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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/02/2025, n. 2189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2189 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 15266 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Mattia Tallerico Parte_1
– ricorrente E
Controparte_1
rappr.to e difeso dall'Avv. Sandra Maria Colombino – convenuto
[...]
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara l'eziogenesi professionale della patologia denunciata (spondiloartrosi e discopatia del rachide lombare e cervicali con protusioni discali multiple cervicali e lombari); b) dichiara il diritto del ricorrente ad un indennizzo ex art.13, co.2, lett. a) del d.lgs n.38/2000, commisurato ad un grado permanente di menomazione dell'integrità psicofisica del 9%. Per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento dello stesso, con la decorrenza, nella misura e con gli interessi di legge;
c) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1 di difesa, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 3.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi;
d) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 17/4/2024 conveniva qui Parte_1 in giudizio l . CP_1
Esposto (in sintesi): che dopo aver svolto dal 2002 al 2004 lavoro di cassiere e magazziniere, dal 2004 al 2009 aveva lavorato come autista in servizio di autonoleggio, a tempo pieno;
quindi, dal 2009 a oggi, aveva svolto attività lavorativa di operaio meccanico, meglio descritta in ricorso quanto a modalità e tempi;
che avendo contratto una patologia permanente (spondiloartrosi e discopatia del rachide lombare e cervicali con protusioni discali multiple cervicali e lombari) e ritenendone l'eziologia professionale, ne aveva chiesto il riconoscimento con domanda amministrativa del 20/3/2023, che tuttavia, anche in sede di opposizione, era stata in quella sede definitivamente respinta il 6/10/2023, ~ 2 ~
per non essersi riconosciuta la genesi professionale;
dedotta l'ingiustizia di tale accertamento;
chiedeva (in sintesi):
1) dichiararsi l'origine professionale della patologia in questione;
2) dichiararsi che la malattia professionale in questione aveva prodotto postumi di inabilità permanente stimabili in misura comunque non inferiore al 16%;
3) dichiararsi il suo diritto ad una rendita o in subordine indennizzo per l'inabilità permanente, nella misura utile accertanda;
con la conseguente condanna. Resisteva l' , chiedendo respingersi le avverse domande per mancanza di CP_1 nesso eziologico.
La causa, istruita per documenti, mezzi orali e CTU medico-legale, è stata decisa come da dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono per quanto di ragione fondate e meritevoli di accoglimento.
2. La esperita CTU medico-legale ha giudicato che la patologia al rachide deve ritenersi causata o quantomeno concausata in modo efficiente e determinante dall'attività lavorativa svolta, ed ha prodotto un grado di menomazione permanente dell'integrità psicofisica stimabile nella misura del 9%.
3. Tali conclusioni, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico, sulla base di indagini accurate ed approfondite, non sono state contestate in modo specifico e motivato, e meritano condivisione.
4. Il giudicante rileva in realtà come il CTU, giudicando dell'esposizione a rischio su base anamnestica, abbia apertamente disatteso la prescrizione a quesito che l'esposizione a rischio va stimata in base agli elementi di prova obiettiva (prova testimoniale, evidenze documentali;
oltre che dati di comune esperienza e noti alla scienza medica del settore) raccolti nel processo, e non sulla base di quanto l'attore allega in ricorso, perché nel processo quanto una parte allega a proprio vantaggio non può mai avere valore probatorio.
5. Tuttavia i dati che il CTU ha considerato nello stimare l'esposizione a rischio, quali allegati in ricorso, avevano trovato pieno riscontro nella prova per testi esperita, ed in particolare, quanto all'attività di autista svolta dall'attore dal 2004 al 2009, dal teste ed all'attività di operaio meccanico svolta Tes_1 dal 2009 per almeno 4 anni dal teste . Tes_2
6. Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente ad un indennizzo ex art.13, co.2, lett. a) del d.lgs. n.38/2000, commisurato ad un grado complessivo di menomazione permanente dell'integrità psicofisica pari al 9%; e l va CP_1 condannato al pagamento dello stesso, nella misura, con la decorrenza, e con gli interessi di legge.
7. Le spese di difesa, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., secondo il valore della prestazione riconosciuta (scaglione da 5200 a 26000) seguono la soccombenza dell , e sono distratte per dichiarazione di CP_1 antistatarietà ex art. 93 c.p.c. ~ 3 ~
8. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, seguono pure la soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 15266 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Mattia Tallerico Parte_1
– ricorrente E
Controparte_1
rappr.to e difeso dall'Avv. Sandra Maria Colombino – convenuto
[...]
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara l'eziogenesi professionale della patologia denunciata (spondiloartrosi e discopatia del rachide lombare e cervicali con protusioni discali multiple cervicali e lombari); b) dichiara il diritto del ricorrente ad un indennizzo ex art.13, co.2, lett. a) del d.lgs n.38/2000, commisurato ad un grado permanente di menomazione dell'integrità psicofisica del 9%. Per l'effetto condanna l' al CP_1 pagamento dello stesso, con la decorrenza, nella misura e con gli interessi di legge;
c) condanna l' alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1 di difesa, che liquida in €. 10,00 per spese e €. 3.500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi;
d) pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 17/4/2024 conveniva qui Parte_1 in giudizio l . CP_1
Esposto (in sintesi): che dopo aver svolto dal 2002 al 2004 lavoro di cassiere e magazziniere, dal 2004 al 2009 aveva lavorato come autista in servizio di autonoleggio, a tempo pieno;
quindi, dal 2009 a oggi, aveva svolto attività lavorativa di operaio meccanico, meglio descritta in ricorso quanto a modalità e tempi;
che avendo contratto una patologia permanente (spondiloartrosi e discopatia del rachide lombare e cervicali con protusioni discali multiple cervicali e lombari) e ritenendone l'eziologia professionale, ne aveva chiesto il riconoscimento con domanda amministrativa del 20/3/2023, che tuttavia, anche in sede di opposizione, era stata in quella sede definitivamente respinta il 6/10/2023, ~ 2 ~
per non essersi riconosciuta la genesi professionale;
dedotta l'ingiustizia di tale accertamento;
chiedeva (in sintesi):
1) dichiararsi l'origine professionale della patologia in questione;
2) dichiararsi che la malattia professionale in questione aveva prodotto postumi di inabilità permanente stimabili in misura comunque non inferiore al 16%;
3) dichiararsi il suo diritto ad una rendita o in subordine indennizzo per l'inabilità permanente, nella misura utile accertanda;
con la conseguente condanna. Resisteva l' , chiedendo respingersi le avverse domande per mancanza di CP_1 nesso eziologico.
La causa, istruita per documenti, mezzi orali e CTU medico-legale, è stata decisa come da dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono per quanto di ragione fondate e meritevoli di accoglimento.
2. La esperita CTU medico-legale ha giudicato che la patologia al rachide deve ritenersi causata o quantomeno concausata in modo efficiente e determinante dall'attività lavorativa svolta, ed ha prodotto un grado di menomazione permanente dell'integrità psicofisica stimabile nella misura del 9%.
3. Tali conclusioni, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico o logico-giuridico, sulla base di indagini accurate ed approfondite, non sono state contestate in modo specifico e motivato, e meritano condivisione.
4. Il giudicante rileva in realtà come il CTU, giudicando dell'esposizione a rischio su base anamnestica, abbia apertamente disatteso la prescrizione a quesito che l'esposizione a rischio va stimata in base agli elementi di prova obiettiva (prova testimoniale, evidenze documentali;
oltre che dati di comune esperienza e noti alla scienza medica del settore) raccolti nel processo, e non sulla base di quanto l'attore allega in ricorso, perché nel processo quanto una parte allega a proprio vantaggio non può mai avere valore probatorio.
5. Tuttavia i dati che il CTU ha considerato nello stimare l'esposizione a rischio, quali allegati in ricorso, avevano trovato pieno riscontro nella prova per testi esperita, ed in particolare, quanto all'attività di autista svolta dall'attore dal 2004 al 2009, dal teste ed all'attività di operaio meccanico svolta Tes_1 dal 2009 per almeno 4 anni dal teste . Tes_2
6. Va pertanto dichiarato il diritto del ricorrente ad un indennizzo ex art.13, co.2, lett. a) del d.lgs. n.38/2000, commisurato ad un grado complessivo di menomazione permanente dell'integrità psicofisica pari al 9%; e l va CP_1 condannato al pagamento dello stesso, nella misura, con la decorrenza, e con gli interessi di legge.
7. Le spese di difesa, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014 e s.m., secondo il valore della prestazione riconosciuta (scaglione da 5200 a 26000) seguono la soccombenza dell , e sono distratte per dichiarazione di CP_1 antistatarietà ex art. 93 c.p.c. ~ 3 ~
8. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, seguono pure la soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 20 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)