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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 2215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2215 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2215/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONAVENTURA MARIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2513/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capua
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240214129177000 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Capua e all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 17.1.2025, depositato in Corte il 23.1.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria La cartella di pagamento n. 097 2024 02141291 77 000 limitatamente alla richiesta di pagamento della somma di € 173,00 a titolo di TARI-TEFA anno 2023, notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 28.11.2024, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, da attribuire al difensore, e instando per la sospensiva.
Con il ricorso, parte ricorrente ha addotto il difetto di legittimazione passiva avendo lasciato il territorio del
Comune di Capua da quasi un anno prima, nel 2022, per trasferirsi ad Anzio, come ben noto al Comune che già aveva notificato un sollecito di pagamento proprio nel nuovo domicilio di Anzio. Inoltre ha rilevato la illegittimità della pretesa per la duplicazione delle cartelle emesse, avendo l'Agenzia delle Entrate
Riscossione già emesso per la medesima imposta altra cartella n. 097 2024 01078189 58 000 tempestivamente impugnata, per cui pendeva il relativo giudizio 13049/24 e addotto la nullità dell'atto per la mancata individuazione dell'immobile
Si è costituita in giudizio il 25.2.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistente contestando la fondatezza del proposto gravame di cui chiedeva il rigetto. Rilevava in primo luogo il difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le doglianze inerenti la legittimità della pretesa creditoria, i tempi ed i modi della formazione del ruolo di cui alla pretesa impositiva posta in essere dalla COMUNE DI CAPUA. Rappresentava inoltre che in data 13 dicembre 2024 l' ente impositore, Comune di Capua, aveva provveduto allo sgravio totale della partita di credito in capo al ricorrente come si evinceva dall'estratto ruolo che allegava.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, risultando sgravato la pretesa impugnata, come da estratto ruolo allegato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e non contestato.
Attesa la data dello sgravio, antecedente la impugnazione del presente ricorso ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali con il Comune Resistente.
Diversamente la mancata tempestiva comunicazione dello sgravio, e la duplicazione delle cartelle, in relazione alla sicura fondatezza del gravame proposto, emergente proprio dallo sgravio, inpone in applicazione del principio di soccombenza che le spese processuali vanno poste a carico della sola Agenzia delle Entrate Riscossione resistente, e liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura della causa e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 300,00 oltre rimborso forfettario spese al 15%, iva e cpa e rimborso CUT, da erogarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma 11.2.2026
Il Giudice
dott.ssa MA EN
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONAVENTURA MARIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2513/2025 depositato il 23/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capua
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240214129177000 TARI 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Capua e all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 17.1.2025, depositato in Corte il 23.1.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria La cartella di pagamento n. 097 2024 02141291 77 000 limitatamente alla richiesta di pagamento della somma di € 173,00 a titolo di TARI-TEFA anno 2023, notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 28.11.2024, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, da attribuire al difensore, e instando per la sospensiva.
Con il ricorso, parte ricorrente ha addotto il difetto di legittimazione passiva avendo lasciato il territorio del
Comune di Capua da quasi un anno prima, nel 2022, per trasferirsi ad Anzio, come ben noto al Comune che già aveva notificato un sollecito di pagamento proprio nel nuovo domicilio di Anzio. Inoltre ha rilevato la illegittimità della pretesa per la duplicazione delle cartelle emesse, avendo l'Agenzia delle Entrate
Riscossione già emesso per la medesima imposta altra cartella n. 097 2024 01078189 58 000 tempestivamente impugnata, per cui pendeva il relativo giudizio 13049/24 e addotto la nullità dell'atto per la mancata individuazione dell'immobile
Si è costituita in giudizio il 25.2.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistente contestando la fondatezza del proposto gravame di cui chiedeva il rigetto. Rilevava in primo luogo il difetto di legittimazione passiva in relazione a tutte le doglianze inerenti la legittimità della pretesa creditoria, i tempi ed i modi della formazione del ruolo di cui alla pretesa impositiva posta in essere dalla COMUNE DI CAPUA. Rappresentava inoltre che in data 13 dicembre 2024 l' ente impositore, Comune di Capua, aveva provveduto allo sgravio totale della partita di credito in capo al ricorrente come si evinceva dall'estratto ruolo che allegava.
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, risultando sgravato la pretesa impugnata, come da estratto ruolo allegato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e non contestato.
Attesa la data dello sgravio, antecedente la impugnazione del presente ricorso ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali con il Comune Resistente.
Diversamente la mancata tempestiva comunicazione dello sgravio, e la duplicazione delle cartelle, in relazione alla sicura fondatezza del gravame proposto, emergente proprio dallo sgravio, inpone in applicazione del principio di soccombenza che le spese processuali vanno poste a carico della sola Agenzia delle Entrate Riscossione resistente, e liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura della causa e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere.
Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 300,00 oltre rimborso forfettario spese al 15%, iva e cpa e rimborso CUT, da erogarsi in favore del procuratore antistatario.
Roma 11.2.2026
Il Giudice
dott.ssa MA EN