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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 4574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4574 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/10/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa CL TI, chiamato il procedimento iscritto al n. 8477/2023 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 8.30 è presente l'avv. CANTO LEONARDO per parte ricorrente che conclude riportandosi alle difese e domande di cui ai propri scritti difensivi e chiede che la causa venga decisa e la liquidazione delle spese essendo stata parta ricorrente ammessa al patrocinio gratuito a spese dello stato, secondo protocollo per l'attività dallo stesso svolta essendo subentrato al precedente legale, avv. CANTO ANTONIO, dal 3.4.2025
E' pure presente l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' che conclude come in CP_1 atti.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.30
*********************
Successivamente, alle ore 16.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa CL TI, nella causa iscritta al n° 8477/2023 R.G.L. promossa
DA
- CF rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. CANTO LEONARDO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Palermo, via N. Morello n. 23, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - domiciliato legalmente in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , sito in via Laurana n. CP_1
59, con l'avv. Delia Cernigliaro che lo rappresenta e difende giusta procura indicata in atti.
- resistente -
OGGETTO: REDDITO DI CITTADINANZA
All'udienza del 28 ottobre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
❖ Dichiara il diritto di a percepire il Reddito di Parte_1
Cittadinanza, giuste domande n. Prot. e n. Prot. Controparte_2 CP_1
RDC-2020-3173108, relativamente agli anni 2019 e 2020, con misura e decorrenza come per legge.
2 ❖ Per l'effetto, dichiara illegittimi i provvedimenti di contestazione dell'indebito n.
16808303/5502/2019 di euro 8.998,72 per l'anno 2019 e n. 16348861/5500/2020 di euro 1.499,52 per l'anno 2020 e che non è tenuto alla Parte_1 restituzione delle suddette somme.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite.
❖ Pone a carico dell'Erario le spese di lite di parte ricorrente, da liquidarsi con separati decreti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.7.2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l' chiedendo dichiararsi CP_1
l'illegittimità dei provvedimenti di contestazione degli indebiti n. 16808303/5502/2019 di euro 8.998,72 per l'anno 2019 e n. 16348861/5500/2020 di euro 1.499,52 per l'anno 2020, somme percepite a titolo di Rdc avendogli contestato l'Istituto “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”, chiedendo, altresì, il pagamento di quanto ancora spettantegli.
A sostegno del ricorso deduceva:
- d'essere da oltre dieci anni senza fissa dimora, per scelta personale e per dissapori con i genitori e di pernottare saltuariamente tra Missione “Speranza e Carità” CP_3
di IA CO e/o a casa di amici;
- d'aver, pertanto, la residenza virtuale in Via Ciro Lupo n. 3, residenza fittizia che il comune di Palermo attribuisce (insieme ad altri luoghi virtuali) ai soggetti senza fissa dimora ai fini dell'iscrizione anagrafica;
- di recarsi con regolarità presso la residenza dei propri genitori (sita in Palermo, via
Pindemonte n. 12/A) per assisterli e aiutarli, stante la loro precaria condizione fisica, esclusivamente per un dovere morale (oltre che giuridico) nei loro confronti, nonostante i dissapori con questi ultimi, senza, tuttavia, mai alloggiare presso la loro dimora;
- di non avere ricevuto nessun provvedimento né di revoca né di contestazione dell'indebito (probabilmente a causa del fatto che la sua condizione di senzatetto gli
3 rende impossibile ricevere i provvedimenti notificati con raccomandata) ma di essere venuto solo occasionalmente a conoscenza degli stessi;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per godere del beneficio già riconosciuto e successivamente revocato;
- d'essere irrilevante la richiesta di rateizzazione con riferimento al primo indebito, in quanto non accompagnata da alcun riconoscimento di debito.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' chiedendo il CP_1
rigetto del ricorso evidenziando, anzitutto, di avere provveduto alla revoca e alla contestazione degli indebiti sulla scorta della segnalazione effettuata dal Comando dei
Carabinieri e che “ [..] Spetta al Comune di residenza effettuare i controlli dei requisiti di residenza, di soggiorno e di composizione del nucleo familiare dichiarati dai richiedenti il
Reddito di cittadinanza. A tal fine, i Comuni utilizzano la Piattaforma GePI (cfr. Nota circolare del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali n. 102 del 10 gennaio 2020, che si allega alla presente memoria), con la quale vengono segnalati all' i casi in cui, CP_1
a seguito dei controlli, viene verificata la mancanza di tali requisiti, ai fini della disposizione della decadenza dal beneficio. Il è responsabile dei controlli e delle CP_4
verifiche, realizzate attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali. Per eccesso di difesa, si rappresenta che l'odierno ricorrente ha avanzato due domande
(protocollo e per la percezione del Controparte_2 CodiceFiscale_2
reddito di cittadinanza relativamente agli anni 2019 e 2020. La prestazione, inizialmente accolta, è stata successivamente revocata per effetto dell'avvenuta ricezione di un verbale di accertamento da parte dei Carabinieri, Ispettorato del Lavoro Palermo, che si allega.
In particolare, nel predetto verbale veniva accertato che il ricorrente avesse autodichiarato in ISEE un nucleo familiare non coincidente al vero. Ed infatti dall'accertamento esperito è emerso che viveva (non da solo come da Parte_1
lui dichiarato) insieme al fratello gemello con i genitori. Peraltro, Persona_1 anche era percettore di reddito di cittadinanza, con separata Controparte_5
domanda. La controparte asserisce di non vivere con i genitori, pur ammettendo di recarsi quotidianamente presso il loro domicilio;
la circostanza è smentita dagli accertamenti
4 effettuati dal Nucleo dei Carabinieri e dalle testimonianze raccolte dai vicini di casa dei genitori dell'odierno ricorrente. Per converso, il non ha fornito alcuna prova Parte_1
circa il requisito della propria residenza effettiva. Non priva di rilievo è altresì la circostanza che il ricorrente abbia espressamente prestato acquiescenza al provvedimento di indebito, sottoscrivendo un piano di recupero dello stesso. Il piano rateale di pagamento è atto di riconoscimento di debito.”.
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
In via preliminare, appare opportuno effettuare una ricognizione della normativa relativa al reddito di cittadinanza, introdotto con D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con Legge n. 26 del 28 marzo 2019, come misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale (norma ormai abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024 in virtù dell'art. 1 comma 318 della Legge di Bilancio 2023 - l. 29 dicembre 2022, n. 197).
Il sostegno era riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di specifici requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, oltre che di ulteriori requisiti economici e patrimoniali.
L'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (coordinato con la legge di conversione del 28 marzo 2019, n. 26 e succ. mod) testualmente prevedeva: «1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo
5 continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini
ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla
Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni dà diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. 2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione sociosanitaria, educativa e abitativa.
6 Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.
3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari al 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1. 5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni,
è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. 6.
Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di
7 cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto alla povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE».
Dunque, il succitato art. 2 richiedeva, ai fini dell'erogazione del beneficio:
• i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno (alla lettera a);
• i requisiti reddituali e patrimoniali (alla lettera b),
• il mancato godimento di alcune categorie di beni mobili durevoli (alla lettera c).
In ordine al requisito di cittadinanza/residenza è recentemente intervenuta la Corte
Costituzionale che (cfr. Sent. del 20/03/2025, n. 31) che ha dichiarato l'incostituzionalità del requisito di 10 anni per accedere al reddito di cittadinanza, in quanto “il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al RdC che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo”.
Secondo la Consulta «In tema di reddito di cittadinanza (Rdc), la previsione normativa di un requisito di residenza pregressa per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, per l'accesso alla prestazione, si pone in violazione dei principi di eguaglianza e di proporzionalità sanciti dall'art. 3 della Costituzione. Tale periodo
8 decennale, sebbene applicato indistintamente a ogni richiedente, costituisce una barriera temporale irragionevole e artificiale che limita l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti e penalizzando i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e di Paesi terzi. Il termine decennale preclude il raggiungimento delle finalità del
Rdc, che guarda non al concorso passato ma alle prospettive di stabile inserimento lavorativo e sociale futuro del beneficiario. Pertanto, la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevedeva tale requisito, sostituendolo con il termine più proporzionato e ragionevole di cinque anni di residenza pregressa».
Ciò posto, nella fattispecie scrutinata l'unico requisito effettivamente contestato dall' è quello della residenza al momento della proposizione delle domande CP_1 amministrative di RdC.
Come chiarito da consolidata giurisprudenza di legittimità, (cfr. ex multis Cass. Ord.
n. 3841 del 15 febbraio 2021) «la nozione di residenza, ai sensi dell'art. 43 c.c. è determinata dall'abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, che si caratterizza per l'elemento oggettivo della permanenza e per l'elemento soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (cfr. Cass. n. 25726 del 01/12/2011; [..] questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altre attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l'abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali».
Pertanto, per accertare tale requisito si deve procedere a una verifica di tipo sostanziale per cui gli operatori incaricati, ai fini dell'individuazione della permanenza sul territorio italiano o comunque del luogo di residenza, devono tenere in considerazione qualsiasi informazione utile a tal fine.
Nel caso di specie:
- anzitutto, ha positivamente dimostrato la sussistenza del requisito Parte_1
espressamente contestato emergendo ex actis:
a) di aver la residenza fittizia in via Ciro Lupo n. 3 già dal 2014 e, quindi, antecedentemente alla stessa istituzione del Reddito di cittadinaza (D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019);
9 b) di non avere alcun procedimento penale pendente (cfr. certificazione ex art 335 cpp);
- dall'altro, la stessa segnalazione da parte del Nucleo dei Carabinieri, su cui si fondano i provvedimenti di revoca dell'Istituto, appare del tutto generica (basata su segnalazioni anonime) e anche discordante con i dati dell'anagrafe comunale non apparendo, sulla scorta di quanto verbalizzato dalla Polizia Municipale a tal fine delegata, che siano stati effettuati accertamenti fattuali (non basta, a avviso di questa giudice, il semplce “riferito” di un vicino di casa - tale - peraltro Persona_2 neppure generalizzato) idonei a ritenere l'abitazione dei genitori di Parte_1
(peraltro il sopralluogo ambientale è stato effettuato in via Sunseri n. 2 e non
[...] come risulta ex actis in via Pindemonte n. 12/A) dimora stabile “abituale e volontaria e, dall'altro, a contrastare le risultanze dell'anagrafe comunale.
In merito agli ulteriori requisiti richiesti per il godimento della prestazione, deve rilevarsi come l' , pur formalmente contestandoli, ha allegato nel fascicolo telematico CP_1
le dichiarazioni ISEE 2019 e 2020 presentate dal recanti un indicatore della Parte_1 situazione economica inferiore alla soglia prevista ex lege, rispettivamente pari ad euro
0,00 (zero) e a euro 1.650,00.
Né si può condividere la testi difensiva dell' laddove ritiene che la non CP_6
veridicità delle dichiarazioni inerenti la residenza di sia desumibile Parte_1
dalla circostanza che il ricorrente abbia chiesto la rateizzazione del pagamento intimato perché tale richiesta può incidere esclusivamente sulla prescrizione ma in difetto di un'espressa dichiarazione in tal senso, non si può attribuirle valore di riconoscimento del debito (oltretutto l' non ha dimostrato di aver notificato né i provvedimenti di revoca CP_1
né quelli contestazione degli indebiti).
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, il ricorso merita di essere accolto dovendosi dichiarare la non debenza da parte di della Parte_1 somma complessiva contestata di euro 10.498,24 (8.998,72 + 1.499,52).
In ordine alle spese di lite stante l'esito complessivo del giudizio e la particolarità della questione si ritiene equo compensarle integralmente tra le parti mentre si provvede
10 come da separato decreto di pagamento in ordine alla disciplina delle spese di parte ricorrente ammessa al patrocinio gratuito a spese dello Stato.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 28 ottobre 2025
Il Giudice
CL TI
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