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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4220/2022 R.G. TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Maddaloni alla Via S. Francesco d'Assisi, n.24, presso lo Studio dell'Avv. Modestino Razzano che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. N. Di Ronza, CP_1 come in atti, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto NONCHE' in persona del l.r.p.t., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in CP_2 virtù di procura notarile, dall'avv. Ferrante, elettivamente domiciliato presso Avvocatura Inail di Caserta, via Ferrarecce, P.le Maiorana;
già Controparte_3 Controparte_4
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv.to L.
[...]
Donatiello, con il quale elett.te domicilia come in atti RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.6.2022, l'epigrafata parte ricorrente, impugnava l'intimazione di pagamento n. 028 2022 90026025 34/000 notificata in data 15.6.2022 emessa da
[...]
, in virtù di un presunto debito complessivo di €. 29.631,22, inerente Controparte_4 anche, tra l'altro, i seguenti atti esecutivi di titolarità dell' e dell' : CP_1 CP_2
-n. 32820140000704768000, asseritamente notificato il 03/04/2014 relativa a crediti IVS CP_1 per un importo di euro 2.184,72 ,
-n. 32820140003332123000 asseritamente notificato il 18/09/2014 relativa a crediti IVS CP_1 per un importo pari ad euro 1.243,18, n. 32820140005586460000 asseritamente notificato il 30/12/2014 relativa a crediti IVS CP_1 per un importo pari ad euro 2.519,94,
1 n. 02820110057648635000 asseritamente notificato il 30/12/2011 relativa a crediti premi per un importo pari ad euro 1.483,67, CP_2
la n. 02820140001470920000 asseritamente notificato il 24/02/2014 relativa a crediti premi per un importo di euro 1.435,34, CP_2 la n. 02820140025433174000 asseritamente notificato il 23/05/2015 relativa a crediti premi per un importo di euro 1.391,59, CP_2 la n. 02820150021274946000 asseritamente notificato il 26/09/2015 relativa a crediti premi per un importo di euro 1.219,41). CP_2
Deduceva parte opponente tra gli altri motivi, la prescrizione dei crediti portati nelle cartelle e negli avvisi di addebito impugnati atteso che tra la presunta notifica degli stessi e l'intimazione non vi sarebbe stato alcun atto interruttivo. Concludeva domandando l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e attribuzione. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto delle domande in quanto fondate in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, nella sola parte in cui si riferisce agli atti indicati in epigrafe aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale di titolarità dell' e CP_1 dell' (cfr. pag. 1 ricorso introduttivo). CP_2
Così delimitato il thema decidendum, non vi sono questioni di giurisdizione, né di competenza. Il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Orbene, la mancata notifica della cartella esattoriale non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge ed il momento di garanzia deve essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 2214 del 2007; Cass. n. 3127 del 2002 e ribadita anche in materia tributaria da Sez..Un., 25.7.2007, n. 16412, secondo cui spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria). Alla funzione recuperatoria dell'opposizione va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina
2 applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. n. 17312 del 2007; Cass. n. 3035 del 2007; entrambe in materia di opposizione ex lege n. 689 del 1981). Tuttavia, pur tenuto conto di ciò, va rimarcato che l'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n.18691; così pure Cass. 2004 n.21863). Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica della cartella esattoriale, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto.
3 Non vi è dubbio che parte ricorrente chiede dichiararsi nulla l'intimazione di pagamento sulla base anche di doglianze formali e procedurali: l'omessa notifica della cartella /atto presupposto. Il vizio dedotto dall'opponente, invero, attiene all'omessa notifica della cartella, qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ex art.615, 1° comma cpc. avendo essa come oggetto il primo atto successivo alla contestata notifica, di cui l'opponente risulta essere venuto a conoscenza. Ebbene, il presente ricorso in opposizione, depositato in data 22.6.2022 è tempestivo ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in quanto proposto entro il ventesimo giorno dalla notifica dell'intimazione di pagamento notificata in data 15.6.2022 e conseguentemente anche ai sensi del d.lgs. 46/99. Individuata la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche di . CP_4
Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di ora Controparte_4 [...]
per cartelle di pagamento e anche dell' in quanto titolare Controparte_5 CP_1 del rapporto obbligatorio di natura previdenziale e soggetto incaricato della notifica dell'atto impositivo, l'avviso di addebito impugnato, ex dl 78/2010. Tanto premesso, la parte opponente ha eccepito esclusivamente la prescrizione dei crediti. Ciò posto, si rileva che trova applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui:“
9.Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ...”. Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale. Va infine evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del
4 termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del CP_7
2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016). Ciò posto, si rileva che costituendosi in giudizio, l' e l' hanno dato prova di aver CP_8 CP_1 notificato regolarmente tutti i predetti atti impositivi (cfr. prod. resistenti). Successivamente, l' ha notificato al ricorrente l'intimazione di pagamento CP_8
n.02820159022096976000 il 26.10.2015 cui sono sottesi gli AVA nn. 32820140000704768000 e 32820140003332123000 e la cartella di pagamento n. 02820140001470920000 e l'intimazione di pagamento n. 02820189002483225000 il 24.4.2018 cui è sottesa la sola cartella n. 02820140001470920000. Ebbene, tra la notifica delle predette intimazioni e l'intimazione n. 028 2022 90026025 34/000 in questa sede impugnata è trascorso un (ulteriore) quinquennio sicché quest'ultima non ha alcuna valenza interruttiva dal momento che i crediti in esame erano già prescritti. Mentre non vi è prova di alcun atto interruttivo per le altre cartelle indicate in epigrafe per le quali evidentemente è maturata l'ulteriore prescrizione quinquennale. Tanto rilevato, il ricorso va accolto e vanno dichiarate non dovute le somme portate dagli atti nn. 32820140000704768000, 32820140003332123000, 32820140005586460000, 02820110057648635000, 02820140001470920000, 02820140025433174000, 02820150021274946000 e per l'effetto va dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 028 2022 90026025 34/000 nella parte in cui si fonda sulle suddette cartelle. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della non complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara non dovuti i crediti contributivi indicati atti nn. 32820140000704768000, 32820140003332123000, 32820140005586460000, 02820110057648635000, 02820140001470920000, 02820140025433174000, 02820150021274946000 per intervenuta prescrizione 2) condanna ciascuna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 600,00 a carico di ognuna, oltre Iva e Cpa come per legge, se dovute, con attribuzione. Santa Maria Capua Vetere, 22.1.2025 Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
5
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Maddaloni alla Via S. Francesco d'Assisi, n.24, presso lo Studio dell'Avv. Modestino Razzano che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. N. Di Ronza, CP_1 come in atti, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto NONCHE' in persona del l.r.p.t., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, in CP_2 virtù di procura notarile, dall'avv. Ferrante, elettivamente domiciliato presso Avvocatura Inail di Caserta, via Ferrarecce, P.le Maiorana;
già Controparte_3 Controparte_4
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv.to L.
[...]
Donatiello, con il quale elett.te domicilia come in atti RESISTENTI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.6.2022, l'epigrafata parte ricorrente, impugnava l'intimazione di pagamento n. 028 2022 90026025 34/000 notificata in data 15.6.2022 emessa da
[...]
, in virtù di un presunto debito complessivo di €. 29.631,22, inerente Controparte_4 anche, tra l'altro, i seguenti atti esecutivi di titolarità dell' e dell' : CP_1 CP_2
-n. 32820140000704768000, asseritamente notificato il 03/04/2014 relativa a crediti IVS CP_1 per un importo di euro 2.184,72 ,
-n. 32820140003332123000 asseritamente notificato il 18/09/2014 relativa a crediti IVS CP_1 per un importo pari ad euro 1.243,18, n. 32820140005586460000 asseritamente notificato il 30/12/2014 relativa a crediti IVS CP_1 per un importo pari ad euro 2.519,94,
1 n. 02820110057648635000 asseritamente notificato il 30/12/2011 relativa a crediti premi per un importo pari ad euro 1.483,67, CP_2
la n. 02820140001470920000 asseritamente notificato il 24/02/2014 relativa a crediti premi per un importo di euro 1.435,34, CP_2 la n. 02820140025433174000 asseritamente notificato il 23/05/2015 relativa a crediti premi per un importo di euro 1.391,59, CP_2 la n. 02820150021274946000 asseritamente notificato il 26/09/2015 relativa a crediti premi per un importo di euro 1.219,41). CP_2
Deduceva parte opponente tra gli altri motivi, la prescrizione dei crediti portati nelle cartelle e negli avvisi di addebito impugnati atteso che tra la presunta notifica degli stessi e l'intimazione non vi sarebbe stato alcun atto interruttivo. Concludeva domandando l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e attribuzione. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano le parti convenute chiedendo il rigetto delle domande in quanto fondate in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, concesso termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento, nella sola parte in cui si riferisce agli atti indicati in epigrafe aventi ad oggetto crediti di natura previdenziale di titolarità dell' e CP_1 dell' (cfr. pag. 1 ricorso introduttivo). CP_2
Così delimitato il thema decidendum, non vi sono questioni di giurisdizione, né di competenza. Il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Orbene, la mancata notifica della cartella esattoriale non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge ed il momento di garanzia deve essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. n. 2214 del 2007; Cass. n. 3127 del 2002 e ribadita anche in materia tributaria da Sez..Un., 25.7.2007, n. 16412, secondo cui spetta al contribuente la scelta di impugnare solo l'avviso di mora, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, ovvero impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria). Alla funzione recuperatoria dell'opposizione va riconosciuta una sorta di forza attrattiva nei confronti della relativa disciplina impugnatoria, da cui l'esigenza di conformare la disciplina
2 applicabile a quella dettata per l'azione recuperata (Cass. n. 17312 del 2007; Cass. n. 3035 del 2007; entrambe in materia di opposizione ex lege n. 689 del 1981). Tuttavia, pur tenuto conto di ciò, va rimarcato che l'art. 29, co. 2, del d.l.vo n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il contribuente, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, “quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni. Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc. Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n.18691; così pure Cass. 2004 n.21863). Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica della cartella esattoriale, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto.
3 Non vi è dubbio che parte ricorrente chiede dichiararsi nulla l'intimazione di pagamento sulla base anche di doglianze formali e procedurali: l'omessa notifica della cartella /atto presupposto. Il vizio dedotto dall'opponente, invero, attiene all'omessa notifica della cartella, qualificabile in termini di opposizione all'esecuzione ex art.615, 1° comma cpc. avendo essa come oggetto il primo atto successivo alla contestata notifica, di cui l'opponente risulta essere venuto a conoscenza. Ebbene, il presente ricorso in opposizione, depositato in data 22.6.2022 è tempestivo ai sensi dell'art. 617 c.p.c. in quanto proposto entro il ventesimo giorno dalla notifica dell'intimazione di pagamento notificata in data 15.6.2022 e conseguentemente anche ai sensi del d.lgs. 46/99. Individuata la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche di . CP_4
Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di ora Controparte_4 [...]
per cartelle di pagamento e anche dell' in quanto titolare Controparte_5 CP_1 del rapporto obbligatorio di natura previdenziale e soggetto incaricato della notifica dell'atto impositivo, l'avviso di addebito impugnato, ex dl 78/2010. Tanto premesso, la parte opponente ha eccepito esclusivamente la prescrizione dei crediti. Ciò posto, si rileva che trova applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui:“
9.Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ...”. Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale. Va infine evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del
4 termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del CP_7
2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016). Ciò posto, si rileva che costituendosi in giudizio, l' e l' hanno dato prova di aver CP_8 CP_1 notificato regolarmente tutti i predetti atti impositivi (cfr. prod. resistenti). Successivamente, l' ha notificato al ricorrente l'intimazione di pagamento CP_8
n.02820159022096976000 il 26.10.2015 cui sono sottesi gli AVA nn. 32820140000704768000 e 32820140003332123000 e la cartella di pagamento n. 02820140001470920000 e l'intimazione di pagamento n. 02820189002483225000 il 24.4.2018 cui è sottesa la sola cartella n. 02820140001470920000. Ebbene, tra la notifica delle predette intimazioni e l'intimazione n. 028 2022 90026025 34/000 in questa sede impugnata è trascorso un (ulteriore) quinquennio sicché quest'ultima non ha alcuna valenza interruttiva dal momento che i crediti in esame erano già prescritti. Mentre non vi è prova di alcun atto interruttivo per le altre cartelle indicate in epigrafe per le quali evidentemente è maturata l'ulteriore prescrizione quinquennale. Tanto rilevato, il ricorso va accolto e vanno dichiarate non dovute le somme portate dagli atti nn. 32820140000704768000, 32820140003332123000, 32820140005586460000, 02820110057648635000, 02820140001470920000, 02820140025433174000, 02820150021274946000 e per l'effetto va dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 028 2022 90026025 34/000 nella parte in cui si fonda sulle suddette cartelle. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e della non complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dichiara non dovuti i crediti contributivi indicati atti nn. 32820140000704768000, 32820140003332123000, 32820140005586460000, 02820110057648635000, 02820140001470920000, 02820140025433174000, 02820150021274946000 per intervenuta prescrizione 2) condanna ciascuna delle parti resistenti al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 600,00 a carico di ognuna, oltre Iva e Cpa come per legge, se dovute, con attribuzione. Santa Maria Capua Vetere, 22.1.2025 Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
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