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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/10/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito nella Camera di Consiglio così composta:
Dott. Federica Abiuso - presidente rel.-
Dott. Nicola Del Vecchio - giudice -
Dott. Marco Pesoli - giudice - ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento n. 2614/2025 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da
(C.F. ), e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. BALDISSEROTTO ANDREA C.F._2
(C.F. ), elettivamente domiciliati presso lo Studio del difensore, sito in C.F._3
PIAZZA TRIESTE N. 8, MONTAGNANA;
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo.
- interventore ex lege -
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “1. La figlia minore sia affidata a entrambi i genitori i quali, Persona_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza presso la madre Le Parte_2 decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
2. La casa familiare sita in Casale di CO (PD), via Stentarole Borghesani n. 166 è assegnata in uso alla signora con tutti gli arredi presenti.
3. Il padre sig. potrà vedere e tenere Parte_2 Parte_1 con sé la figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati: - il martedì dall'uscita di scuola Per_1 fino alla mattina del mercoledì quando la riaccompagnerà a scuola, tranne quando il ha il Pt_1
1 turno di lavoro alla mattina;
in tal caso riaccompagnerà a casa la figlia dopo la cena del martedì.
In questi casi poi il padre potrà recuperare il periodo non goduto in un altro giorno della settimana.
- a fine settimana alterni dalle ore 11:30 del sabato fino alle ore 20:00 della domenica. - Festività di
Natale: alternando i periodi anno per anno, la figlia starà con un genitore la settimana che Per_1 va dal termine dell'attività scolastica fino al 30 dicembre, e con l'altro genitore dal 31 dicembre fino alla ripresa della scuola a gennaio. I genitori concordano che potrà trascorrere la Vigilia di Per_1
Natale, il pranzo o la cena di Natale, il pranzo e/o la cena di Santo Stefano, Ultimo dell'anno,
Capodanno e il giorno dell'Epifania, con uno o l'altro genitore avendo cura dell'alternanza per anno. - Festività di Pasqua: starà tre giorni anche non continuativi con ciascun genitore Per_1 comprendendo, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. - Vacanze estive: almeno due settimane, anche non continuative, con ciascun genitore con periodo da concordarsi, entro il 30
Aprile di ogni anno, nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi e periodi di ferie dal lavoro. Si intendono per vacanze estive il periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno;
per tutte le ragioni di cui in premessa almeno una delle due settimane dovrà comprendere, sia per la madre che per il padre, il mese di agosto. Ciascun genitore potrà portare anche all'estero e per tanto Per_1 viene rilasciato fin d'ora il consenso scritto reciproco. Resta inteso che il padre, il quale svolge un lavoro dipendente a turni non sempre prevedibili, aldilà di quanto sopra previsto e nello spirito di agevolare la crescita e la maturazione dei rapporti tra genitore e figlia, possa comunque vedere e tenere con sé la figlia ogni volta che lo vorrà, previo congruo preavviso alla madre e Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della figlia.
4. Il padre sig. Parte_1 si obbliga a corrispondere alla signora entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di Parte_2 contributo al mantenimento della figlia la somma di euro 400,00 (quattrocento/00) da Per_1 rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat con primo aggiornamento dal mese di settembre 2026
a mezzo bonifico bancario sul seguente Iban intestato alla madre: [...] salvo eventuali future nuove indicazioni. Entrambi i genitori si obbligano a contribuire in pari misura
50% ciascuno alle spese straordinarie concernenti la figlia come da linee guida adottate dal Per_1
Tribunale e Corte d'Appello di Milano prot. N. 8834/25 che di seguito si riportano integralmente: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure
2 termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
fondi e risparmi in favore della figlia. Le parti danno atto di aver attivato da qualche anno presso
[...]
un fondo di risparmio che vede beneficiaria la figlia e che sarà utilizzabile dopo CP_1 Per_1 il Diploma di maturità e che resterà operativo e attivo secondo la gestione di spesa straordinaria extrascolastica con preventivo accordo. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo mail ordinaria e/o whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5. I ricorrenti concordano e stabiliscono che l'Assegno Unico venga percepito interamente dalla signora .
6. Spese Parte_2 legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 05/08/2025, Parte_1
e hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data l'impossibilità di
[...] Parte_2 ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e la figlia minore, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale
è nata n data 1.1.2013. Per_1
Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i ricorrenti hanno allegato che
è titolare di un reddito annuo netto di euro 19.000,00 circa, mentre Parte_1 [...]
di euro 15.000,00 netti circa. Pt_2
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione.
Con decreto del 14.8.2025 il presidente ha designato il giudice relatore, assegnando alle parti termine sino al 10.10.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e ha disposto la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il giudice relatore all'udienza del 21.10.2025 ha assegnato la causa al collegio in decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c.
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire alla figlia minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 2614/2025 R.G.V.G. promossa da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Parte_2 provvede:
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Federica Abiuso
5