Ordinanza cautelare 19 maggio 2021
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00138/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00146/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 146 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico De Pascale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Pescara, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in L’Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l’annullamento, previa sospensione
- del provvedimento prot. n. 111/19 Avv. del 26 novembre 2019, notificato in data 20 gennaio 2021, con il quale il Questore di Pescara avvisava oralmente la ricorrente a tenere una condotta conforme alla legge;
- dell’Avviso Orale del Questore di Pescara intimato alla ricorrente in data 20 gennaio 2021;
- del verbale di Avviso Orale n. 103/19 del 20 gennaio 2021;
- di ogni atto antecedente, consequenziale e connesso a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 110 del 19 maggio 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2026 la dott.ssa LE NI MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 14 aprile 2021 e depositato il successivo 14 maggio, la ricorrente impugnava il provvedimento (prot. n. 111/19 Avv. del 26 novembre 2019) con cui il Questore di Pescara aveva adottato nei suoi confronti l’avviso ex art. 1, lett. b) e c) e art. 3 d.lgs. 159/2011 (“avviso orale”). A sostegno del gravame, la ricorrente articolava un’unica censura, sostenendo, in sintesi, la carenza del provvedimento sotto il profilo motivazionale, non avendo l’Amministrazione esposto con compiutezza gli elementi di fatto alla base dell’adottata misura, tanto più che il provvedimento sarebbe stato notificato a distanza di oltre un anno dalla sua adozione, con conseguente mancanza del presupposto dell’attualità.
2.- Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno (15 aprile 2021), successivamente depositando documenti (26 aprile 2021) e note difensive e chiedendo il rigetto del ricorso. In vista dell’udienza camerale, l’8 maggio 2021, la ricorrente depositava memoria, eccependo l’inammissibilità delle argomentazioni opposte in resistenza dall’Amministrazione, richiamando i principi in materia di cd. “motivazione postuma”; insisteva, per il resto, nell’accoglimento del gravame, anche ai fini cautelari.
3. – Con ordinanza n. 110 del 19 maggio 2021 era respinta la domanda di tutela interinale.
4. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17 febbraio 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6. – Oggetto dell’odierno contendere è l’avviso ex art. 1, lett. b) e c) e art. 3 d.lgs. 159/2011 di cui al provvedimento prot. n. 111/19 Avv., adottato dal Questore di Pescara nei confronti della ricorrente il 26 novembre 2019 (ed a questa notificato il successivo 20 gennaio 2021) e così motivato: “esaminati gli atti d’ufficio dai quali si rileva che -OMISSIS- […] è persona incline alla commissione di reati, circostanza desumibile dai precedenti di polizia rilevabili dalla Banca dati interforze, ove emergono segnalazioni per lesioni personali e furto aggravato con condotta reiterata; tenuto conto che la predetta è persona di non buona condotta morale e civile, refrattaria ad ogni forma di disciplina con particolare tendenza a delinquere, ed appare evidente che abbia improntato il proprio modus vivendi sulla commissione dei delitti, denotando così pericolosità sociale e assoluta mancanza di volontà di inserimento, in contrasto con le più elementari norme di convivenza civile; considerato che il comportamento tenuto consente di ipotizzare che […] viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e mette in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica, la stessa può pertanto essere ascritta alle categorie di persone di cui alle lett. b) e c) dell’art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159”. In tali termini breviter riepilogato il perimetro della decisione , ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato, alla luce delle argomentazioni appresso spiegate. Come noto, “l’avviso orale [ ex art. 3 d.lgs. 159/2011] consiste in un invito al destinatario a tenere una condotta conforme alla legge, con la finalità specifica di “avvisar[lo]” del fatto che l’Autorità di P.S. ha preso in considerazione la sua condotta, ritenendola potenzialmente pericolosa per la comunità. La misura non impone al destinatario vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale, ovvero che privino lo stesso della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti, consistendo semplicemente nella intimazione di tenere una condotta conforme alla legge, nulla di più o di meno di ciò che è richiesto alla generalità dei consociati (in termini: Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2014, n. 722). […] Non secondaria è anche la funzione di garanzia e di supporto per il destinatario, il quale è messo in condizioni di sapere che la sua condotta è stata attenzionata dall’Autorità di pubblica sicurezza e, dunque, da tale angolo prospettico, la misura ha una funzione di sprone a mantenere un comportamento rispettoso delle regole di civile convivenza. […] Quanto ai presupposti per l’adozione dell’avviso orale - che richiede, in un’ottica di prevenzione, un giudizio di "pericolosità" del soggetto - è sufficiente che l’autorità di polizia sospetti della presenza di elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici, sicché l'esercizio del potere di cui è titolare l’amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell'interessato o comunque l'esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. III, 2 agosto 2023, n. 7488; id. 15 novembre 2018, n. 5447) […] In definitiva, l’avviso orale può essere discrezionalmente emesso dall'Autorità amministrativa purché emerga una situazione, nel suo complesso, rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 159 del 2011, anche qualora non sia possibile documentare che l'interessato viva dei proventi di attività delittuosa o sia dedito a traffici illeciti o si associ con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale” (Cons. Stato, Sez. III, Sent., (data ud. 20/11/2025) 26/01/2026, n. 605).
Venendo al caso di specie e rilevato che il giudizio del Questore (si ribadisce, di natura discrezionale), può essere sindacato da questo giudice amministrativo “solo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti, nonché della sufficienza, logicità e congruità della motivazione” (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 10/11/2025, n. 296) ritiene il Collegio che il provvedimento, tenuto conto dei canoni sopra esposti, sia adeguatamente motivato, avendo evidenziato, anzitutto, la presenza di “precedenti di polizia rilevabili dalla Banca dati interforze, ove emergono segnalazioni per lesioni personali e furto aggravato con condotta reiterata”: orbene, il riferimento, per quanto sintetico, non può ritenersi generico (come sostenuto in ricorso), rimandando ad elementi oggettivi di certo riscontro, connotati di un significativo grado di disvalore e legati da persistente continuità (“reiterata”), in grado di delineare una tendenza alla condotta contraria alle regole della civile convivenza ed un sufficiente grado di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, per la tipologia dei beni-interessi offesi (reati contro il patrimonio e la persona). Il giudizio di disvalore si presenta del resto coerente con i documenti prodotti (certificati dei carichi pendenti della Procura Teramo e della Procura di Pescara) e considerando il periodo – qui di interesse - antecedente l’adozione del provvedimento e sino alla data 26 novembre 2019. Per quanto irrilevanti ai fini del vaglio di legittimità del provvedimento impugnato, vanno ritenuti peraltro significativi – a conferma della complessiva attendibilità delle valutazioni del Questore – anche gli elementi, per vero numerosi, addotti dall’Amministrazione e relativi al periodo 2020-2021, che non costituiscono inammissibile motivazione postuma (come ritenuto dal ricorrente), ma allegazioni a sostegno del complessivo quadro di pericolosità sociale delineato in capo alla ricorrente. Va infine soggiunto, quanto al lasso di tempo intercorso tra l’adozione del provvedimento e la sua notifica, che l’avviso orale del Questore, è misura di prevenzione a contenuto essenzialmente ammonitorio, priva di effetti immediatamente restrittivi e caratterizzata da una procedura semplificata, nella quale l’elemento temporale non è ancorato alla formale comunicazione dell’atto, bensì alla valutazione di pericolosità attuale operata dall’autorità di pubblica sicurezza al momento dell’adozione del provvedimento. Peraltro, nel caso di specie, risulta dagli atti che l’Amministrazione, contestualmente all’adozione dell’avviso orale, ha redatto ed inserito in banca dati SDI una nota di rintraccio, sicché l’elemento temporale – presumibilmente dilatato per irreperibilità della stessa ricorrente e giustificato da tale circostanza - non può in alcun modo concorrere ad eliminare le esigenze di attualità sottese all’adozione del provvedimento.
6.1. - Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va respinto.
6.2. - Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a, con l’intervento dei magistrati:
NA RI EN, Presidente FF
LE NI MI, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE NI MI | NA RI EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.