Decreto cautelare 9 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 31 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 13 giugno 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/10/2025, n. 17174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17174 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17174/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00159/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 159 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso De Fusco, Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1. della Nota del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento-Ufficio Concorsi e Contenzioso del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri N. -OMISSIS--Cont. CAR24 del 19 dicembre 2024, comunicata a mezzo pec in pari data, recante il diniego della istanza di rinvio del 11.12.2024 con richiesta di riconvocazione agli accertamenti sanitari di idoneità psico-fisica, già fissati per il giorno 12.12.2024- ai fini del riesame della pregressa inidoneità del 12.11.2024, al quale il ricorrente era stato ammesso ai sensi dell’art. 11 comma 7 del bando di concorso - e la esclusione dal medesimo concorso pubblico per il reclutamento di 3.852 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell''Arma dei Carabinieri, indetto con Decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri del 26.05.2024 pubblicato sul portale del reclutamento PA in data 27 maggio 2024;
2. dell’art. 11 comma 7 ultimo capoverso del bando di concorso per il reclutamento di 3.852 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell''Arma dei Carabinieri, pubblicato sul portale del reclutamento PA in data 27 maggio 2024, laddove nel disporre che “Il candidato assente il giorno della visita medica di riesame verrà considerato rinunciatario. Non saranno previste riconvocazioni, al di fuori dei casi previsti dal precedente articolo 7, comma 5, del presente bando di concorso.” non fa salve le ipotesi ovvero non prevede la possibilità di rinvio della prova, in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente;
3. dell’art. 11 comma 2 del bando di concorso che dispone: “Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell’ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell’assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.”;
4. dell’art. 7 comma 5 del medesimo bando di concorso laddove non fa salve le ipotesi ovvero non prevede la possibilità di rinvio della prova, in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente;
5. ove esistente, di ogni ulteriore provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per il reclutamento di 3.852 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell''Arma dei Carabinieri, indetto con Decreto del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri del 26.05.2024 pubblicato sul portale del reclutamento PA in data 27 maggio 2024;
6. del precedente giudizio e provvedimento di non idoneità agli accertamenti psicofisici prot. n. -OMISSIS-del 12 novembre 2024(per il quale il ricorrente era stato riconvocato in riesame il giorno 12 dicembre 2024) e della esclusione dal concorso derivante da tale giudizio di inidoneità del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Commissione per gli accertamenti psico-fisici, notificato in pari data, per: -Valori di composizione corporea >22% (30%) non compatibili con quelli previsti dall’art. 587 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal D.P.R. 17 dicembre 2015 n. 207; - ha riportato il coefficiente 3 nell’apparato CO in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi IMC>28 (29) (COD. 8);
7. dei relativi verbali di non idoneità, atti ed accertamenti presupposti, preparatori e connessi all’accertamento dei requisiti che hanno determinato la non idoneità di cui al numero 6 che precede;
8. della esclusione dal concorso di cui trattasi derivante dal giudizio di non idoneità
4innanzi indicato;
9. Per quanto di ragione, delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso per esami e titoli per il reclutamento di 3852 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale di cui trattasi;
10. Per quanto di interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all’accoglimento del presente ricorso.
Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti:
1. del giudizio di inidoneità attitudinale ed esclusione dal concorso per il reclutamento di 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, indetto con bando pubblicato sul portale del reclutamento PA in data 27 maggio 2024.
Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti:
1. della graduatoria del concorso per il reclutamento di n. 3.852 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con riguardo alla procedura concorsuale indicata in epigrafe, il ricorrente in data 12/11/2024 veniva giudicato inidoneo dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici per la presenza dell’IMC e di valori di composizione corporea superiori ai limiti di legge.
In data 20/11/2024, il ricorrente presentava allora istanza di riesame così come previsto espressamente dall’art. 11, comma 7, del bando di concorso, il quale stabilisce che “ I candidati giudicati inidonei potranno presentare, entro dieci giorni dalla notifica della inidoneità, istanza di riesame (come da modello in allegato “Q”), riferita solo alle cause che ne hanno determinato l’inidoneità”; con nota del 05/12/2024 l’Amministrazione provvedeva a convocare il ricorrente per una nuova visita medica per il 12/12/2024.
Il giorno prima della prevista visita medica di riesame (11/12/2024) il ricorrente presentava istanza di differimento della data di effettuazione degli accertamenti sanitari, rappresentando che, a causa di un infortunio occorsogli, gli era impossibile essere presente alla data prevista; l’Amministrazione intimata, non accogliendo la predetta istanza, con nota del 19/12/2024 provvedeva ad escludere il ricorrente dal concorso considerandolo rinunciatario.
2. Ciò premesso, con l’atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha impugnato la determina n. -OMISSIS--Cont. CAR24 del 19/12/2024 recante il diniego all’istanza di rinvio e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale indicata in epigrafe; in particolare, con il primo motivo di ricorso, parte attorea ha domandato di essere nuovamente convocata per la visita medica di riesame.
3. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio.
4. Con ordinanza cautelare di questa Sezione n. -OMISSIS-del 31/01/2025 è stata disposta l’ammissione con riserva del ricorrente alla visita medica di riesame e, in caso di esito positivo della stessa, al proseguimento dell’iter concorsuale.
5. In esecuzione della succitata ordinanza, il ricorrente è stato convocato alla nuova visita medica di riesame, effettuata in data 11/02/2025, all’esito della quale è stato considerato idoneo sotto il punto di vista sanitario ed è stato pertanto ammesso alla prosecuzione dell’iter concorsuale.
6. Ai successivi accertamenti attitudinali (effettuati sempre in data 11/02/2025) il ricorrente è stato giudicato inidoneo.
7. Avverso quest’ultimo provvedimento, è insorta parte attorea con ricorso per motivi aggiunti, con contestuale richiesta di sospensiva, ritualmente notificato e depositato. Nel dettaglio, il ricorrente censura la motivazione generica dell’atto e la contraddittorietà tra il giudizio di inidoneità e i precedenti di carriera dell’interessato.
8. Con i secondi motivi aggiunti è stata impugnata la graduatoria di merito nelle more approvata.
9. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-del 13/06/2025 l’istanza cautelare è stata respinta sulla base della granitica giurisprudenza della Sezione in materia.
10. Da ultimo, all’udienza pubblica del 24/09/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. Preliminarmente il Collegio deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il provvedimento originariamente impugnato è stato superato dai successivi atti dell’Amministrazione con cui il ricorrente è stato dapprima riammesso alla procedura concorsuale e successivamente dichiarato inidoneo agli accertamenti attitudinali.
12. Venendo all’esame dei ricorsi per motivi aggiunti, il Collegio rileva che il censurato giudizio di inidoneità è fondato sui concordi giudizi di “Non compatibilità” nell’area comportamentale e nell’area dell’assunzione di ruolo espressi in maniera concorde dall’Ufficiale psicologo, dal Presidente e dall’Ufficiale perito selettore.
Deve, inoltre, essere evidenziato che tali giudizi sono coerenti con il colloquio svolto dall’Ufficiale psicologo, il quale a sua volta si conclude con un giudizio di inidoneità; in particolare, è utile riportare quanto emerge dal verbale dell’intervista laddove si afferma che “Il candidato nell’espressione verbale manifesta un pensiero poco flessibile e stereotipato. […] Nel dialogo con la Commissione mostra di possedere una maturità globale ancora in via di formazione, risultando ancora insicuro ed incerto rispetto alla possibilità di potersi assumere le responsabilità connesse al ruolo cui aspira. Il candidato mostra una certa rigidità relazionale che penalizza la fluidità nella dialettica con la Commissione. […] Evidenzia una motivazione generica, idealistica e poco analizzata in relazione alle specificità professionali del ruolo a cui aspira ed in rapporto alle proprie inclinazioni caratteriali. […]”
13. Ciò considerato, il Collegio non può che confermare quanto già statuito in sede cautelare, richiamando sul punto la granitica giurisprudenza in materia secondo cui:
- le valutazioni attinenti all’idoneità attitudinale, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono riservate agli organi tecnici dell’Amministrazione (individuati dalla normativa di riferimento) e il relativo sindacato in sede giudiziale risulta, per l’effetto, circoscritto alla verifica in ordine alla sussistenza dell’evidente incongruità ovvero della manifesta irragionevolezza degli esiti delle valutazioni eseguite (cfr. ex multis Cons. St., sez. II, sent. 27 settembre 2022, n. 8339 e Cons. St., sez. IV, sent. 25 febbraio 2020, n. 1402);
- “ gli accertamenti d’idoneità fisica - attitudinale, condotti in sede concorsuale, sono caratterizzati da un principio di attualità, tale per cui lo svolgimento di dette prove in un momento diverso/successivo potrebbe dare esiti diversi, senza che ciò possa condurre a ritenere errati gli esiti delle stesse prove svolte precedentemente” (in termini v. anche la recente sentenza di questa Sezione del 5 dicembre 2024, n. 21979);
- in assenza di palese illogicità e/o macroscopica irragionevolezza e/o travisamento dei fatti così come di gravi lacune motivazionali, il giudizio attitudinale è connotato da un elevatissimo livello di discrezionalità tecnica, il che preclude, in linea di massima, la possibilità di esplicare un sindacato “forte” e, tanto meno, sostituivo da parte del Giudice amministrativo su valutazioni ampiamente tecnico-discrezionali, legate a specifiche esperienze e conoscenze di ambito militare.
Sulla base di quanto detto, il Collegio, nel caso di specie, ritiene che l’inevitabile elemento valutativo proprio di questo tipo di indagine, per quanto opinabile, ha visto il concorso di diverse professionalità ed il confronto delle diverse posizioni all’interno di un contesto collegiale: in ogni caso, il giudizio si appalesa congruamente motivato mediante le aggettivazioni usate e non si rilevano contraddizioni nella sequenza di test, questionari e valutazioni che connotano questo tipo di indagine.
Il fatto poi che il profilo attitudinale debba essere valutato nell’attualità rende irrilevanti i precedenti di carriera dell’interessato e l’eventuale superamento di altre prove attitudinali in precedenti concorsi pubblici nelle Forze Armate, non assumendo questa circostanza rilievo decisivo ai fini della risoluzione della controversia.
14. I ricorsi per motivi aggiunti devono pertanto essere respinti.
15. Le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto di tutte le circostanze e dell’andamento della vicenda amministrativa e processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge i ricorsi per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Gianluca Amenta, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Amenta | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.