TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 138
TAR
Ordinanza cautelare 19 maggio 2021
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Sentenza 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione

    Il Collegio ritiene che il provvedimento sia adeguatamente motivato, avendo il Questore evidenziato la presenza di precedenti di polizia per lesioni personali e furto aggravato con condotta reiterata, elementi oggettivi e continui che delineano una tendenza alla condotta contraria alle regole di civile convivenza e un sufficiente grado di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il riferimento ai precedenti non è generico ma rimanda a riscontri oggettivi. Gli elementi successivi all'adozione del provvedimento, sebbene non necessari per la legittimità, confermano il quadro di pericolosità. Il ritardo nella notifica è giustificato dalla procedura semplificata e dalla probabile irreperibilità della ricorrente, non inficiando l'attualità della valutazione di pericolosità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 138
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
    Numero : 138
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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