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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. ES Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2287/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Giuseppe Gennaro, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate l'8/7/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/5/2025 i ricorrenti – premesso di avere contratto matrimonio concordatario a AL il 22/5/2003, unione dalla quale sono nati figli (il Per_1
22/6/2004) e ES (il 12/10/2009), e di essersi separati con sentenza n. 3374/2016 del
18/4/2016 del Tribunale di AL, passata in giudicato – hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate e indicate in ricorso.
Scaduto il termine perentorio del 10/7/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di
1 divorziare congiuntamente alle condizioni di seguito integralmente trasposte:
“I – accogliere per la forma il presente ricorso e accogliendolo, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, tra il signor nato il [...] Parte_1
a AL (c. f. ) e la signora nata il [...] a [...]F._1 Controparte_1
AL (c.f. ), il giorno 29 maggio 2003 a AL, trascritto nel Registro C.F._2 degli atti di matrimonio del sopradetto Comune di AL dell'anno 2003, Atto n. 37, - P.II – S.A.
– Vol. 2314 e dichiarano di non volersi riconciliare;
II – affidate il figlio minore ES ad entrambi i coniugi, con prevalenza di abitazione presso
l'abitazione della madre con cui coabita;
III – porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
la somma di €. 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio ES, nonché CP_1 delle spese nella misura del 50% di quelle preventivamente concordate e dietro esibizione e/o consegna di ricevuta fiscale;
IV - dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficiente e ciascuno di loro provvederà al proprio sostentamento;
V – dare atto che le parti dichiarano di avere regolato tutti i loro rapporti e di non avere nulla reciprocamente a che pretendere a qualsiasi titolo o ragione;
VI – pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra richiamate, che le parti ribadiscono e sottoscrivono, essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b), della legge 01.12.1970 n. 898, dalla data dell'udienza Presidenziale della separazione;
VII – ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL, di procedere all'annotazione della relativa sentenza a margine dell'atto di matrimonio.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a AL il
22/5/2003;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Tribunale di AL nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 3374/2016 del 18/4/2016, passata in giudicato.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti
2 successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
AL il 22/5/2003 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del predetto CP_1
Comune dell'anno 2003, al n. 37, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in AL, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 10 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona ES Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. ES Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2287/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Giuseppe Gennaro, rappresentante e difensore ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate (con note scritte depositate l'8/7/2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/5/2025 i ricorrenti – premesso di avere contratto matrimonio concordatario a AL il 22/5/2003, unione dalla quale sono nati figli (il Per_1
22/6/2004) e ES (il 12/10/2009), e di essersi separati con sentenza n. 3374/2016 del
18/4/2016 del Tribunale di AL, passata in giudicato – hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra gli stessi concordate e indicate in ricorso.
Scaduto il termine perentorio del 10/7/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di
1 divorziare congiuntamente alle condizioni di seguito integralmente trasposte:
“I – accogliere per la forma il presente ricorso e accogliendolo, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, tra il signor nato il [...] Parte_1
a AL (c. f. ) e la signora nata il [...] a [...]F._1 Controparte_1
AL (c.f. ), il giorno 29 maggio 2003 a AL, trascritto nel Registro C.F._2 degli atti di matrimonio del sopradetto Comune di AL dell'anno 2003, Atto n. 37, - P.II – S.A.
– Vol. 2314 e dichiarano di non volersi riconciliare;
II – affidate il figlio minore ES ad entrambi i coniugi, con prevalenza di abitazione presso
l'abitazione della madre con cui coabita;
III – porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
la somma di €. 200,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio ES, nonché CP_1 delle spese nella misura del 50% di quelle preventivamente concordate e dietro esibizione e/o consegna di ricevuta fiscale;
IV - dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficiente e ciascuno di loro provvederà al proprio sostentamento;
V – dare atto che le parti dichiarano di avere regolato tutti i loro rapporti e di non avere nulla reciprocamente a che pretendere a qualsiasi titolo o ragione;
VI – pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra richiamate, che le parti ribadiscono e sottoscrivono, essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett. b), della legge 01.12.1970 n. 898, dalla data dell'udienza Presidenziale della separazione;
VII – ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AL, di procedere all'annotazione della relativa sentenza a margine dell'atto di matrimonio.”.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• i coniugi hanno contratto matrimonio con il rito concordatario a AL il
22/5/2003;
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Tribunale di AL nel procedimento di separazione giudiziale definito con sentenza n. 3374/2016 del 18/4/2016, passata in giudicato.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti
2 successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, come dianzi riportate.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
AL il 22/5/2003 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato civile del predetto CP_1
Comune dell'anno 2003, al n. 37, parte II, serie A, alle condizioni concordate tra le parti, come riportate in parte motiva;
• dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in AL, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 10 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona ES Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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