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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 08/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 8187/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.40 sono presenti l'avv. Scrivano in sostituzione dell'avv. SPINA
FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv. Marco Di Gloria per la parte resistente.
Si da atto che è presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8187 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SPINA FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: Indebito Assegno Sociale con il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara che nulla è dovuto dal a titolo di indebito. Pt_1
Condanna l' alla rifusione delle spese in favore del ricorrente quantificate in € 1.200,00 CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 29/05/2024, il ricorrente in epigrafe titolare di assegno sociale (cat. AS n.04031951), proponeva opposizione avverso la nota del
28/10/2020 avente ad oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del Sig. cat. AS n. 04031951”, con la quale l' Parte_1 CP_1
comunicava “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 01/03/2012 al 31/10/2014, un pagamento non dovuto” poiché “l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta” e chiedeva la restituzione di € 1.553,27.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto. CP_1
La causa, all'udienza odierna, è stata decisa.
Le domande proposte da parte ricorrente sono fondate e devono trovare accoglimento:
Come è noto la Suprema Corte si è di recente pronunziata (Ordd. n. 13223 del 30/06/2020,
n. 16088 del 28/07/2020) evidenziando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, “se è vero che ( …) non si applichi la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' ”. Vanno bensì applicati i CP_1
principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato
(fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. P., v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che “ l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato”. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”. (….) Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).” (…) nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge CP_1
326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102
, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e CP_1
rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010,
n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del ” Casellario dell'Assistenza” CP_1
“ per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1
incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione diqualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_1
l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima CP_1
erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_1
reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei CP_1
controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere” (…) Infine va osservato che in casi simili ( CP_1
secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996;
Cass. n. 8731/2019) (…)”.
Nella vicenda in esame non ricorre quindi alcuna condotta dolosa da parte del ricorrente nel senso indicato, dal momento che l'odierno resistente risulta essere il medesimo Ente erogatore dell'ulteriore trattamento pensionistico erogato e causa del superamento dei limiti oggi in rilievo.
Orbene, la locale Corte di Appello con diverse sentenze ha però messo in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente
“anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente e necessariamente rinviata ad un momento successivo, rendendo così ripetibile la prestazione erogata (anticipata).
Nessun legittimo affidamento il ricorrente poteva riporre nella irrevocabilità della prestazione ricevuta se soltanto avesse prestato attenzione alla disciplina prevista dall'art. 3, co. 6 L.335/1995 secondo cui “l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione del richiedente ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
In tal senso si è pure espressa la Cassazione con sentenza n. 3522 del 07/02/2024.
Chiarito quanto precede è evidente che l'azione di recupero avvenuta nel 2020 non è tempestiva per quanto riguarda la richiesta relativa al periodo 2013/2014.
Alla luce di ciò ed in accoglimento del ricorso, va dichiarato che il ricorrente non è tenuto alla restituzione della somma richiesta dall' CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 08/05/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 8187/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 09.40 sono presenti l'avv. Scrivano in sostituzione dell'avv. SPINA
FRANCESCO per parte ricorrente nonché l'avv. Marco Di Gloria per la parte resistente.
Si da atto che è presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa Antonella Di
Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8187 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. SPINA FRANCESCO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA
- resistente - oggetto: Indebito Assegno Sociale con il seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara che nulla è dovuto dal a titolo di indebito. Pt_1
Condanna l' alla rifusione delle spese in favore del ricorrente quantificate in € 1.200,00 CP_1
oltre spese generali, IVA e CPA.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 29/05/2024, il ricorrente in epigrafe titolare di assegno sociale (cat. AS n.04031951), proponeva opposizione avverso la nota del
28/10/2020 avente ad oggetto “Accertamento somme indebitamente percepite su pensione del Sig. cat. AS n. 04031951”, con la quale l' Parte_1 CP_1
comunicava “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto per il periodo dal 01/03/2012 al 31/10/2014, un pagamento non dovuto” poiché “l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella già corrisposta” e chiedeva la restituzione di € 1.553,27.
Si costituiva in giudizio l' contestando il ricorso di cui ne chiedeva il rigetto. CP_1
La causa, all'udienza odierna, è stata decisa.
Le domande proposte da parte ricorrente sono fondate e devono trovare accoglimento:
Come è noto la Suprema Corte si è di recente pronunziata (Ordd. n. 13223 del 30/06/2020,
n. 16088 del 28/07/2020) evidenziando come, proprio in materia d'indebito relativo a ratei di assegno sociale, trattandosi di beneficio assistenziale, “se è vero che ( …) non si applichi la disciplina dell'art. 13 l. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale non è men vero tuttavia che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall' ”. Vanno bensì applicati i CP_1
principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In termini generali, questa Corte ha sempre precisato
(fin dalla sentenza n. 1446/2008 est. P., v. pure n. 11921/2015) che “nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Sulla esistenza di questo principio si è appoggiata anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (ord. n. 264/2004). Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993). Sulla precipua questione dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, che qui viene in rilievo, da ultimo questa Corte di cassazione ha affermato (Sez. L -, Sentenza n. 26036 del 15/10/2019) che “ l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigente assistenziali o, infine, di dolo comprovato”. La pronuncia si pone nella scia di Cass. Sez. L., Sentenza n. 28771 del 09/11/2018 (che richiama in motivazione) che pure aveva affermato che ''l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che “l'accipiens” versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito”. (….) Il principio generale di settore richiamato nelle stesse tre più recenti pronunce della IV sezione muove dalla tesi prima ricordata secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile» al percettore (Corte
Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431).” (…) nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge CP_1
326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102
, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a CP_1
loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e CP_1
rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010,
n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del ” Casellario dell'Assistenza” CP_1
“ per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, CP_1
incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e CP_1
conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione diqualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi CP_1
l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima CP_1
erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso (informato della situazione CP_1
reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei CP_1
controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere” (…) Infine va osservato che in casi simili ( CP_1
secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale) allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996;
Cass. n. 8731/2019) (…)”.
Nella vicenda in esame non ricorre quindi alcuna condotta dolosa da parte del ricorrente nel senso indicato, dal momento che l'odierno resistente risulta essere il medesimo Ente erogatore dell'ulteriore trattamento pensionistico erogato e causa del superamento dei limiti oggi in rilievo.
Orbene, la locale Corte di Appello con diverse sentenze ha però messo in luce un aspetto spesso trascurato nelle controversie in tema di indebito assistenziale, consistente nel fatto che le prestazioni di questo tipo vengono normalmente erogate (sostanzialmente
“anticipate”) sulla base della domanda proposta dal beneficiario, mentre la verifica dei requisiti reddituali viene istituzionalmente e necessariamente rinviata ad un momento successivo, rendendo così ripetibile la prestazione erogata (anticipata).
Nessun legittimo affidamento il ricorrente poteva riporre nella irrevocabilità della prestazione ricevuta se soltanto avesse prestato attenzione alla disciplina prevista dall'art. 3, co. 6 L.335/1995 secondo cui “l'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione del richiedente ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
In tal senso si è pure espressa la Cassazione con sentenza n. 3522 del 07/02/2024.
Chiarito quanto precede è evidente che l'azione di recupero avvenuta nel 2020 non è tempestiva per quanto riguarda la richiesta relativa al periodo 2013/2014.
Alla luce di ciò ed in accoglimento del ricorso, va dichiarato che il ricorrente non è tenuto alla restituzione della somma richiesta dall' CP_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano e distraggono come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Il GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio