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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXV, sentenza 13/01/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 466/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15717/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210030196967501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_2 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210030196967502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La sig.ra Ricorrente_1 e la sig.ra Ricorrente_2 impugnano due cartelle di pagamento riferite a tassa automobilistica 2018, a loro notificate quali eredi del sig. Nominativo_1, deceduto il Data morte. Nel ricorso si eccepisce prescrizione triennale e decadenza della pretesa tributaria, anche a voler considerare la sospensione dei termini disposta a seguito della pandemia da Covid-19, dal D.L. n. 18/2020 e successive modificazioni. In subordine, non debenza delle sanzioni quali eredi del sig. Difensore_1 (Cass. n. 8684/2025). Chiedono l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Si costituisce Agenzia delle Entrate-Riscossione, che chiede estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta inefficacia delle cartelle impugnate, già comunicata alle ricorrenti il 4.12.2025.
Si costituisce la Regione Lazio che chiede estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, preso atto della sopravvenuta inefficacia delle cartelle impugnate ed avendo proceduto al discarico delle sanzioni, non dovute dagli eredi del contribuente.
Il giudice prende atto dell'avvenuta inefficacia delle due cartelle impugnate, disposta dall'agente della riscossione, e del discarico delle sanzioni da parte dell'ente impositore e dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 D. Lgs. n. 546/92. Dato l'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46
D. Lgs. n. 546/92. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2026
Il giudice monocratico
ON PP
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 25, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
GIUSEPPONE ANTONIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15717/2025 depositato il 30/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210030196967501 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_2 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210030196967502 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La sig.ra Ricorrente_1 e la sig.ra Ricorrente_2 impugnano due cartelle di pagamento riferite a tassa automobilistica 2018, a loro notificate quali eredi del sig. Nominativo_1, deceduto il Data morte. Nel ricorso si eccepisce prescrizione triennale e decadenza della pretesa tributaria, anche a voler considerare la sospensione dei termini disposta a seguito della pandemia da Covid-19, dal D.L. n. 18/2020 e successive modificazioni. In subordine, non debenza delle sanzioni quali eredi del sig. Difensore_1 (Cass. n. 8684/2025). Chiedono l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati.
Si costituisce Agenzia delle Entrate-Riscossione, che chiede estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta inefficacia delle cartelle impugnate, già comunicata alle ricorrenti il 4.12.2025.
Si costituisce la Regione Lazio che chiede estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, preso atto della sopravvenuta inefficacia delle cartelle impugnate ed avendo proceduto al discarico delle sanzioni, non dovute dagli eredi del contribuente.
Il giudice prende atto dell'avvenuta inefficacia delle due cartelle impugnate, disposta dall'agente della riscossione, e del discarico delle sanzioni da parte dell'ente impositore e dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ex art. 46 D. Lgs. n. 546/92. Dato l'esito del giudizio, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46
D. Lgs. n. 546/92. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2026
Il giudice monocratico
ON PP