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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Seconda Civile in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5206 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. Parte_1
) in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Cusano Milanino, via Filippo Corridoni n. 6, presso lo studio dell'avv. Luca Giugliano, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente agli avv.ti Silvia Acquaviva e Valentina Canzi, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
e
- Controparte_1 CP_2
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore, e (C.F. CP_3
), elettivamente domiciliati in Cusano Milanino, viale C.F._1
Matteotti n. 14/D, presso lo studio dell'avv. Laura Fusi, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI nonché pagina 1 di 8 (C.F. ), elettivamente CP_4 C.F._2
domiciliato in Cusano Milanino, Viale Matteotti n. 14/D, presso lo studio dell'avv. Deborah Simone, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il attore ha Parte_2
impugnato la delibera del 28/06/2023 assunta dall'assemblea del
Supercondominio convenuto, assumendo:
- l'inesistenza della delibera, stante l'insussistenza degli elementi essenziali per il riconoscimento del Supercondominio;
- la mancata convocazione del Rag. , in qualità di rappresentante Per_1
delle parti comuni del Condominio Cervino 31/A;
- l'invalidità della nomina della sig.ra quale CP_3
amministratore del Supercondominio;
- l'inesistenza/nullità della delibera per convocazione dell'assemblea da parte di soggetto non legittimato, da cui derivante l'invalida approvazione delle tabelle millesimali;
del preventivo di gestione 01/01/2023 –
31/12/2023, della relativa rateizzazione e dei preventivi di spesa dei fornitori;
dei consuntivi gestione 01/01/2021 – 31/12/2021 e 01/01/2022 –
31/12/2022 e della relativa rateizzazione;
del conferimento all'amministratore del Supercondominio, sig. del potere di CP_3
proseguire la procedura di mediazione promossa dalla Controparte_5
nei confronti del Supercondominio;
della nomina dell'avv.
[...]
Laura Fusi quale legale del per assistere quest'ultimo nella Controparte_1
procedura di mediazione e nell'ulteriore eventuale fase giudiziale;
oltre all'invalidità per mancata nomina di un consigliere per il corpo di fabbrica
31/A; Pt_1
- invalida richiesta di intervento di un professionista per le opere pagina 2 di 8 correttive da eseguire con costituzione di un fondo speciale: “Il punto è del tutto generico e senza indicazione di cui all'art. 1135 c.c.”.
Per queste ragioni l'attore conveniva in giudizio il
[...]
, e Controparte_6 CP_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via CP_4
preliminare: Sospendere, per i motivi di cui in narrativa, l'efficacia esecutiva della delibera assembleare del 28.06.2023, oggetto della presente impugnazione. Nel merito: Accogliere, per i motivi di cui in narrativa, l'impugnativa della delibera assembleare del 28.06.2023 e, per l'effetto, annullare, dichiarare nulla o inesistente la delibera stessa”.
***
Il e nel costituirsi hanno contestato la Controparte_1 CP_3
fondatezza delle pretese attoree istando per il rigetto della domanda.
Nello specifico, la difesa di parte convenuta ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione del ad impugnare la Parte_2
delibera, atteso che “la legittimazione ad impugnare le delibere del
Supercondominio spetta unicamente ai singoli condomini e non può essere trasferita nemmeno con la nomina del rappresentante ex art. art. 67 disp. att. c.c. (Cass. civ.,
28 gennaio 2019, n. 2279; Cass. civ., 21 febbraio 2013, n. 4340; Cass. civ., 9 marzo
2017, n. 6128; Cass. civ., 05 febbraio 2020, n. 2670; Cass. civ., 20/12/2021,
n.40857; Cass. n. 12381 del 9 maggio 2023)”; la carenza di legittimazione passiva di e la nullità della citazione in relazione alla chiamata CP_3
in giudizio dell'amministratrice in proprio, “tanto che nelle conclusioni dell'atto avversario non è stata formulata alcuna domanda specifica nei confronti della SI.ra
in proprio”. CP_3
Nel merito, ha dedotto: la competenza dell'assemblea dei rappresentanti delle singole palazzine facenti parti del Supercondominio a confermare e regolarizzare il , già giuridicamente esistente ed operante, Controparte_1
nominando l'amministratore giusta previsione dell'art. 67 disp. att. c.c.; la pagina 3 di 8 correttezza dell'operato dell'amministratore del , atteso che Controparte_1
l'art. 67 co. 5 disp. att. c.c. stabilisce che “All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea” e che
“l'Amministratore del singolo edificio non vanta un titolo proprio per la partecipazione alle assemblee del in quanto i condomini restano Controparte_1
titolari, pro quota, della proprietà delle parti comuni (tant'è che l'Amministratore del può agire soltanto nei confronti dei singoli condomini per il Controparte_1
pagamento dei contribuiti e non anche nei confronti dell'Amministratore del singolo edificio. Cfr Cassazione civile, sez. II, 16/01/2023, n. 1141, già citata)”;
l'inconsistenza dei rilievi in punto di approvazione della tabella millesimale, la quale “è il mero aggiornamento della precedente GIÀ IN USO, nel senso che si è semplicemente provveduto ad aggiornarla inserendo i dati catastali e i nominativi dei proprietari per la corretta identificazione di tutte le unità immobiliari facenti parte del Supercondominio”; la correttezza del deliberato assembleare in merito all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, regolarmente approvati dall'assemblea ritualmente convocata;
l'inconferenza della lamentata mancata nomina di un consigliere per quanto attiene al corpo di fabbrica Cervino
31/A, in quanto “la mancata nomina è conseguente alla mancanza di candidature”
e che, “In ogni caso, detta mancanza non inficia in alcun modo la validità delle delibere assembleari e non priva i singoli condomini della possibilità di far valere le proprie ragioni e diritti. Ogni condomino mantiene il diritto di partecipare all'assemblea, di esprimere il proprio voto e di impugnare le delibere nei casi previsti dalla legge”; l'inconsistenza dei rilievi in punto di mancanza del potere dell'amministratrice di proseguire nella procedura di mediazione, nonché di invalidità del mandato conferito all'avv. Laura Fusi quale legale del
Supercondominio: “Si ribadisce che la SI.ra è l'Amministratrice, e che CP_3
quindi il suo operato è stato validamente ratificato”; l'inconsistenza delle contestazioni con riferimento all'intervento di un professionista per le opere correttive da eseguire con costituzione di un fondo speciale, trattandosi di pagina 4 di 8 delibera meramente interlocutoria, che si limita “a riconoscere la futura necessità di nominare un tecnico, senza tuttavia conferire formalmente incarichi a nessun soggetto”.
Si costituiva in giudizio anche eccependo, fra l'altro, la CP_4
nullità della citazione per violazione dell'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4, c.p.c. e la carenza della propria legittimazione passiva “per totale assenza di domande e violazione del principio del contraddittorio”.
***
Alla prima udienza di comparizione, rigettate le istanze di sospensione della delibera e di prova orale e fissata udienza per la discussione orale, la causa è stata infine trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3,
c.p.c.
***
Assume carattere pregiudiziale l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del attore. Parte_2
Nella fattispecie in esame è acclarato che ci troviamo in un'ipotesi di deliberazione assunta dai singoli condomini facenti parti di un
Supercondominio.
L'art. 67 disp. att. c.c., così come modificato dalla legge 11/12/2012 n.
220, dispone che, “nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità pagina 5 di 8 giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini”.
La norma contempla, così, un'ipotesi di delega collettiva obbligatoria in favore del rappresentante nelle situazioni di supercondominio, o di condominio complesso, descritte dall'art. 1117-bis c.c., allorché i partecipanti siano complessivamente più di sessanta. Si tratta di delega imposta dalla legge per ragioni di semplificazione del procedimento di convocazione e di formazione della volontà collegiale dei condomìnii complessi, limitatamente, però, alla partecipazione alle assemblee aventi ad oggetto la gestione delle parti comuni a più condomìnii o la nomina dell'amministratore.
Oltre tale ambito limitato, tornano imperanti le regole generali concernenti la composizione ed il funzionamento dell'assemblea, che, a tutela delle minoranze, pretendono la partecipazione di tutti i comproprietari degli edifici che costituiscono il supercondominio.
Il quarto comma dell'articolo 67 disposizioni attuative Codice civile precisa, poi, che ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto, dovendo il rappresentante rispondere secondo le regole del mandato e comunicare tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio (il quale ne riferisce nella rispettiva assemblea) l'ordine del giorno e le decisioni assunte dalla riunione dei rappresentanti dei condomìnii. Né è necessaria la coincidenza tra la figura del rappresentante di edificio e l'amministratore del relativo condominio, come si evince proprio dal quarto comma del citato articolo 67.
L'assemblea dei rappresentanti degli edifici in supercondominio non può prescindere dai criteri dell'art. 1136 c.c., relativi alla costituzione, alla formazione ed al calcolo delle maggioranze, i quali trovano applicazione avuto riguardo agli elementi reali e personali configurati da tutte le unità abitative comprese nel complesso e da tutti i proprietari rappresentati (e non, quindi, in base al numero dei rappresentanti intervenuti).
pagina 6 di 8 Orbene, corollario di ciò è che legittimato ad impugnare la delibera dell'assemblea dei rappresentanti di condominio è solo il singolo condòmino, mentre Esula dalle attribuzioni e dalla legittimazione dell'amministratore di condominio, specificate dagli artt. 1130 e 1131 c.c., l'impugnazione delle deliberazioni prese dall'assemblea del supercondominio. Nemmeno il
Rappresentante ha poteri di impugnativa contro le delibere assunte dal
, la cui legittimazione spetta sempre e unicamente a tutti i Controparte_1
singoli condòmini e non può intendersi trasferita con la delega conferita al
Rappresentante, che si limita al potere di partecipazione.
Né l'amministratore del condominio può agire in giudizio nei confronti del supercondominio per far accertare l'inesistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione del supercondominio stesso.
Una volta chiarito come l'amministratore di condominio non sia legittimato né ad impugnare le delibere dell'assemblee di supercondominio, né ad agire per accertare l'illegittimità della costituzione del
, questo difetto di legittimazione può essere eliminato Controparte_1
soltanto dalla manifestazione di volontà dei singoli condòmini attraverso il loro diretto intervento in giudizio o il rilascio di procure da ciascun condòmino per la rappresentanza processuale (e sostanziale) ai sensi dell'art. 77 c.p.c.; circostanza che, nella specie, pacificamente non sussiste.
Ne consegue che, in difetto (tra le parti in causa) di un soggetto legittimato a chiedere l'annullamento della deliberazione assembleare del
28/06/2023, l'annullamento non può essere pronunciato.
***
Quanto alla domanda nei confronti dei convenuti e CP_3 CP_4
la stessa va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione
[...]
passiva, atteso che i rilievi operati in citazione hanno ad oggetto unicamente la delibera del 28/06/2023, mancando qualsiasi contestazione sia in merito pagina 7 di 8 alla violazione del mandato da parte di amministratrice del CP_3
, sia in merito alle condotte del Presidente dell'assemblea. Controparte_1
***
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite le stesse vengono poste a carico della parte attrice soccombente per come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, di cui al valore della domanda indicato in citazione
(indeterminabile), valori assai prossimi ai medi per fase di studio e introduttiva, minimi per la fase istruttoria, in assenza di attività specifica, e decisionale, limitata al deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte dal Parte_3
avverso la delibera del Supercondominio - - Controparte_1 CP_2
, nonché nei confronti di e Parte_1 CP_3 CP_4
[...]
- condanna il al rimborso in Parte_3
favore del - Controparte_6 [...]
e di delle spese e competenze del presente Parte_1 CP_3
giudizio che liquida in euro €5.261,00 oltre rimborso forfettario (15%), CPA ed IVA come per legge;
- condanna il al rimborso in Parte_3
favore di delle spese e competenze del presente giudizio che CP_4
liquida in euro €5.261,00 oltre rimborso forfettario (15%), CPA ed IVA come per legge;
Monza, 20/03/2025 Il giudice
Maddalena Ciccone
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Seconda Civile in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5206 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. Parte_1
) in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente P.IVA_1
domiciliato in Cusano Milanino, via Filippo Corridoni n. 6, presso lo studio dell'avv. Luca Giugliano, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente agli avv.ti Silvia Acquaviva e Valentina Canzi, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
e
- Controparte_1 CP_2
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore, e (C.F. CP_3
), elettivamente domiciliati in Cusano Milanino, viale C.F._1
Matteotti n. 14/D, presso lo studio dell'avv. Laura Fusi, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI nonché pagina 1 di 8 (C.F. ), elettivamente CP_4 C.F._2
domiciliato in Cusano Milanino, Viale Matteotti n. 14/D, presso lo studio dell'avv. Deborah Simone, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il attore ha Parte_2
impugnato la delibera del 28/06/2023 assunta dall'assemblea del
Supercondominio convenuto, assumendo:
- l'inesistenza della delibera, stante l'insussistenza degli elementi essenziali per il riconoscimento del Supercondominio;
- la mancata convocazione del Rag. , in qualità di rappresentante Per_1
delle parti comuni del Condominio Cervino 31/A;
- l'invalidità della nomina della sig.ra quale CP_3
amministratore del Supercondominio;
- l'inesistenza/nullità della delibera per convocazione dell'assemblea da parte di soggetto non legittimato, da cui derivante l'invalida approvazione delle tabelle millesimali;
del preventivo di gestione 01/01/2023 –
31/12/2023, della relativa rateizzazione e dei preventivi di spesa dei fornitori;
dei consuntivi gestione 01/01/2021 – 31/12/2021 e 01/01/2022 –
31/12/2022 e della relativa rateizzazione;
del conferimento all'amministratore del Supercondominio, sig. del potere di CP_3
proseguire la procedura di mediazione promossa dalla Controparte_5
nei confronti del Supercondominio;
della nomina dell'avv.
[...]
Laura Fusi quale legale del per assistere quest'ultimo nella Controparte_1
procedura di mediazione e nell'ulteriore eventuale fase giudiziale;
oltre all'invalidità per mancata nomina di un consigliere per il corpo di fabbrica
31/A; Pt_1
- invalida richiesta di intervento di un professionista per le opere pagina 2 di 8 correttive da eseguire con costituzione di un fondo speciale: “Il punto è del tutto generico e senza indicazione di cui all'art. 1135 c.c.”.
Per queste ragioni l'attore conveniva in giudizio il
[...]
, e Controparte_6 CP_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via CP_4
preliminare: Sospendere, per i motivi di cui in narrativa, l'efficacia esecutiva della delibera assembleare del 28.06.2023, oggetto della presente impugnazione. Nel merito: Accogliere, per i motivi di cui in narrativa, l'impugnativa della delibera assembleare del 28.06.2023 e, per l'effetto, annullare, dichiarare nulla o inesistente la delibera stessa”.
***
Il e nel costituirsi hanno contestato la Controparte_1 CP_3
fondatezza delle pretese attoree istando per il rigetto della domanda.
Nello specifico, la difesa di parte convenuta ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione del ad impugnare la Parte_2
delibera, atteso che “la legittimazione ad impugnare le delibere del
Supercondominio spetta unicamente ai singoli condomini e non può essere trasferita nemmeno con la nomina del rappresentante ex art. art. 67 disp. att. c.c. (Cass. civ.,
28 gennaio 2019, n. 2279; Cass. civ., 21 febbraio 2013, n. 4340; Cass. civ., 9 marzo
2017, n. 6128; Cass. civ., 05 febbraio 2020, n. 2670; Cass. civ., 20/12/2021,
n.40857; Cass. n. 12381 del 9 maggio 2023)”; la carenza di legittimazione passiva di e la nullità della citazione in relazione alla chiamata CP_3
in giudizio dell'amministratrice in proprio, “tanto che nelle conclusioni dell'atto avversario non è stata formulata alcuna domanda specifica nei confronti della SI.ra
in proprio”. CP_3
Nel merito, ha dedotto: la competenza dell'assemblea dei rappresentanti delle singole palazzine facenti parti del Supercondominio a confermare e regolarizzare il , già giuridicamente esistente ed operante, Controparte_1
nominando l'amministratore giusta previsione dell'art. 67 disp. att. c.c.; la pagina 3 di 8 correttezza dell'operato dell'amministratore del , atteso che Controparte_1
l'art. 67 co. 5 disp. att. c.c. stabilisce che “All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea” e che
“l'Amministratore del singolo edificio non vanta un titolo proprio per la partecipazione alle assemblee del in quanto i condomini restano Controparte_1
titolari, pro quota, della proprietà delle parti comuni (tant'è che l'Amministratore del può agire soltanto nei confronti dei singoli condomini per il Controparte_1
pagamento dei contribuiti e non anche nei confronti dell'Amministratore del singolo edificio. Cfr Cassazione civile, sez. II, 16/01/2023, n. 1141, già citata)”;
l'inconsistenza dei rilievi in punto di approvazione della tabella millesimale, la quale “è il mero aggiornamento della precedente GIÀ IN USO, nel senso che si è semplicemente provveduto ad aggiornarla inserendo i dati catastali e i nominativi dei proprietari per la corretta identificazione di tutte le unità immobiliari facenti parte del Supercondominio”; la correttezza del deliberato assembleare in merito all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, regolarmente approvati dall'assemblea ritualmente convocata;
l'inconferenza della lamentata mancata nomina di un consigliere per quanto attiene al corpo di fabbrica Cervino
31/A, in quanto “la mancata nomina è conseguente alla mancanza di candidature”
e che, “In ogni caso, detta mancanza non inficia in alcun modo la validità delle delibere assembleari e non priva i singoli condomini della possibilità di far valere le proprie ragioni e diritti. Ogni condomino mantiene il diritto di partecipare all'assemblea, di esprimere il proprio voto e di impugnare le delibere nei casi previsti dalla legge”; l'inconsistenza dei rilievi in punto di mancanza del potere dell'amministratrice di proseguire nella procedura di mediazione, nonché di invalidità del mandato conferito all'avv. Laura Fusi quale legale del
Supercondominio: “Si ribadisce che la SI.ra è l'Amministratrice, e che CP_3
quindi il suo operato è stato validamente ratificato”; l'inconsistenza delle contestazioni con riferimento all'intervento di un professionista per le opere correttive da eseguire con costituzione di un fondo speciale, trattandosi di pagina 4 di 8 delibera meramente interlocutoria, che si limita “a riconoscere la futura necessità di nominare un tecnico, senza tuttavia conferire formalmente incarichi a nessun soggetto”.
Si costituiva in giudizio anche eccependo, fra l'altro, la CP_4
nullità della citazione per violazione dell'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4, c.p.c. e la carenza della propria legittimazione passiva “per totale assenza di domande e violazione del principio del contraddittorio”.
***
Alla prima udienza di comparizione, rigettate le istanze di sospensione della delibera e di prova orale e fissata udienza per la discussione orale, la causa è stata infine trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3,
c.p.c.
***
Assume carattere pregiudiziale l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del attore. Parte_2
Nella fattispecie in esame è acclarato che ci troviamo in un'ipotesi di deliberazione assunta dai singoli condomini facenti parti di un
Supercondominio.
L'art. 67 disp. att. c.c., così come modificato dalla legge 11/12/2012 n.
220, dispone che, “nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità pagina 5 di 8 giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini”.
La norma contempla, così, un'ipotesi di delega collettiva obbligatoria in favore del rappresentante nelle situazioni di supercondominio, o di condominio complesso, descritte dall'art. 1117-bis c.c., allorché i partecipanti siano complessivamente più di sessanta. Si tratta di delega imposta dalla legge per ragioni di semplificazione del procedimento di convocazione e di formazione della volontà collegiale dei condomìnii complessi, limitatamente, però, alla partecipazione alle assemblee aventi ad oggetto la gestione delle parti comuni a più condomìnii o la nomina dell'amministratore.
Oltre tale ambito limitato, tornano imperanti le regole generali concernenti la composizione ed il funzionamento dell'assemblea, che, a tutela delle minoranze, pretendono la partecipazione di tutti i comproprietari degli edifici che costituiscono il supercondominio.
Il quarto comma dell'articolo 67 disposizioni attuative Codice civile precisa, poi, che ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto, dovendo il rappresentante rispondere secondo le regole del mandato e comunicare tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio (il quale ne riferisce nella rispettiva assemblea) l'ordine del giorno e le decisioni assunte dalla riunione dei rappresentanti dei condomìnii. Né è necessaria la coincidenza tra la figura del rappresentante di edificio e l'amministratore del relativo condominio, come si evince proprio dal quarto comma del citato articolo 67.
L'assemblea dei rappresentanti degli edifici in supercondominio non può prescindere dai criteri dell'art. 1136 c.c., relativi alla costituzione, alla formazione ed al calcolo delle maggioranze, i quali trovano applicazione avuto riguardo agli elementi reali e personali configurati da tutte le unità abitative comprese nel complesso e da tutti i proprietari rappresentati (e non, quindi, in base al numero dei rappresentanti intervenuti).
pagina 6 di 8 Orbene, corollario di ciò è che legittimato ad impugnare la delibera dell'assemblea dei rappresentanti di condominio è solo il singolo condòmino, mentre Esula dalle attribuzioni e dalla legittimazione dell'amministratore di condominio, specificate dagli artt. 1130 e 1131 c.c., l'impugnazione delle deliberazioni prese dall'assemblea del supercondominio. Nemmeno il
Rappresentante ha poteri di impugnativa contro le delibere assunte dal
, la cui legittimazione spetta sempre e unicamente a tutti i Controparte_1
singoli condòmini e non può intendersi trasferita con la delega conferita al
Rappresentante, che si limita al potere di partecipazione.
Né l'amministratore del condominio può agire in giudizio nei confronti del supercondominio per far accertare l'inesistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione del supercondominio stesso.
Una volta chiarito come l'amministratore di condominio non sia legittimato né ad impugnare le delibere dell'assemblee di supercondominio, né ad agire per accertare l'illegittimità della costituzione del
, questo difetto di legittimazione può essere eliminato Controparte_1
soltanto dalla manifestazione di volontà dei singoli condòmini attraverso il loro diretto intervento in giudizio o il rilascio di procure da ciascun condòmino per la rappresentanza processuale (e sostanziale) ai sensi dell'art. 77 c.p.c.; circostanza che, nella specie, pacificamente non sussiste.
Ne consegue che, in difetto (tra le parti in causa) di un soggetto legittimato a chiedere l'annullamento della deliberazione assembleare del
28/06/2023, l'annullamento non può essere pronunciato.
***
Quanto alla domanda nei confronti dei convenuti e CP_3 CP_4
la stessa va dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione
[...]
passiva, atteso che i rilievi operati in citazione hanno ad oggetto unicamente la delibera del 28/06/2023, mancando qualsiasi contestazione sia in merito pagina 7 di 8 alla violazione del mandato da parte di amministratrice del CP_3
, sia in merito alle condotte del Presidente dell'assemblea. Controparte_1
***
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite le stesse vengono poste a carico della parte attrice soccombente per come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, di cui al valore della domanda indicato in citazione
(indeterminabile), valori assai prossimi ai medi per fase di studio e introduttiva, minimi per la fase istruttoria, in assenza di attività specifica, e decisionale, limitata al deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande proposte dal Parte_3
avverso la delibera del Supercondominio - - Controparte_1 CP_2
, nonché nei confronti di e Parte_1 CP_3 CP_4
[...]
- condanna il al rimborso in Parte_3
favore del - Controparte_6 [...]
e di delle spese e competenze del presente Parte_1 CP_3
giudizio che liquida in euro €5.261,00 oltre rimborso forfettario (15%), CPA ed IVA come per legge;
- condanna il al rimborso in Parte_3
favore di delle spese e competenze del presente giudizio che CP_4
liquida in euro €5.261,00 oltre rimborso forfettario (15%), CPA ed IVA come per legge;
Monza, 20/03/2025 Il giudice
Maddalena Ciccone
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