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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13126 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa AR RE LI, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7456 del ruolo generale dell'anno 2025, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Musacchio Parte_1
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
v. NA ET come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO La parte ricorrente, in data 23.11.2023, ha presentato domanda per l'accertamento della propria condizione di invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi 100% ai fini dell'assistenza socio sanitaria e di portatrice di handicap in condizione di gravità; a seguito della visita medica compiuta dalla competente commissione la domanda è stata respinta;
affermando di essere in possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento dei benefici richiesti, ha proposto davanti al Tribunale di Roma giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.; all'esito di tale giudizio il consulente tecnico di ufficio non ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni richieste. Dopo avere tempestivamente contestato le risultanze dell'accertamento la parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c. contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, chiedendo al giudice del lavoro di Roma l'accertamento del sopra descritto stato di salute al fine del riconoscimento della prestazione richiesta. L' si è costituito contestando il ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
L a, istruita con l'esame della documentazione prodotta e disposta CTU medico legale, è stata rinviata per discussione all'udienza del 17.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte (regolarmente eseguito da tutte le parti che nulla hanno osservato in ordine a tale modalità di trattazione) e decisa con la presente sentenza depositata telematicamente.
La ricorrente ha depositato atto di contestazione entro il termine di legge di trenta giorni ed ha tempestivamente depositato il presente ricorso in data entro l'ulteriore termine di 30 gg. decorrente dalla formulazione delle contestazioni. Per quanto concerne il merito della domanda, non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Nella fattispecie in esame il consulente tecnico nominato nel presente procedimento ha accertato:
“La perizianda, sig.ra è da ritenere INVALIDA ULTRA- Parte_1 persistenti medio-gravi: 85%, a svolgere i Controparte_2
2 compiti e le funzioni proprie dell'età, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Decreto Legislativo n. 124/98 (ai fini dell'assistenza socio-sanitaria). NON RISULTANO peraltro concretizzati, né mai si sono appalesati tali, i requisiti e/o i presupposti per una totale invalidità, SENZA le condizioni per l'esenzione totale dal pagamento del ticket sanitario. NON RISULTANO inoltre evidenziati i requisiti o le attribuzioni (situazione di gravità) di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92. NON si ritiene sussistano elementi tali da poter sovvertire e/o modificare il giudizio espresso in sede di Accertamento Tecnico Preventivo in tema di percentuale dello stato invalidante e/o delle condizioni di Handicap”. Sulla base dei risultati della consulenza, condivisi dal giudicante in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici, non possono essere riconosciute alla parte ricorrente le prestazioni assistenziali richieste. A fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha contestato le stesse chiedendo un ulteriore rinnovo della CTU. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata (anche quella prodotta in sede di operazioni peritali e successiva al deposito del ricorso) oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Il CTU, inoltre, ha esaurientemente replicato alle note critiche di parte ricorrente:
“L'indagine relativa allo status, alle condizioni cliniche, e precipuamente alla evolutività, continuità fenomenologica, e gravità del quadro patologico (nel caso di specie sistemico, interessante plurimi organi ed apparati, ma soprattutto osteoarticolare e respiratorio, con influsso sulle possibilità statico-posturali), NON evidenzia significativa e/o rilevante compromissione delle capacità motorie globali e deambulatorie, né delle funzioni cerebrali o di determinazione autonoma, ed è stata condotta con accuratezza e congruità circa le ripercussioni funzionali delle minorazioni di cui è portatrice la perizianda, nonché in merito all'incidenza sistemica delle stesse sullo status di inabilità;
▪ Al riguardo, occorre sottolineare come le evidenze disfunzionali riportate dal C.T. di parte attrice relativamente al complesso menomativo, peraltro NON specificando quali versanti e/o aspetti dell'autonomia personale siano severa-mente compromessi, o quali siano quelli indicativi dell'abolizione delle funzioni autonome, relativamente quindi ad una condizione di totale inabilità, NON possono ritenersi esattamente definibili nel modo in cui lo Stesso le riporta e le invoca, senza poter condividere peraltro le osservazioni relative alla metodo-logia
3 scientifica e medico-legale dell'inquadramento nosologico-disfunzionale menomativo, di fatto aderente alle implicazioni menoimative sistemiche;
▪ E questo in assenza peraltro di obiettività clinico-disfunzionale chiaramente circostanziata circa la gravità delle menomazioni articolari, che NON configurano “una marcata instabilità posturale”, NE' “un molto elevato di cadute” laddove la deambulazione autonoma è adeguatamente conservata, in assenza quindi di una condizione altamente inabilitante, come invocato dal C.T. di parte attrice, laddove i riscontri semeiologici controvertono tali presupposti”;
▪ Occorre quindi specificare, punto per punto, come il quadro patologico in esame, NON configuri allo stato attuale alterazioni cardio-respiratorie e/o neuro-motorie di significatività tale da spiegare, dal punto di vista fisiopato-logico-disfunzionale una rilevante incidenza sulle capacità motorie e/o deambulatorie, garantendo pertanto una sufficiente conservazione delle funzioni autonome personali, dovendo controbattere le asserzioni del C.T.U di parte attrice riguardo una condizione altamente inabilitante, mai comprovata, e possa comportare difficoltà, talora di un certo rilievo, senza peraltro addivenire mai ad una incapacità totale o ad effettiva impossibilità;
▪ All'uopo bisogna precisare che la mera difficoltà (non impossibilità) nello svolgimento di alcuni atti quotidiani della vita (come nel caso di specie) NON è sufficiente, dal punto di vista clinico-biologico e medico-legale, a definire o determinare l'incapacità o impossibilità (termini assolutamente diversi da difficoltà), e peraltro i rilievi clinico-strumentali agli atti e semeiologici rilevati in sede peritale hanno documentato che la perizianda sia grado di spostarsi in maniera autonoma, pur con alcune problematicità, escludendo peraltro la uno status di effettiva impossibilità o inabilità totale;
▪ Ed in effetti, i riscontri semeiologico-disfunzionali in ambito peritale NON hanno evidenziato in maniera palese che la perizianda abbia concretizzato una compromissione significativa delle funzioni autonome e/o deambulatorie (i passaggi posturali sono stati eseguiti in maniera autonoma, e la deambulazione è apparsa anch'essa sufficientemente conservata, come anche le funzioni cerebrali superiori), in difetto peraltro di risvolti disfunzionali tali di impedire in maniera globale lo svolgimento degli atti quotidiani non potendo identificare e/o vedersi configurate, come invocato, una condizioni di totale inabilità;
▪ Le restanti patologie sistemiche (nello specifico, quelle cardio-vascolare, il cui inquadramento funzionale NON è assimilabile a quello sostenuto dalle certificazioni specialistiche allegate agli atti, e respiratorio, NON sono da considerare di rilievo tale da configurare una condizione di totale inabilità (anche in questo caso al contrario di quanto sostenuto in sede di indagini specialistiche agli atti, che non risultano confortate dai rilievi semeiologici emersi in sede peritale);
▪ L'entità delle manifestazioni cliniche e funzionali di cui al giudizio diagnostico deve congruamente altresì ritenersi di moderata rilevanza in ambito di incidenza sulle possibilità di determinazione, dovendo necessariamente addivenire ad una connotazione di assoluta mancanza di gravità nella comune accezione medico-legale sia in ambito di invalidità che in tema di “sicurezza sociale” (vedi indagine/accertamento della condizione di
“HANDICAP”);
4 ▪ Il richiamo da parte del C.T. di parte attrice circa un quadro morboso altamente inabilitante (in patologie la cui entità disfunzionale risulta priva di addentellati di complessità clinica, pur anche in presenza della patologia degenerativa osteoarticolare, senza significativa incidenza sulle capacità motorie, può ritenersi infondato e privo della congruità medico-legale che invece ha guidato l'accertamento peritale sulla base di rilievi clinici, semeiologici e/o diagnostici i quali si ribadisce, nel complesso, NON possono addivenire e/o assurgere ad una connotazione di gravità (art. 3, comma III, della Legge 104/92);
▪ Ed in effetti, il complesso morboso di cui risulta portatrice la perizianda NON incide in maniera rilevante sull'autonomia del soggetto e soprattutto i rilievi clinico-disfunzionali emersi in sede peritale NON hanno rilevato o evidenziato menomazioni tali da: “ridurre l'autonomia personale (correlata all'età), in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quello di relazione”;
▪ Al riguardo occorre ricordare come il quadro disfunzionale delineato dal C.T. di parte attrice relativamente al quadro sistemico (contraddistinto da una serie di menomazioni il cui complesso invalidante NON è sicuramente grave, e quindi NON tale da compromettere l'autonomia personale e/o richiedere assistenza di tipo continuativo), NON comporti alterazioni motorie, deambulatorie, cerebra-li, intellettive e/o di determinazione e NON RISULTA, di fatto, di entità tale da determinare una condizione inabilitante tale da ripercuotersi considerevolmente sull'autonomia personale senza poter definire, in alcun modo, uno stato di effettiva gravità, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 104/92;
▪ Il richiamo da parte del C.T. di parte attrice (NON supportato peraltro da rilievi semeiologici probanti) ad una connotazione di gravità NON può ritenersi congruo, in quanto contrasta con i principi medico-legali di criteriologia dell'indagine tecnica, il cui giudizio non può essere fondato su rilievi meramente anamnestici o strumentali, ma specificatamente basato su una complessità di alterazioni di significatività clinico- disfunzionale tale da inficiare in maniera rilevante gli atti quotidiani e, nel caso di specie, gli elementi posti a sostegno di tale ipotesi sono privi di elementi di fondatezza (in ambito di connotazione di gravità secondo il combinato disposto della Legge 104/92);
▪ In buona sostanza, il quadro patologico globale NON può ritenersi di rilevanza tale da supportare i requisiti postulati dalla Legge in tema di “sicurezza sociale” e, in assenza di complicazioni sistemiche, deve ritenersi privo della cronicizzazione involutiva e progressiva richiesta dalla Legge, e sicuramente mancante della significatività clinica e disfunzionale richiesta dall'art. 3, comma III, della Legge 104/92, NON potendo addivenire ad una condizione e notazione di gravità (secondo la criteriologia medico-legale e le comuni acce-zioni in ambito di accertamento della condizione di “Handicap”);
▪ Ne consegue, in maniera diretta, anche in considerazione delle patologie di cui al giudizio diagnostico, che il complesso disfunzionale e menomativo NON viene di fatto ad assumere la connotazione di gravità e/o di concreta compromissione o riduzione conclamata della
“autonomia personale” né di chiaro ed affettivo “svantaggio sociale” ai sensi delle indicazioni di Legge;
5 ▪ NON POSSONO quindi ritenersi rappresentati i requisiti o presupposti adeguati a rendere necessario “un intervento continuativo assistenziale per-manente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione” secondo il dettato della Legge richiamata;
▪ Occorre infatti specificare, nell'ambito della definizione di “Handicap grave”, che devono essere dimostrati e identificati deficit funzionali che si ripercuotano negativamente e limitare in maniera significativa, tangibile e permanente le capacità dell'invalido nella sfera socio- relazionale in genere e l'efficienza psico-fisica nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
▪ Solamente allora si può parlare di deficit effettivamente invalidante con necessità di
“assistenza permanente, continuativa e globale”, che deve mirare e/o rendere possibile il recupero e/o la restituzione delle funzioni autonome, e comunque identificare una condizione di effettivo “svantaggio sociale”, secondo le attribuzioni ed i presupposti richiesti dall'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 (Handicap con connotazione di gravità);
▪ Nel caso in esame NON è quindi possibile, per le ragioni sopra esposte, poter identificare la limitazione funzionale globale nell'ambito della condizione di “HANDICAP GRAVE”, in assenza di menomazioni a carattere permanente delle capacità fisiche, psichiche o sensoriali tali da assoggettare il periziando a dinamiche di “emarginazione” o
“svantaggio sociale” conclamate;
Nello specifico, alla luce di quanto sopra esposto, NON si ritiene possano sussistere o essere identificati i presupposti e/o le condizioni secondo le richieste del C.T. di parte attrice, da ritenere prive di accortezza e ponderatezza in tema di accertamento medico-legale delle fattispecie giuridiche in esame, nell'ambito di diverso parere da quello esplicitato nella bozza peritale, dovendo confermare il giudizio già formulato”.
Si osserva, infine, che parte ricorrente ha chiesto disporsi un rinnovo o supplemento di CTU senza dedurre specificamente un aggravamento, eccependo genericamente che il CTU abbia “sottostimato la cospicua realtà clinica, ampiamente documentata e nemmeno citata con declassamento e dequalificazione delle patologie (al punto da averne rimodulato persino l'entità diagnostica, incorrendo nella nullità peritale – Cass. SS.UU. 01.02.2022 nr 3086)”. In definitiva, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente. Le contestazioni di parte ricorrente non sono idonee a supportare la richiesta di (ulteriore) rinnovazione della c.t.u., né a censurare le conclusioni
6 dell'elaborato peritale, in quanto si concretizzano in una diversa valutazione delle patologie della ricorrente. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, non emergendo alcun verificabile elemento che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte sia dal consulente nominato nella precedente fase che dal consulente nominato nel corso del presente giudizio, si perviene alla conclusione che le risultanze della perizia devono essere condivise. Ne consegue pertanto il rigetto del ricorso.
La complessità dell'accertamento medico legale e la condizione soggettiva di parte ricorrente giustificano la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, come da liquidazione in dispositivo, mentre la restante parte va posta a carico di parte ricorrente secondo l'ordinaria regola della soccombenza (non avendo la parte ricorrente prodotto idonea dichiarazione né documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 152 disp. Att. c.p.c.)
Le spese della consulenza tecnica di entrambe le fasi di giudizio sono poste definitivamente a carico di parte ricorrente e sono liquidate per la presente fase come da separato decreto e per la precedente come da decreto del giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, rigetta il ricorso, compensa per metà le spese processuali che liquida per l'intero in € 2.700,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, ponendo la restante metà a carico della parte ricorrente soccombente;
pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Roma, 18/12/2025
Il giudice
AR RE LI
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