Articolo 3 della Legge 5 giugno 1974, n. 283
Articolo 2Articolo 4
Versione
11 agosto 1974
Art. 3.
L'ufficio del genio civile di Agrigento predispone, sentita l'amministrazione comunale di Agrigento, il programma per completare il trasferimento del rione Addolorata.
La redazione del programma puo' essere affidata ad istituti a carattere nazionale designati per legge interventi nella ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamita' o a liberi professionisti, mediante apposita convenzione da stipularsi dal provveditore regionale alle opere pubbliche della Sicilia, anche in deroga alle disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , modificato dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 .
La relativa spesa grava sugli stanziamenti autorizzati con la presente legge per la esecuzione delle opere.
Il programma deve contenere i caratteri generali e particolareggiati necessari per la disciplina urbanistica ed edilizia dei nuovi insediamenti abitativi ed indicare:
a) le aree destinate alla ricostruzione dei fabbricati urbani distrutti o dichiarati inabitabili in dipendenza del movimento franoso del 19 luglio 1966;
b) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le aree da destinare a spazi di uso pubblico o da sottoporre a speciali servitu'.
Il programma - redatto su mappe catastali, nelle quali siano individuate le aree che ne fanno parte, e corredato dell'elenco dei proprietari iscritti nei registri catastali, di una relazione esplicativa delle opere da realizzare, nonche' della planimetria dei piani urbanistici vigenti - e' adottato con deliberazione del consiglio comunale e depositato nella segreteria del comune.
Il sindaco da' notizia al pubblico dell'avvenuto deposito mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Agrigento.
Decorso il termine di quindici giorni dalla data dell'inserzione dell'avviso nel Foglio degli annunzi legali, durante il quale gli interessati possono presentare eventuali osservazioni od opposizioni scritte depositandole nella segreteria del comune, il sindaco trasmette tutti gli atti con le deduzioni del comune, che deve pronunciarsi entro i successivi quindici giorni, al provveditore regionale alle opere pubbliche della Sicilia.
Entro trenta giorni dal ricevimento, il provveditore regionale alle opere pubbliche, con decreto costituente provvedimento definitivo, approva il piano, dichiara la pubblica utilita' nonche' l'indifferibilita' e l'urgenza delle opere e degli interventi previsti nella relazione. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni e opposizioni degli interessati.
Sono comunque applicabili, in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi precedenti, le prescrizioni di cui all' articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , come modificato dall' articolo 5 della legge 6 agosto 1967, n. 765 .
Il decreto e' pubblicato per estratto, nella Gazzetta ufficiale della regione e nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
Entrata in vigore il 11 agosto 1974