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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 24/09/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, in persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa
Maria Rosaria Pietropaolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 602/2025 R.G. promossa
DA
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
13.04.2001, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Solazzi (C.F.
, come da delega in calce al ricorso, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fano (PU), Via della Costituzione, 10;
-ricorrente -
CONTRO
(C.F. - P.IVA ), in CP_1 C.F._3 P.IVA_1 persona dell'omonimo titolare, corrente in 61039 San Costanzo
(PU), Strada San Fortunato, 124, I;
-resistente/contumace-
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa;
differenze retributive.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso,
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dell'impugnato licenziamento e, per l'effetto, previa dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del 30.04.2025, CONDANNARE la
[...]
, in persona del titolare p.t., al pagamento, Controparte_2 in favore del ricorrente, di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio (€ 1.295,49; v. ult. Busta paga
Dicembre 2024, doc. 5), in misura comunque non inferiore a tre mensilità (€ 3.886,47), nonché CONDANNARE la ditta individuale
LA , in persona del titolare p.t., al pagamento, in favore CP_1 del ricorrente, della somma di € 1.043,81, al lordo delle ritenute fiscali c/lavoratore, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà ad istruttoria esperita, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali dalla data di maturazione dei diritti all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.6.2025, - Parte_1 premesso di aver lavorato alle dipendenze della ditta “ CP_1
” con qualifica Apprendista Operaio Carrozziere, inquadrato al
[...]
3^ Livello del CCNL “Gomma Plastica Chimica Vetro-Aziende
Artigiane a decorrere dal 14.10.2024 – ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla ditta datrice di lavoro con lettera datata 3.1.2025, ricevuta in data 11.1.2025, eccependo l'illegittimità del recesso per difetto di giusta causa.
Ha, inoltre, avanzato domanda di pagamento di differenze retributive, per un ammontare complessivo di € 1.043,81, al lordo delle ritenute fiscali.
Nonostante rituale notifica del ricorso, la ditta resistente non si è costituita in giudizio e, pertanto, all'odierna udienza è stata dichiarata contumace.
Pag. 2 di 8 La causa, istruita solo mediante produzioni documentali, stante la superfluità della prova per interrogatorio formale dedotta da parte ricorrente, è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
1- IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO
Il ricorrente è stato licenziato a seguito di contestazione disciplinare (v. lettera datata 19.12.2024 e ricevuta il 27.12.2024, sub doc. n. 9 fasc. ric.) del seguente tenore: <La presente costituisce contestazione scritta ai sensi dell'art. 102 del CCNL di settore per contestarle l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro avvenuta dal giorno 9° dicembre c.a. e protrattasi fino alla data odierna [ndr: 19.12.2024]>>.
Alla contestazione il ricorrente replicava mediante pec della CISL di Fano del 10.1.2025, con cui negava l'addebito, giustificando la propria assenza in ragione dell'infortunio riportato in data
9.12.2024, allorquando, durante il turno di lavoro, nell'atto di sollevare un bidone di vernice, subiva un infortunio alla zona lombare, che lo costringeva a cessare l'attività e a recarsi al pronto soccorso di Fano (PU), accompagnato dallo stesso datore di lavoro.
Nonostante le giustificazioni rese, in data 3.1.2025 la ditta IS
NI inviava al ricorrente la lettera di licenziamento per giusta causa, ricevuta in data 11.01.2025 (doc. 11), licenziamento tempestivamente impugnato in data 13.01.2025 (doc. 12).
Occorre, preliminarmente, evidenziare come la condotta specificamente contestata dal datore di lavoro, vale a dire quella di “assenza ingiustificata”, risulti, in realtà, contraddetta dalla documentazione prodotta dal ricorrente, il quale ha documentalmente provato di essersi recato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Fano a causa di un infortunio occorso
Pag. 3 di 8 durante l'espletamento dell'attività lavorativa il giorno 9.12.2024: dal referto prodotto in giudizio (doc. n. 6) risulta documentata sia la patologia riscontrata (“lombosciatalgia dx da sforzo”), sia l'origine lavorativa della stessa, in quanto come causale dell'infortunio è stato riportato l'atto di sollevamento di un bidone di vernice durante l'orario di lavoro (v. anamnesi: “oggi durante il lavoro, mentre stava sollevando un bidone contenente vernice, ha avvertito un dolore trafittivo in regione lombare…”).
Il fatto che il datore di lavoro fosse a conoscenza dell'infortunio e della conseguente assenza per malattia è riscontrato sia dalla allegazione del ricorrente (non contestata dal resistente, rimasto contumace), secondo cui è stato lo stesso datore di lavoro ad accompagnare il presso il Pronto soccorso di Fano nella Parte_1 giornata del 9.12.2024, sia dalla documentazione che attesta l'apertura della pratica di infortunio da parte dell' (v. doc. n. CP_3
7 e 8).
Inoltre, il comportamento successivo del datore di lavoro, laddove ha inviato una seconda comunicazione di licenziamento, sempre per assenza ingiustificata dal lavoro successiva al 31.3.2025 (v. doc. n. 13), dimostra che il titolare della ditta era perfettamente a conoscenza del fatto che l'infortunio era stato riconosciuto dall' (v. doc. n. 7 e 8) e che l'assenza del lavoratore oggetto CP_3 della contestazione disciplinare del 19.12.2024 era, in realtà, giustificata dalla patologia conseguente all'infortunio subito il
9.12.2024, protrattasi per i mesi successivi. Tale contegno è sintomatico della consapevolezza in capo al datore di lavoro della inefficacia del primo licenziamento, peraltro mai revocato, in quanto intimato in assenza di giusta causa.
Pag. 4 di 8 Alla luce di tali considerazioni, il licenziamento deve ritenersi illegittimo, per difetto di giusta causa, essendo l'assenza dal lavoro pienamente giustificata.
Quanto alla tutela applicabile, occorre rilevare che il ricorrente è stato assunto dalla ditta resistente in data 14.10.2024 e, quindi, successivamente al 7.3.2015, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dal D. Lgs. 23/2015.
Tale rilievo consente di collocare la fattispecie nell'alveo della tutela indennitaria prevista dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. 23/2015
(secondo cui “...nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”), con la correzione prevista dall'art. 9, comma 1, del medesimo decreto (“Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970,...l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1,.... è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”), avendo la ditta resistente meno di 15 dipendenti, come documentato dallo stesso ricorrente con la produzione della relativa visura camerale
(v. doc. n. 15).
Ne consegue la dichiarazione di estinzione del rapporto lavorativo alla data del 30.4.2025, con condanna della resistente al CP_2
Pag. 5 di 8 pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di cui al citato art. 3, comma 1, determinata, avuto riguardo ai parametri forniti dall'art. 8 della legge 604/1966 e successive modifiche, come indicato nella sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale, oltre che con riferimento al criterio dell'anzianità, anche agli
“…altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti
(numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.
Applicando i citati principi al caso di specie, considerata l'anzianità di servizio del ricorrente (il quale ha lavorato presso la ditta IS
NI dal 14.10.2024 al 30.04.2025, data del “secondo” licenziamento), l'indennità dovuta ammonta a complessivi €
3.886,47 (€ 1.295,49 x 3 mensilità).
In conclusiva sintesi, in accoglimento del ricorso, accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa, va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del 30.4.2025 e condannata la resistente al pagamento, in favore del CP_2 ricorrente, dell'indennità di cui all'art. 3, comma 1, del D. Lgs.
23/2015, nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, quantificate in complessivi € 3.886,47.
2-DIFFERENZE RETRIBUTIVE
Il ricorrente ha allegato di avere maturato, nel periodo che va dal giorno successivo a quello del licenziamento inefficace
(12.1.2025) sino al giorno della cessazione del rapporto
(30.4.2025), un credito nei confronti del datore di lavoro di €
1.043,81, al lordo delle ritenute fiscali c/lavoratore, per
Pag. 6 di 8 competenze salariali non retribuite a titolo di residuo ferie, residuo permessi, ratei tredicesima e totale quote T.F.R. per l'anno 2025.
Tale importo risulta dal conteggio elaborato dal Sindacato CISL di
Fano allegato al ricorso (doc. n. 14), che appare corretto e che, comunque, non è stato oggetto di contestazione.
Pertanto, va accolta anche la domanda di pagamento delle differenze retributive non corrisposte dal datore di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con relativa liquidazione come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della causa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1-in accoglimento del ricorso, accertata l'illegittimità del licenziamento, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del
30.4.2025 e condanna la resistente, in persona del titolare CP_2 pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di cui agli artt. 3, comma 1, e 9 del D. Lgs. 23/2015, nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a complessivi € 3.886,47, con gli interessi legali sulla somma capitale da rivalutarsi anno per anno, decorrenti dalla data della presente sentenza e sino al saldo;
2-dichiara, altresì, tenuta e condanna la ditta resistente, in persona del titolare pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.043,81, al lordo delle ritenute fiscali
Pag. 7 di 8 c/lavoratore, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
3-condanna la ditta resistente, in persona del titolare pro tempore, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.059,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gianfranco Solazzi, difensore dichiaratosi antistatario.
Pesaro, 24.9.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, in persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa
Maria Rosaria Pietropaolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 602/2025 R.G. promossa
DA
(C.F. ), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
13.04.2001, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Solazzi (C.F.
, come da delega in calce al ricorso, C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fano (PU), Via della Costituzione, 10;
-ricorrente -
CONTRO
(C.F. - P.IVA ), in CP_1 C.F._3 P.IVA_1 persona dell'omonimo titolare, corrente in 61039 San Costanzo
(PU), Strada San Fortunato, 124, I;
-resistente/contumace-
OGGETTO: Licenziamento individuale per giusta causa;
differenze retributive.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso,
ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità dell'impugnato licenziamento e, per l'effetto, previa dichiarazione di estinzione del rapporto di lavoro alla data del 30.04.2025, CONDANNARE la
[...]
, in persona del titolare p.t., al pagamento, Controparte_2 in favore del ricorrente, di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale, pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio (€ 1.295,49; v. ult. Busta paga
Dicembre 2024, doc. 5), in misura comunque non inferiore a tre mensilità (€ 3.886,47), nonché CONDANNARE la ditta individuale
LA , in persona del titolare p.t., al pagamento, in favore CP_1 del ricorrente, della somma di € 1.043,81, al lordo delle ritenute fiscali c/lavoratore, ovvero di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà ad istruttoria esperita, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali dalla data di maturazione dei diritti all'effettivo saldo.
Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.6.2025, - Parte_1 premesso di aver lavorato alle dipendenze della ditta “ CP_1
” con qualifica Apprendista Operaio Carrozziere, inquadrato al
[...]
3^ Livello del CCNL “Gomma Plastica Chimica Vetro-Aziende
Artigiane a decorrere dal 14.10.2024 – ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla ditta datrice di lavoro con lettera datata 3.1.2025, ricevuta in data 11.1.2025, eccependo l'illegittimità del recesso per difetto di giusta causa.
Ha, inoltre, avanzato domanda di pagamento di differenze retributive, per un ammontare complessivo di € 1.043,81, al lordo delle ritenute fiscali.
Nonostante rituale notifica del ricorso, la ditta resistente non si è costituita in giudizio e, pertanto, all'odierna udienza è stata dichiarata contumace.
Pag. 2 di 8 La causa, istruita solo mediante produzioni documentali, stante la superfluità della prova per interrogatorio formale dedotta da parte ricorrente, è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
1- IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO
Il ricorrente è stato licenziato a seguito di contestazione disciplinare (v. lettera datata 19.12.2024 e ricevuta il 27.12.2024, sub doc. n. 9 fasc. ric.) del seguente tenore: <La presente costituisce contestazione scritta ai sensi dell'art. 102 del CCNL di settore per contestarle l'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro avvenuta dal giorno 9° dicembre c.a. e protrattasi fino alla data odierna [ndr: 19.12.2024]>>.
Alla contestazione il ricorrente replicava mediante pec della CISL di Fano del 10.1.2025, con cui negava l'addebito, giustificando la propria assenza in ragione dell'infortunio riportato in data
9.12.2024, allorquando, durante il turno di lavoro, nell'atto di sollevare un bidone di vernice, subiva un infortunio alla zona lombare, che lo costringeva a cessare l'attività e a recarsi al pronto soccorso di Fano (PU), accompagnato dallo stesso datore di lavoro.
Nonostante le giustificazioni rese, in data 3.1.2025 la ditta IS
NI inviava al ricorrente la lettera di licenziamento per giusta causa, ricevuta in data 11.01.2025 (doc. 11), licenziamento tempestivamente impugnato in data 13.01.2025 (doc. 12).
Occorre, preliminarmente, evidenziare come la condotta specificamente contestata dal datore di lavoro, vale a dire quella di “assenza ingiustificata”, risulti, in realtà, contraddetta dalla documentazione prodotta dal ricorrente, il quale ha documentalmente provato di essersi recato presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Fano a causa di un infortunio occorso
Pag. 3 di 8 durante l'espletamento dell'attività lavorativa il giorno 9.12.2024: dal referto prodotto in giudizio (doc. n. 6) risulta documentata sia la patologia riscontrata (“lombosciatalgia dx da sforzo”), sia l'origine lavorativa della stessa, in quanto come causale dell'infortunio è stato riportato l'atto di sollevamento di un bidone di vernice durante l'orario di lavoro (v. anamnesi: “oggi durante il lavoro, mentre stava sollevando un bidone contenente vernice, ha avvertito un dolore trafittivo in regione lombare…”).
Il fatto che il datore di lavoro fosse a conoscenza dell'infortunio e della conseguente assenza per malattia è riscontrato sia dalla allegazione del ricorrente (non contestata dal resistente, rimasto contumace), secondo cui è stato lo stesso datore di lavoro ad accompagnare il presso il Pronto soccorso di Fano nella Parte_1 giornata del 9.12.2024, sia dalla documentazione che attesta l'apertura della pratica di infortunio da parte dell' (v. doc. n. CP_3
7 e 8).
Inoltre, il comportamento successivo del datore di lavoro, laddove ha inviato una seconda comunicazione di licenziamento, sempre per assenza ingiustificata dal lavoro successiva al 31.3.2025 (v. doc. n. 13), dimostra che il titolare della ditta era perfettamente a conoscenza del fatto che l'infortunio era stato riconosciuto dall' (v. doc. n. 7 e 8) e che l'assenza del lavoratore oggetto CP_3 della contestazione disciplinare del 19.12.2024 era, in realtà, giustificata dalla patologia conseguente all'infortunio subito il
9.12.2024, protrattasi per i mesi successivi. Tale contegno è sintomatico della consapevolezza in capo al datore di lavoro della inefficacia del primo licenziamento, peraltro mai revocato, in quanto intimato in assenza di giusta causa.
Pag. 4 di 8 Alla luce di tali considerazioni, il licenziamento deve ritenersi illegittimo, per difetto di giusta causa, essendo l'assenza dal lavoro pienamente giustificata.
Quanto alla tutela applicabile, occorre rilevare che il ricorrente è stato assunto dalla ditta resistente in data 14.10.2024 e, quindi, successivamente al 7.3.2015, con conseguente applicabilità della disciplina prevista dal D. Lgs. 23/2015.
Tale rilievo consente di collocare la fattispecie nell'alveo della tutela indennitaria prevista dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. 23/2015
(secondo cui “...nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”), con la correzione prevista dall'art. 9, comma 1, del medesimo decreto (“Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970,...l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1,.... è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”), avendo la ditta resistente meno di 15 dipendenti, come documentato dallo stesso ricorrente con la produzione della relativa visura camerale
(v. doc. n. 15).
Ne consegue la dichiarazione di estinzione del rapporto lavorativo alla data del 30.4.2025, con condanna della resistente al CP_2
Pag. 5 di 8 pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di cui al citato art. 3, comma 1, determinata, avuto riguardo ai parametri forniti dall'art. 8 della legge 604/1966 e successive modifiche, come indicato nella sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale, oltre che con riferimento al criterio dell'anzianità, anche agli
“…altri criteri già prima richiamati, desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti
(numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.
Applicando i citati principi al caso di specie, considerata l'anzianità di servizio del ricorrente (il quale ha lavorato presso la ditta IS
NI dal 14.10.2024 al 30.04.2025, data del “secondo” licenziamento), l'indennità dovuta ammonta a complessivi €
3.886,47 (€ 1.295,49 x 3 mensilità).
In conclusiva sintesi, in accoglimento del ricorso, accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa, va dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del 30.4.2025 e condannata la resistente al pagamento, in favore del CP_2 ricorrente, dell'indennità di cui all'art. 3, comma 1, del D. Lgs.
23/2015, nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, quantificate in complessivi € 3.886,47.
2-DIFFERENZE RETRIBUTIVE
Il ricorrente ha allegato di avere maturato, nel periodo che va dal giorno successivo a quello del licenziamento inefficace
(12.1.2025) sino al giorno della cessazione del rapporto
(30.4.2025), un credito nei confronti del datore di lavoro di €
1.043,81, al lordo delle ritenute fiscali c/lavoratore, per
Pag. 6 di 8 competenze salariali non retribuite a titolo di residuo ferie, residuo permessi, ratei tredicesima e totale quote T.F.R. per l'anno 2025.
Tale importo risulta dal conteggio elaborato dal Sindacato CISL di
Fano allegato al ricorso (doc. n. 14), che appare corretto e che, comunque, non è stato oggetto di contestazione.
Pertanto, va accolta anche la domanda di pagamento delle differenze retributive non corrisposte dal datore di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con relativa liquidazione come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M.
55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto del valore della causa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1-in accoglimento del ricorso, accertata l'illegittimità del licenziamento, dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del
30.4.2025 e condanna la resistente, in persona del titolare CP_2 pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di cui agli artt. 3, comma 1, e 9 del D. Lgs. 23/2015, nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a complessivi € 3.886,47, con gli interessi legali sulla somma capitale da rivalutarsi anno per anno, decorrenti dalla data della presente sentenza e sino al saldo;
2-dichiara, altresì, tenuta e condanna la ditta resistente, in persona del titolare pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 1.043,81, al lordo delle ritenute fiscali
Pag. 7 di 8 c/lavoratore, oltre rivalutazione monetaria e interessi come per legge;
3-condanna la ditta resistente, in persona del titolare pro tempore, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.059,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Gianfranco Solazzi, difensore dichiaratosi antistatario.
Pesaro, 24.9.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo
Pag. 8 di 8