazione del “Manuale
Professionecasa””, con decorrenza dalla sottoscrizione della “lettera”.
Per tale attività, le parti hanno convenuto un compenso in misura fisa di euro 1.000,00 oltre ad una componente variabile.
2. Nel costituirsi, la parte opponente ha energicamente escluso di dovere alcunché. Al riguardo, ha dedotto di essersi servita dalla figura del al solo scopo (del CP_1
tutto frustrato, a seguito della scoperta della assenza di relativa abilitazione
1 professionale) di potere continuare a svolgere, sincronicamente alla già avviata attività di agente immobiliare in Castelfidardo per la Consulre s.a.s., anche la attività, in Osimo, per conto della Professionecasa S.p.A., attività per la quale ultima ha inteso valersi della collaborazione del ridetto CP_1
2.2. Sennonché, le prestazioni dovute sulla carta dal al sono state CP_1 Pt_1
dal primo svolte per conto della costituita il 12 aprile 2023, Controparte_2 come risulterebbe dall'emissione di talune fatture (in particolare la n. 8/2023), spiccate dal direttamente nei confronti della CP_1 Controparte_2
3. L'opposto, dal canto suo, ha asserito che, in realtà, si è trovato a cumulare (deve ritenersi, per un periodo di tempo) parallelamente, nella medesima sede di Osimo, tanto l'incarico, consistito nella “gestione del punto vendita denominato “Professionecasa
Osimo”, del suo corretto andamento e della corretta applicazione del “Manuale
Professionecasa””, sì come conferitogli dal nella richiamata qualità di Pt_1
regione Marche della società denominata “Professionecasa Parte_2
SpA”, quanto l'incarico inerente alla “gestione dei clienti e alla conclusione di affari”, sì come conferitogli da un terzo soggetto, la (tale ulteriore Controparte_2
incarico, come è venuto emergendo solo in sede di deposito delle memorie integrative, risulterebbe dal verbale della delibera assembleare della detta società, del 9 giugno
2023).
4. Così tratteggiati, nella loro essenzialità, i termini della vertenza, la opposizione, come anticipato, può dirsi fondata.
5. Se è indubitabile che il contratto dell'1 febbraio 2023 reca l'impegno assunto dal di retribuire il in una componente fissa (oltre che in una variabile), Pt_1 CP_1
è oltremodo significativa la circostanza, avvalorante la tesi dell'opponente circa la liberazione dal debito assunto, che l'attuale opposto ha emesso la fattura n. 8/2023 del
30 novembre 2023 nei confronti della Controparte_2
Il che vuol dire che, nonostante in base al contratto dell'1 febbraio 2023 fosse creditore del il lungi dall'emettere una fattura nei confronti dell'opponente, Pt_1 CP_1
ha spontaneamente richiesto il pagamento ad un altro soggetto, come da riquadro sottostante
2 5.1. È sicuramente rilevante osservare, in questa prospettiva, che nella “descrizione” della prestazione del servizio, lo stesso ha cura di operare un riferimento CP_1 alla “collaborazione professionale come da contratto mese febbraio 2023”. Di talchè, dal momento che l'opposto non avrebbe potuto emettere una fattura nei confronti della con cui nessun contratto è stato perfezionato nel febbraio 2023, Controparte_2
per la ragione che nel febbraio 2023 la non esisteva ancora Controparte_2
essendo sorta non prima del 12 aprile 2023, la sola ragione plausibile è che il ha ritenuto suo debitore la la quale ha assunto il CP_1 Controparte_2
debito altrui.
5.2. In sintesi, alla data del 30 novembre 2023, epoca di emissione della fattura, a distanza di circa un semestre dalla costituzione della , il Controparte_2 CP_1
fatturava a questa ultima una prestazione che egli stesso riconduceva ad un contratto, quello del febbraio 2023, che non poteva che essere stato intrattenuto con il Pt_1
All'indirizzo del quale ultimo, peraltro, non risulta che il abbia rivolto CP_1
una interpellatio, se non il 5 febbraio 2024, ad un anno dalla maturazione del credito
(almeno nella sua componente fissa, non avendo per giunta mai accampato diritti correlativamente alla componente variabile).
6. Del resto, la esistenza di una apparente traccia del contratto intercorso tra la
[...]
e il negozio che dovrebbe servire a giustificare la Controparte_2 CP_1
esecuzione delle prestazioni fatturate dalla prima, risale cronologicamente a non prima del 9 giugno 2023, come da verbale della delibera assembleare che, al punto n. 3 prevedeva: “concordato contratto (Responsabile d'Agenzia)” (deve Controparte_1
intendersi, in Osimo).
6.1. Dunque, prima del 9 giugno 2023, il solo contratto esistente, e che prevedesse un compenso in capo al per la attività (una qualsiasi attività) esercitata presso CP_1
la sede di Osimo, era quello intercorso con il al quale ultimo soltanto in data 4 Pt_1
febbraio 2024 l'opposto ha richiesto l'integrale pagamento, avendolo prima richiesto
3 esclusivamente alla la quale - a quel che risulta - non lo aveva Controparte_2
ricusato (né comunque emergono contestazioni in forza delle quali la società si sia rifiutata di pagare una prestazioni resa in esecuzione di un contratto perfezionato con altri e ciononostante dal ad essa addebitata). CP_1
6.2. Sotto tale profilo, l'opposto non ha mai specificato (né offerto di ammissibilmente provare) la ragione per cui ha emesso una fattura (la n. 8/2023) ed altre nei confronti della nonostante, come da lui sostenuto, il solo debitore fosse il Controparte_2
Si ripeta che la giustificazione addotta (la esistenza di un contratto con la Pt_1 [...]
avente ad oggetto attività da espletare per conto di essa -sia pure nella Controparte_2
medesima sede-) appare sconfessata dalla circostanza che il contratto che dovrebbe emergere dalla delibera del 9 giugno 2023 non può che giustificare prestazioni (e fatture) inerenti ad attività successive alla appena menzionata data, e che pertanto non si vede la ragione (diversa da quella addotta dal per la quale fatturare alla Pt_1 [...]
prestazioni sulla carta dovute dal Controparte_2 Pt_1
7. Serve aggiungere che lo stesso conferimento dell'incarico che dovrebbe emergere dall'esame della delibera del 9 giugno 2023, non prevede la corresponsione di un compenso fisso al il solo compenso fisso è quello che risulta dovuto dal CP_1
ma che il con ciò dimostrando la avvenuta liberazione del Pt_1 CP_1 Pt_1
ha fatturato alla la quale in definitiva non poteva che aver Controparte_2
accettato (in assenza di contestazioni) tali fatture.
8. Infine, la prova di cui al capitolo n. 4 della memoria integrativa dell'opposto è inammissibile in quanto si propone di giustificare l'impegno assunto dalla
[...]
nei confronti del sulla scorta di attività di Controparte_2 CP_1
“procacciazione degli affari e la gestione delle vendite” ad opera di chi, l'appena detto che, secondo quanto dedotto dall'opponente e mai specificamente CP_1 contestato, è privo di iscrizione nell'albo degli agenti immobiliari.
9. Al rigetto della opposizione segue la revoca del decreto opposto.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 711 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
4 1) in accoglimento della svolta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 128/2025 del 17 febbraio 2025;
2) condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
4.000,00 per compensi, euro 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 22 dicembre 2025.
Il Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 711 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, rimessa in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., previa discussione ex art. 281-sexies c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
VI TI, come da incarico in atti.
OPPONENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Riccardo Ferranti, come da investitura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti discutevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
1. La opposizione è fondata per le ragioni seguenti.
1.1. A sostegno della relativa pretesa, ha addotto di aver Controparte_1 perfezionato, in data 1 febbraio 2023, un contratto (cfr. “lettera di incarico professionale”) con l'attuale opponente in qualità di “Coordinatore Parte_1
Regionale – regione Marche della società denominata “Professionecasa SpA” - contratto le cui clausole sono per la prima volta state documentate in sede di giudizio di opposizione -, per la “gestione del punto vendita denominato “Professionecasa Osimo”, del suo corretto andamento e della corretta applicazione del “Manuale
Professionecasa””, con decorrenza dalla sottoscrizione della “lettera”.
Per tale attività, le parti hanno convenuto un compenso in misura fisa di euro 1.000,00 oltre ad una componente variabile.
2. Nel costituirsi, la parte opponente ha energicamente escluso di dovere alcunché. Al riguardo, ha dedotto di essersi servita dalla figura del al solo scopo (del CP_1
tutto frustrato, a seguito della scoperta della assenza di relativa abilitazione
1 professionale) di potere continuare a svolgere, sincronicamente alla già avviata attività di agente immobiliare in Castelfidardo per la Consulre s.a.s., anche la attività, in Osimo, per conto della Professionecasa S.p.A., attività per la quale ultima ha inteso valersi della collaborazione del ridetto CP_1
2.2. Sennonché, le prestazioni dovute sulla carta dal al sono state CP_1 Pt_1
dal primo svolte per conto della costituita il 12 aprile 2023, Controparte_2 come risulterebbe dall'emissione di talune fatture (in particolare la n. 8/2023), spiccate dal direttamente nei confronti della CP_1 Controparte_2
3. L'opposto, dal canto suo, ha asserito che, in realtà, si è trovato a cumulare (deve ritenersi, per un periodo di tempo) parallelamente, nella medesima sede di Osimo, tanto l'incarico, consistito nella “gestione del punto vendita denominato “Professionecasa
Osimo”, del suo corretto andamento e della corretta applicazione del “Manuale
Professionecasa””, sì come conferitogli dal nella richiamata qualità di Pt_1
regione Marche della società denominata “Professionecasa Parte_2
SpA”, quanto l'incarico inerente alla “gestione dei clienti e alla conclusione di affari”, sì come conferitogli da un terzo soggetto, la (tale ulteriore Controparte_2
incarico, come è venuto emergendo solo in sede di deposito delle memorie integrative, risulterebbe dal verbale della delibera assembleare della detta società, del 9 giugno
2023).
4. Così tratteggiati, nella loro essenzialità, i termini della vertenza, la opposizione, come anticipato, può dirsi fondata.
5. Se è indubitabile che il contratto dell'1 febbraio 2023 reca l'impegno assunto dal di retribuire il in una componente fissa (oltre che in una variabile), Pt_1 CP_1
è oltremodo significativa la circostanza, avvalorante la tesi dell'opponente circa la liberazione dal debito assunto, che l'attuale opposto ha emesso la fattura n. 8/2023 del
30 novembre 2023 nei confronti della Controparte_2
Il che vuol dire che, nonostante in base al contratto dell'1 febbraio 2023 fosse creditore del il lungi dall'emettere una fattura nei confronti dell'opponente, Pt_1 CP_1
ha spontaneamente richiesto il pagamento ad un altro soggetto, come da riquadro sottostante
2 5.1. È sicuramente rilevante osservare, in questa prospettiva, che nella “descrizione” della prestazione del servizio, lo stesso ha cura di operare un riferimento CP_1 alla “collaborazione professionale come da contratto mese febbraio 2023”. Di talchè, dal momento che l'opposto non avrebbe potuto emettere una fattura nei confronti della con cui nessun contratto è stato perfezionato nel febbraio 2023, Controparte_2
per la ragione che nel febbraio 2023 la non esisteva ancora Controparte_2
essendo sorta non prima del 12 aprile 2023, la sola ragione plausibile è che il ha ritenuto suo debitore la la quale ha assunto il CP_1 Controparte_2
debito altrui.
5.2. In sintesi, alla data del 30 novembre 2023, epoca di emissione della fattura, a distanza di circa un semestre dalla costituzione della , il Controparte_2 CP_1
fatturava a questa ultima una prestazione che egli stesso riconduceva ad un contratto, quello del febbraio 2023, che non poteva che essere stato intrattenuto con il Pt_1
All'indirizzo del quale ultimo, peraltro, non risulta che il abbia rivolto CP_1
una interpellatio, se non il 5 febbraio 2024, ad un anno dalla maturazione del credito
(almeno nella sua componente fissa, non avendo per giunta mai accampato diritti correlativamente alla componente variabile).
6. Del resto, la esistenza di una apparente traccia del contratto intercorso tra la
[...]
e il negozio che dovrebbe servire a giustificare la Controparte_2 CP_1
esecuzione delle prestazioni fatturate dalla prima, risale cronologicamente a non prima del 9 giugno 2023, come da verbale della delibera assembleare che, al punto n. 3 prevedeva: “concordato contratto (Responsabile d'Agenzia)” (deve Controparte_1
intendersi, in Osimo).
6.1. Dunque, prima del 9 giugno 2023, il solo contratto esistente, e che prevedesse un compenso in capo al per la attività (una qualsiasi attività) esercitata presso CP_1
la sede di Osimo, era quello intercorso con il al quale ultimo soltanto in data 4 Pt_1
febbraio 2024 l'opposto ha richiesto l'integrale pagamento, avendolo prima richiesto
3 esclusivamente alla la quale - a quel che risulta - non lo aveva Controparte_2
ricusato (né comunque emergono contestazioni in forza delle quali la società si sia rifiutata di pagare una prestazioni resa in esecuzione di un contratto perfezionato con altri e ciononostante dal ad essa addebitata). CP_1
6.2. Sotto tale profilo, l'opposto non ha mai specificato (né offerto di ammissibilmente provare) la ragione per cui ha emesso una fattura (la n. 8/2023) ed altre nei confronti della nonostante, come da lui sostenuto, il solo debitore fosse il Controparte_2
Si ripeta che la giustificazione addotta (la esistenza di un contratto con la Pt_1 [...]
avente ad oggetto attività da espletare per conto di essa -sia pure nella Controparte_2
medesima sede-) appare sconfessata dalla circostanza che il contratto che dovrebbe emergere dalla delibera del 9 giugno 2023 non può che giustificare prestazioni (e fatture) inerenti ad attività successive alla appena menzionata data, e che pertanto non si vede la ragione (diversa da quella addotta dal per la quale fatturare alla Pt_1 [...]
prestazioni sulla carta dovute dal Controparte_2 Pt_1
7. Serve aggiungere che lo stesso conferimento dell'incarico che dovrebbe emergere dall'esame della delibera del 9 giugno 2023, non prevede la corresponsione di un compenso fisso al il solo compenso fisso è quello che risulta dovuto dal CP_1
ma che il con ciò dimostrando la avvenuta liberazione del Pt_1 CP_1 Pt_1
ha fatturato alla la quale in definitiva non poteva che aver Controparte_2
accettato (in assenza di contestazioni) tali fatture.
8. Infine, la prova di cui al capitolo n. 4 della memoria integrativa dell'opposto è inammissibile in quanto si propone di giustificare l'impegno assunto dalla
[...]
nei confronti del sulla scorta di attività di Controparte_2 CP_1
“procacciazione degli affari e la gestione delle vendite” ad opera di chi, l'appena detto che, secondo quanto dedotto dall'opponente e mai specificamente CP_1 contestato, è privo di iscrizione nell'albo degli agenti immobiliari.
9. Al rigetto della opposizione segue la revoca del decreto opposto.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 711 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
4 1) in accoglimento della svolta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 128/2025 del 17 febbraio 2025;
2) condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
4.000,00 per compensi, euro 145,50 per esborsi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 22 dicembre 2025.
Il Giudice
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