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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27098 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con gli avv. MARCHINI CRISTIANA e MENSA DAVIDE, CP_1 P.IVA_1 indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
; Email_2
-attore-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. GIACOBBE LUCA e SANNINO LIVIO, Controparte_2 P.IVA_2
indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
-convenuto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 15 novembre 2024 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo di avere con lui (a quel tempo
Cogetech S.p.A.) concluso, in data 16 maggio 2014, un contratto denominato «CONCESSIONARIO
- SOGGETTO ABILITATO CODICE CIG 46066675DD GESTORE AWP» con il quale entrò a far parte della c.d. filiera del gioco lecito, quale gestore di macchine AWP da installare presso esercenti;
di avere concordato, in contratto, una durata sino al 19 marzo 2022, salvi proroghe o rinnovi e salvo comunque un diritto di recesso pattuito a favore di entrambe le parti, con preavviso di almeno sei mesi;
di avere subito in data 27 luglio 2018 l'ingiustificato “blocco” telematico degli apparecchi AWP, con seguente “dichiarazione di cessazione degli effetti del contratto”, ove il convenuto lamentava ritardo nel pagamento delle somme dovute per contratto quale “quota residua” e il venire meno di
1 uno dei requisiti essenziali per l'efficacia del contratto.
Argomentato come lo scioglimento unilaterale stragiudiziale da parte del convenuto del contratto debba essere considerato illegittimo, e come comunque non sia addebitale all'attore alcun inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., l'attore ha domandato la condanna del convenuto al risarcimento del danno, sub specie di mancato guadagno, indicato nella somma di € 557.729,20, oltre interessi e rivalutazione.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi nel giudizio, ha dedotto come a partire dal marzo dell'anno
2017 l'attore si rese costantemente inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento della c.d. “quota residua”, tanto da costringere il concessionario convenuto a inviare continue costituzioni in mora e a porre reiteratamente in stato di “blocco” gli apparecchi in attesa del pagamento;
come la protrazione di tali inadempimenti per oltre un anno portò il convenuto a dichiarare la risoluzione del contratto in data 27 luglio 2018; come l'attore sia obbligato a pagare a favore del convenuto la somma di €
35.131,60 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 649, della l. 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilità 2015), così come interpretato dalla l. 208/2015, art. 1, comma 920.
Su tali basi il convenuto ha dunque concluso perché la domanda risarcitoria dell'attore sia respinta e perché, in via riconvenzionale, sia dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore e questi sia condannato a pagare al convenuto € 35.131,60.
L'attore, in corso di causa, ha contestato l'avversa domanda riconvenzionale di condanna, sottolineando in particolare l'incertezza normativa riguardante il contributo straordinario di €
500.000.000,00 stabilito dalla legge di stabilità per l'anno 2015 e la sua ripartizione fra i soggetti della filiera.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 15 novembre 2024, decorsi i termini fissati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 13 febbraio 2025.
*
2. Sulla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore.
In ordine logico, si prenderanno le mosse dalla domanda riconvenzionale del convenuto, il quale invoca l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore.
Con la lettera del 27 luglio 2018 (doc. 4 attore) il convenuto comunicò la risoluzione stragiudiziale del contratto sul rilievo per cui a norma dell'art. 5, V comma, lett. (a) del decreto del direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 settembre 2011 il fatto che il gestore incorra in tre violazioni, nell'arco di un anno, dell'obbligo di “riversamento” dell'importo residuo in favore del concessionario, ne determina la perdita dell'iscrizione all'elenco dei soggetti che svolgono la raccolta del gioco lecito;
che nel corso dell'anno 2017 il gestore-attore incorse in tale
2 inadempimento per ben nove volte;
che dunque, venuto meno uno dei requisiti che le parti convennero essere essenziali ai fini dell'efficacia del contratto, esso perse appunto automaticamente efficacia.
A ben vedere, dunque, il convenuto non lamentò, con tale comunicazione, una attuale situazione di inadempimento alle obbligazioni pecuniarie nascenti dal contratto, bensì la perdita automatica dello status di soggetto titolato a prendere parte alla raccolta delle giocate da parte dell'attore (i.e., soggetto iscritto all'Elenco istituito con il decreto sopra menzionato), e ciò per pregressi reiterati inadempimenti.
Sennonché, l'attore, con la propria produzione al doc. 7, ha dimostrato di non avere perso l'iscrizione al suddetto elenco, efficace ancora nell'anno 2023, trascorsi ben cinque anni dalla lettera del 27 luglio
2018. È dunque risultato sconfessato documentalmente il motivo di doglianza sollevato dal convenuto, non essendogli consentito di dichiarare la cessazione del contratto prima che l'ente pubblico decreti l'effettiva esclusione dall'elenco del gestore (si veda al riguardo il contenuto della clausola 3.3 del contratto, richiamata dal concessionario, la quale fa conseguire la cessazione del contratto alla perdita di requisiti, autorizzazioni o capacità, e non invece al mero rischio della loro perdita: Il possesso della Autorizzazioni, dei Requisiti e delle Capacità per tutta la durata del
Contratto è condizione essenziale per l'efficacia del Contratto. Ove per qualsiasi motivo il Gestore non possegga più anche uno soltanto dei Requisiti, delle Autorizzazioni o delle Capacità, il Gestore sarà tenuto a darne comunicazione al Concessionario immediatamente e il Contratto si intenderà automaticamente risolto […]).
Con la comparsa di risposta, il convenuto ha poi invocato, in via subordinata, l'applicazione della clausola n.
8.1 del contratto: «Il Contratto potrà essere risolto dal Concessionario, qualora il Gestore non rimedi al proprio inadempimento trascorsi 14 giorni dalla relativa comunicazione del
Concessionario di messa in mora, nei seguenti casi: (a) mancato versamento al Concessionario della
Quota residua;
[…] Il Concessionario potrà avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 c.c. inviando al Gestore la comunicazione con cui dichiara di volersene avvalere».
Anche il richiamo a tale clausola è improprio e non può giustificare l'invocata risoluzione di diritto: in primo luogo, come visto, con la lettera del 27 luglio 2018 il convenuto non lamentò l'attuale inadempimento di obbligazioni pecuniaria, ma la (sconfessata) perdita di un requisito autorizzativo.
Comunque sia, come emerge dalla semplice lettura della clausola n. 8.1, essa non giustifica lo scioglimento del contratto per inadempimento per effetto del semplice ritardo nel pagamento, essendo anche richiesta una previa costituzione in mora e il vano decorso di quattordici giorni di calendario.
Nel caso di specie essa risulta dunque invocata a sproposito, posto che non risultano costituzioni in mora almeno quattordici giorni prima della lettera del 27 luglio 2018 e non sanate a quella data. Del resto, al momento della costituzione in giudizio del convenuto l'attore aveva evidentemente pagato
3 tutte le “quote residue”, tanto che la domanda riconvenzionale di condanna riguarda una posta creditoria avente diverso titolo.
I motivi indicati dal convenuto a sostegno della domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento dell'attore sono dunque infondati;
la domanda deve essere respinta.
A fronte di ciò, è dunque corretta la qualificazione offerta in giudizio dall'attore, che lamenta un ingiustificato recesso senza preavviso da parte del convenuto. Sulla base di ciò potrà dunque essere esaminata la domanda risarcitoria dell'attore, che tuttavia, come subito appresso, è anch'essa infondata.
*
3. Sulla domanda dell'attore.
Come visto, l'attore invoca il risarcimento del danno patrimoniale, sub specie di mancato guadagno, per l'anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza del 19 marzo 2022.
In verità, stante il diritto di recesso con preavviso di sei mesi pattuito in contratto (clausola n. 9),
l'attore, già in astratto, nulla potrebbe invocare per mancato guadagno per il periodo successivo al 27 gennaio 2019 (data in cui, a fronte della volontà del convenuto di recedere manifestata in modo non equivico il 27 luglio 2018, il contratto sarebbe comunque venuto meno).
In concreto, poi, l'attore ha mancato di dimostrare il mancato guadagno, essendosi egli limitato a dimostrare la mancata percezione di importi a lui dovuti in forza del contratto.
È noto che spetta al danneggiato dare prova del danno che allega di avere subito (Cass., sez. I, sentenza 10/10/2007 n. 21140).
In tema di risarcimento del danno patrimoniale sub specie di mancato guadagno, è stato affermato che «Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere
l'entità del danno subito» (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5613 del 08/03/2018).
Il riferimento alla nozione di “utilità patrimoniale” rende evidente che, coerentemente con il dato di interpretazione letterale dell'art. 1223 c.c., il risarcimento possa avere ad oggetto il solo guadagno perduto a causa dell'inadempimento; nel caso di specie esso costituisce entità economica evidentemente diversa del mancato ricavo, dovendosi da questo sottrarre i costi necessari perché il contraente che ha subito l'altrui inadempimento potesse dare adempimento alle obbligazioni su di sé
4 gravanti, offrire la propria prestazione e trattenere, dunque, la quota di giocate a lui spettante.
Di fatto, ove il mancato guadagno oggetto di azione costituisca, come nella presente causa, lo sperato utile dell'attività d'impresa, esso può sussistere solo in quanto risulti che l'impresa esercitata sia effettivamente profittevole e generi quindi positive marginalità per l'imprenditore.
Come detto, spetta al danneggiato dare la prova, se del caso indiziaria, che l'altrui recesso vanificò la prospettiva concreta, e non ipotetica, di un'utilità patrimoniale.
Nel caso di specie l'attore ha mancato di allegare, prima ancora che di provare, di avere subito un danno in termini di perdita di utile, non avendo allegato specificamente e dimostrato la profittabilità della propria impresa: egli si è infatti limitato ad allegare la presenza di un lavoratore subordinato e di un'automobile in perizia (doc. 8 attore), senza allegare alcun documento in merito ed evidentemente tralasciando molti dei propri costi d'impresa (spese telefoniche, spese per energia elettrica, spese di manutenzione degli apparecchi AWP, spese di gestione del contante prelevato, spese bancarie, spese di costituzione della fideiussione, spese di locazione o manutenzione dei propri locali, solo per citare le più evidenti).
Da ultimo, si rileva che nemmeno sussistono i presupposti per una liquidazione equitativa del danno: da un lato, infatti, l'attore ha mancato di allegare e dare prova della sussistenza stessa di un pregiudizio a suo carico, non avendo dimostrato la profittabilità del contratto;
dall'altro lato,
l'esercizio del potere officioso prescinderebbe in questo caso da qualsiasi profilo di impossibilità o particolare difficoltà della prova del danno nel suo preciso ammontare (profili che sarebbero indagabili solo ove fossero presenti agli atti tutti i documenti a disposizione dell'attore, potenzialmente rilevanti per la prova, ed essi risultassero, di fatto, incolpevolmente insufficienti per una precisa determinazione del guadagno perso), e andrebbe piuttosto a colmare lacune di allegazione e prova (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4310 del 22/02/2018).
In difetto di prova del danno subito, la domanda risarcitoria dell'attore deve dunque essere respinta.
*
4. Sulla domanda riconvenzionale di condanna del convenuto.
Si richiama come parte convenuta abbia domandato la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 35.131,60 a titolo di compartecipazione del gestore al pagamento del tributo gravante sui soggetti della filiera del gioco.
Parte attrice ha sollevato la questione della pendenza di un giudizio amministrativo, avente fra l'altro a oggetto la compatibilità, con il diritto dell'U.E. e con la Costituzione, della legge impositiva del tributo.
Al riguardo, le ragioni che seguono esprimono l'orientamento in materia della sezione VII civile del
Tribunale di Milano, già alla base di altre recenti decisioni su casi analoghi, che viene anche in questa
5 sede condiviso e ribadito dal Tribunale.
Appare opportuno, per una maggiore intellegibilità della presente decisione, preliminarmente delineare il quadro normativo richiamato da entrambe le parti ed effettivamente rilevante ai fini della decisione stessa.
Nell'ambito della Legge di stabilità 2015 (L. 109/2014), il Legislatore, al comma 649 dell'art. 1, ha così statuito:
“A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Conseguentemente, dal 1° gennaio 2015:
a) ai concessionari è versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorità giudiziaria competente;
b) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresì annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro
i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonché le modalità di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi;
c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti
e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.”
Successivamente, il Legislatore, nell'ambito della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), è
6 nuovamente intervenuto sulla misura economica introdotta l'anno precedente, per un verso, disponendo, al comma 920 dell'art. 1, l'abrogazione del comma 649 dell'art. 1 della L. 190/2014 e, per altro verso, così statuendo al successivo comma 921:
“Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari
e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015.”.
Ciò posto, va, in primo luogo, affrontata la questione della compatibilità, in sé, con il diritto dell'Unione europea della misura economica disposta dal Legislatore nazionale attraverso le norme sopra riportate, atteso che risulta evidente che se le predette norme dovessero effettivamente essere disapplicate per incompatibilità con il diritto dell'Unione europea verrebbe meno lo stesso presupposto della pretesa avanzata dal convenuto in via riconvenzionale.
In particolare, l'attore, come già sopra cennato, ha fatto riferimento, al riguardo, alla questione già oggetto di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. da parte del Consiglio di Stato nell'ambito del giudizio
R.G. 2201/2020 ovvero del giudizio d'appello relativo al preteso annullamento del decreto del
Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15.1.2015 che ha dato attuazione all'art. 1, comma 649, della L. 190/2014, definendo il numero degli apparecchi da intrattenimento riferibili a ciascun concessionario del gioco e ripartendo, in proporzione al predetto numero di apparecchi,
l'intero ammontare della misura economica di cui si tratta, pari ad € 500 milioni.
In tale rinvio pregiudiziale il Consiglio di Stato ha chiesto alla C.G.U.E. di pronunciarsi sui seguenti quesiti:
“(1) se sia compatibile con l'esercizio della libertà di stabilimento garantita dall'art. 49 del TFUE e con l'esercizio della libera prestazione di servizi garantita dall'art. 56 TFUE l'introduzione di una normativa quale quella contenuta nell'art 1, comma 649, delle legge 190/14, la quale riduca aggi e compensi solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di operatori, ovvero solo nei confronti degli operatori del gioco con apparecchi da intrattenimento, e non nei confronti di tutti gli operatori del settore del gioco;
(2) se sia compatibile con il principio di diritto europeo della tutela del legittimo affidamento
l'introduzione di una normativa quale quella sopra citata, contenuta all'art 1, comma 649, della legge 190/14, la quale per sole ragioni economiche ha ridotto nel corso della durata della stessa il compenso pattuito in una convenzione di concessione stipulata tra una società ed un'amministrazione
7 dello Stato Italiano.”
Orbene, il rinvio pregiudiziale in parola è stato definito dalla C.G.U.E. con sentenza resa in data
22.9.2022.
Nella predetta sentenza, che vincola il Giudice nazionale quanto all'interpretazione delle norme dell'Unione europea, la Corte, privilegiando un esame degli interrogativi formulati dal Giudice del rinvio alla luce del solo art. 49 del TFUE in assenza di elementi circa l'astratta applicabilità alla fattispecie dell'art. 56 del medesimo TFUE, ha evidenziato: a) che la misura economica di cui si tratta ha carattere certamente tributario;
b) che “in assenza di un'armonizzazione a livello dell'Unione, gli svantaggi che possono derivare dall'esercizio parallelo delle competenze tributarie dei diversi Stati membri” non costituiscono restrizioni alla libertà di stabilimento di cui all'art. 49 del TFUE laddove incidono allo stesso modo, e senza discriminazioni, sugli operatori economici dello Stato che ha imposto la misura tributaria e sugli operatori economici degli altri Stati membri;
c) che conseguentemente, alla luce del diritto dell'Unione europea, la questione relativa alla giustificazione ed alla proporzionalità di una misura tributaria si pone unicamente laddove effettivamente sussista la predetta discriminazione tra operatori economici dei diversi Stati membri;
d) che lo stesso principio di tutela dell'affidamento, poi, potrebbe trovare rilievo, quale limite alla possibilità di giustificare una determinata misura tributaria in termini di proporzionalità, unicamente a fronte di una misura effettivamente restrittiva della libertà di stabilimento.
Alla luce di tale interpretazione resa dalla C.G.U.E., ai fini della concreta verifica della compatibilità della misura economica di cui si discute con il diritto dell'Unione europea ed, in particolare, con la libertà di stabilimento, occorre, dunque, verificare, in primo luogo, ed in senso eventualmente assorbente, se la medesima misura abbia o meno un effettivo carattere discriminatorio tra situazioni transfrontaliere e situazioni interne.
Ritiene questo giudice che al quesito debba darsi risposta negativa.
Dal tenore delle disposizioni sopra riportate, infatti, non emerge alcun elemento dal quale possa anche solo inferirsi l'esistenza di un diverso trattamento degli operatori economici nazionali rispetto agli operatori economici di altri Stati membri né sono state addotte, nel processo, circostanze fattuali che possano indurre a ritenere che una qualche discriminazione di tal genere si determini, anche solo di fatto, dalla concreta applicazione della misura economica di cui si tratta.
D'altronde la medesima C.G.U.E., pur avendo naturalmente rimesso il giudizio sul punto al Giudice rimettente, ha, tuttavia, essa stessa rilevato come, stando allo stato degli atti, non risultava che “il prelievo” per il quale è lite avesse “determinato una discriminazione tra i concessionari del settore dei giochi praticati mediante apparecchi, riservando un trattamento meno favorevole alle situazioni transfrontaliere rispetto a quelle interne” ovvero “riservando un trattamento meno favorevole alle
8 situazioni interne rispetto alle situazioni transfrontaliere”.
Ciò posto quanto alla compatibilità della misura economica per la quale è causa con il diritto dell'Unione europea, deve, poi, rilevarsi che, a seguito dell'introduzione del comma 921 della L.
208/2015, quanto al riparto della medesima misura economica tra i vari operatori della filiera del gioco lecito praticato attraverso apparecchi da intrattenimento, non sussiste più alcuna necessità di rinegoziazione dei contratti in essere con i concessionari, avendo il Legislatore introdotto un apposito criterio secondo il quale il prelievo di cui si tratta, come già sopra riportato, “si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015”.
D'altronde la stessa Corte Costituzionale, che era stata investita dal Lazio della questione di CP_3 legittimità costituzionale del comma 649 dell'art. 1 della L. 190/2014, nel restituire gli atti al Giudice remittente in considerazione della necessità di un nuovo giudizio di rilevanza alla luce dello jus superveniens costituito dai commi 920 e 921 dell'art. 1 della L. 208/2015, nella sentenza n. 125/2018, ha, appunto, evidenziato come il Legislatore, attraverso la nuova disciplina normativa, quanto al riparto del prelievo erariale di cui si tratta tra i vari operatori della filiera del gioco, ha sostituito il meccanismo di “una non meglio precisata rinegoziazione degli accordi” contrattuali con il criterio della “partecipazione alla distribuzione del compenso cui ha diritto ciascun operatore della filiera secondo i relativi accordi contrattuali.”
Secondo il complessivo disposto normativo derivante dalle leggi di stabilità 2015 e 2016, dunque, il complessivo prelievo erariale di cui si discute, e pari a 500 milioni di euro, va ripartito, a monte, tra i diversi concessionari, sulla scorta del numero di apparecchi appartenenti a ciascun di essi al
31.12.2014 e, a valle, tra i diversi operatori della filiera, “in misura proporzionale alla”…“partecipazione” di ciascuno di essi “alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali” e conseguentemente, avuto riguardo, in concreto, per un verso, nuovamente al numero di apparecchi riferibile, al 31.12.2014, a ciascun operatore della filiera e, per altro verso, alle previsioni dei singoli contratti di diritto privato che regolano la distribuzione, tra i vari operatori, del compenso derivante dalla raccolta del gioco lecito.
Orbene, il convenuto, quale successore del concessionario Cogetech S.p.A. quanto al rapporto con l'attore, ha, appunto, dichiaratamente fatto applicazione di tale criterio di legge, avendo determinato quanto dovuto dal gestore , partendo dalla quota del complessivo prelievo erariale riferibile a ciascun apparecchio collegato alla rete alla data 31.12.2014 come evincibile dal decreto del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15.1.2015, ossia € 1.207,27 (pari ad € 500.000,00 diviso 414.158 apparecchi), moltiplicando, poi, tale importo per il numero di apparecchi appartenenti, alla medesima data, all'attore, ossia 30, ed applicando, infine, al relativo risultato la percentuale di
9 compenso spettante all'odierno attore sulla scorta degli accordi contrattuali in essere, ossia il 97%.
A fronte di tanto, le contestazioni del gestore risultano del tutto generiche e dunque inefficaci ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
In primo luogo, non è stato efficacemente contestato che l'attore avesse effettivamente in gestione, per l'anno 2015, n. 30 apparecchi: egli ha addirittura mancato di allegare, in giudizio, quale diverso numero di apparecchi avesse in gestione in tale periodo.
In secondo luogo, a fronte della specifica indicazione, sin dalla comparsa di risposta, della percentuale di compenso spettante al gestore (ossia il 97%), egli ha solo genericamente negato la circostanza, senza neppure indicare quale diversa percentuale di compenso gli sarebbe attribuibile in forza degli accordi contrattuali.
In forza dei principi che regolano il giudizio fra parti costituite, la pretesa avanzata in via riconvenzionale dal convenuto deve, dunque, ritenersi corretta anche dal punto di vista quantitativo.
Rilevato ed osservato che
La domanda riconvenzionale del convenuto di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'attore deve essere respinta.
Deve essere respinta anche la domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
In accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna, l'attore deve essere condannato a pagare a favore del convenuto la somma di € 35.131,60.
Stante la reciproca soccombenza fra le parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite fra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 10 luglio 2023, da nei confronti di nel contraddittorio delle parti, CP_1 Controparte_2
contrariis reiectis, così provvede:
1) condanna l'attore a pagare a favore del convenuto la somma di € 35.131,60;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 9 aprile 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con gli avv. MARCHINI CRISTIANA e MENSA DAVIDE, CP_1 P.IVA_1 indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_1
; Email_2
-attore-
CONTRO
CF/PI: , con gli avv. GIACOBBE LUCA e SANNINO LIVIO, Controparte_2 P.IVA_2
indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3
-convenuto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 15 novembre 2024 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti del convenuto deducendo di avere con lui (a quel tempo
Cogetech S.p.A.) concluso, in data 16 maggio 2014, un contratto denominato «CONCESSIONARIO
- SOGGETTO ABILITATO CODICE CIG 46066675DD GESTORE AWP» con il quale entrò a far parte della c.d. filiera del gioco lecito, quale gestore di macchine AWP da installare presso esercenti;
di avere concordato, in contratto, una durata sino al 19 marzo 2022, salvi proroghe o rinnovi e salvo comunque un diritto di recesso pattuito a favore di entrambe le parti, con preavviso di almeno sei mesi;
di avere subito in data 27 luglio 2018 l'ingiustificato “blocco” telematico degli apparecchi AWP, con seguente “dichiarazione di cessazione degli effetti del contratto”, ove il convenuto lamentava ritardo nel pagamento delle somme dovute per contratto quale “quota residua” e il venire meno di
1 uno dei requisiti essenziali per l'efficacia del contratto.
Argomentato come lo scioglimento unilaterale stragiudiziale da parte del convenuto del contratto debba essere considerato illegittimo, e come comunque non sia addebitale all'attore alcun inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., l'attore ha domandato la condanna del convenuto al risarcimento del danno, sub specie di mancato guadagno, indicato nella somma di € 557.729,20, oltre interessi e rivalutazione.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi nel giudizio, ha dedotto come a partire dal marzo dell'anno
2017 l'attore si rese costantemente inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento della c.d. “quota residua”, tanto da costringere il concessionario convenuto a inviare continue costituzioni in mora e a porre reiteratamente in stato di “blocco” gli apparecchi in attesa del pagamento;
come la protrazione di tali inadempimenti per oltre un anno portò il convenuto a dichiarare la risoluzione del contratto in data 27 luglio 2018; come l'attore sia obbligato a pagare a favore del convenuto la somma di €
35.131,60 a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 649, della l. 23 dicembre 2014, n. 190
(legge di stabilità 2015), così come interpretato dalla l. 208/2015, art. 1, comma 920.
Su tali basi il convenuto ha dunque concluso perché la domanda risarcitoria dell'attore sia respinta e perché, in via riconvenzionale, sia dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore e questi sia condannato a pagare al convenuto € 35.131,60.
L'attore, in corso di causa, ha contestato l'avversa domanda riconvenzionale di condanna, sottolineando in particolare l'incertezza normativa riguardante il contributo straordinario di €
500.000.000,00 stabilito dalla legge di stabilità per l'anno 2015 e la sua ripartizione fra i soggetti della filiera.
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 15 novembre 2024, decorsi i termini fissati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 13 febbraio 2025.
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2. Sulla domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore.
In ordine logico, si prenderanno le mosse dalla domanda riconvenzionale del convenuto, il quale invoca l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento dell'attore.
Con la lettera del 27 luglio 2018 (doc. 4 attore) il convenuto comunicò la risoluzione stragiudiziale del contratto sul rilievo per cui a norma dell'art. 5, V comma, lett. (a) del decreto del direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 23 settembre 2011 il fatto che il gestore incorra in tre violazioni, nell'arco di un anno, dell'obbligo di “riversamento” dell'importo residuo in favore del concessionario, ne determina la perdita dell'iscrizione all'elenco dei soggetti che svolgono la raccolta del gioco lecito;
che nel corso dell'anno 2017 il gestore-attore incorse in tale
2 inadempimento per ben nove volte;
che dunque, venuto meno uno dei requisiti che le parti convennero essere essenziali ai fini dell'efficacia del contratto, esso perse appunto automaticamente efficacia.
A ben vedere, dunque, il convenuto non lamentò, con tale comunicazione, una attuale situazione di inadempimento alle obbligazioni pecuniarie nascenti dal contratto, bensì la perdita automatica dello status di soggetto titolato a prendere parte alla raccolta delle giocate da parte dell'attore (i.e., soggetto iscritto all'Elenco istituito con il decreto sopra menzionato), e ciò per pregressi reiterati inadempimenti.
Sennonché, l'attore, con la propria produzione al doc. 7, ha dimostrato di non avere perso l'iscrizione al suddetto elenco, efficace ancora nell'anno 2023, trascorsi ben cinque anni dalla lettera del 27 luglio
2018. È dunque risultato sconfessato documentalmente il motivo di doglianza sollevato dal convenuto, non essendogli consentito di dichiarare la cessazione del contratto prima che l'ente pubblico decreti l'effettiva esclusione dall'elenco del gestore (si veda al riguardo il contenuto della clausola 3.3 del contratto, richiamata dal concessionario, la quale fa conseguire la cessazione del contratto alla perdita di requisiti, autorizzazioni o capacità, e non invece al mero rischio della loro perdita: Il possesso della Autorizzazioni, dei Requisiti e delle Capacità per tutta la durata del
Contratto è condizione essenziale per l'efficacia del Contratto. Ove per qualsiasi motivo il Gestore non possegga più anche uno soltanto dei Requisiti, delle Autorizzazioni o delle Capacità, il Gestore sarà tenuto a darne comunicazione al Concessionario immediatamente e il Contratto si intenderà automaticamente risolto […]).
Con la comparsa di risposta, il convenuto ha poi invocato, in via subordinata, l'applicazione della clausola n.
8.1 del contratto: «Il Contratto potrà essere risolto dal Concessionario, qualora il Gestore non rimedi al proprio inadempimento trascorsi 14 giorni dalla relativa comunicazione del
Concessionario di messa in mora, nei seguenti casi: (a) mancato versamento al Concessionario della
Quota residua;
[…] Il Concessionario potrà avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 c.c. inviando al Gestore la comunicazione con cui dichiara di volersene avvalere».
Anche il richiamo a tale clausola è improprio e non può giustificare l'invocata risoluzione di diritto: in primo luogo, come visto, con la lettera del 27 luglio 2018 il convenuto non lamentò l'attuale inadempimento di obbligazioni pecuniaria, ma la (sconfessata) perdita di un requisito autorizzativo.
Comunque sia, come emerge dalla semplice lettura della clausola n. 8.1, essa non giustifica lo scioglimento del contratto per inadempimento per effetto del semplice ritardo nel pagamento, essendo anche richiesta una previa costituzione in mora e il vano decorso di quattordici giorni di calendario.
Nel caso di specie essa risulta dunque invocata a sproposito, posto che non risultano costituzioni in mora almeno quattordici giorni prima della lettera del 27 luglio 2018 e non sanate a quella data. Del resto, al momento della costituzione in giudizio del convenuto l'attore aveva evidentemente pagato
3 tutte le “quote residue”, tanto che la domanda riconvenzionale di condanna riguarda una posta creditoria avente diverso titolo.
I motivi indicati dal convenuto a sostegno della domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento dell'attore sono dunque infondati;
la domanda deve essere respinta.
A fronte di ciò, è dunque corretta la qualificazione offerta in giudizio dall'attore, che lamenta un ingiustificato recesso senza preavviso da parte del convenuto. Sulla base di ciò potrà dunque essere esaminata la domanda risarcitoria dell'attore, che tuttavia, come subito appresso, è anch'essa infondata.
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3. Sulla domanda dell'attore.
Come visto, l'attore invoca il risarcimento del danno patrimoniale, sub specie di mancato guadagno, per l'anticipata cessazione del contratto rispetto alla scadenza del 19 marzo 2022.
In verità, stante il diritto di recesso con preavviso di sei mesi pattuito in contratto (clausola n. 9),
l'attore, già in astratto, nulla potrebbe invocare per mancato guadagno per il periodo successivo al 27 gennaio 2019 (data in cui, a fronte della volontà del convenuto di recedere manifestata in modo non equivico il 27 luglio 2018, il contratto sarebbe comunque venuto meno).
In concreto, poi, l'attore ha mancato di dimostrare il mancato guadagno, essendosi egli limitato a dimostrare la mancata percezione di importi a lui dovuti in forza del contratto.
È noto che spetta al danneggiato dare prova del danno che allega di avere subito (Cass., sez. I, sentenza 10/10/2007 n. 21140).
In tema di risarcimento del danno patrimoniale sub specie di mancato guadagno, è stato affermato che «Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere
l'entità del danno subito» (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5613 del 08/03/2018).
Il riferimento alla nozione di “utilità patrimoniale” rende evidente che, coerentemente con il dato di interpretazione letterale dell'art. 1223 c.c., il risarcimento possa avere ad oggetto il solo guadagno perduto a causa dell'inadempimento; nel caso di specie esso costituisce entità economica evidentemente diversa del mancato ricavo, dovendosi da questo sottrarre i costi necessari perché il contraente che ha subito l'altrui inadempimento potesse dare adempimento alle obbligazioni su di sé
4 gravanti, offrire la propria prestazione e trattenere, dunque, la quota di giocate a lui spettante.
Di fatto, ove il mancato guadagno oggetto di azione costituisca, come nella presente causa, lo sperato utile dell'attività d'impresa, esso può sussistere solo in quanto risulti che l'impresa esercitata sia effettivamente profittevole e generi quindi positive marginalità per l'imprenditore.
Come detto, spetta al danneggiato dare la prova, se del caso indiziaria, che l'altrui recesso vanificò la prospettiva concreta, e non ipotetica, di un'utilità patrimoniale.
Nel caso di specie l'attore ha mancato di allegare, prima ancora che di provare, di avere subito un danno in termini di perdita di utile, non avendo allegato specificamente e dimostrato la profittabilità della propria impresa: egli si è infatti limitato ad allegare la presenza di un lavoratore subordinato e di un'automobile in perizia (doc. 8 attore), senza allegare alcun documento in merito ed evidentemente tralasciando molti dei propri costi d'impresa (spese telefoniche, spese per energia elettrica, spese di manutenzione degli apparecchi AWP, spese di gestione del contante prelevato, spese bancarie, spese di costituzione della fideiussione, spese di locazione o manutenzione dei propri locali, solo per citare le più evidenti).
Da ultimo, si rileva che nemmeno sussistono i presupposti per una liquidazione equitativa del danno: da un lato, infatti, l'attore ha mancato di allegare e dare prova della sussistenza stessa di un pregiudizio a suo carico, non avendo dimostrato la profittabilità del contratto;
dall'altro lato,
l'esercizio del potere officioso prescinderebbe in questo caso da qualsiasi profilo di impossibilità o particolare difficoltà della prova del danno nel suo preciso ammontare (profili che sarebbero indagabili solo ove fossero presenti agli atti tutti i documenti a disposizione dell'attore, potenzialmente rilevanti per la prova, ed essi risultassero, di fatto, incolpevolmente insufficienti per una precisa determinazione del guadagno perso), e andrebbe piuttosto a colmare lacune di allegazione e prova (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4310 del 22/02/2018).
In difetto di prova del danno subito, la domanda risarcitoria dell'attore deve dunque essere respinta.
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4. Sulla domanda riconvenzionale di condanna del convenuto.
Si richiama come parte convenuta abbia domandato la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 35.131,60 a titolo di compartecipazione del gestore al pagamento del tributo gravante sui soggetti della filiera del gioco.
Parte attrice ha sollevato la questione della pendenza di un giudizio amministrativo, avente fra l'altro a oggetto la compatibilità, con il diritto dell'U.E. e con la Costituzione, della legge impositiva del tributo.
Al riguardo, le ragioni che seguono esprimono l'orientamento in materia della sezione VII civile del
Tribunale di Milano, già alla base di altre recenti decisioni su casi analoghi, che viene anche in questa
5 sede condiviso e ribadito dal Tribunale.
Appare opportuno, per una maggiore intellegibilità della presente decisione, preliminarmente delineare il quadro normativo richiamato da entrambe le parti ed effettivamente rilevante ai fini della decisione stessa.
Nell'ambito della Legge di stabilità 2015 (L. 109/2014), il Legislatore, al comma 649 dell'art. 1, ha così statuito:
“A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Conseguentemente, dal 1° gennaio 2015:
a) ai concessionari è versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorità giudiziaria competente;
b) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresì annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro
i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonché le modalità di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi;
c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti
e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati.”
Successivamente, il Legislatore, nell'ambito della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), è
6 nuovamente intervenuto sulla misura economica introdotta l'anno precedente, per un verso, disponendo, al comma 920 dell'art. 1, l'abrogazione del comma 649 dell'art. 1 della L. 190/2014 e, per altro verso, così statuendo al successivo comma 921:
“Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari
e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015.”.
Ciò posto, va, in primo luogo, affrontata la questione della compatibilità, in sé, con il diritto dell'Unione europea della misura economica disposta dal Legislatore nazionale attraverso le norme sopra riportate, atteso che risulta evidente che se le predette norme dovessero effettivamente essere disapplicate per incompatibilità con il diritto dell'Unione europea verrebbe meno lo stesso presupposto della pretesa avanzata dal convenuto in via riconvenzionale.
In particolare, l'attore, come già sopra cennato, ha fatto riferimento, al riguardo, alla questione già oggetto di rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. da parte del Consiglio di Stato nell'ambito del giudizio
R.G. 2201/2020 ovvero del giudizio d'appello relativo al preteso annullamento del decreto del
Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15.1.2015 che ha dato attuazione all'art. 1, comma 649, della L. 190/2014, definendo il numero degli apparecchi da intrattenimento riferibili a ciascun concessionario del gioco e ripartendo, in proporzione al predetto numero di apparecchi,
l'intero ammontare della misura economica di cui si tratta, pari ad € 500 milioni.
In tale rinvio pregiudiziale il Consiglio di Stato ha chiesto alla C.G.U.E. di pronunciarsi sui seguenti quesiti:
“(1) se sia compatibile con l'esercizio della libertà di stabilimento garantita dall'art. 49 del TFUE e con l'esercizio della libera prestazione di servizi garantita dall'art. 56 TFUE l'introduzione di una normativa quale quella contenuta nell'art 1, comma 649, delle legge 190/14, la quale riduca aggi e compensi solo nei confronti di una limitata e specifica categoria di operatori, ovvero solo nei confronti degli operatori del gioco con apparecchi da intrattenimento, e non nei confronti di tutti gli operatori del settore del gioco;
(2) se sia compatibile con il principio di diritto europeo della tutela del legittimo affidamento
l'introduzione di una normativa quale quella sopra citata, contenuta all'art 1, comma 649, della legge 190/14, la quale per sole ragioni economiche ha ridotto nel corso della durata della stessa il compenso pattuito in una convenzione di concessione stipulata tra una società ed un'amministrazione
7 dello Stato Italiano.”
Orbene, il rinvio pregiudiziale in parola è stato definito dalla C.G.U.E. con sentenza resa in data
22.9.2022.
Nella predetta sentenza, che vincola il Giudice nazionale quanto all'interpretazione delle norme dell'Unione europea, la Corte, privilegiando un esame degli interrogativi formulati dal Giudice del rinvio alla luce del solo art. 49 del TFUE in assenza di elementi circa l'astratta applicabilità alla fattispecie dell'art. 56 del medesimo TFUE, ha evidenziato: a) che la misura economica di cui si tratta ha carattere certamente tributario;
b) che “in assenza di un'armonizzazione a livello dell'Unione, gli svantaggi che possono derivare dall'esercizio parallelo delle competenze tributarie dei diversi Stati membri” non costituiscono restrizioni alla libertà di stabilimento di cui all'art. 49 del TFUE laddove incidono allo stesso modo, e senza discriminazioni, sugli operatori economici dello Stato che ha imposto la misura tributaria e sugli operatori economici degli altri Stati membri;
c) che conseguentemente, alla luce del diritto dell'Unione europea, la questione relativa alla giustificazione ed alla proporzionalità di una misura tributaria si pone unicamente laddove effettivamente sussista la predetta discriminazione tra operatori economici dei diversi Stati membri;
d) che lo stesso principio di tutela dell'affidamento, poi, potrebbe trovare rilievo, quale limite alla possibilità di giustificare una determinata misura tributaria in termini di proporzionalità, unicamente a fronte di una misura effettivamente restrittiva della libertà di stabilimento.
Alla luce di tale interpretazione resa dalla C.G.U.E., ai fini della concreta verifica della compatibilità della misura economica di cui si discute con il diritto dell'Unione europea ed, in particolare, con la libertà di stabilimento, occorre, dunque, verificare, in primo luogo, ed in senso eventualmente assorbente, se la medesima misura abbia o meno un effettivo carattere discriminatorio tra situazioni transfrontaliere e situazioni interne.
Ritiene questo giudice che al quesito debba darsi risposta negativa.
Dal tenore delle disposizioni sopra riportate, infatti, non emerge alcun elemento dal quale possa anche solo inferirsi l'esistenza di un diverso trattamento degli operatori economici nazionali rispetto agli operatori economici di altri Stati membri né sono state addotte, nel processo, circostanze fattuali che possano indurre a ritenere che una qualche discriminazione di tal genere si determini, anche solo di fatto, dalla concreta applicazione della misura economica di cui si tratta.
D'altronde la medesima C.G.U.E., pur avendo naturalmente rimesso il giudizio sul punto al Giudice rimettente, ha, tuttavia, essa stessa rilevato come, stando allo stato degli atti, non risultava che “il prelievo” per il quale è lite avesse “determinato una discriminazione tra i concessionari del settore dei giochi praticati mediante apparecchi, riservando un trattamento meno favorevole alle situazioni transfrontaliere rispetto a quelle interne” ovvero “riservando un trattamento meno favorevole alle
8 situazioni interne rispetto alle situazioni transfrontaliere”.
Ciò posto quanto alla compatibilità della misura economica per la quale è causa con il diritto dell'Unione europea, deve, poi, rilevarsi che, a seguito dell'introduzione del comma 921 della L.
208/2015, quanto al riparto della medesima misura economica tra i vari operatori della filiera del gioco lecito praticato attraverso apparecchi da intrattenimento, non sussiste più alcuna necessità di rinegoziazione dei contratti in essere con i concessionari, avendo il Legislatore introdotto un apposito criterio secondo il quale il prelievo di cui si tratta, come già sopra riportato, “si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015”.
D'altronde la stessa Corte Costituzionale, che era stata investita dal Lazio della questione di CP_3 legittimità costituzionale del comma 649 dell'art. 1 della L. 190/2014, nel restituire gli atti al Giudice remittente in considerazione della necessità di un nuovo giudizio di rilevanza alla luce dello jus superveniens costituito dai commi 920 e 921 dell'art. 1 della L. 208/2015, nella sentenza n. 125/2018, ha, appunto, evidenziato come il Legislatore, attraverso la nuova disciplina normativa, quanto al riparto del prelievo erariale di cui si tratta tra i vari operatori della filiera del gioco, ha sostituito il meccanismo di “una non meglio precisata rinegoziazione degli accordi” contrattuali con il criterio della “partecipazione alla distribuzione del compenso cui ha diritto ciascun operatore della filiera secondo i relativi accordi contrattuali.”
Secondo il complessivo disposto normativo derivante dalle leggi di stabilità 2015 e 2016, dunque, il complessivo prelievo erariale di cui si discute, e pari a 500 milioni di euro, va ripartito, a monte, tra i diversi concessionari, sulla scorta del numero di apparecchi appartenenti a ciascun di essi al
31.12.2014 e, a valle, tra i diversi operatori della filiera, “in misura proporzionale alla”…“partecipazione” di ciascuno di essi “alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali” e conseguentemente, avuto riguardo, in concreto, per un verso, nuovamente al numero di apparecchi riferibile, al 31.12.2014, a ciascun operatore della filiera e, per altro verso, alle previsioni dei singoli contratti di diritto privato che regolano la distribuzione, tra i vari operatori, del compenso derivante dalla raccolta del gioco lecito.
Orbene, il convenuto, quale successore del concessionario Cogetech S.p.A. quanto al rapporto con l'attore, ha, appunto, dichiaratamente fatto applicazione di tale criterio di legge, avendo determinato quanto dovuto dal gestore , partendo dalla quota del complessivo prelievo erariale riferibile a ciascun apparecchio collegato alla rete alla data 31.12.2014 come evincibile dal decreto del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 15.1.2015, ossia € 1.207,27 (pari ad € 500.000,00 diviso 414.158 apparecchi), moltiplicando, poi, tale importo per il numero di apparecchi appartenenti, alla medesima data, all'attore, ossia 30, ed applicando, infine, al relativo risultato la percentuale di
9 compenso spettante all'odierno attore sulla scorta degli accordi contrattuali in essere, ossia il 97%.
A fronte di tanto, le contestazioni del gestore risultano del tutto generiche e dunque inefficaci ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
In primo luogo, non è stato efficacemente contestato che l'attore avesse effettivamente in gestione, per l'anno 2015, n. 30 apparecchi: egli ha addirittura mancato di allegare, in giudizio, quale diverso numero di apparecchi avesse in gestione in tale periodo.
In secondo luogo, a fronte della specifica indicazione, sin dalla comparsa di risposta, della percentuale di compenso spettante al gestore (ossia il 97%), egli ha solo genericamente negato la circostanza, senza neppure indicare quale diversa percentuale di compenso gli sarebbe attribuibile in forza degli accordi contrattuali.
In forza dei principi che regolano il giudizio fra parti costituite, la pretesa avanzata in via riconvenzionale dal convenuto deve, dunque, ritenersi corretta anche dal punto di vista quantitativo.
Rilevato ed osservato che
La domanda riconvenzionale del convenuto di accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'attore deve essere respinta.
Deve essere respinta anche la domanda risarcitoria avanzata dall'attore.
In accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna, l'attore deve essere condannato a pagare a favore del convenuto la somma di € 35.131,60.
Stante la reciproca soccombenza fra le parti, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite fra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 10 luglio 2023, da nei confronti di nel contraddittorio delle parti, CP_1 Controparte_2
contrariis reiectis, così provvede:
1) condanna l'attore a pagare a favore del convenuto la somma di € 35.131,60;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano il 9 aprile 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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